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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/08/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio iscritto al n. 5174/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1
Guerriero APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Controparte_1
Speranza APPELLATA
CONSAP APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/12/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.5726/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in data 07.06.2018, che, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla in primo grado, ritenuto il concorso di colpa dell'attrice Pt_1 nella causazione del sinistro per una quota del 70%, aveva condannato quale impresa designata per la Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la regione Campania, al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.174,00 per le lesioni personali subite dalla . Il Pt_1 sinistro si era verificato in Angri in data 20.10.2015 verso le ore 21.00, allorchè la , nel mentre stava per sterzare verso Pt_1 sinistra per entrare in un vicolo, veniva tamponata da tergo da un'autovettura del tipo Renault CL, il cui conducente non si era fermato e aveva continuato la sua corsa senza prestare assistenza alla malcapitata. L'appellante deduceva a motivi la falsa ed erronea applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c., l'erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, evidenziando che in base all'art. 154 del Codice della Strada non poteva – né era tenuta
– a dare la precedenza all'autovettura che la seguiva da tergo nella medesima direzione, la quale era tenuta a mantenere la distanza di sicurezza e a consentire al motociclo la svolta a sinistra debitamente segnalata dagli indicatori di direzione. Per tali motivi chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto Renault CL rimasto ignoto nella causazione del sinistro de quo, e, tenuto conto delle valutazioni contenute nelle relazioni del ctu medico-legale, nel confermare quanto già riconosciuto dal G.d.P. per le lesioni personali subite in conseguenza dell'incidente da essa Pt_1
di condannare la quale impresa designata
[...] Controparte_1 per la gestione del FGVS, al pagamento della residua somma di euro 2.741,00 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, nonché di condannare, altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, nonché delle residue spese e competenze del primo grado, con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la la Controparte_1 quale esponeva che la vicenda atteneva al sinistro, verificatosi in data 20.10.2015 in Angri Strada Provinciale all'altezza del civico 122, che, secondo la ricostruzione della , l'aveva vista Pt_1 investita alla guida della propria moto da un veicolo che ad alta velocità la travolgeva, scaraventandola a terra, cagionando "lesione infrattiva epifisi distale di radio, trauma cont. escoriato ginocchio sx...", diagnosticata dal P.S. del vicino Presidio Ospedaliero, per un danno quantificato in atto di citazione in euro 18.000,00. Secondo l'investita, il conducente dell'auto investitrice ebbe ad allontanarsi velocemente, senza prestare assistenza. La esponeva Controparte_1 di aver contestato già in primo grado l'accadimento del fatto storico, il nesso causale, la responsabilità, la quantificazione dei danni e dei postumi. In particolare, ricordava che era stata escussa come unico teste presente ai fatti la signora ed era stata Controparte_2 espletata ctu medico legale con il dott. , le cui Persona_1 risultanze non erano state oggetto di contestazioni, nemmeno in appello. Rilevava che il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda attorea nella misura del 30% dichiarando “il concorso di colpa tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa nella diversa misura del 70% a carico di parte attrice e del 30% a carico di parte convenuta e per l'effetto accolta parzialmente la domanda, condanna la convenuta Controparte_3
nella qualità, al risarcimento del 30% dei danni subiti
[...] dall'attrice, liquidati all'attualità, nel complessivo importo di
€.3.915,00, e pertanto, al pagamento in suo favore della somma complessiva di €.1.174,00, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
compensa per il 70% le spese di lite tra le parti e condanna la predetta convenuta al rimborso del 30% delle spese di lite liquidate, nella complessiva somma di cui €.264,00 per spese sostenute, in mancanza di notula degli esborsi, ed €.900,00 per compenso professionale, e conseguentemente al pagamento dell'importo di €.349,00 oltre spese generali, IVA e Cassa, oltre spese CTU definitivamente liquidate come da separato decreto". Prendendo atto dell'appello della , la Pt_1 Controparte_1 proponeva ritualmente appello incidentale, deducendo l'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla prova del fatto storico, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Chiedeva, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provato il fatto storico, con condanna di Pt_1 al pagamento di competenze e spese del doppio grado di
[...] giudizio ed ordine di restituzione dell'importo di euro 1.175,00 corrisposto a di euro 1.000,90 all'avv. Tommaso Parte_1
Guerriero, di euro 91,80 al ctu dott. in Persona_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, il rigetto dell'appello principale, con conferma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il concorso di colpa nella produzione del sinistro, essendo emersa la violazione dell'art. 154 C.d.S. da parte della motociclista che, prima di svoltare a sinistra, avrebbe dovuto concedere la precedenza ai veicoli provenienti da tergo.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene ritualmente citata, CP_4 la quale era rimasta contumace anche in primo grado.
Precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di 20 giorni per le comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
L'appello principale della è fondato e va pertanto accolto. Pt_1
Non fondato, viceversa, è l'appello incidentale della Controparte_1
[...]
Invero, riguardo alla prova del fatto storico come descritto dall'attrice, sono punti fermi la presentazione della querela contro ignoti da parte della e la deposizione dell'unico teste Pt_1 escusso, , che ebbe a confermare il verificarsi Controparte_2 dell'evento verso le ore 21,00 della fine del mese di ottobre 2015, precisando che l'attrice conduceva un motociclo SH Honda di colore bianco, quando venne tamponata nella parte posteriore sinistra dalla parte anteriore sinistra di una Renault CL, di colore nero, e che in conseguenza dell'urto, il motociclo e la conducente rovinarono al suolo. La testimone ebbe altresì a precisare di non aver potuto prendere la targa del veicolo investitore, poiché esso aveva proseguito la corsa senza fermarsi. Le censure mosse alla credibilità, coerenza, ed attendibilità di detta testimone da parte dell'appellante incidentale sono del tutto ingiustificate. Non c'è, infatti, nulla di strano nel fatto che la , operaia Controparte_2 in una sartoria di S. Maria La Carità, ebbe a trovarsi in un'ora serale in Angri, alla Via dei Goti, assistendo all'investimento de quo e soccorrendo la sconosciuta vittima. Né appare non spiegabile il fatto che la testimone non ebbe il tempo di annotare il numero della targa del veicolo investitore, pure descritto nella marca e nei colori fumé dei vetri. Precisa e convinta la teste ebbe a descrivere la dinamica del sinistro, riferendo che la Renault CL viaggiava “ad una velocità non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo”,
“travolgeva la moto facendolo rovinare al suolo unitamente alla sig.ra ”, la quale ultima “aveva rallentato la marcia Parte_1 al fine di svoltare sulla sua sinistra e con l'indicatore di direzione acceso allorquando il veicolo Renault CL proveniente da tergo e con lo stesso senso di marcia del motociclo con la parte anteriore sinistra urtava il motociclo alla parte posteriore sinistra”; e ancora
“dopo l'urto il conducente della CL non si fermava a prestare soccorso ma continuava la marcia accelerando”. Inoltre, il fatto che l'incidente non fu verbalizzato dalle competenti autorità, nonostante l'accadimento in un centro dotato di tutti i presidi di sicurezza, non esclude la veridicità del sinistro come descritto dall'attrice, attesa la non grande forza dell'impatto e la minima rilevanza delle lesioni riportate dalla . Anzi, anche per Pt_1 questa ragione, l'ignoto automobilista preferì evidentemente dileguarsi nell'immediatezza dell'investimento, circostanza che è, peraltro, una prova logica ulteriore della sua esclusiva responsabilità nella causazione dell' incidente (se avesse avuto ragione non vi era motivo di fuggire via).
Ha, quindi, errato il giudice di prime cure nel riconoscere un concorso di responsabilità della motociclista e nel motivare il concorso affermando che la avrebbe dovuto concedere la Pt_1 precedenza all'autovettura proveniente da dietro, pur affermando che il motociclo stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, rallentando la marcia e con l'indicatore di direzione acceso. E' vero, invece, che il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta e da destra, oltre al più generale obbligo di adoperare la comune prudenza nell'esecuzione di ogni manovra. Nel caso de quo, la motociclista ebbe segnalare la svolta a sinistra, a rallentare e a portarsi verso l'asse centrale della strada. Di certo non era tenuta a prevedere, né poteva avvedersi, che l'autovettura che la seguiva non rallentasse a sua volta, non mantenesse la destra della carreggiata e la dovuta distanza di sicurezza dal motociclo che la precedeva, tamponandola da tergo.
Stante tale provata dinamica del sinistro, non vi era spazio alcuno per applicare il comma 2 dell'art. 2054 c.c., che stabilisce, non prestandosi ad interpretazioni, che in caso di sinistro tra due veicoli si presume il concorso di colpa nella causazione del sinistro stesso,
“fino a prova contraria”. La presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere strettamente sussidiario e non può certo applicarsi nel caso – come quello in esame - in cui risulti che l'incidente si sia verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti. La Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ” (Cass. Civ., Sez. III, sent. 21.09.2007 n. 19493).
Va, dunque, riformata la sentenza di primo grado relativamente alla quantificazione delle lesioni, riconoscendo all'appellante l'intera somma – e non la quota del 30% - come liquidata dal G.d.P. in base alla ctu medico legale. La va, quindi, Controparte_1 condannata a pagare la ulteriore somma richiesta dall'appellante con l'atto di appello, quantificata anche in sede di precisazioni delle conclusioni, in euro 2.741,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
Ne consegue, per il principio della soccombenza, che anche le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste per intero a carico dell'appellata ma non della , che non è Controparte_1 CP_4 la responsabile diretta verso le vittime della strada, ma solo l'ente tenuto a rifondere le singole compagnie di assicurazione che, in base alle convenzioni, sono tenute a indennizzare i danni agli aventi diritto.
Le spese vanno liquidate in base al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale per il primo grado (con detrazione delle somme già pagate per spese processuali in base alla sentenza di primo grado) nonché per studio, introduzione e conclusionale per il grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di euro 2.741,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la al pagamento all'appellante Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro
2.090,00 per compensi di difesa per il primo grado ed in euro
3.397,00 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre rimborso spese di ctu e di contributo unificato e marca da bollo per entrambe le fasi di giudizio, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, detratte le somme già pagate per spese processuali in base alla sentenza di primo grado
4) Nulla per le spese per l'appellata contumace Così deciso in Nocera Inferiore in data 20/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio iscritto al n. 5174/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1
Guerriero APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Controparte_1
Speranza APPELLATA
CONSAP APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/12/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.5726/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in data 07.06.2018, che, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria proposta dalla in primo grado, ritenuto il concorso di colpa dell'attrice Pt_1 nella causazione del sinistro per una quota del 70%, aveva condannato quale impresa designata per la Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la regione Campania, al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.174,00 per le lesioni personali subite dalla . Il Pt_1 sinistro si era verificato in Angri in data 20.10.2015 verso le ore 21.00, allorchè la , nel mentre stava per sterzare verso Pt_1 sinistra per entrare in un vicolo, veniva tamponata da tergo da un'autovettura del tipo Renault CL, il cui conducente non si era fermato e aveva continuato la sua corsa senza prestare assistenza alla malcapitata. L'appellante deduceva a motivi la falsa ed erronea applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c., l'erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, evidenziando che in base all'art. 154 del Codice della Strada non poteva – né era tenuta
– a dare la precedenza all'autovettura che la seguiva da tergo nella medesima direzione, la quale era tenuta a mantenere la distanza di sicurezza e a consentire al motociclo la svolta a sinistra debitamente segnalata dagli indicatori di direzione. Per tali motivi chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto Renault CL rimasto ignoto nella causazione del sinistro de quo, e, tenuto conto delle valutazioni contenute nelle relazioni del ctu medico-legale, nel confermare quanto già riconosciuto dal G.d.P. per le lesioni personali subite in conseguenza dell'incidente da essa Pt_1
di condannare la quale impresa designata
[...] Controparte_1 per la gestione del FGVS, al pagamento della residua somma di euro 2.741,00 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo, nonché di condannare, altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, nonché delle residue spese e competenze del primo grado, con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la la Controparte_1 quale esponeva che la vicenda atteneva al sinistro, verificatosi in data 20.10.2015 in Angri Strada Provinciale all'altezza del civico 122, che, secondo la ricostruzione della , l'aveva vista Pt_1 investita alla guida della propria moto da un veicolo che ad alta velocità la travolgeva, scaraventandola a terra, cagionando "lesione infrattiva epifisi distale di radio, trauma cont. escoriato ginocchio sx...", diagnosticata dal P.S. del vicino Presidio Ospedaliero, per un danno quantificato in atto di citazione in euro 18.000,00. Secondo l'investita, il conducente dell'auto investitrice ebbe ad allontanarsi velocemente, senza prestare assistenza. La esponeva Controparte_1 di aver contestato già in primo grado l'accadimento del fatto storico, il nesso causale, la responsabilità, la quantificazione dei danni e dei postumi. In particolare, ricordava che era stata escussa come unico teste presente ai fatti la signora ed era stata Controparte_2 espletata ctu medico legale con il dott. , le cui Persona_1 risultanze non erano state oggetto di contestazioni, nemmeno in appello. Rilevava che il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda attorea nella misura del 30% dichiarando “il concorso di colpa tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa nella diversa misura del 70% a carico di parte attrice e del 30% a carico di parte convenuta e per l'effetto accolta parzialmente la domanda, condanna la convenuta Controparte_3
nella qualità, al risarcimento del 30% dei danni subiti
[...] dall'attrice, liquidati all'attualità, nel complessivo importo di
€.3.915,00, e pertanto, al pagamento in suo favore della somma complessiva di €.1.174,00, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
compensa per il 70% le spese di lite tra le parti e condanna la predetta convenuta al rimborso del 30% delle spese di lite liquidate, nella complessiva somma di cui €.264,00 per spese sostenute, in mancanza di notula degli esborsi, ed €.900,00 per compenso professionale, e conseguentemente al pagamento dell'importo di €.349,00 oltre spese generali, IVA e Cassa, oltre spese CTU definitivamente liquidate come da separato decreto". Prendendo atto dell'appello della , la Pt_1 Controparte_1 proponeva ritualmente appello incidentale, deducendo l'insufficiente e contraddittoria motivazione sulla prova del fatto storico, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Chiedeva, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto provato il fatto storico, con condanna di Pt_1 al pagamento di competenze e spese del doppio grado di
[...] giudizio ed ordine di restituzione dell'importo di euro 1.175,00 corrisposto a di euro 1.000,90 all'avv. Tommaso Parte_1
Guerriero, di euro 91,80 al ctu dott. in Persona_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, il rigetto dell'appello principale, con conferma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il concorso di colpa nella produzione del sinistro, essendo emersa la violazione dell'art. 154 C.d.S. da parte della motociclista che, prima di svoltare a sinistra, avrebbe dovuto concedere la precedenza ai veicoli provenienti da tergo.
Non si costituiva in giudizio la , sebbene ritualmente citata, CP_4 la quale era rimasta contumace anche in primo grado.
Precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di 20 giorni per le comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
L'appello principale della è fondato e va pertanto accolto. Pt_1
Non fondato, viceversa, è l'appello incidentale della Controparte_1
[...]
Invero, riguardo alla prova del fatto storico come descritto dall'attrice, sono punti fermi la presentazione della querela contro ignoti da parte della e la deposizione dell'unico teste Pt_1 escusso, , che ebbe a confermare il verificarsi Controparte_2 dell'evento verso le ore 21,00 della fine del mese di ottobre 2015, precisando che l'attrice conduceva un motociclo SH Honda di colore bianco, quando venne tamponata nella parte posteriore sinistra dalla parte anteriore sinistra di una Renault CL, di colore nero, e che in conseguenza dell'urto, il motociclo e la conducente rovinarono al suolo. La testimone ebbe altresì a precisare di non aver potuto prendere la targa del veicolo investitore, poiché esso aveva proseguito la corsa senza fermarsi. Le censure mosse alla credibilità, coerenza, ed attendibilità di detta testimone da parte dell'appellante incidentale sono del tutto ingiustificate. Non c'è, infatti, nulla di strano nel fatto che la , operaia Controparte_2 in una sartoria di S. Maria La Carità, ebbe a trovarsi in un'ora serale in Angri, alla Via dei Goti, assistendo all'investimento de quo e soccorrendo la sconosciuta vittima. Né appare non spiegabile il fatto che la testimone non ebbe il tempo di annotare il numero della targa del veicolo investitore, pure descritto nella marca e nei colori fumé dei vetri. Precisa e convinta la teste ebbe a descrivere la dinamica del sinistro, riferendo che la Renault CL viaggiava “ad una velocità non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo”,
“travolgeva la moto facendolo rovinare al suolo unitamente alla sig.ra ”, la quale ultima “aveva rallentato la marcia Parte_1 al fine di svoltare sulla sua sinistra e con l'indicatore di direzione acceso allorquando il veicolo Renault CL proveniente da tergo e con lo stesso senso di marcia del motociclo con la parte anteriore sinistra urtava il motociclo alla parte posteriore sinistra”; e ancora
“dopo l'urto il conducente della CL non si fermava a prestare soccorso ma continuava la marcia accelerando”. Inoltre, il fatto che l'incidente non fu verbalizzato dalle competenti autorità, nonostante l'accadimento in un centro dotato di tutti i presidi di sicurezza, non esclude la veridicità del sinistro come descritto dall'attrice, attesa la non grande forza dell'impatto e la minima rilevanza delle lesioni riportate dalla . Anzi, anche per Pt_1 questa ragione, l'ignoto automobilista preferì evidentemente dileguarsi nell'immediatezza dell'investimento, circostanza che è, peraltro, una prova logica ulteriore della sua esclusiva responsabilità nella causazione dell' incidente (se avesse avuto ragione non vi era motivo di fuggire via).
Ha, quindi, errato il giudice di prime cure nel riconoscere un concorso di responsabilità della motociclista e nel motivare il concorso affermando che la avrebbe dovuto concedere la Pt_1 precedenza all'autovettura proveniente da dietro, pur affermando che il motociclo stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, rallentando la marcia e con l'indicatore di direzione acceso. E' vero, invece, che il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta e da destra, oltre al più generale obbligo di adoperare la comune prudenza nell'esecuzione di ogni manovra. Nel caso de quo, la motociclista ebbe segnalare la svolta a sinistra, a rallentare e a portarsi verso l'asse centrale della strada. Di certo non era tenuta a prevedere, né poteva avvedersi, che l'autovettura che la seguiva non rallentasse a sua volta, non mantenesse la destra della carreggiata e la dovuta distanza di sicurezza dal motociclo che la precedeva, tamponandola da tergo.
Stante tale provata dinamica del sinistro, non vi era spazio alcuno per applicare il comma 2 dell'art. 2054 c.c., che stabilisce, non prestandosi ad interpretazioni, che in caso di sinistro tra due veicoli si presume il concorso di colpa nella causazione del sinistro stesso,
“fino a prova contraria”. La presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere strettamente sussidiario e non può certo applicarsi nel caso – come quello in esame - in cui risulti che l'incidente si sia verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti. La Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ” (Cass. Civ., Sez. III, sent. 21.09.2007 n. 19493).
Va, dunque, riformata la sentenza di primo grado relativamente alla quantificazione delle lesioni, riconoscendo all'appellante l'intera somma – e non la quota del 30% - come liquidata dal G.d.P. in base alla ctu medico legale. La va, quindi, Controparte_1 condannata a pagare la ulteriore somma richiesta dall'appellante con l'atto di appello, quantificata anche in sede di precisazioni delle conclusioni, in euro 2.741,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
Ne consegue, per il principio della soccombenza, che anche le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste per intero a carico dell'appellata ma non della , che non è Controparte_1 CP_4 la responsabile diretta verso le vittime della strada, ma solo l'ente tenuto a rifondere le singole compagnie di assicurazione che, in base alle convenzioni, sono tenute a indennizzare i danni agli aventi diritto.
Le spese vanno liquidate in base al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale per il primo grado (con detrazione delle somme già pagate per spese processuali in base alla sentenza di primo grado) nonché per studio, introduzione e conclusionale per il grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di euro 2.741,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la al pagamento all'appellante Controparte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro
2.090,00 per compensi di difesa per il primo grado ed in euro
3.397,00 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre rimborso spese di ctu e di contributo unificato e marca da bollo per entrambe le fasi di giudizio, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, detratte le somme già pagate per spese processuali in base alla sentenza di primo grado
4) Nulla per le spese per l'appellata contumace Così deciso in Nocera Inferiore in data 20/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo