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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3342/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
- Controparte_1 Controparte_2
APPELLATA
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al dott. Lara Ghermandi, sono comparsi:
Per l'avv. VALENTINA MARINELLI in sostituzione Parte_1 dell'Avv. PERINI ANDREA
Per nessuno Controparte_3
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'Avv. Marinelli discute il giudizio riportandosi al ricorso in appello e alle note conclusive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precisate in atto d'appello.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3342/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PERINI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, legale domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte La società (di seguito ), che svolge servizio di pubblico trasporto Parte_1
su gomma a e Provincia, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt_1 Pt_1
n.1540/2023, comunicata in data 20.11.2023, non notificata, con la quale era stata rigettata
Parte l'opposizione proposta dalla medesima avverso il verbale di accertamento n. 700014833108 della
Polizia Stradale di dist. Bardolino in data 22.04.2023. Pt_1
Il verbale traeva origine da un controllo eseguito dai militi in pari data su un autobus aziendale svolgente servizio di TPL sulla tratta Verona-Bussolengo-Pescantina, all'esito del quale era stata pagina 2 di 6 contesta all'autista del mezzo ATV targato GL984DK, sig. , l'infrazione di cui Parte_3 all'art. 180 co.3/7 C.d.S. perché circolava alla guida dell'autobus sopra descritto, immatricolato per uso di terzi servizio pubblico di linea, impiegato sulla linea 102 Verona Bussolengo Pescantina, senza avere al seguito la Determina Prov. VR n. 140 del 17.01.2023 cui fa riferimento la carta di circolazione relativa alle linee cui l'autobus in questione è autorizzato .” Sulla base di quanto contestato la Polizia stradale imponeva quindi l'obbligo di cui all'art. 180 co. 8 C.d.S., ossia l'esibizione entro 30 giorni della documentazione relativa alle linee autorizzate.
A sostegno del gravame ATV censurava le ragioni della decisione esposte dal giudice di primo grado, per erronea interpretazione e/o falsa applicazione degli artt. 180-82-87 c.d.s. nonché della determinazione provincia di n.140/2023 del 17.01.2023, sostenendo che il giudicante avesse Pt_1
erroneamente ricostruito il quadro normativo di riferimento.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza e la declaratoria di nullità e/o annullabilità del verbale impugnato. Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Venezia per parte appellata, rappresentando preliminarmente come la , in primo grado, si fosse costituita direttamente in udienza e come, CP_3
molto probabilmente, la nota di accompagnamento delle controdeduzioni dell'organo accertatore, trasmessa via p.e.c. non fosse stata acquisita per mancanza della espressa dichiarazione dell'Ente al tempo richiesta alle amministrazioni non ancora accreditate al ReGinde.
L'appellata richiamava quindi le controdeduzioni presentate, sostenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente interpretato le disposizioni di legge e chiedendo il rigetto dell'appello e dell'originario ricorso con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'odierna discussione, il gravame viene qui in decisione.
Preliminarmente, quanto alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, va osservato come in essa siano state richiamate le tesi difensive del primo grado giudizio, con relativa allegazione.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla regolarità della costituzione nel primo grado di giudizio, non si ravvisano irregolarità nella costituzione del presente grado, ove parte appellata ha richiamato e allegato mere tesi difensive e prodotto, in riferimento alla contestata violazione, la copia del verbale di accertamento (peraltro dimessa anche dall'opponente). Documento il cui deposito deve ritenersi ammissibile, avendo la Suprema Corte precisato come il termine assegnato per depositare i documenti strettamente connessi all'infrazione di cui all'art. 7 co 7 Dlgs 150/2011 non abbia natura perentoria, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., applicabile invece agli altri documenti depositati dall'Amministrazione (v: Cass. civ. 13/06/2019, n. 15887).
pagina 3 di 6 Passando alla disamina, nel merito, del motivo d'appello, va osservato come sia incontestato, in fatto, che il conducente non avesse a bordo del mezzo la determina della Provincia di n. 140 del Pt_1
17/01/2023 cui fa riferimento la carta di circolazione. Mancanza che gli accertatori hanno ritenuto atta ad integrare la violazione del terzo comma dell'art. 180 Dlgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada
(C.d.S.) e legittimante l'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 del medesimo articolo.
Si tratta dunque di accertare se la circostanza contestata dai militi possa o meno integrare la violazione di cui al verbale.
Ai fini della decisione appare utile un richiamo del quadro normativo di riferimento.
Il disposto di cui all'art. 82 del Dlgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada (C.d.S.), nel disciplinare la destinazione d'uso dei veicoli, prevede che essi possano essere adibiti a uso proprio o di terzi e comprende in quest'ultima fattispecie, al comma 5 lett. c), il servizio di linea per trasporto di persone.
Il Servizio di linea per il trasporto di persone trova poi più dettagliata regolamentazione nell'art. 87
C.d.S., che recita, al primo comma, che “Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone”; l'articolo prevede poi, al terzo comma, che la carta di circolazione dei veicoli destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone debba essere rilasciata
“sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni” e precisa al quarto comma, che “I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l' intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.”.
Proprio l'interpretazione di quest'ultimo capoverso assume rilievo nel caso in esame, stante il richiamo dei verbalizzanti all'assenza della determina della Provincia di n. 140 del 17/01/2023 cui fa Pt_1
riferimento la carta di circolazione relativa alle linee cui l'autobus in questione è autorizzato, ritenuta atta ad integrare violazione dell'art. 180 co 3 C.d.S., a mente del quale “Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82”.
Parte Orbene, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata da , il motivo d'appello deve dirsi fondato.
pagina 4 di 6 Ha infatti chiarito la Suprema Corte (v: Cass. civ. 11/08/2016, n. 17020) che l'interpretazione dell'ultimo capoverso del quarto comma dell'art. 87 C.d.S., “esordendo con la locuzione “A tal fine”, detta un precetto riferito alla fattispecie presa in considerazione subito prima (fattispecie consistente, per l'appunto, nella destinazione di singoli veicoli dal servizio di linea al noleggio)” e dunque a fattispecie diversa da quella di cui qui si discute, essendo incontestato che il bus era impiegato per il servizio pubblico di linea.
Ha peraltro ulteriormente affermato la Cassazione nella menzionata sentenza che l'interpretazione del quarto comma dell'art. 87 C.d.S. induce ad escludere che l'esercente il servizio di linea sia tenuto a munirsi di un titolo che lo abiliti ad impiegare il singolo veicolo su di una determinata tratta stradale.
Condizione necessaria e sufficiente per il legittimo esercizio del servizio”…“è infatti costituita dal possesso, da parte dell'intestatario della carta di circolazione, della concessione che riguarda una determinata linea. In altri termini, la norma non si preoccupa di assicurare che il singolo automezzo sia destinato al servizio di una specifica linea, ma solo di escludere che il concessionario utilizzi i propri veicoli, destinati al servizio di linea, su linee diverse da quelle per cui ha conseguito il “titolo legale”.
Merita ad ogni buon conto anche rilevare come la determina della Provincia di n. 140 del Pt_1
17/01/2023, che gli accertatori hanno contestato al conducente di non avere al seguito, oltre ad essere menzionata nella carta di circolazione, abbia ad oggetto il nulla osta all'immatricolazione di 10 bus destinati al servizio pubblico sulle linee extraurbane, mentre non si rinvengono in essa espressi riferimenti alle linee cui l'autobus in questione è autorizzato.
La circostanza che il conducente del bus non avesse al seguito la copia della detta determina non può quindi dirsi integrare violazione dell'art. 180 co 3 C.d.S.
Per le ragioni di cui sopra l'appello merita dunque accoglimento, con conseguente accoglimento
Parte dell'opposizione spiegata da e annullamento del verbale di accertamento impugnato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
L'appello e per l'effetto, riformando integralmente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Pt_1
n. 1540/2023, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_4
[...]
il verbale di accertamento n. 700014833108 della Polizia Stradale di dist. Bardolino in data Pt_1
22.04.2023.
pagina 5 di 6 ND
Parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che Parte_1
liquida in €43,00 per anticipazioni ed in €270,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge quanto al primo grado di giudizio nonché in €64,50 per anticipazioni ed €400,00 per onorari, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge quanto al grado d'appello.
Verona, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3342/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
- Controparte_1 Controparte_2
APPELLATA
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi al dott. Lara Ghermandi, sono comparsi:
Per l'avv. VALENTINA MARINELLI in sostituzione Parte_1 dell'Avv. PERINI ANDREA
Per nessuno Controparte_3
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'Avv. Marinelli discute il giudizio riportandosi al ricorso in appello e alle note conclusive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precisate in atto d'appello.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3342/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PERINI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, legale domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco n. 63
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte La società (di seguito ), che svolge servizio di pubblico trasporto Parte_1
su gomma a e Provincia, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pt_1 Pt_1
n.1540/2023, comunicata in data 20.11.2023, non notificata, con la quale era stata rigettata
Parte l'opposizione proposta dalla medesima avverso il verbale di accertamento n. 700014833108 della
Polizia Stradale di dist. Bardolino in data 22.04.2023. Pt_1
Il verbale traeva origine da un controllo eseguito dai militi in pari data su un autobus aziendale svolgente servizio di TPL sulla tratta Verona-Bussolengo-Pescantina, all'esito del quale era stata pagina 2 di 6 contesta all'autista del mezzo ATV targato GL984DK, sig. , l'infrazione di cui Parte_3 all'art. 180 co.3/7 C.d.S. perché circolava alla guida dell'autobus sopra descritto, immatricolato per uso di terzi servizio pubblico di linea, impiegato sulla linea 102 Verona Bussolengo Pescantina, senza avere al seguito la Determina Prov. VR n. 140 del 17.01.2023 cui fa riferimento la carta di circolazione relativa alle linee cui l'autobus in questione è autorizzato .” Sulla base di quanto contestato la Polizia stradale imponeva quindi l'obbligo di cui all'art. 180 co. 8 C.d.S., ossia l'esibizione entro 30 giorni della documentazione relativa alle linee autorizzate.
A sostegno del gravame ATV censurava le ragioni della decisione esposte dal giudice di primo grado, per erronea interpretazione e/o falsa applicazione degli artt. 180-82-87 c.d.s. nonché della determinazione provincia di n.140/2023 del 17.01.2023, sostenendo che il giudicante avesse Pt_1
erroneamente ricostruito il quadro normativo di riferimento.
Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza e la declaratoria di nullità e/o annullabilità del verbale impugnato. Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Venezia per parte appellata, rappresentando preliminarmente come la , in primo grado, si fosse costituita direttamente in udienza e come, CP_3
molto probabilmente, la nota di accompagnamento delle controdeduzioni dell'organo accertatore, trasmessa via p.e.c. non fosse stata acquisita per mancanza della espressa dichiarazione dell'Ente al tempo richiesta alle amministrazioni non ancora accreditate al ReGinde.
L'appellata richiamava quindi le controdeduzioni presentate, sostenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente interpretato le disposizioni di legge e chiedendo il rigetto dell'appello e dell'originario ricorso con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'odierna discussione, il gravame viene qui in decisione.
Preliminarmente, quanto alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, va osservato come in essa siano state richiamate le tesi difensive del primo grado giudizio, con relativa allegazione.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla regolarità della costituzione nel primo grado di giudizio, non si ravvisano irregolarità nella costituzione del presente grado, ove parte appellata ha richiamato e allegato mere tesi difensive e prodotto, in riferimento alla contestata violazione, la copia del verbale di accertamento (peraltro dimessa anche dall'opponente). Documento il cui deposito deve ritenersi ammissibile, avendo la Suprema Corte precisato come il termine assegnato per depositare i documenti strettamente connessi all'infrazione di cui all'art. 7 co 7 Dlgs 150/2011 non abbia natura perentoria, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., applicabile invece agli altri documenti depositati dall'Amministrazione (v: Cass. civ. 13/06/2019, n. 15887).
pagina 3 di 6 Passando alla disamina, nel merito, del motivo d'appello, va osservato come sia incontestato, in fatto, che il conducente non avesse a bordo del mezzo la determina della Provincia di n. 140 del Pt_1
17/01/2023 cui fa riferimento la carta di circolazione. Mancanza che gli accertatori hanno ritenuto atta ad integrare la violazione del terzo comma dell'art. 180 Dlgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada
(C.d.S.) e legittimante l'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 del medesimo articolo.
Si tratta dunque di accertare se la circostanza contestata dai militi possa o meno integrare la violazione di cui al verbale.
Ai fini della decisione appare utile un richiamo del quadro normativo di riferimento.
Il disposto di cui all'art. 82 del Dlgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada (C.d.S.), nel disciplinare la destinazione d'uso dei veicoli, prevede che essi possano essere adibiti a uso proprio o di terzi e comprende in quest'ultima fattispecie, al comma 5 lett. c), il servizio di linea per trasporto di persone.
Il Servizio di linea per il trasporto di persone trova poi più dettagliata regolamentazione nell'art. 87
C.d.S., che recita, al primo comma, che “Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone”; l'articolo prevede poi, al terzo comma, che la carta di circolazione dei veicoli destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone debba essere rilasciata
“sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni” e precisa al quarto comma, che “I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l' intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.”.
Proprio l'interpretazione di quest'ultimo capoverso assume rilievo nel caso in esame, stante il richiamo dei verbalizzanti all'assenza della determina della Provincia di n. 140 del 17/01/2023 cui fa Pt_1
riferimento la carta di circolazione relativa alle linee cui l'autobus in questione è autorizzato, ritenuta atta ad integrare violazione dell'art. 180 co 3 C.d.S., a mente del quale “Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82”.
Parte Orbene, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata da , il motivo d'appello deve dirsi fondato.
pagina 4 di 6 Ha infatti chiarito la Suprema Corte (v: Cass. civ. 11/08/2016, n. 17020) che l'interpretazione dell'ultimo capoverso del quarto comma dell'art. 87 C.d.S., “esordendo con la locuzione “A tal fine”, detta un precetto riferito alla fattispecie presa in considerazione subito prima (fattispecie consistente, per l'appunto, nella destinazione di singoli veicoli dal servizio di linea al noleggio)” e dunque a fattispecie diversa da quella di cui qui si discute, essendo incontestato che il bus era impiegato per il servizio pubblico di linea.
Ha peraltro ulteriormente affermato la Cassazione nella menzionata sentenza che l'interpretazione del quarto comma dell'art. 87 C.d.S. induce ad escludere che l'esercente il servizio di linea sia tenuto a munirsi di un titolo che lo abiliti ad impiegare il singolo veicolo su di una determinata tratta stradale.
Condizione necessaria e sufficiente per il legittimo esercizio del servizio”…“è infatti costituita dal possesso, da parte dell'intestatario della carta di circolazione, della concessione che riguarda una determinata linea. In altri termini, la norma non si preoccupa di assicurare che il singolo automezzo sia destinato al servizio di una specifica linea, ma solo di escludere che il concessionario utilizzi i propri veicoli, destinati al servizio di linea, su linee diverse da quelle per cui ha conseguito il “titolo legale”.
Merita ad ogni buon conto anche rilevare come la determina della Provincia di n. 140 del Pt_1
17/01/2023, che gli accertatori hanno contestato al conducente di non avere al seguito, oltre ad essere menzionata nella carta di circolazione, abbia ad oggetto il nulla osta all'immatricolazione di 10 bus destinati al servizio pubblico sulle linee extraurbane, mentre non si rinvengono in essa espressi riferimenti alle linee cui l'autobus in questione è autorizzato.
La circostanza che il conducente del bus non avesse al seguito la copia della detta determina non può quindi dirsi integrare violazione dell'art. 180 co 3 C.d.S.
Per le ragioni di cui sopra l'appello merita dunque accoglimento, con conseguente accoglimento
Parte dell'opposizione spiegata da e annullamento del verbale di accertamento impugnato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
L'appello e per l'effetto, riformando integralmente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Pt_1
n. 1540/2023, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_4
[...]
il verbale di accertamento n. 700014833108 della Polizia Stradale di dist. Bardolino in data Pt_1
22.04.2023.
pagina 5 di 6 ND
Parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che Parte_1
liquida in €43,00 per anticipazioni ed in €270,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge quanto al primo grado di giudizio nonché in €64,50 per anticipazioni ed €400,00 per onorari, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge quanto al grado d'appello.
Verona, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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