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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U076200789 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto impositivo n. T6U076200598/2024 (anno d'imposta 2018) l'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate accertava in capo alla società Ricorrente_3 SRL con sede in Porto Viro, Indirizzo_1 (società operante nel settore delle sementi professionali), un reddito d'impresa pari ad € 115.000,00 con maggiore imposta accertata di € 27.600,00 ai fini IRAP un valore di produzione netta pari ad € 198.138,00 con maggiore imposta accertata di € 4.797,00 ed IVA dovuta pari ad € 6.100.00. Con tale atto l'Agenzia contestava l'indeducibilità di alcuni costi per prestazioni di servizi non adeguatamente documentate. Trattavasi di sementi che Ricorrente_3 srl avrebbe ceduto ad altra ditta affinché li coltivasse.
Con Avviso di accertamento T6U076200789/2024 , di cui al presente giudizio, l'Agenzia delle Entrate contestava alla medesima società la mancata esecuzione di ritenute alla fonte sui compensi percepiti per distribuzione di utili, dai soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, per un importo di € 29.900,00 calcolate su un reddito di capitale di € 115.000,00
Con rituale impugnazione la ricorrente argomentava in ordine alla reale effettività delle transazioni contestate.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva richiamando le argomentazioni svolte dagli accertatori.
Nelle more del giudizio le parti esperivano un tentativo di conciliazione che si concludeva con la sottoscrizione di un accordo conciliativo. All'udienza odierna le parti dichiaravano di aver depositato un accordo conciliativo ex art.48 Dlgs. 546/92. La Corte tratteneva in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la conciliazione raggiunta a spese compensate fra le parti ed appurata la legittimità della stessa
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la controversia per intervenuta conciliazione. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U076200789 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto impositivo n. T6U076200598/2024 (anno d'imposta 2018) l'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate accertava in capo alla società Ricorrente_3 SRL con sede in Porto Viro, Indirizzo_1 (società operante nel settore delle sementi professionali), un reddito d'impresa pari ad € 115.000,00 con maggiore imposta accertata di € 27.600,00 ai fini IRAP un valore di produzione netta pari ad € 198.138,00 con maggiore imposta accertata di € 4.797,00 ed IVA dovuta pari ad € 6.100.00. Con tale atto l'Agenzia contestava l'indeducibilità di alcuni costi per prestazioni di servizi non adeguatamente documentate. Trattavasi di sementi che Ricorrente_3 srl avrebbe ceduto ad altra ditta affinché li coltivasse.
Con Avviso di accertamento T6U076200789/2024 , di cui al presente giudizio, l'Agenzia delle Entrate contestava alla medesima società la mancata esecuzione di ritenute alla fonte sui compensi percepiti per distribuzione di utili, dai soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, per un importo di € 29.900,00 calcolate su un reddito di capitale di € 115.000,00
Con rituale impugnazione la ricorrente argomentava in ordine alla reale effettività delle transazioni contestate.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva richiamando le argomentazioni svolte dagli accertatori.
Nelle more del giudizio le parti esperivano un tentativo di conciliazione che si concludeva con la sottoscrizione di un accordo conciliativo. All'udienza odierna le parti dichiaravano di aver depositato un accordo conciliativo ex art.48 Dlgs. 546/92. La Corte tratteneva in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la conciliazione raggiunta a spese compensate fra le parti ed appurata la legittimità della stessa
P.Q.M.
La Corte dichiara estinta la controversia per intervenuta conciliazione. Spese del giudizio compensate.