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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1671/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giusi Domenica Liberto, presso il cui studio, sito a Ciminna in via Amato n. 5, è elettivamente domiciliata e
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Arturo Impastato, presso il cui studio, sito a Palermo in via XX Settembre n. 26, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: domanda congiunta (di separazione e) divorzio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 17.9.2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 31.8.2009 a Ciminna (PA) -
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2009 - dal quale sono nati due figli, il 16.5.2011 e Persona_1
il 5.7.2019, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione Persona_2 personale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni concordate (parzialmente riviste nel ricorso modificato depositato il 4.2.2025).
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare ad Controparte_1
la complessiva somma mensile di € 300,00, (€ 150,00 ciascuno), a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, sita a Baucina in via A. La Marmora n. 6, sia assegnata a . Controparte_1
Con sentenza n. 317/2025, pubblicata il 13.3.2025 e passata in giudicato il 15.10.2025 (cfr. attestazione di cancelleria risultante dagli atti del fascicolo telematico), il Tribunale di
Termini Imerese ha pronunciato la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, parzialmente riviste nel ricorso modificato depositato il 4.2.2025, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo, come parzialmente riviste nel ricorso modificato depositato il 4.2.2025; la causa è stata dunque posta in decisione.
Il Pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla prima udienza del presente procedimento in data 31.1.2025;
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 317/2025 pubblicata il 13.3.2025, e passata in giudicato il 15.10.2025;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole.
In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473 bis.4 cpc).
Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Ciminna il 31.8.2009, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n.11, parte II, serie A, dell'anno
2009, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, parzialmente riviste nel ricorso modificato depositato il 4.2.2025; nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.