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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23.09.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1464/2025 R.G.L., avente a oggetto: “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, C.F. rappresentata e difesa, dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Laura Maria Puzzo, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_2
[...]
-resistente –
****
IN FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, depositato in data 16/02/2025 parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
- che aveva lavorato come docente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23,
2023/24 indicati in ricorso e di avere ricevuto l'incarico per l'anno scolastico in corso 2024/2025, alle dipendenze della amministrazione scolastica, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- di aver inviato un atto di diffida a parte resistente, senza ricevere alcun riscontro;
- che ciò aveva creato un'ingiustificata discrepanza tra docenti di ruolo e a tempo determinato;
- che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, doveva esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
1 - che anche la giurisprudenza comunitaria recentemente pronunciatasi sulla questione ha riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico in oggetto;
- che, secondo la Corte di Giustizia Europea, la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola
4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e da ciò discende l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
- che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accogliere la richiesta di riconoscimento del diritto, per il personale a tempo determinato in servizio presso la scuola statale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 1, commi 121 e s.s., della legge 107/2015, del DPCM del 23 settembre
2015, della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015, del DPCM del 28.11.2016, CP_3 nonché degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, ad ottenere l'accredito immediato del bonus pari a € 500 annuo riferito alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale (cd. Carta del docente) per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 nei quali la ricorrente ha avuto l'incarico annuale a tempo determinato fino al 30 giugno;
2) accogliere il ricorso,
e pertanto disapplicare l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016) e la nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015 per accertare e dichiarare il CP_3 diritto della ricorrente, come insegnante a tempo determinato, all' assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per l'effetto, condannare l' Amministrazione convenuta a provvedere ad emettere in favore del ricorrente il pagamento di euro 500,00 per ogni anno scolastico di servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 , 2024/2025 : emettendo un bonus docente contente gli arretrati di 500,00 euro annui maturati, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere con effetto immediato a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
3)Condannare l'amministrazione resistente ad emettere un buono all'interno della piattaforma https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/ per la ricorrente, che contenga il totale di euro 2.500,00 per i 5 anni maturati, con le stesse modalità di fruizione e di spesa previsti per il personale a tempo indeterminato che già fruisce della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di 500 euro annui, per gli anni scolastici anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 2022/2023, 2 2023/2024, 2024/2025 oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 4) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Iva
e CPA ed al rimborso del contributo unificato versato, secondo i parametri vigenti
D.M. 147/'22, da distrarre in favore dello scrivente difensore antistatario, ex art 93 c.p.c.”.
A seguito di notifica del 03/03/2025, integrata con successiva notifica del
03/04/2025, si è costituito in giudizio il , con memoria Controparte_1 difensiva depositata in data 9.09.2025, formulando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244.
Salvis juribus”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23.09.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
****
Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione formulata dal CP_1 convenuto nella memoria di costituzione del 9.09.2025, apparendo la stessa generica e priva di specifico riferimento a procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Per le suddette annualità non risulta maturata alcuna prescrizione, tenuto conto della diffida del 17/10/2024 quale primo atto interruttivo e di quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di 3 seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. est. dott.ssa L. Renda e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc.
n. 8772/2023 R.G. est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. est. dott.ssa L. Renda e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. est. dott. M.
Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di
Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda 4 a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. 5 ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”.
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468). Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità 6 dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Nel caso concreto, la comparabilità risulta confermata per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso: invero dai contratti allegati al ricorso e dallo stato matricolare allegato dal resistente risulta che ha espletato servizio di Parte_1 supplenza sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999 (come docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno).
Precisamente nell'anno scolastico 2020/21 ha espletato servizio di supplenza dal 19.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. Sauro Giovanni XXIII di Catania (cfr. anche stato matricolare), nell'anno scolastico 2021/2022 ha espletato servizio di supplenza dal 3.09.2021 al 30.06.2022, nell'anno scolastico 2022/2023 ha espletato servizio di supplenza dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'anno scolastico 2023/2024 ha espletato servizio di supplenza dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'anno scolastico 2024/2025 le è stato conferito l'incarico per espletare servizio di supplenza dal 9.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. stato matricolare), sempre presso l'I.C. Virgilio di
Paternò (CT).
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è infatti del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Va, pertanto, accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/2025 indicati e documentati, con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine CP_1 di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata 7 di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M.
147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
pro alla attribuzione della carta elettronica in favore di CP_4 CP_5 [...] nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € Parte_1
2500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore.
Catania, 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Maria Luisa Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23.09.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1464/2025 R.G.L., avente a oggetto: “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, C.F. rappresentata e difesa, dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Laura Maria Puzzo, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. CP_2
[...]
-resistente –
****
IN FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, depositato in data 16/02/2025 parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
- che aveva lavorato come docente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23,
2023/24 indicati in ricorso e di avere ricevuto l'incarico per l'anno scolastico in corso 2024/2025, alle dipendenze della amministrazione scolastica, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- di aver inviato un atto di diffida a parte resistente, senza ricevere alcun riscontro;
- che ciò aveva creato un'ingiustificata discrepanza tra docenti di ruolo e a tempo determinato;
- che, secondo l'ormai consolidato quadro giurisprudenziale in materia di parità di trattamento economico inerente alla posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, doveva esserle riconosciuto il diritto a usufruire della carta docente prevista per il personale di ruolo;
1 - che anche la giurisprudenza comunitaria recentemente pronunciatasi sulla questione ha riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico in oggetto;
- che, secondo la Corte di Giustizia Europea, la limitazione del bonus solo al personale di ruolo contrasta con il divieto di discriminazione definito nella clausola
4 dell'accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e da ciò discende l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario;
- che tale “indennità” deve essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto dovere alla formazione sia del personale docente a tempo determinato sia del personale docente a tempo indeterminato.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accogliere la richiesta di riconoscimento del diritto, per il personale a tempo determinato in servizio presso la scuola statale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 1, commi 121 e s.s., della legge 107/2015, del DPCM del 23 settembre
2015, della nota n. 15219 del 15 ottobre 2015, del DPCM del 28.11.2016, CP_3 nonché degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, ad ottenere l'accredito immediato del bonus pari a € 500 annuo riferito alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale (cd. Carta del docente) per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 nei quali la ricorrente ha avuto l'incarico annuale a tempo determinato fino al 30 giugno;
2) accogliere il ricorso,
e pertanto disapplicare l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016) e la nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015 per accertare e dichiarare il CP_3 diritto della ricorrente, come insegnante a tempo determinato, all' assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per l'effetto, condannare l' Amministrazione convenuta a provvedere ad emettere in favore del ricorrente il pagamento di euro 500,00 per ogni anno scolastico di servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 , 2024/2025 : emettendo un bonus docente contente gli arretrati di 500,00 euro annui maturati, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere con effetto immediato a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
3)Condannare l'amministrazione resistente ad emettere un buono all'interno della piattaforma https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/ per la ricorrente, che contenga il totale di euro 2.500,00 per i 5 anni maturati, con le stesse modalità di fruizione e di spesa previsti per il personale a tempo indeterminato che già fruisce della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di 500 euro annui, per gli anni scolastici anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 2022/2023, 2 2023/2024, 2024/2025 oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 4) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Iva
e CPA ed al rimborso del contributo unificato versato, secondo i parametri vigenti
D.M. 147/'22, da distrarre in favore dello scrivente difensore antistatario, ex art 93 c.p.c.”.
A seguito di notifica del 03/03/2025, integrata con successiva notifica del
03/04/2025, si è costituito in giudizio il , con memoria Controparte_1 difensiva depositata in data 9.09.2025, formulando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso;
- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis,
Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244.
Salvis juribus”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23.09.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
****
Preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione formulata dal CP_1 convenuto nella memoria di costituzione del 9.09.2025, apparendo la stessa generica e priva di specifico riferimento a procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di prescrizione.
Per le suddette annualità non risulta maturata alcuna prescrizione, tenuto conto della diffida del 17/10/2024 quale primo atto interruttivo e di quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di 3 seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. est. dott.ssa L. Renda e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc.
n. 8772/2023 R.G. est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. est. dott.ssa L. Renda e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. est. dott. M.
Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
“...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di
Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda 4 a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. 5 ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”.
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468). Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità 6 dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Nel caso concreto, la comparabilità risulta confermata per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso: invero dai contratti allegati al ricorso e dallo stato matricolare allegato dal resistente risulta che ha espletato servizio di Parte_1 supplenza sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999 (come docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno).
Precisamente nell'anno scolastico 2020/21 ha espletato servizio di supplenza dal 19.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. Sauro Giovanni XXIII di Catania (cfr. anche stato matricolare), nell'anno scolastico 2021/2022 ha espletato servizio di supplenza dal 3.09.2021 al 30.06.2022, nell'anno scolastico 2022/2023 ha espletato servizio di supplenza dal 5.09.2022 al 30.06.2023, nell'anno scolastico 2023/2024 ha espletato servizio di supplenza dal 1.09.2023 al 30.06.2024, nell'anno scolastico 2024/2025 le è stato conferito l'incarico per espletare servizio di supplenza dal 9.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. stato matricolare), sempre presso l'I.C. Virgilio di
Paternò (CT).
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è infatti del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Va, pertanto, accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/2025 indicati e documentati, con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine CP_1 di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata 7 di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M.
147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
pro alla attribuzione della carta elettronica in favore di CP_4 CP_5 [...] nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € Parte_1
2500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.
412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore.
Catania, 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Maria Luisa Cutrona
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