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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 243/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LANFRANCO LAURA e elettivamente domiciliati in C.SO
CAVALLOTTI N.7 28100 NOVARA presso lo studio dell'avv. LANFRANCO LAURA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, che i ricorrenti intendono sostituire con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare, accogliere le seguenti conclusioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Courmayeur (AO) in data 25 Settembre 1993, trascritto pagina 1 di 4 nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n.11- Parte II
Serie A, Anno 1993;
• darsi atto che il figlio maggiorenne, è Persona_1
economicamente indipendente;
• darsi atto che il sig. verserà a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non Per_2
economicamente indipendente, l'importo di € 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili da corrispondere direttamente alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...] importo da rivalutarsi annualmente secondo rivalutato secondo l'indice Istat;
• darsi atto che i ricorrenti, quali genitori di assumono, Per_2
per la quota del 50% ciascuno, l'onere di pagare le tasse universitarie, nonché le spese concernenti l'autovettura Fiat Panda
targato ED788ZC attualmente nel possesso ed in uso alla stessa: in virtù della determinazione assunta dalle parti di non procedere alla volturazione dell'intestazione del veicolo al fine di contenere gli oneri, anche assicurativi, connessi, il sig. si impegna, Parte_2
ove la figlia si determinasse all'acquisto di altra vettura a sottoscrivere ogni documento e necessario per il trasferimento /
rottamazione o imputazione del controvalore del sopraindicato autoveicolo. I ricorrenti contribuiranno, altresì, in misura pari al
50% a tutte le ulteriori spese straordinarie medico sanitarie,
necessarie e/o concordate, per con le modalità previste dal Per_2
Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
• Allorchè la figlia terminati gli studi universitari, Per_2
dovesse tornare a vivere stabilmente presso l'abitazione materna ed in attesa che la stessa reperisca idonea attività lavorativa, i pagina 2 di 4 ricorrenti concorderanno, secondo buona fede e nell'esclusivo interesse della figlia, che il contributo al mantenimento della stessa sia aumentato in relazione alle sue esigenze;
• darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già
regolamentato ogni rapporto patrimoniale e finanziario nulla dovendo l'uno all'altra e di rinunciare reciprocamente al riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento essendo gli stessi indipendenti economicamente.
Spese compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 4 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto pagina 3 di 4 congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Courmayeur il 25 settembre 1993 tra
C.F. nata in data [...] ad Parte_1 C.F._1
Aosta
e
C.F. nato in [...] 16 Giugno Pt_2 Parte_2 C.F._2
1966 ad Aosta
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Courmayeur al n°11, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COURMAYEUR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 243/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LANFRANCO LAURA e elettivamente domiciliati in C.SO
CAVALLOTTI N.7 28100 NOVARA presso lo studio dell'avv. LANFRANCO LAURA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, che i ricorrenti intendono sostituire con il deposito di note scritte e, a tal fine, dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare, accogliere le seguenti conclusioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Courmayeur (AO) in data 25 Settembre 1993, trascritto pagina 1 di 4 nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, atto n.11- Parte II
Serie A, Anno 1993;
• darsi atto che il figlio maggiorenne, è Persona_1
economicamente indipendente;
• darsi atto che il sig. verserà a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non Per_2
economicamente indipendente, l'importo di € 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili da corrispondere direttamente alla medesima entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN [...] importo da rivalutarsi annualmente secondo rivalutato secondo l'indice Istat;
• darsi atto che i ricorrenti, quali genitori di assumono, Per_2
per la quota del 50% ciascuno, l'onere di pagare le tasse universitarie, nonché le spese concernenti l'autovettura Fiat Panda
targato ED788ZC attualmente nel possesso ed in uso alla stessa: in virtù della determinazione assunta dalle parti di non procedere alla volturazione dell'intestazione del veicolo al fine di contenere gli oneri, anche assicurativi, connessi, il sig. si impegna, Parte_2
ove la figlia si determinasse all'acquisto di altra vettura a sottoscrivere ogni documento e necessario per il trasferimento /
rottamazione o imputazione del controvalore del sopraindicato autoveicolo. I ricorrenti contribuiranno, altresì, in misura pari al
50% a tutte le ulteriori spese straordinarie medico sanitarie,
necessarie e/o concordate, per con le modalità previste dal Per_2
Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
• Allorchè la figlia terminati gli studi universitari, Per_2
dovesse tornare a vivere stabilmente presso l'abitazione materna ed in attesa che la stessa reperisca idonea attività lavorativa, i pagina 2 di 4 ricorrenti concorderanno, secondo buona fede e nell'esclusivo interesse della figlia, che il contributo al mantenimento della stessa sia aumentato in relazione alle sue esigenze;
• darsi atto che i ricorrenti hanno dichiarato di avere già
regolamentato ogni rapporto patrimoniale e finanziario nulla dovendo l'uno all'altra e di rinunciare reciprocamente al riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento essendo gli stessi indipendenti economicamente.
Spese compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 4 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto pagina 3 di 4 congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Courmayeur il 25 settembre 1993 tra
C.F. nata in data [...] ad Parte_1 C.F._1
Aosta
e
C.F. nato in [...] 16 Giugno Pt_2 Parte_2 C.F._2
1966 ad Aosta
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Courmayeur al n°11, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COURMAYEUR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4