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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da Parte_1
,nato in [...] il [...],
,rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Longo, nei C.F.: C.F. 1 , CUI C.F._2
,rappresentati ex lege dall'Avvocatura confronti del Controparte_1 Controparte_2
Generale dello Stato
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, l'odierno ricorrente, cittadino dell'India, ha impugnato il provvedimento prot. n. 336/2024 emesso in data 27.05.2024, notificato in data 26.07.2024, con cui la
Questura di CP_2, a seguito del parere della Commissione Territoriale espresso in data 02.01.2024, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il sig. Pt 1, con il presente ricorso, ha evidenziato che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Invero, a suo dire, al caso di specie andrebbe applicata la precedente disciplina della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D. L.gs. n. 286/1998 per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez.
I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Tale normativa stabilisce che il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il "rischio" di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In Italia, il sig. Pt_1 svolge un'attività lavorativa che gli consente di condurre un'esistenza dignitosa e di integrarsi all'interno del contesto sociale.
Il ricorrente ha riferito di aver avviato, nelle more del procedimento, un serio e positivo percorso di integrazione sociale: lo stesso, infatti, è stato assunto il 21.04.2023 come operaio agricolo, a tempo determinato, dalla Società Agricola Gazzelloni di IA e Di GI Sara s.s..
L'istante, ancora, dispone di una soluzione abitativa stabile.
Ciò nonostante, la Questura di CP_2, con provvedimento del 27.05.2024, facendo affidamento sul parere della Commissione Territoriale del 02.01.2024, ha rigettato la domanda del ricorrente, sulla scorta della insussistenza di motivi per ritenere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti nonché per il motivo che l'allontanamento dal
Paese non costituisse per l'interessato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
L'istante, nell'impugnare il diniego, ha concluso rappresentando che un eventuale allontanamento sarebbe intollerabile alla luce del livello di integrazione raggiunto.
Alla luce di tali considerazioni, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n. 336/2024 e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere tn permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., T.U.I previgente normativa.”. Il CP_1 si è costituito domandando il rigetto del ricorso stante il parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.
Diritto
Il ricorso è fondato.
In relazione alla violazione dell'art. 19, comma 1.1, così come eccepito dal ricorrente, va fatta una preliminare precisazione: l'art. 8 della CEDU, secondo la giurisprudenza europea, offre una nozione di vita privata ampia e aperta che, oltre alle relazioni sociali, lavorative, di partecipazione ad attività pubbliche, riguarda molti aspetti inerenti all'identità della persona come il benessere psico-fisico, o il diritto di sviluppare liberamente la propria personalità, secondo le proprie esigenze e le proprie attitudini e nel pieno rispetto delle proprie origini etniche e linguistiche e delle proprie scelte religiose ( Per_1 c. Germania, ric. n° 13710/88 sent.
16/12/1992, § 29; Per_2 c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. 29/04/02, § 61; CK c. Regno Unito, ric. n° 44647/1998, sent. 28/01/03, § 57; S. e AR c. Regno Unito [GC]; Controparte_3 C.
Italia [GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § 159).
Persona_3 c. Germania (n. 2); Per_4 c. Italia, § Emerge dalle citate pronunce (e da molte altre:
32) che il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e comprendere le attività professionali Persona_5 c. Spagna [GC], § 110; SC c. Romania [GC], § 71; Per_6 e Per_7 ( C. Per_8 § 42) o commerciali ( e ME Oy c. AN
, Parte_2
[GC], § 129-131).
Appare evidente, dunque, che il concetto di vita privata, come sopra descritta, abbia una valenza costituzionale proprio per il forte collegamento con gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.
Ciò si evince anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 14413/2021,
che in materia di protezione umanitaria, afferma: "La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (...).
Ed è proprio la citazione dell'articolo 2 della Costituzione (...) ad introdurre la necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione umanitaria".
Tale principio è stato condiviso anche in altre pronunce in cui veniva sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu, il quale tutela, oltre i legami familiari in senso proprio, anche il diritto di intrattenere legami interpersonali e con il mondo esterno;
dunque, tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n° 57433/15,
Per 9 c. Italia, sent. 14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent.
18/10/06, § 59, CEDU 2006-XII).
In questa prospettiva, riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza.
Ebbene, nel caso che ci occupa, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato idonea documentazione attestante la sua attività lavorativa in Italia. Versava, invero, copia del contratto di assunzione, come operatore agricolo, a tempo determinato, sottoscritto il 3.10.2024 con la società Agricola Gazzelloni di IA e Di GI Sara s.s., successivamente prorogato, comunicazioni Unilav, buste paga e dichiarazione dei redditi del 2023.
Veniva depositata, inoltre, copia del contratto di locazione ad uso abitativo e della cessione di fabbricato relativa all'immobile sito in Priverno alla Via San Martino n. 66.
Il tempo trascorso in Italia (il ricorrente dichiara di risiedere in Italia dal 2022), l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una soluzione abitativa, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Per_9 c. Italia,
n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte
EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Ogni altro motivo risulta assorbito.
Le spese possono essere compensate in considerazione della rilevanza che ha assunto nella decisione l'attività lavorativa svolta successivamente alla domanda.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a Parte_3 nato in Bangladesh a [...] il [...] il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 18 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da Parte_1
,nato in [...] il [...],
,rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Longo, nei C.F.: C.F. 1 , CUI C.F._2
,rappresentati ex lege dall'Avvocatura confronti del Controparte_1 Controparte_2
Generale dello Stato
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, l'odierno ricorrente, cittadino dell'India, ha impugnato il provvedimento prot. n. 336/2024 emesso in data 27.05.2024, notificato in data 26.07.2024, con cui la
Questura di CP_2, a seguito del parere della Commissione Territoriale espresso in data 02.01.2024, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il sig. Pt 1, con il presente ricorso, ha evidenziato che il suo allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
Invero, a suo dire, al caso di specie andrebbe applicata la precedente disciplina della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D. L.gs. n. 286/1998 per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez.
I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Tale normativa stabilisce che il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il "rischio" di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In Italia, il sig. Pt_1 svolge un'attività lavorativa che gli consente di condurre un'esistenza dignitosa e di integrarsi all'interno del contesto sociale.
Il ricorrente ha riferito di aver avviato, nelle more del procedimento, un serio e positivo percorso di integrazione sociale: lo stesso, infatti, è stato assunto il 21.04.2023 come operaio agricolo, a tempo determinato, dalla Società Agricola Gazzelloni di IA e Di GI Sara s.s..
L'istante, ancora, dispone di una soluzione abitativa stabile.
Ciò nonostante, la Questura di CP_2, con provvedimento del 27.05.2024, facendo affidamento sul parere della Commissione Territoriale del 02.01.2024, ha rigettato la domanda del ricorrente, sulla scorta della insussistenza di motivi per ritenere che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti nonché per il motivo che l'allontanamento dal
Paese non costituisse per l'interessato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
L'istante, nell'impugnare il diniego, ha concluso rappresentando che un eventuale allontanamento sarebbe intollerabile alla luce del livello di integrazione raggiunto.
Alla luce di tali considerazioni, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n. 336/2024 e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere tn permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1., T.U.I previgente normativa.”. Il CP_1 si è costituito domandando il rigetto del ricorso stante il parere negativo della
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.
Diritto
Il ricorso è fondato.
In relazione alla violazione dell'art. 19, comma 1.1, così come eccepito dal ricorrente, va fatta una preliminare precisazione: l'art. 8 della CEDU, secondo la giurisprudenza europea, offre una nozione di vita privata ampia e aperta che, oltre alle relazioni sociali, lavorative, di partecipazione ad attività pubbliche, riguarda molti aspetti inerenti all'identità della persona come il benessere psico-fisico, o il diritto di sviluppare liberamente la propria personalità, secondo le proprie esigenze e le proprie attitudini e nel pieno rispetto delle proprie origini etniche e linguistiche e delle proprie scelte religiose ( Per_1 c. Germania, ric. n° 13710/88 sent.
16/12/1992, § 29; Per_2 c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. 29/04/02, § 61; CK c. Regno Unito, ric. n° 44647/1998, sent. 28/01/03, § 57; S. e AR c. Regno Unito [GC]; Controparte_3 C.
Italia [GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § 159).
Persona_3 c. Germania (n. 2); Per_4 c. Italia, § Emerge dalle citate pronunce (e da molte altre:
32) che il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e comprendere le attività professionali Persona_5 c. Spagna [GC], § 110; SC c. Romania [GC], § 71; Per_6 e Per_7 ( C. Per_8 § 42) o commerciali ( e ME Oy c. AN
, Parte_2
[GC], § 129-131).
Appare evidente, dunque, che il concetto di vita privata, come sopra descritta, abbia una valenza costituzionale proprio per il forte collegamento con gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.
Ciò si evince anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 14413/2021,
che in materia di protezione umanitaria, afferma: "La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (...).
Ed è proprio la citazione dell'articolo 2 della Costituzione (...) ad introdurre la necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione umanitaria".
Tale principio è stato condiviso anche in altre pronunce in cui veniva sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu, il quale tutela, oltre i legami familiari in senso proprio, anche il diritto di intrattenere legami interpersonali e con il mondo esterno;
dunque, tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n° 57433/15,
Per 9 c. Italia, sent. 14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent.
18/10/06, § 59, CEDU 2006-XII).
In questa prospettiva, riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza.
Ebbene, nel caso che ci occupa, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato idonea documentazione attestante la sua attività lavorativa in Italia. Versava, invero, copia del contratto di assunzione, come operatore agricolo, a tempo determinato, sottoscritto il 3.10.2024 con la società Agricola Gazzelloni di IA e Di GI Sara s.s., successivamente prorogato, comunicazioni Unilav, buste paga e dichiarazione dei redditi del 2023.
Veniva depositata, inoltre, copia del contratto di locazione ad uso abitativo e della cessione di fabbricato relativa all'immobile sito in Priverno alla Via San Martino n. 66.
Il tempo trascorso in Italia (il ricorrente dichiara di risiedere in Italia dal 2022), l'ingresso nel mondo del lavoro e l'aver trovato una soluzione abitativa, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Per_9 c. Italia,
n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte
EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Ogni altro motivo risulta assorbito.
Le spese possono essere compensate in considerazione della rilevanza che ha assunto nella decisione l'attività lavorativa svolta successivamente alla domanda.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a Parte_3 nato in Bangladesh a [...] il [...] il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 18 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni