Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Decreto cautelare 15 novembre 2024
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di LI, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud, Ufficio della Motorizzazione Civile di LI e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, domiciliataria ex lege in LI alla Via A. Diaz n. 11;
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione di LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- (quanto al ricorso introduttivo):
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Prefetto di LI ha confermato, all’esito del periodo di controllo giudiziario ex art. 34 bis C.A., la prognosi di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ai sensi dell’art. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011;
b) degli atti istruttori delle Autorità di P.S. richiamati a fondamento del citato provvedimento e nello specifico del verbale del GIA n. -OMISSIS-, ignoto e mai conosciuto;
c) degli esiti (allo stato ignoti) dell’istruttoria antimafia avviata dalla Prefettura in data -OMISSIS-, ai sensi della Circolare n. -OMISSIS-;
d) ove occorra, di tutte le circolari del Ministero dell’Interno richiamate nel provvedimento impugnato, nonché del verbale GIA del -OMISSIS- e delle valutazioni assunte dallo stesso Gruppo investigativo nelle sedute del -OMISSIS- e -OMISSIS-;
e) del provvedimento della Motorizzazione Civile di LI prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, con cui è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. -OMISSIS- con iscrizione al n. -OMISSIS-, e la cancellazione dall’albo degli Autotrasportatori della Provincia di LI;
f) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Campania, istituito presso la CCIAA di LI, con cui è stata disposta la cancellazione dall’Albo dei Gestori Ambientali;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;
- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 14/11/2024):
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data con nota prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di LI ha confermato, in esito all’aggiornamento ex art. 91, co. 5, d.lgs. n. 159/2011 e a valle del periodo di controllo giudiziario ex art. 34 bis C.A, la sussistenza (permanenza) a carico della società ricorrente di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011;
b) del verbale del GIA n.-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto istruttorio richiamato nel citato provvedimento interdittivo;
c) ove occorra, di tutte le circolari del Ministero dell’Interno richiamate nel provvedimento impugnato;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di LI, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud, Ufficio della Motorizzazione Civile di LI e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente è sorta il -OMISSIS- dalla trasformazione, con cambio di denominazione, della -OMISSIS-, di cui erano socio accomandante -OMISSIS-, destinataria del provvedimento ostativo n.-OMISSIS- del Prefetto di Caserta, ove aveva sede.
La nuova Società, a sua volta destinataria dell’informativa antimafia n. -OMISSIS- del Prefetto di LI (recante la reiezione della richiesta di riesame del diniego di iscrizione nella c.d. white list ), con istanza prot. n. -OMISSIS- formulava un’istanza di aggiornamento, ai sensi dell’art. 91, co. 5, del d.lgs. n. 159/2011.
Il capitale della Società ricorrente di €-OMISSIS- è ripartito tra -OMISSIS- (entrambe con il -OMISSIS-, già socio accomandante e amministratore della -OMISSIS-, rivestendo la carica di amministratore unico -OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ripercorre le vicende riguardanti le Società, a partire dal suddetto originario provvedimento ostativo n.-OMISSIS- del Prefetto di Caserta, richiamando tra l’altro le pronunce con cui questo TAR e il Consiglio di Stato respingevano i ricorsi avverso le interdittive emesse.
All’esito dell’istruttoria e dell’esame del Gruppo Interforze Antimafia del -OMISSIS-, il provvedimento ha confermato che nei confronti della Società ricorrente permane il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi (artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011).
Ciò in quanto gli elementi di controindicazione in passato ravvisati nei riguardi della -OMISSIS- non risultano superati, “ essendo comunque la Società riconducibile al medesimo contesto familiare ” (pag. 6 del provvedimento).
Nel ricorso introduttivo è premesso che la Società, dopo un iniziale diniego, veniva ammessa al controllo giudiziario ex art. 34- bis cit. con decreto della Corte di Appello di LI n. -OMISSIS-, conclusosi con il decreto n. -OMISSIS- con cui la Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di LI revocava il controllo giudiziario.
Con le censure articolate nel primo motivo è denunciato che, riproponendo gli stessi elementi alla base della precedente interdittiva, non sia stato adeguatamente valutato l’esito del controllo giudiziario.
È contestato quindi che possa individuarsi la permanenza del rischio di contaminazione criminale nella compagine societaria, ritenuta in continuità con il vecchio assetto della -OMISSIS-, i cui componenti sono comunque immuni da pregiudizi penali ed estranei ad ambienti criminali.
Viene al proposito osservato che la Corte d’Appello, nell’ammettere la Società ricorrente al controllo giudiziario, ha vagliato la posizione del socio accomandante della -OMISSIS- -OMISSIS- e dell’amministratore -OMISSIS- (come detto, coniugi delle -OMISSIS-), il primo dei quali coinvolto un decennio fa in un’ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, a cui non ha fatto seguito alcun accertamento di responsabilità.
È ulteriormente sconfessato che possa rilevare la segnalazione riportata della banca dati SDI a carico dell’attuale amministratore -OMISSIS-, estraneo all’addebito concernente un’ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Con il secondo motivo è contestata la motivazione resa dalla Prefettura in ordine alla possibilità di adottare alcuna delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, basandosi in maniera apparente sugli elementi riproposti, da cui è desunta “ la ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis della impresa stessa ”.
Nell’ultimo motivo è dedotta l’illegittimità in via derivata dei provvedimenti, in epigrafe indicati, della Motorizzazione Civile e dell’Albo dei Gestori Ambientali.
Le Amministrazioni costituitesi in giudizio hanno prodotto documentazione e memoria.
Con ordinanze del 9/5/2024 n. 934 e del 20/6/2024 n. 1241 è stato chiesto di conoscere le relazioni dell’amministratore giudiziario redatte all’esito del controllo giudiziario, dapprima onerando la Segreteria di comunicare l’ordinanza alla Seconda Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di LI e, in seguito, demandando alla Prefettura di acquisirle, avvalendosi estensivamente dei poteri di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 259/2011, che consente l’audizione dei soggetti interessati, tra cui l’amministratore giudiziario.
La Prefettura ha provveduto ad acquisire le relazioni dell’amministratore giudiziario e alla sua audizione, redigendone processo verbale -OMISSIS-.
Le relazioni sono state trasmesse per la disamina del Gruppo Interforze Antimafia che, con verbale del -OMISSIS-, ha proposto la conferma del provvedimento interdittivo, disposta con il provvedimento del Prefetto prot. n. -OMISSIS-.
Quest’ultimo è stato impugnato con i motivi aggiunti, affidato alle stesse censure di mancata valutazione dell’esito del controllo giudiziario, sotto il duplice profilo dell’omessa considerazione delle valutazioni dell’amministratore giudiziario e dell’assenza di motivazione da cui traspaia l’attuale permanenza degli elementi indiziari per fondare il rischio di contaminazione criminale.
È ulteriormente riproposto, con il secondo motivo, che si sarebbe dovuto dar conto della possibilità di ammettere la Società ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa.
L’Amministrazione ha prodotto documentazione e memoria.
Con ordinanza del 5/12/2024 n. 2536 è stata accolta la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti.
Le parti hanno prodotto documentazione per l’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 2 aprile 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Come anticipato, l’impugnato provvedimento prot. n.-OMISSIS- ha confermato l’interdittiva a carico della Società n. -OMISSIS-, ravvisando la continuità tra l’assetto societario della -OMISSIS- e la nuova compagine, le cui socie sono coniugate con i precedenti socio accomandante e amministratore.
È stato così ritenuto che gli elementi di controindicazione in passato ravvisati nei riguardi della -OMISSIS- non risultano superati, “ essendo comunque la Società riconducibile al medesimo contesto familiare ”.
Ciò sulla base delle argomentazioni rese dal Gruppo Interforze Antimafia con il verbale -OMISSIS- -OMISSIS- (riportato a pag. 6 del provvedimento), in cui è riportato che: “ nell’ambito della gestione della società in argomento, permane la continuità tra la compagine attuale e il vecchio assetto societario (tenuto conto che le socie -OMISSIS- sono le mogli conviventi di -OMISSIS- e -OMISSIS- rispettivamente già socio accomandante ed amministratore della “-OMISSIS-”, poi trasformatasi in -OMISSIS-) e considerato che la sede secondaria della società risulta tuttora ubicata in -OMISSIS-, presso la sede originaria della -OMISSIS- ove peraltro risulterebbe anche altra società la -OMISSIS-, ……... Risulta infatti essere stata effettuata una ricomposizione societaria all’interno della stessa famiglia dove i nuovi soci non sono soggetti estranei e portatori di nuovi e differenti interessi aziendali, ma operano in evidente continuità con i precedenti scopi della società destinataria dell’interdittiva. Tale rimbalzo di cariche sociali che sono passate da un parente all’altro senza modificare nella sostanza la governance aziendale è peraltro estesa ad una rete di imprese alcune delle quali portano la denominazione della originaria società interdetta (-OMISSIS-) e registrano la stessa sede legale (-OMISSIS-. A tale riguardo, a conferma dell’immutato quadro e della interazione tra le varie società riconducibili alla stessa famiglia, si richiama la nota n. -OMISSIS- della Prefettura di Caserta relativa al rinnovo di iscrizione in white list operato dal predetto Ufficio di confronti della società “-OMISSIS- -OMISSIS- [il cui capitale sociale risulta ripartito tra -OMISSIS- ed -OMISSIS- (-OMISSIS-) che riveste anche la carica di amministratrice unica ……… La cesura con il passato, infatti, non sembra essere assolutamente intervenuta sia per la permanenza dei medesimi soggetti sia per la tipologia delle attività svolte che si configurano in stretta continuità con quelle precedenti ”.
Nel contempo è stata esclusa l’adozione di alcuna delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis del d.lgs. cit., desumendo “ la ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis della impresa stessa ”.
Sta di fatto che la Società ricorrente è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, con decreto della Corte di Appello di LI n. -OMISSIS-, conclusosi con il decreto n. -OMISSIS-, con cui la Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di LI revocava il controllo giudiziario, “ lette le relazioni dell’amministratore giudiziario nominato e in particolare quella finale, che non ha evidenziato irregolarità nella gestione della società sottoposta a controllo ”.
La Prefettura di LI non ne ha tenuto conto, al momento dell’adozione del provvedimento -OMISSIS-, obliterando che il controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis citato segna una cesura rispetto alle vicende intercorse e agli elementi che avevano dato luogo all’emissione dell’interdittiva, cosicché il suo esito non può essere trascurato nell’esaminare l’istanza di aggiornamento dell’interessata, ponendosi quale fattore nuovo e determinante per la compiutezza della valutazione.
Ciò non esclude che il Prefetto possa rinnovare la prognosi interdittiva, a condizione che tale nuova valutazione poggi sul nuovo ponderato esame dei fattori che depongono per il permanere del rischio infiltrativo, assistito da un’adeguata motivazione.
Nella specie, la considerazione secondo cui la Società è riconducibile al medesimo contesto familiare non dà puntualmente conto dell’esito del controllo giudiziario.
Correlativamente, è assente la motivazione che deve presiedere al rinnovato esame in sede di aggiornamento dell’informativa antimafia.
In giurisprudenza è stato quindi statuito che l’esito del controllo giudiziario deve essere posto a fondamento della rinnovata valutazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato - sez. III, 23/12/2024 n. 10340, p. 6.5: “ Va altresì evidenziato che, come chiarito dalla Sezione (cfr. sentenza 31 luglio 2024, n. 6880), spetta al Prefetto, in sede di (doveroso) aggiornamento dell'interdittiva a valle del controllo giudiziario, dare "compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale" circa la "ponderazione degli indizi con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo", incombendo sullo stesso, "in sede di aggiornamento successivo all'esito favorevole del controllo giudiziario", un "onere motivazionale rinforzato", pur potendo "individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata" (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 giugno 2022, n. 4912) ”.
In tale contesto, spetta al Prefetto assumere gli elementi che si traggono dall’esito del controllo giudiziario, tenendo conto della peculiarità della misura, costituente una parentesi “assistita” nell’attività dell’impresa, accompagnando tali elementi con l’autonoma valutazione sul permanere del rischio infiltrativo (cfr. Cons. Stato - sez. III, 16/6/2022 n. 4912, cit.: “ Non v'è dubbio, ad avviso del Collegio, che la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario non possa essere obliterata dal Prefetto, pena lo scadimento dell'azione amministrativa nell'eccesso di potere con sostanziale tradimento della voluntas legislatoris. Ciò non vuol dire, però, che dal controllo giudiziario derivi un vincolo alle valutazioni postume del Prefetto, alla luce di una presunzione assoluta di avvenuta bonifica ”; cfr., altresì, da ultimo, Cons. Stato - sez. III, 5/6/2025 n. 4901: “ Potrebbero, infatti, «verificarsi vicende non facilmente intercettabili dall’amministratore giudiziario in quanto destinate a muoversi sul piano dei rapporti personali dell’imprenditore e degli ambienti familiari e sociali nel quale egli opera e che, viceversa, più agevolmente si prestano ad essere vagliate nel quadro di indagini penali o di controlli di polizia che ne disvelino la loro vera natura sostanziale, al di là degli schermi formali prescelti. Le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del “controllo giudiziario” non sono dunque assimilabili ad un giudicato di accertamento. Esse si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che essa sia argomentata e supportata da riscontri e considerazioni che basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarsi i processi logico deduttivi che l’hanno determinata» (Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2022, n. 4912; si veda anche Id., 31 ottobre 2024, n. 8676). Del resto, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che anche dopo la conclusione favorevole del controllo giudiziario il Prefetto possa pur sempre adottare una nuova informativa interdittiva, previa verifica della sussistenza di indizi della perdurante attualità del rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4587; id., 4 febbraio 2021, n. 1049; id., 11 gennaio 2021, n. 319) ”.
Sulla base di quanto argomentato, la motivazione fondata unicamente sulla riconducibilità al medesimo contesto familiare si mostra insufficiente a delineare una pertinente e autonoma valutazione, che tenga conto dell’esito giudiziario e degli accertamenti che si impongono, al fine di rinvenire la perdurante attualità del rischio di contaminazione criminale.
Per queste ragioni il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è illegittimo e va conseguentemente annullato, agli effetti che ne discendono sulla successiva attività della Prefettura, nei termini illustrati.
2.- Con i motivi aggiunti è impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di (nuova) conferma dell’interdittiva.
Vi si dà conto dell’esame effettuato dal Gruppo Interforze Antimafia con il verbale n.-OMISSIS- (riportato alle pagg. 6-7 del provvedimento), in cui viene considerato “ che, pur avendo il controllore giudiziario rappresentato che “la -OMISSIS-, nel periodo di controllo giudiziario, ha operato senza alcun condizionamento della criminalità organizzata, lo scrivente ritiene che vi siano i presupposti affinché la società possa continuare ad operare in un contesto economico sano”, tale valutazione è stata compiuta unicamente alla luce del periodo in cui tale controllo ha operato e soprattutto in base all’andamento economico e contabile della società. Rilevando dunque tale valutazione unicamente sotto l’aspetto economico contabile, alcuna incidenza si ritiene che possa avere su quelli che sono i presupposti, nel caso di specie, che hanno giustificato l’emissione dell’interdittiva antimafia a carico della società. Peraltro, come emerge a tutt’oggi dalle aggiornate verifiche sugli assetti societari della impresa in esame e di quelle ad essa collegate, non è intervenuto alcun mutamento che avrebbe potuto potenzialmente neutralizzare il pericolo di condizionamento della società; pertanto, permanendo la identità tra la compagine attuale e il vecchio assetto societario, che dimostra l’incontrovertibile continuità nelle scelte imprenditoriali, non ne può discendere alcuna valutazione diversa da quella che ha già condotto alla conferma della prognosi di contaminazione criminale della stessa società. Del resto è stato lo stesso controllore giudiziario nella relazione finale ad evidenziare che “….. la -OMISSIS- è parte integrante della galassia “-OMISSIS-”, certificando nelle considerazioni successive che alcuna modifica è intervenuta ”.
In sostanza, la valutazione della Prefettura si limita ad affermare che il controllo giudiziario non produce effetti al di fuori del contesto temporale in cui è stato effettuato e che la già ravvisata continuità aziendale mantiene il suo carattere pregiudizievole.
La valutazione resa è affetta dagli stessi vizi sopra riscontrati, palesandosi nuovamente disattesa l’esigenza di una puntuale motivazione sull’esito del controllo giudiziario e sugli elementi che possano indurre a mantenere la misura interdittiva.
Si è sopra detto che all’esito del controllo giudiziario consegue “ un "onere motivazionale rinforzato" ” (Cons. Stato - sez. III, 23/12/2024 n. 10340, cit.), il quale non può esaurirsi nella riproposizione dei fattori di controindicazione in precedenza individuati, occorrendo per un verso ponderare “ il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario ” e, per altro verso, “ "individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata" ” (sentenza citata).
È nella coniugazione di questi elementi che deve essere condotta la valutazione del Prefetto in sede di aggiornamento, la quale deve mostrare che entrambi gli aspetti siano stati presi in considerazione e adeguatamente valutati, oscillando la scelta finale tra la conferma o meno dell’interdittiva, a condizione che, nel primo caso, siano accertati episodi, comportamenti e relazioni da cui desumere la permanenza del rischio di contaminazione criminale e, nell’altro caso, che il controllo giudiziario abbia fatto emergere dati che possano militare nel senso di ritenere l’impresa fuoriuscita dal circuito criminale.
Connotato saliente della valutazione è l’attualità dei fattori (positivi o negativi) accertati, ponendosi l’accento sulla peculiarità dell’aggiornamento dell’informazione ostativa antimafia, preordinato alla possibilità di reintrodurre l’impresa nel circuito economico sano, a fronte della preclusione dettata dall’interdittiva, di cui va rimarcata la natura temporanea, come posto in evidenza dallaa pronuncia della Corte Costituzionale del 26/3/2020 n. 57 (p. 6: “ In questa valutazione complessiva dell'istituto un ruolo particolarmente rilevante assume il carattere provvisorio della misura. È questo il senso della disposizione dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo il quale l'informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, con l'effetto, in caso di conclusione positiva, della reiscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nella specie, e in generale del recupero dell'impresa al mercato. E va sottolineata al riguardo la necessità di un'applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile ”).
Per queste considerazioni anche il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti si mostra illegittimo e va annullato, agli stessi effetti che ne discendono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione, come sopra detto.
3.- Hanno fatto seguito all’adozione dell’interdittiva, su di essa unicamente motivati, gli impugnati provvedimenti con cui:
- la Motorizzazione Civile di LI ha revocato l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. -OMISSIS- con iscrizione al n. -OMISSIS-, e la cancellazione dall’albo degli Autotrasportatori della Provincia di LI (provvedimento prot. n. -OMISSIS-);
- l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Campania, istituito presso la CCIAA di LI, ha disposto la cancellazione dall’Albo dei Gestori Ambientali (provvedimento prot. n. -OMISSIS-);
All’annullamento dei provvedimenti interdittivi impugnati consegue l’illegittimità, e quindi l’annullamento, anche di questi provvedimenti, non più sorretti dal presupposto giustificativo che ne aveva fondato l’adozione.
4.- Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno dunque accolti, nei sensi di cui in motivazione, conseguendone l’annullamento agli effetti che ne conseguono, come illustrato, dei provvedimenti del Prefetto di LI prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- e, altresì, degli impugnati richiamati provvedimenti della Motorizzazione Civile di LI prot. n. -OMISSIS- (di revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e cancellazione dall’albo degli Autotrasportatori della Provincia di LI) e dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Campania prot. n. -OMISSIS- (di cancellazione dall’Albo dei Gestori Ambientali).
Per la natura dell’interesse pubblico sotteso all’azione amministrativa, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione di LI, non costituitosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti della Prefettura di LI prot. n.-OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, agli effetti che ne discendono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione.
Annulla, altresì, i provvedimenti della Motorizzazione Civile di LI prot. n. -OMISSIS- e dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Campania prot. n. -OMISSIS-.
Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della parte non costituitasi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.