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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE –
Crisi di impresa
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Massimo Urbano Presidente
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa ON Di RA Giudice est.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.12.2025 ed all'esito della camera di consiglio tenutasi nella medesima data ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per la dichiarazione dello stato di insolvenza iscritto al n. RG. 252-
2/2025, depositato da Parte_1
, con sede legale in GI (Ce) alla via Milano,55, c.f.
[...]
, in persona del dott. , n.q. di Commissario Liquidatore, P.IVA_1 Controparte_1 nominato dal con decreto N.366/2025 del 18.09.2025, notificato il 29.09.2025, per CP_2 la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tirozzi , con studio in Aversa alla via Onofrio
Marchione 16 , giusta procura allegata al ricorso
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2025, la nella Parte_1 persona del Commissario liquidatore, ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza della società, deducendo l'avvenuta sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa in forza del D.M. n.
366/2025 del 18.09.2025 emesso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (cfr.All. 1).
Il ricorso è qualificabile ai sensi dell'art. 298 CCII quale domanda volta ad ottenere l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa. Infatti, con decreto del D.M. n. 366/2025 del 18.09.2025, la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero delle imprese “viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa “ e considerato quanto Parte_2 emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.487.746,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.630.393,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.142.677,00”, con la nomina del Commissario liquidatore dr. . Controparte_1
All'udienza già fissata sul ricorso per la liquidazione giudiziale precedentemente depositato
(rigettato con distinto provvedimento) la debitrice non si è costituita, essendo comparso invece il Commissario liquidatore (cfr. decreto di fissazione udienza e ricorso per lo stato di insolvenza notificato il 18.11.2025).
Preliminarmente, si ritiene correttamente individuata la competenza territoriale del
Tribunale adito ex art. 27 CCII, in quanto la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali –nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Quanto ai requisiti soggettivi, dalla documentazione in atti (cfr. anche documentazione allegata al ricorso 252.1.2025), ed in particolare dalla visura camerale, emerge che la società debitrice, la quale ha forma giuridica di società cooperativa è assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, essendo iscritta presso la sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di Impresa Sociale, essendo il suo oggetto sociale volto al perseguimento dello scopo mutualistico e riguardando la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza.
Sul punto, l'art. 14, primo comma, d.lgs. n. 112 del 2017, stabilisce che «in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa».
Con sentenza n. 29801/2023 i Giudici di legittimità, alla luce del mutato quadro normativo, hanno espresso il principio di diritto secondo cui “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545 terdecies c.c.”
Coerentemente, la resistente è già stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Quanto, poi, al requisito oggettivo dello stato di insolvenza, da valutarsi ai sensi dell'art. 298
CCII al momento in cui è stata disposta la liquidazione coatta, ossia alla data del 18.9.2025 di emissione del D.M. n. 366/2025, dal ricorso e dai bilanci prodotti in atti si evince che la società in questione, al momento in cui è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, si trovava in stato di insolvenza, attese le perdite di esercizio registrate nell'ultimo bilancio depositato, pari ad euro 1.299.134.
Detto stato di insolvenza risulta a tutt'oggi sussistente, avendo il Commissario liquidatore allegato che: il Presidente del C.D.A. non ha redatto e depositato il bilancio d'esercizio della dal 01.01.2020 al 30.09.2025, né ha redatto e consegnato una situazione Parte_1 contabile al 30.09.2025, né ha redatto e trasmesso all la dichiarazione dei redditi CP_3
(Modello Unico) dall'anno d'imposta 2021 all'anno d'imposta 2024/ Modello Unico/2025
(All. 2); la contabilità della risulta aggiornata fino alla data del 31.12.2020; Parte_1 mancano le scritture contabili e i libri sociali dal 01.01.2021 al 30.09.2025; dalle prime ricostruzioni la massa passiva è di gran lunga superiore a quanto accertato dal CP_2 nell'anno 2019, essendo emersi debiti per euro 4.935.568,87.
L'allegazione trova conferma nella debitoria erariale, come risultante dagli estratti di ruolo, acquisiti d'ufficio, pari ad euro € 2.594.935,08.
In definitiva, alla luce della motivazione enunciata, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Le spese del presente procedimento vanno posto a carico della procedura.
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 45 e 293 e ss. C.C.I.I.,
dichiara l'insolvenza della società Parte_1
, con sede legale in GI (Ce) alla via Milano,55,
[...]
c.f. , in persona del dott. , n.q. di Commissario P.IVA_1 Controparte_1
Liquidatore, nominato dal con decreto N.366/2025 del 18.09.2025; CP_2
spese del procedimento a carico della procedura. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al Pubblico Ministero in sede ed al Commissario Liquidatore nonché al Registro Imprese ai fini della sua iscrizione 45 C.C.I.I.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa ON Di RA
Il Presidente
Dott. Massimo Urbano
- III SEZIONE CIVILE –
Crisi di impresa
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Massimo Urbano Presidente
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa ON Di RA Giudice est.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.12.2025 ed all'esito della camera di consiglio tenutasi nella medesima data ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per la dichiarazione dello stato di insolvenza iscritto al n. RG. 252-
2/2025, depositato da Parte_1
, con sede legale in GI (Ce) alla via Milano,55, c.f.
[...]
, in persona del dott. , n.q. di Commissario Liquidatore, P.IVA_1 Controparte_1 nominato dal con decreto N.366/2025 del 18.09.2025, notificato il 29.09.2025, per CP_2 la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tirozzi , con studio in Aversa alla via Onofrio
Marchione 16 , giusta procura allegata al ricorso
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2025, la nella Parte_1 persona del Commissario liquidatore, ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza della società, deducendo l'avvenuta sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa in forza del D.M. n.
366/2025 del 18.09.2025 emesso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (cfr.All. 1).
Il ricorso è qualificabile ai sensi dell'art. 298 CCII quale domanda volta ad ottenere l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa. Infatti, con decreto del D.M. n. 366/2025 del 18.09.2025, la società è stata posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero delle imprese “viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa “ e considerato quanto Parte_2 emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.487.746,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.630.393,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.142.677,00”, con la nomina del Commissario liquidatore dr. . Controparte_1
All'udienza già fissata sul ricorso per la liquidazione giudiziale precedentemente depositato
(rigettato con distinto provvedimento) la debitrice non si è costituita, essendo comparso invece il Commissario liquidatore (cfr. decreto di fissazione udienza e ricorso per lo stato di insolvenza notificato il 18.11.2025).
Preliminarmente, si ritiene correttamente individuata la competenza territoriale del
Tribunale adito ex art. 27 CCII, in quanto la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali –nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Quanto ai requisiti soggettivi, dalla documentazione in atti (cfr. anche documentazione allegata al ricorso 252.1.2025), ed in particolare dalla visura camerale, emerge che la società debitrice, la quale ha forma giuridica di società cooperativa è assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, essendo iscritta presso la sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di Impresa Sociale, essendo il suo oggetto sociale volto al perseguimento dello scopo mutualistico e riguardando la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza.
Sul punto, l'art. 14, primo comma, d.lgs. n. 112 del 2017, stabilisce che «in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa».
Con sentenza n. 29801/2023 i Giudici di legittimità, alla luce del mutato quadro normativo, hanno espresso il principio di diritto secondo cui “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381/1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545 terdecies c.c.”
Coerentemente, la resistente è già stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Quanto, poi, al requisito oggettivo dello stato di insolvenza, da valutarsi ai sensi dell'art. 298
CCII al momento in cui è stata disposta la liquidazione coatta, ossia alla data del 18.9.2025 di emissione del D.M. n. 366/2025, dal ricorso e dai bilanci prodotti in atti si evince che la società in questione, al momento in cui è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, si trovava in stato di insolvenza, attese le perdite di esercizio registrate nell'ultimo bilancio depositato, pari ad euro 1.299.134.
Detto stato di insolvenza risulta a tutt'oggi sussistente, avendo il Commissario liquidatore allegato che: il Presidente del C.D.A. non ha redatto e depositato il bilancio d'esercizio della dal 01.01.2020 al 30.09.2025, né ha redatto e consegnato una situazione Parte_1 contabile al 30.09.2025, né ha redatto e trasmesso all la dichiarazione dei redditi CP_3
(Modello Unico) dall'anno d'imposta 2021 all'anno d'imposta 2024/ Modello Unico/2025
(All. 2); la contabilità della risulta aggiornata fino alla data del 31.12.2020; Parte_1 mancano le scritture contabili e i libri sociali dal 01.01.2021 al 30.09.2025; dalle prime ricostruzioni la massa passiva è di gran lunga superiore a quanto accertato dal CP_2 nell'anno 2019, essendo emersi debiti per euro 4.935.568,87.
L'allegazione trova conferma nella debitoria erariale, come risultante dagli estratti di ruolo, acquisiti d'ufficio, pari ad euro € 2.594.935,08.
In definitiva, alla luce della motivazione enunciata, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Le spese del presente procedimento vanno posto a carico della procedura.
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 45 e 293 e ss. C.C.I.I.,
dichiara l'insolvenza della società Parte_1
, con sede legale in GI (Ce) alla via Milano,55,
[...]
c.f. , in persona del dott. , n.q. di Commissario P.IVA_1 Controparte_1
Liquidatore, nominato dal con decreto N.366/2025 del 18.09.2025; CP_2
spese del procedimento a carico della procedura. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al Pubblico Ministero in sede ed al Commissario Liquidatore nonché al Registro Imprese ai fini della sua iscrizione 45 C.C.I.I.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa ON Di RA
Il Presidente
Dott. Massimo Urbano