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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2436/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. PILUSO Parte_1
NICOLA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. DI CATO STEFANIA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 21.6.2024 ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione all' ordinanza ingiunzione OI- CP_1
001609181, notificata il 1.6.2024 e con la quali era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all' anno 2017, chiedendone la declaratoria di annullamento/revoca.
Depo aver dedotto di non aver ricevuto gli atti di accertamento richiamati nell'ordinanza opposta ne lamentava la illegittimità, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per tardività e nel merito chiedendone il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 26.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile in quanto proposta con ricorso depositato il 21.6.2024, e dunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze opposte, avvenuta il 1.6.2024.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito esposto.
L' come peraltro eccepito dall'opponente con le note scritte CP_1 ex art. 127 ter c.p.c., si è tardivamente costituita in giudizio in data 13.2.2025 e ciò comporta la inammissibilità della produzione documentale offerta dalla parte opposta in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui la stessa è incorsa che, com'è noto, investe anche la prova documentale (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16265).
I documenti depositati dall' (ivi compreso gli avvisi di CP_1 accertamento menzionati nella ordinanza ingiunzione CP_1 opposta) non sono dunque valorizzabili in questa sede siccome inammissibili.
Non essendo provata, per quanto appena detto, la notifica all'opponente degli avvisi di accertamento presupposto ne discende, ex art. 14 L. n. 689/1981, la invalidità delle ordinanze ingiunzione opposte e la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto ex art. 28 L. n. 689/1981 a riscuotere le somme a titolo di sanzione amministrativa posto che - trattandosi qui di illecito amministrativo relativo all' anno
2017 - alla data di notifica della ordinanza (9.5.2024) il termine quinquennale era ormai spirato, e ciò anche a tenere conto della sospensione del termine (nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, per complessivi 98 giorni) disposta dall'art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020 (non potendo invece tenersi conto, stante l'omessa notifica dell'atto di accertamento, dell'ulteriore sospensione del termine per il periodo di tre mesi per il versamento delle quote omesse ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 siccome decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione).
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la invalidità delle ordinanze ingiunzione opposte e la prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme pretese;
condanna l' al CP_1 CP_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 678,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge e € 21,50 a titolo di
Contributo unificato, con distrazione ove richiesta.
Cosenza, 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino