Articolo 7 del Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
Articolo 6Articolo 8
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15 luglio 2016
Art. 7. Messa in servizio e uso 1. Sono consentiti la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi al presente decreto. Fatti salvi i propri obblighi a norma della decisione n. 676/2002/CE e le condizioni allegate alle autorizzazioni per l'uso delle frequenze conformemente al diritto dell'Unione, in particolare l' articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE e la relativa normativa di attuazione, il Ministero puo' solamente introdurre requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio, incluso, tra gli altri, il rispetto del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, per motivi legati ad un utilizzo piu' efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.
Note all'art. 7:
- La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea (Decisione spettro radio) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- Per i riferimenti normativi alla direttiva 2002/21/UE , si veda nelle note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 15 luglio 2016
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