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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to SEGRETO IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to CATAGNANO NATALIA
- resistente -
OGGETTO: pensione inabilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 20.2.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.9.2023, ha esposto: Parte_1
- che nell'ambito del procedimento ATPO n.r.g. 1115/2022 veniva omologato l'accertamento sanitario che, sulla scorta delle patologie riscontrate, la riconosceva
“invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età grave 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, inoltre è da ritenere portatore di handicap lieve ai sensi della legge 104/1992 art 3 c.
1. Tale percentuale di invalidità è da attribuire alla data in cui
è stata sottoposta a visita medica della Commissione Medica ovvero 01/03/2022”;
- di avere ritualmente notificato ad il detto accertamento sanitario al fine di CP_2 ottenere la pensione di invalidità dovuta ai soggetti inabili al lavoro con percentuale di invalidità pari al 100% (art. 12 L.118/1971);
- che rigettava la richiesta in quanto la prestazione richiesta era diversa da quella CP_2 oggetto della domanda di ATPO, azionata per ottenere indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di handicap grave.
Ritenendo illegittimo l'operato di , la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il CP_2 proprio diritto ad ottenere la pensione di inabilità sulla scorta del dato sanitario omologato nel procedimento di ATPO, deducendo il possesso dell'ulteriore requisito di natura reddituale, attestato dal fatto che risultava già percettrice della pensione di inabilità ex art. 12 della L. n. 188/1971.
Si è costituita contestando la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
ha in particolare dedotto che il precedente ricorso per ATPO era stato intrapreso per CP_2 ottenere una provvidenza diversa (indennità di accompagnamento); che infatti neppure al
CTU era stato formulato il quesito in ordine alla sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per la inabilità civile;
che in ogni caso le conclusioni del CTU, nella parte in cui questi riconosceva la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con grado di invalidità del
100% erano da ascriversi ad un mero refuso, considerato che la ricorrente all'epoca della visita non aveva neppure 55 anni.
La causa istruita con documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza fissata per il 20 febbraio 2025.
******
Il ricorso è infondato.
Con l'odierna domanda, la ricorrente agisce al fine di ottenere la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 deducendo, quanto al requisito sanitario, che questo sia stato definitivamente accertato in seno al procedimento per ATPO n. r.g. 1115/2022.
Pag. 2 di 6 nega che tale l'accertamento possa validamente fondare la richiesta della ricorrente, CP_2 dal momento che tale provvidenza non era stata in alcun modo contemplata nel ricorso per
ATPO ex art. 445 bis c.p.c., azionato al fine di ottenere la domanda di indennità di accompagnamento e l'accertamento dello status di handicap grave ex art.3 comma 3
L.104/1992.
La ricorrente sostiene invece che il ricorso per ATPO aveva anche ad oggetto il riconoscimento del grado di disabilità corrispondente al 100% richiamando al riguardo quanto rassegnato al punto 1 delle conclusioni del ricorso per ATPO.
Ciò premesso, la questione dirimente del caso che ci occupa concerne l'esatta individuazione delle prestazioni richieste nel ricorso per ATPO in precedenza attivato.
Al riguardo è un dato sostanzialmente acquisto che , nel Parte_1 precedente procedimento per ATPO, avesse chiesto soltanto la indennità di accompagnamento e l'accertamento dello status di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 e non il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971.
Tanto lo si ricava dal chiaro tenore delle conclusioni riportate nel ricorso laddove chiedeva di “Riconoscere e Dichiarare il diritto della IG.ra ad usufruire del Parte_1 beneficio per l'indennità di accompagnamento, sin dalla data della visita del 22 novembre 2021, giorno in cui lo stesso gli fu denegato sussistendone i presupposti; 3)
Riconoscere la ricorrente IG.ra quale portatore di handicap grave Parte_1 ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92; 3) Condannare l'istituto previdenziale in CP_2 persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione del diritto dell'indennità di accompagnamento per le causali in ricorso, in favore della ricorrente a far data dal 22 marzo 2021.
Conclusioni che sono del tutto coerenti con la intestazione del ricorso introduttivo, presentato “per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e art. 3 c.3
L.104/92” e con lo svolgimento del procedimento là dove l'indagine peritale, sulla base dei quesiti formulati, concerneva unicamente l'accertamento del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave (cfr. relazione peritale dott. e si concludeva con l'omologazione dell'accertamento sanitario “che non ha Per_1 riconosciuto entrambi i benefici richiesti”, conclusioni in alcun modo avversate dalla
Pag. 3 di 6 ricorrente, così come non risulta che, in seno al procedimento per ATPO, la ricorrente abbia formulato osservazioni volte ad estendere le indagini peritali anche all'accertamento del requisito sanitario utile per l'accesso pensione di inabilità.
Deve dunque ritenersi che fosse estranea al procedimento per ATPO l'accertamento della condizione sanitaria per la pensione di inabilità civile, non potendosi ricavare alcun elemento di segno contrario dalla richiesta formulata nell conclusioni del riconoscimento
“affetta da complesso di patologie che l'hanno resa del tutto non autosufficiente ed impossibilitata a prendersi cura delle primarie necessità della vita quotidiana in maniera autonoma”, in ciò sostanziandosi il presupposto per la indennità di accompagnamento richiesta.
Ciò chiarito, deve convenirsi con l' convenuto secondo cui il decreto di omologa CP_1 dell'accertamento sanitario espletato nel procedimento di ATPO non può validamente fondare la richiesta della diversa prestazione della pensione ex art. 12 L. 118/1971.
Il procedimento per ATPO, come è noto, ha natura strumentale rispetto alla domanda di merito, essendo preordinato all'accertamento del requisito sanitario costitutivo del diritto ad una determinata prestazione previdenziale/assistenziale.
Coerentemente, secondo consolidato orientamento, già nel ricorso introduttivo devono essere specificatamente indicate le provvidenze cui anela il richiedente, non potendosi ammettere la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato (Cass. n.
20417/2020, 26270/2020, 19267/2019).
È sulla base delle specifiche provvidenze richieste che infatti va perimetrata la istruzione preventiva volta alla sussistenza delle relative condizioni sanitarie.
Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 445 bis c.p.c. che al primo comma riconosce la legittimazione attiva a chi intende proporre domanda per il riconoscimento dei propri diritti e correla l'accertamento sanitario “alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
Logico corollario di tale impostazione è che, divenuto definitivo per assenza di contestazioni, l'intangibilità del decreto copre la sussistenza delle condizioni sanitarie costitutive del beneficio richiesto nel ricorso introduttivo oggetto della indagine peritale.
Pag. 4 di 6 Il decreto pertanto non può spiegare l'effetto tipico vincolante di cui all'art. 445 comma
5 bis c.p.c. in relazione a pretese estranee al petitum azionato.
Ed infatti, il comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. dispone che il decreto di omologa … “è notificato agli enti competenti che provvedono subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni”.
Il controllo di nella fase post ATPO ha ad oggetto l'accertamento degli ulteriori CP_2 requisiti (diversi da quello sanitario), per accedere alla prestazione originariamente richiesta.
In altri termini: nella sequenza procedimentale di cui all'art. 445 bis c.p.c., deve sussistere piena corrispondenza tra le prestazioni richieste nel ricorso e quelle successivamente riconosciute da sulla base del dato sanitario omologato nel procedimento di ATPO. CP_2
Traslati tali principi al caso di specie, del tutto legittimo appare il diniego opposto da dopo la notifica del decreto ex art. 445 bis comma 5 bis c.p.c., considerato che la CP_2 pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 esulava dall'originaria richiesta del ricorrente.
Del resto, non aveva alcun interesse ex art. 100 c.p.c. a dissentire dalle conclusioni CP_2 peritali, per l'evidente ragione che queste, preordinate alla sussistenza delle condizioni per la indennità di accompagnamento ed handicap grave, erano allo stesso pienamente favorevoli.
Tali conclusioni sono in linea con l'orientamento della Suprema Corte espresso in Cass. ord. 36382/2021) che in una fattispecie analoga alla odierna ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 12 L. 118/1971, considerato che nel procedimento di ATPO era stato chiesto l'accertamento del requisito necessario per ottenere la sola indennità di accompagnamento.
****
Escluso che, quanto alla pensione di inabilità ex art 12 L .118/1971, possa riconoscersi all'accertamento sanitario condotto nel precedente giudizio, l'effetto vincolante tipico di cui all'art. 445 bis comma 5 c.p.c., deve rilevarsi come le risultanze peritali del precedente giudizio non sono in ogni caso idonee a dimostrare la sussistenza delle condizioni sanitarie
Pag. 5 di 6 legittimanti la prestazione richiesta, integrate dalla totale inabilità lavorativa, intesa come impossibilitò di svolgere ogni proficuo lavoro
Ed invero nel corpo della relazione peritale si legge che: “In conclusione per le patologie presentate la IG.ra non presenta i requisiti per essere considerata invalida con Parte_1 difficoltà a svolgere quelle che sono le normali attività quotidiane, in quanto regolarmente deambulante e senza disturbi psichici (orientata nel tempo e nello spazio con assenza di disturbi della memoria)”.
Il tenore complessivo della relazione peritale induce pertanto a ritenere frutto di un refuso quanto riportato in parte dispositiva laddove alla ricorrente viene riconosciuto un grado di invalidità pari al 100%, ictu oculi incongruo rispetto alle conclusioni testé riportate.
Assunto avvalorato dall'erronea indicazione della età della ricorrente che alla data della visita medica non aveva ancora compiuto 55 anni.
In conclusione, la pretesa della ricorrente appare infondata.
Nulla deve disporsi sulle spese stante la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Sciacca, 23/06/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to SEGRETO IGNAZIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to CATAGNANO NATALIA
- resistente -
OGGETTO: pensione inabilità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
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A seguito dell'udienza del 20.2.2025 sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 20.9.2023, ha esposto: Parte_1
- che nell'ambito del procedimento ATPO n.r.g. 1115/2022 veniva omologato l'accertamento sanitario che, sulla scorta delle patologie riscontrate, la riconosceva
“invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età grave 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento, inoltre è da ritenere portatore di handicap lieve ai sensi della legge 104/1992 art 3 c.
1. Tale percentuale di invalidità è da attribuire alla data in cui
è stata sottoposta a visita medica della Commissione Medica ovvero 01/03/2022”;
- di avere ritualmente notificato ad il detto accertamento sanitario al fine di CP_2 ottenere la pensione di invalidità dovuta ai soggetti inabili al lavoro con percentuale di invalidità pari al 100% (art. 12 L.118/1971);
- che rigettava la richiesta in quanto la prestazione richiesta era diversa da quella CP_2 oggetto della domanda di ATPO, azionata per ottenere indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di handicap grave.
Ritenendo illegittimo l'operato di , la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il CP_2 proprio diritto ad ottenere la pensione di inabilità sulla scorta del dato sanitario omologato nel procedimento di ATPO, deducendo il possesso dell'ulteriore requisito di natura reddituale, attestato dal fatto che risultava già percettrice della pensione di inabilità ex art. 12 della L. n. 188/1971.
Si è costituita contestando la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto. CP_2
ha in particolare dedotto che il precedente ricorso per ATPO era stato intrapreso per CP_2 ottenere una provvidenza diversa (indennità di accompagnamento); che infatti neppure al
CTU era stato formulato il quesito in ordine alla sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per la inabilità civile;
che in ogni caso le conclusioni del CTU, nella parte in cui questi riconosceva la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con grado di invalidità del
100% erano da ascriversi ad un mero refuso, considerato che la ricorrente all'epoca della visita non aveva neppure 55 anni.
La causa istruita con documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte sostitutive dell'udienza fissata per il 20 febbraio 2025.
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Il ricorso è infondato.
Con l'odierna domanda, la ricorrente agisce al fine di ottenere la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 deducendo, quanto al requisito sanitario, che questo sia stato definitivamente accertato in seno al procedimento per ATPO n. r.g. 1115/2022.
Pag. 2 di 6 nega che tale l'accertamento possa validamente fondare la richiesta della ricorrente, CP_2 dal momento che tale provvidenza non era stata in alcun modo contemplata nel ricorso per
ATPO ex art. 445 bis c.p.c., azionato al fine di ottenere la domanda di indennità di accompagnamento e l'accertamento dello status di handicap grave ex art.3 comma 3
L.104/1992.
La ricorrente sostiene invece che il ricorso per ATPO aveva anche ad oggetto il riconoscimento del grado di disabilità corrispondente al 100% richiamando al riguardo quanto rassegnato al punto 1 delle conclusioni del ricorso per ATPO.
Ciò premesso, la questione dirimente del caso che ci occupa concerne l'esatta individuazione delle prestazioni richieste nel ricorso per ATPO in precedenza attivato.
Al riguardo è un dato sostanzialmente acquisto che , nel Parte_1 precedente procedimento per ATPO, avesse chiesto soltanto la indennità di accompagnamento e l'accertamento dello status di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 e non il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971.
Tanto lo si ricava dal chiaro tenore delle conclusioni riportate nel ricorso laddove chiedeva di “Riconoscere e Dichiarare il diritto della IG.ra ad usufruire del Parte_1 beneficio per l'indennità di accompagnamento, sin dalla data della visita del 22 novembre 2021, giorno in cui lo stesso gli fu denegato sussistendone i presupposti; 3)
Riconoscere la ricorrente IG.ra quale portatore di handicap grave Parte_1 ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92; 3) Condannare l'istituto previdenziale in CP_2 persona del legale rappresentante p.t. alla corresponsione del diritto dell'indennità di accompagnamento per le causali in ricorso, in favore della ricorrente a far data dal 22 marzo 2021.
Conclusioni che sono del tutto coerenti con la intestazione del ricorso introduttivo, presentato “per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e art. 3 c.3
L.104/92” e con lo svolgimento del procedimento là dove l'indagine peritale, sulla base dei quesiti formulati, concerneva unicamente l'accertamento del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave (cfr. relazione peritale dott. e si concludeva con l'omologazione dell'accertamento sanitario “che non ha Per_1 riconosciuto entrambi i benefici richiesti”, conclusioni in alcun modo avversate dalla
Pag. 3 di 6 ricorrente, così come non risulta che, in seno al procedimento per ATPO, la ricorrente abbia formulato osservazioni volte ad estendere le indagini peritali anche all'accertamento del requisito sanitario utile per l'accesso pensione di inabilità.
Deve dunque ritenersi che fosse estranea al procedimento per ATPO l'accertamento della condizione sanitaria per la pensione di inabilità civile, non potendosi ricavare alcun elemento di segno contrario dalla richiesta formulata nell conclusioni del riconoscimento
“affetta da complesso di patologie che l'hanno resa del tutto non autosufficiente ed impossibilitata a prendersi cura delle primarie necessità della vita quotidiana in maniera autonoma”, in ciò sostanziandosi il presupposto per la indennità di accompagnamento richiesta.
Ciò chiarito, deve convenirsi con l' convenuto secondo cui il decreto di omologa CP_1 dell'accertamento sanitario espletato nel procedimento di ATPO non può validamente fondare la richiesta della diversa prestazione della pensione ex art. 12 L. 118/1971.
Il procedimento per ATPO, come è noto, ha natura strumentale rispetto alla domanda di merito, essendo preordinato all'accertamento del requisito sanitario costitutivo del diritto ad una determinata prestazione previdenziale/assistenziale.
Coerentemente, secondo consolidato orientamento, già nel ricorso introduttivo devono essere specificatamente indicate le provvidenze cui anela il richiedente, non potendosi ammettere la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato (Cass. n.
20417/2020, 26270/2020, 19267/2019).
È sulla base delle specifiche provvidenze richieste che infatti va perimetrata la istruzione preventiva volta alla sussistenza delle relative condizioni sanitarie.
Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 445 bis c.p.c. che al primo comma riconosce la legittimazione attiva a chi intende proporre domanda per il riconoscimento dei propri diritti e correla l'accertamento sanitario “alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.
Logico corollario di tale impostazione è che, divenuto definitivo per assenza di contestazioni, l'intangibilità del decreto copre la sussistenza delle condizioni sanitarie costitutive del beneficio richiesto nel ricorso introduttivo oggetto della indagine peritale.
Pag. 4 di 6 Il decreto pertanto non può spiegare l'effetto tipico vincolante di cui all'art. 445 comma
5 bis c.p.c. in relazione a pretese estranee al petitum azionato.
Ed infatti, il comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. dispone che il decreto di omologa … “è notificato agli enti competenti che provvedono subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni”.
Il controllo di nella fase post ATPO ha ad oggetto l'accertamento degli ulteriori CP_2 requisiti (diversi da quello sanitario), per accedere alla prestazione originariamente richiesta.
In altri termini: nella sequenza procedimentale di cui all'art. 445 bis c.p.c., deve sussistere piena corrispondenza tra le prestazioni richieste nel ricorso e quelle successivamente riconosciute da sulla base del dato sanitario omologato nel procedimento di ATPO. CP_2
Traslati tali principi al caso di specie, del tutto legittimo appare il diniego opposto da dopo la notifica del decreto ex art. 445 bis comma 5 bis c.p.c., considerato che la CP_2 pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 esulava dall'originaria richiesta del ricorrente.
Del resto, non aveva alcun interesse ex art. 100 c.p.c. a dissentire dalle conclusioni CP_2 peritali, per l'evidente ragione che queste, preordinate alla sussistenza delle condizioni per la indennità di accompagnamento ed handicap grave, erano allo stesso pienamente favorevoli.
Tali conclusioni sono in linea con l'orientamento della Suprema Corte espresso in Cass. ord. 36382/2021) che in una fattispecie analoga alla odierna ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 12 L. 118/1971, considerato che nel procedimento di ATPO era stato chiesto l'accertamento del requisito necessario per ottenere la sola indennità di accompagnamento.
****
Escluso che, quanto alla pensione di inabilità ex art 12 L .118/1971, possa riconoscersi all'accertamento sanitario condotto nel precedente giudizio, l'effetto vincolante tipico di cui all'art. 445 bis comma 5 c.p.c., deve rilevarsi come le risultanze peritali del precedente giudizio non sono in ogni caso idonee a dimostrare la sussistenza delle condizioni sanitarie
Pag. 5 di 6 legittimanti la prestazione richiesta, integrate dalla totale inabilità lavorativa, intesa come impossibilitò di svolgere ogni proficuo lavoro
Ed invero nel corpo della relazione peritale si legge che: “In conclusione per le patologie presentate la IG.ra non presenta i requisiti per essere considerata invalida con Parte_1 difficoltà a svolgere quelle che sono le normali attività quotidiane, in quanto regolarmente deambulante e senza disturbi psichici (orientata nel tempo e nello spazio con assenza di disturbi della memoria)”.
Il tenore complessivo della relazione peritale induce pertanto a ritenere frutto di un refuso quanto riportato in parte dispositiva laddove alla ricorrente viene riconosciuto un grado di invalidità pari al 100%, ictu oculi incongruo rispetto alle conclusioni testé riportate.
Assunto avvalorato dall'erronea indicazione della età della ricorrente che alla data della visita medica non aveva ancora compiuto 55 anni.
In conclusione, la pretesa della ricorrente appare infondata.
Nulla deve disporsi sulle spese stante la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione rigetta il ricorso nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Sciacca, 23/06/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6