Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. R.G. 3356.2020 avente ad oggetto: restituzione somme concesse in prestito e vertente
TRA
, rappresentato e dall'Avv. Domenico DI STASIO, Parte_1 C.F._1 con studio in Caserta alla Via Ricciardi nr. 32 -procura in atti .
ATTORE
contro e entrambi residenti in [...]del Massico- (CE ) CP_1 Controparte_2
convenuti UM.
CONCLUSIONI: come in atti.
Motivi in fatto e diritto
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att.
C.p.c. con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte riferiva che Parte_2 nell'anno 2015 aveva ottenuto un prestito di €. 12.296,68, per finanziare, con obbligo di rimborso, il cognato e alla moglie poiché erano in difficoltà economiche, il 06 CP_1 Controparte_2 maggio 2015 aveva versato la predetta somma con bonifico sul conto corrente intestato al
[...]
, con la causale “ prestito Cognato”, tale somma era stata data a titolo di Parte_3 prestito personale da restituire, comprensivo di spese e interessi, con il pagamento mensile in favore dell'attore delle rate di ammortamento;
b) che, per ottenere tale finanziamento, l'attore aveva sostenuto i costi per l'estinzione anticipata del finanziamento esistente, per ottenere per il nuovo oltre gli interessi sulla sorta di €. 12.296,68 per cui, andava creditore nei confronti dei coniugi, CP_1
e , della somma di €. 21.000,00 in virtù dei citati accordi tra le parti;
c) che, i
[...] Controparte_2 convenuti avevano rimborsato solo quattro rate di €. 340,00, l'ultima pagata il giorno 06/06/2019, per un totale di €. 1.360,00, per cui il saldo residuo da rimborsare era di € 19.640,00. Chiedeva condannare i convenuti e , al pagamento e/o alla ripetizione in favore CP_1 Controparte_2 dell'attore della complessiva somma di €. 19.640,00, quali costi sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento in corso, per ottenere per il nuovo oltre gli interessi sulla sorta di €. 12.296,68, oltre al risarcimento di ulteriori danni che saranno determinati e quantificati in corso di giudizio. In subordine, accertarsi il carattere ingiustificato dei pagamenti eseguiti dall'attore, come dedotti in premessa e/o l'accertamento di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cc., ottenuto dai convenuti e , per i dedotti pagamenti, per l'effetto accertare tenuti alla CP_1 Controparte_2 ripetizione della somma di € 19.640,00, o di quella che sarà provata in giudizio, per l'effetto
-All'udienza di comparizione convenuti, benchè ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e se ne dichiarava la UMa, per cui, concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., ammesse ed espletate le prove richieste, acquisita tutta la documentazione prodotta dall'attore , la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, ossia non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, con la precisazione che la contestazione del convenuto, il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa, non costituisce un'eccezione in senso sostanziale, tale da invertire l'onere della prova
(cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Sent. 28-07- 2014, n. 17050; Cass. civ. Sez. 3, 19 agosto 2003 n.
12119; ugualmente, Cass. Civ. 22 aprile 2010 n. 9541; Cass. Civ., 13 marzo 2013 n. 6295).
La domanda avanzata da di restituzione delle somme di denaro concesse in Parte_2 prestito ai convenuti UM , risulta pienamente fondata, stante la documentazione prodotta - distinta del bonifico eseguito dall'attore ai convenuti con scritto nella causale prestito cognati “ - la prova testimoniale svolta all'udienza del 14.04.2023 e la mancata comparizione dei convenuti a rendere il deferito interrogatorio formale .
L'attore ha dimostrato l'avvenuta consegna della somma di denaro distinta del bonifico eseguito dall'attore ai convenuti con scritto nella causale prestito cognati - il titolo della consegna da cui deriva l'obbligo della restituzione.
-Conclusivamente, alla luce della documentazione innanzi richiamata e del comportamento assunto dai convenuti che restando UM, nonostante la ritualità della notifica, e non comparendo a rendere il deferito interrogatorio formale, hanno lasciato chiaramente intendere di non avere valide ragioni da far valere a sua giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice (Trib. Cassino, sentenza n. 144 del 30 gennaio 2015), la domanda va integralmente accolta.
-Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta neppure in caso di “mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace” (Cass. Civ., n.
21871/14; Trib. Cassino, sentenza n. 144 del 30 gennaio 2015), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria CV, terza sezione civile , definitivamente pronunciando nel giudizio RG
3356.2020 disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione cosi provvede a) accoglie la domanda e, per l'effetto;
b) condanna i convenuti e alla restituzione, in favore dell'attore , CP_1 Controparte_2
, dell'importo di € 19.640,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data Parte_2 della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna i convenuti e al pagamento delle spese di giudizio, CP_1 Controparte_2 che liquida in € 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 264,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attibuzione al procuratore costituito, dichiaratisi antistatario.
. Così deciso in Santa Maria Capua in data 15.04.2025
IL GIUDICE
GOP Dott. Carmela Sorgente