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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
PU n. 695-1/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott.ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede legale in Roma, VIA PORTUENSE 882 - Codice
[...] fiscale/P.IVA: - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di credito per complessivi euro 12.061,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificandole il decreto ingiuntivo n. 34707/2024 del Tribunale di Roma, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 27.02.2025 e successivo atto di precetto in data 04.03.2025;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il suo domicilio digitale;
***
-) sono state trasmesse da Agenzia delle Entrate Riscossione le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII, da cui emergono debiti iscritti a ruolo per un totale di euro 290.342,00, risalenti anche al 2013.
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 695-1/2025
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs. n. 14/2019 (di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett. b) CCII definisce “> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” ;
-) tuttavia, allorché la debitrice sia società in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(cfr. ex plurimis: Cass. civ. , VI-I, ord. n. n. 24660 del 5.11.2020; I, ord. n. 19414 del
3.08.2017; n. 25167 del 7.12.2016);
-) nella specifica ipotesi dell'imprenditore in stato di liquidazione, anche l'equilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio ovvero l'eccedenza dei primi ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo (cfr.: Cass. civ., VI-I, ord. n. 25167 del 7.12.2016 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento).
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 695-1/2025
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario passato in giudicato che ha ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – commercio all'ingrosso di CP_1 antifurti elettronici di vario tipo - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) ribadita, nel caso di specie, l'accezione solo patrimoniale dell'insolvenza, la società debitrice, in quanto contumace, non ha dimostrato la sufficienza dell'attivo disponibile a far fronte al pagamento di tutti i propri debiti né tale circostanza è comunque evincibile dalla documentazione in atti, essendo relativo all'esercizio 2016 l'ultimo bilancio pubblicato;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di , con sede Controparte_1 legale in Roma, VIA PORTUENSE 882 - Codice fiscale/P.IVA: - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
[...] alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno …4.02.2026 h 10,30 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 695-1/2025
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Roberto Casini (
D.M.22.10.2024)
Il giudice dottssa Carmen Bifano
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott.ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede legale in Roma, VIA PORTUENSE 882 - Codice
[...] fiscale/P.IVA: - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di credito per complessivi euro 12.061,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificandole il decreto ingiuntivo n. 34707/2024 del Tribunale di Roma, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 27.02.2025 e successivo atto di precetto in data 04.03.2025;
• l'esito negativo del successivo pignoramento mobiliare;
***
-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il suo domicilio digitale;
***
-) sono state trasmesse da Agenzia delle Entrate Riscossione le informazioni richieste ex art 42 e 367 CCII, da cui emergono debiti iscritti a ruolo per un totale di euro 290.342,00, risalenti anche al 2013.
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 695-1/2025
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs. n. 14/2019 (di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett. b) CCII definisce “
-) tuttavia, allorché la debitrice sia società in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(cfr. ex plurimis: Cass. civ. , VI-I, ord. n. n. 24660 del 5.11.2020; I, ord. n. 19414 del
3.08.2017; n. 25167 del 7.12.2016);
-) nella specifica ipotesi dell'imprenditore in stato di liquidazione, anche l'equilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio ovvero l'eccedenza dei primi ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo (cfr.: Cass. civ., VI-I, ord. n. 25167 del 7.12.2016 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento).
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 695-1/2025
-) il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, quale beneficiario di titolo giudiziario passato in giudicato che ha ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – commercio all'ingrosso di CP_1 antifurti elettronici di vario tipo - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) ribadita, nel caso di specie, l'accezione solo patrimoniale dell'insolvenza, la società debitrice, in quanto contumace, non ha dimostrato la sufficienza dell'attivo disponibile a far fronte al pagamento di tutti i propri debiti né tale circostanza è comunque evincibile dalla documentazione in atti, essendo relativo all'esercizio 2016 l'ultimo bilancio pubblicato;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di , con sede Controparte_1 legale in Roma, VIA PORTUENSE 882 - Codice fiscale/P.IVA: - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
[...] alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno …4.02.2026 h 10,30 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 695-1/2025
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Roberto Casini (
D.M.22.10.2024)
Il giudice dottssa Carmen Bifano
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4