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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1568 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene LU Presidente rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi della Sig.ra C.F._2 Parte_3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Previdi (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in C.F._3
Mantova, Via G. Chiassi n. 2/B
- appellanti - CONTRO
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Cetti Cinzia CP_1 P.IVA_1
SC (C.F. ) e IA RA (C.F. ) C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Milano, Via Lamarmora n. 40
- appellata -
CONCLUSIONI Per i sig.ri “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.3541/2025 del 30.04.2025 rg n. 1643/23 rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perchè infondata in fatto e diritto aggogliendo i motivi proposti.
-Preliminarmente accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale - accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 3541/2025 del 30.04.2025 rg n. 1643/23 del Tribunale di Milano
1 - in via gradata e subordinata, ridurre l'importo eventualmente ritenuto dovuto, detraendo le somme già restituite e tenendo conto delle risultanze istruttorie;
- condannare alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i CP_1 gradi di giudizio” Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita per le causali di cui in atto, CP_1 contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza e comunque rigettare l'appello promosso dai sig.ri ed nonché tutte le domande e/o Parte_2 Parte_1 istanze ivi contenute siccome infondati in fatto e inammissibili in diritto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3541 del 30 aprile 2025 Con vittoria di spese e competenze di causa” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 31/5/1990, il sig. stipulava con la (poi Parte_4 Controparte_2 incorporata per fusione in ) la polizza vita n. 264516 con clausola CP_1
“rendita certa per i primi 10 anni e poi vitalizia”, in forza della quale la società avrebbe corrisposto all'assicurato, individuato nella persona del sig. Parte_5
la somma di Lit. 23.524.029 annue (con pagamenti semestrali posticipati, di
[...] cui il primo da effettuarsi il 30/11/1990). Come espressamente stabilito nelle clausole contrattuali, “la rendita annua di lit. 23.524.029 verrà corrisposto per un periodo non inferiore ad anni dieci (rendita annua certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia) e sarà pagabile, in caso di premorienza dell'assicurato, al coniuge vivente all'atto del decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell'assicurato” (doc. 4 ). CP_1
A seguito del decesso del sig. (doc. 6 ) in conformità alla Parte_4 CP_1 volontà da questi manifestata (doc. 5 ) subentrava nella polizza, quale CP_1 contraente, il sig. che decedeva in data 10/7/1995 (doc. 8 Parte_5
), cosicché la rata semestrale pattuita veniva corrisposta alla moglie CP_1 dell'assicurato, sig.ra a far data dal 20/11/1995 e sino alla morte Parte_3 della stessa, avvenuta il 30/5/2021.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano, la agiva nei CP_1 confronti dei sigg.ri e (eredi universali della sig.ra Pt_1 Parte_2 Parte_3 domandando ai sensi dell'art. 2033 cc la restituzione delle somme sine titulo percepite dalla loro de cuius. Rilevava la società, infatti, che la polizza stipulata nel 1990 dal sig. Parte_4 garantiva la percezione della rendita soltanto per i primi 10 anni dalla stipula;
successivamente, la rendita sarebbe stata ancora corrisposta dall'assicuratore soltanto in caso di sopravvivenza dello stesso assicurato (e non del di lui coniuge o erede). Per cui, stante la morte del sig. nel 1995 (i.e. prima della Parte_5 scadenza del decennio dalla stipula della polizza), tutti i pagamenti effettuati successivamente al 30/11/2000 dovevano intendersi effettuati senza titolo, da cui la richiesta restitutoria avanzata in giudizio.
2 Si costituivano i sig.ri i quali eccepivano in via preliminare l'incompetenza Pt_1 territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di Mantova, nonché la prescrizione del diritto per i pagamenti effettuati sino al mese di novembre del 2012 e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall'attrice.
Con sent. n. 3541/25, il Tribunale di Milano rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dai sig.ri “alla luce della giurisprudenza di legittimità che ne Pt_1 afferma l'inammissibilità ove formulata in modo incompleto e cioè omettendo la puntuale contestazione di tutti i possibili criteri di collegamento della controversia con il foro adito (ex multiis Cass. ordinanza n. 33203 del 18/12/2024)”. Nel merito, il Giudice rilevava la prescrizione del diritto di per le rendite CP_1 corrisposte sino al 4/11/2012, “poiché la prima diffida a adempiere documentata in atti risale solo al 4 - 28.11.2022 (doc. 12 fasc. att.)”. Invero, il fatto era ammesso dalla stessa compagnia, che in sede di precisazione conclusioni riquantificava la pretesa avanzata, inizialmente calcolata in totali € 449.336,86 (per un netto di € 398.853,52), riducendola a € 91.213,16 (per un netto di € 81.663,46) per ciascuno dei sig.ri Pt_1
Veniva per il resto accolta la domanda proposta, nei limiti della somma non prescritta, con condanna di ognuno dei convenuti a restituire all'attrice la “somma di
€ 91.213,16 per un netto di € 81.633,46, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cpc dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”, oltre che alla refusione delle spese di lite, liquidate “tenuto conto dell'importo riconosciuto dovuto […] in euro 1.265,00 per esborsi, euro 9.141,50 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie”.
Interponevano appello avverso la citata pronuncia i sig.ri i quali insistevano Pt_1 per l'incompetenza territoriale del Giudice di primo grado e domandavano la riforma della sentenza, previa sospensione dell'esecutività della stessa ai sensi dell'art. 283 cpc.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e domandando nel merito il rigetto di tutte le domande e istanze proposte dagli appellanti nonché, in definitiva, l'integrale conferma della sent. n. 3541/25. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4/12/2025 sulle conclusioni delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ai sensi dell'art. 342 cpc, dal momento che, alla luce dell'ampia CP_1 interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche
3 richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quanto al merito del gravame, l'appello dei sig.ri è affidato ai seguenti sei Pt_1 profili di doglianza:
1. Errata valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
2. Erronea interpretazione della clausola contrattuale assicurativa;
3. Violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale da parte di;
CP_1
4. Inadeguata quantificazione della somma restitutoria;
5. Violazione del principio del contraddittorio;
6. Violazione dei criteri legali nella liquidazione delle spese processuali ex art. 91 cpc, stante la parziale soccombenza di parte attrice in primo grado.
Ritiene la Corte che l'impugnazione proposta non meriti di essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al dedotto difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, correttamente il primo Giudice rilevava come i sig.ri omettevano, in sede di Pt_1 costituzione in giudizio, di contestare in modo puntuale i possibili criteri di collegamento della controversia con il foro adito. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ” (Cass. Civ. n. 33203/24). Nel caso di specie, gli odierni appellanti si costituivano innanzi al Giudice adito dalla controparte rilevando che, a loro dire, risultasse invero competente il Tribunale di Mantova alla luce del criterio di collegamento di cui all'art. 18 cpc (foro delle persone fisiche). Tuttavia, trattandosi di foro derogabile, le parti erano onerate di specificare le ragioni per le quali non ritenessero potesse risultare competente il Tribunale di Milano, alla luce delle regole inerenti tanto ai fori generali, quanto a quelli speciali previsti dal codice di rito. Soltanto in sede di seconda memoria ex art. 171 ter cpc, quando dunque erano già ampiamente maturate le decadenze previste dall'art. 168, co. 2 cpc, i sig.ri Pt_1 rilevavano l'asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 20 cpc (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). L'eccezione di incompetenza, pertanto, in quanto non correttamente formulata in sede di costituzione, deve ritenersi tardiva.
4 In ogni caso, la stessa risulta altresì infondata. Come confermato in più occasioni dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass. Civ. n. 6656/2009), per le obbligazioni di restituzione di pagamenti indebiti, la competenza per territorio va determinata tenendo conto del criterio previsto dall'art. 1182, co. 3 cc, secondo il quale il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili deve essere eseguito presso il domicilio del creditore. Ebbene, nel caso di specie, l'importo del credito da restituire è certamente sussumibile fra quelli che possono essere determinati in base a elementi certi e prestabiliti, in quanto derivante da una mera operazione aritmetica (somma di tutti gli importi sine titulo corrisposti dall'assicuratore alla sig.ra oltre che calcolo Parte_3 degli interessi sugli stessi dovuti). Pertanto, ben poteva trovare applicazione nella fattispecie il criterio di collegamento previsto dall'art. 20 cpc e, dunque, radicarsi la competenza del Tribunale di Milano quale giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione (restitutoria) oggetto di giudizio. Per tali ragioni, il primo motivo di appello non merita di essere accolto.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente. Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, la clausola contrattuale inserita nella polizza vita n. 264516 stipulata dal sig. nel 1990 risulta del tutto Parte_4 univoca nel suo significato.
Infatti, è espressamente specificato, proprio a maggior chiarimento dei termini negoziali, che “la rendita annua di lit. 23.524.029 verrà corrisposto per un periodo non inferiore ad anni dieci (rendita annua certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia) e sarà pagabile, in caso di premorienza dell'assicurato, al coniuge vivente all'atto del decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell'assicurato” (doc. 4 ). CP_1
A fronte degli impegni reciprocamente assunti tra le parti, pertanto, l'assicuratore (all'epoca, poi incorporata in ) avrebbe proceduto a CP_3 CP_1 corrispondere la rendita ivi indicata per tutta la vita dell'assicurato con la garanzia che, qualora lo stesso fosse deceduto prima del decennio dal dies a quo di decorrenza dell'assicurazione, la rendita sarebbe stata comunque pagata (al coniuge dell'assicurato ovvero ai suoi eredi) sino al termine dei dieci anni. Per cui, soltanto in caso di sopravvivenza dell'assicurato (e non del suo coniuge o erede), la rendita si sarebbe potuta trasformare in vitalizia. Per tale ragione, la sig.ra non aveva diritto di ricevere i pagamenti Parte_3 successivi a quello del 30 novembre 2000. D'altro canto, la tesi sostenuta dai sig.ri determina una antinomia : Pt_1 rientrando il contratto assicurativo sulla vita nel novero dei negozi aleatori, non avrebbe senso legare l'alea del rapporto tra le parti alla durata della vita di un soggetto diverso dall'assicurato e su cui l'assicuratore non ha previsto alcuna indagine circa le proprie condizioni personali e/o di salute (come, nella fattispecie, il coniuge del sig. . Parte_5
5 Data poi la chiarezza della clausola, nonostante l'errore dell'assicuratore che continuava a corrispondere la rendita annua pur scaduto il periodo decennale dalla decorrenza dell'assicurazione, nessun legittimo affidamento può essere riconosciuto in capo alla (la quale, anzi, avrebbe dovuto prontamente segnalare l'errore Parte_3 alla compagnia di assicurazione), né tantomeno può rilevarsi una violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale da parte di , che ha CP_1 semplicemente azionato un proprio diritto a fronte del precedente pagamento senza titolo. Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo di appello non meritano di essere accolti.
Nessuna censura può poi essere mossa alla sentenza del primo Giudice in punto di quantificazione del credito vantato da . CP_1
Come rilevato anche dal Tribunale, effettivamente l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalla società e quietanzati (doc. 11 ) non è mai stato contestato, tanto CP_1 in sede di costituzione in giudizio, quanto nelle memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter cpc. Per cui, tenendo conto degli stessi conteggi operati dagli odierni appellanti all'interno della tabella allegata in primo grado (doc. “ ), decurtato il rateo di Parte_6 maggio 2012 erroneamente computato nella stessa e la somma di € 9.634,07 precedentemente corrisposta in favore di , l'importo dovuto alla società CP_1 ammonta complessivamente a € 182.426,32, per un netto di € 163.326,92. Altrettanto corretto risulta poi il rigetto operato dal Tribunale della richiesta avanzata dai sig.ri di scomputare le somme a titolo di imposte asseritamente Pt_1 corrisposte all'erario e indicate nella citata tabella depositata in primo grado. Non solo, infatti, la questione risulta tardivamente dedotta, ben oltre i termini di costituzione e per deposito di memorie istruttorie, ma si appalesa infondata in quanto i pagamenti in commento vengono affermati, ma in alcun modo provati da parte degli odierni appellanti, che non hanno mai depositato documenti a comprova di versamenti per IRPEF o ad altro titolo. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello risulta del tutto infondato.
Il quinto motivo di doglianza involge le dedotte “manipolazioni del testo contrattuale” che sarebbero state operate da nei propri scritti difensivi. CP_1
La questione, tuttavia, si appalesa irrilevante ai fini del decidere e, in ogni caso, risulta del tutto superata dalle considerazioni sopra esposte, che tengono conto dell'esatto testo contrattuale intercorso tra l'allora e i sigg.ri e CP_3 Pt_4
(rispettivamente, nella qualità di contraente e di assicurato). Parte_5
Infine, anche il sesto motivo di appello si manifesta destituito di fondamento. L'impugnata sent. n. 3541/25, infatti, specificava che le spese di lite venivano liquidate come da dispositivo “tenuto conto dell'importo riconosciuto dovuto”. Per cui, coerentemente il primo Giudice procedeva a quantificare i compensi nella misura di “euro 9.141,50”, pari (come puntualmente indicato nello stesso capo della
6 pronuncia) alla somma dei valori medi tabellari per la fase “di studio” e
“introduttiva” con i minimi tabellari previsti per la fase di “trattazione” e “decisoria”, parametrati sullo scaglione di valore della causa “da € 52.001 a € 260.000”. Sarebbe stato poi illogico da parte del Giudice procedere a liquidare i compensi sulla base e nei limiti di quanto in concreto riconosciuto per poi, ulteriormente, compensare le spese così calcolate. A tacer d'altro, non può rinvenirsi alcuna soccombenza della sulla parte di domanda concretamente accolta. CP_1
In ogni caso, il modus operandi seguito dal Tribunale si pone pienamente in linea con l'interpretazione dell'art. 91 cpc data anche dalla Suprema Corte, per cui il calcolo delle spese di lite deve basarsi sull'importo effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa (il decisum) e non su quanto originariamente richiesto (il petitum). (inter alia, di recente Cass. Civ. n. 23875/2025).
* * * L'appello è dunque in definitiva inaccoglibile e parte appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dai sig.ri e e condanna gli appellanti, in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 9.000 oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 10/12/2025 La presente decisione è stata redatta a cura del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Il Presidente estensore
Irene LU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene LU Presidente rel. Dott. Francesca Vullo Consigliere Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi della Sig.ra C.F._2 Parte_3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Previdi (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliato presso lo studio del legale in C.F._3
Mantova, Via G. Chiassi n. 2/B
- appellanti - CONTRO
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Cetti Cinzia CP_1 P.IVA_1
SC (C.F. ) e IA RA (C.F. ) C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Milano, Via Lamarmora n. 40
- appellata -
CONCLUSIONI Per i sig.ri “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n.3541/2025 del 30.04.2025 rg n. 1643/23 rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata perchè infondata in fatto e diritto aggogliendo i motivi proposti.
-Preliminarmente accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale - accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 3541/2025 del 30.04.2025 rg n. 1643/23 del Tribunale di Milano
1 - in via gradata e subordinata, ridurre l'importo eventualmente ritenuto dovuto, detraendo le somme già restituite e tenendo conto delle risultanze istruttorie;
- condannare alla rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i CP_1 gradi di giudizio” Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita per le causali di cui in atto, CP_1 contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza e comunque rigettare l'appello promosso dai sig.ri ed nonché tutte le domande e/o Parte_2 Parte_1 istanze ivi contenute siccome infondati in fatto e inammissibili in diritto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3541 del 30 aprile 2025 Con vittoria di spese e competenze di causa” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 31/5/1990, il sig. stipulava con la (poi Parte_4 Controparte_2 incorporata per fusione in ) la polizza vita n. 264516 con clausola CP_1
“rendita certa per i primi 10 anni e poi vitalizia”, in forza della quale la società avrebbe corrisposto all'assicurato, individuato nella persona del sig. Parte_5
la somma di Lit. 23.524.029 annue (con pagamenti semestrali posticipati, di
[...] cui il primo da effettuarsi il 30/11/1990). Come espressamente stabilito nelle clausole contrattuali, “la rendita annua di lit. 23.524.029 verrà corrisposto per un periodo non inferiore ad anni dieci (rendita annua certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia) e sarà pagabile, in caso di premorienza dell'assicurato, al coniuge vivente all'atto del decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell'assicurato” (doc. 4 ). CP_1
A seguito del decesso del sig. (doc. 6 ) in conformità alla Parte_4 CP_1 volontà da questi manifestata (doc. 5 ) subentrava nella polizza, quale CP_1 contraente, il sig. che decedeva in data 10/7/1995 (doc. 8 Parte_5
), cosicché la rata semestrale pattuita veniva corrisposta alla moglie CP_1 dell'assicurato, sig.ra a far data dal 20/11/1995 e sino alla morte Parte_3 della stessa, avvenuta il 30/5/2021.
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano, la agiva nei CP_1 confronti dei sigg.ri e (eredi universali della sig.ra Pt_1 Parte_2 Parte_3 domandando ai sensi dell'art. 2033 cc la restituzione delle somme sine titulo percepite dalla loro de cuius. Rilevava la società, infatti, che la polizza stipulata nel 1990 dal sig. Parte_4 garantiva la percezione della rendita soltanto per i primi 10 anni dalla stipula;
successivamente, la rendita sarebbe stata ancora corrisposta dall'assicuratore soltanto in caso di sopravvivenza dello stesso assicurato (e non del di lui coniuge o erede). Per cui, stante la morte del sig. nel 1995 (i.e. prima della Parte_5 scadenza del decennio dalla stipula della polizza), tutti i pagamenti effettuati successivamente al 30/11/2000 dovevano intendersi effettuati senza titolo, da cui la richiesta restitutoria avanzata in giudizio.
2 Si costituivano i sig.ri i quali eccepivano in via preliminare l'incompetenza Pt_1 territoriale del Tribunale di Milano, in favore di quello di Mantova, nonché la prescrizione del diritto per i pagamenti effettuati sino al mese di novembre del 2012 e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle pretese avanzate dall'attrice.
Con sent. n. 3541/25, il Tribunale di Milano rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dai sig.ri “alla luce della giurisprudenza di legittimità che ne Pt_1 afferma l'inammissibilità ove formulata in modo incompleto e cioè omettendo la puntuale contestazione di tutti i possibili criteri di collegamento della controversia con il foro adito (ex multiis Cass. ordinanza n. 33203 del 18/12/2024)”. Nel merito, il Giudice rilevava la prescrizione del diritto di per le rendite CP_1 corrisposte sino al 4/11/2012, “poiché la prima diffida a adempiere documentata in atti risale solo al 4 - 28.11.2022 (doc. 12 fasc. att.)”. Invero, il fatto era ammesso dalla stessa compagnia, che in sede di precisazione conclusioni riquantificava la pretesa avanzata, inizialmente calcolata in totali € 449.336,86 (per un netto di € 398.853,52), riducendola a € 91.213,16 (per un netto di € 81.663,46) per ciascuno dei sig.ri Pt_1
Veniva per il resto accolta la domanda proposta, nei limiti della somma non prescritta, con condanna di ognuno dei convenuti a restituire all'attrice la “somma di
€ 91.213,16 per un netto di € 81.633,46, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cpc dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”, oltre che alla refusione delle spese di lite, liquidate “tenuto conto dell'importo riconosciuto dovuto […] in euro 1.265,00 per esborsi, euro 9.141,50 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie”.
Interponevano appello avverso la citata pronuncia i sig.ri i quali insistevano Pt_1 per l'incompetenza territoriale del Giudice di primo grado e domandavano la riforma della sentenza, previa sospensione dell'esecutività della stessa ai sensi dell'art. 283 cpc.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e domandando nel merito il rigetto di tutte le domande e istanze proposte dagli appellanti nonché, in definitiva, l'integrale conferma della sent. n. 3541/25. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4/12/2025 sulle conclusioni delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ai sensi dell'art. 342 cpc, dal momento che, alla luce dell'ampia CP_1 interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche
3 richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quanto al merito del gravame, l'appello dei sig.ri è affidato ai seguenti sei Pt_1 profili di doglianza:
1. Errata valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
2. Erronea interpretazione della clausola contrattuale assicurativa;
3. Violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale da parte di;
CP_1
4. Inadeguata quantificazione della somma restitutoria;
5. Violazione del principio del contraddittorio;
6. Violazione dei criteri legali nella liquidazione delle spese processuali ex art. 91 cpc, stante la parziale soccombenza di parte attrice in primo grado.
Ritiene la Corte che l'impugnazione proposta non meriti di essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al dedotto difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano, correttamente il primo Giudice rilevava come i sig.ri omettevano, in sede di Pt_1 costituzione in giudizio, di contestare in modo puntuale i possibili criteri di collegamento della controversia con il foro adito. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ” (Cass. Civ. n. 33203/24). Nel caso di specie, gli odierni appellanti si costituivano innanzi al Giudice adito dalla controparte rilevando che, a loro dire, risultasse invero competente il Tribunale di Mantova alla luce del criterio di collegamento di cui all'art. 18 cpc (foro delle persone fisiche). Tuttavia, trattandosi di foro derogabile, le parti erano onerate di specificare le ragioni per le quali non ritenessero potesse risultare competente il Tribunale di Milano, alla luce delle regole inerenti tanto ai fori generali, quanto a quelli speciali previsti dal codice di rito. Soltanto in sede di seconda memoria ex art. 171 ter cpc, quando dunque erano già ampiamente maturate le decadenze previste dall'art. 168, co. 2 cpc, i sig.ri Pt_1 rilevavano l'asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 20 cpc (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). L'eccezione di incompetenza, pertanto, in quanto non correttamente formulata in sede di costituzione, deve ritenersi tardiva.
4 In ogni caso, la stessa risulta altresì infondata. Come confermato in più occasioni dalla Suprema Corte (tra le altre, Cass. Civ. n. 6656/2009), per le obbligazioni di restituzione di pagamenti indebiti, la competenza per territorio va determinata tenendo conto del criterio previsto dall'art. 1182, co. 3 cc, secondo il quale il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili deve essere eseguito presso il domicilio del creditore. Ebbene, nel caso di specie, l'importo del credito da restituire è certamente sussumibile fra quelli che possono essere determinati in base a elementi certi e prestabiliti, in quanto derivante da una mera operazione aritmetica (somma di tutti gli importi sine titulo corrisposti dall'assicuratore alla sig.ra oltre che calcolo Parte_3 degli interessi sugli stessi dovuti). Pertanto, ben poteva trovare applicazione nella fattispecie il criterio di collegamento previsto dall'art. 20 cpc e, dunque, radicarsi la competenza del Tribunale di Milano quale giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione (restitutoria) oggetto di giudizio. Per tali ragioni, il primo motivo di appello non merita di essere accolto.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente. Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, la clausola contrattuale inserita nella polizza vita n. 264516 stipulata dal sig. nel 1990 risulta del tutto Parte_4 univoca nel suo significato.
Infatti, è espressamente specificato, proprio a maggior chiarimento dei termini negoziali, che “la rendita annua di lit. 23.524.029 verrà corrisposto per un periodo non inferiore ad anni dieci (rendita annua certa per i primi dieci anni e successivamente vitalizia) e sarà pagabile, in caso di premorienza dell'assicurato, al coniuge vivente all'atto del decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell'assicurato” (doc. 4 ). CP_1
A fronte degli impegni reciprocamente assunti tra le parti, pertanto, l'assicuratore (all'epoca, poi incorporata in ) avrebbe proceduto a CP_3 CP_1 corrispondere la rendita ivi indicata per tutta la vita dell'assicurato con la garanzia che, qualora lo stesso fosse deceduto prima del decennio dal dies a quo di decorrenza dell'assicurazione, la rendita sarebbe stata comunque pagata (al coniuge dell'assicurato ovvero ai suoi eredi) sino al termine dei dieci anni. Per cui, soltanto in caso di sopravvivenza dell'assicurato (e non del suo coniuge o erede), la rendita si sarebbe potuta trasformare in vitalizia. Per tale ragione, la sig.ra non aveva diritto di ricevere i pagamenti Parte_3 successivi a quello del 30 novembre 2000. D'altro canto, la tesi sostenuta dai sig.ri determina una antinomia : Pt_1 rientrando il contratto assicurativo sulla vita nel novero dei negozi aleatori, non avrebbe senso legare l'alea del rapporto tra le parti alla durata della vita di un soggetto diverso dall'assicurato e su cui l'assicuratore non ha previsto alcuna indagine circa le proprie condizioni personali e/o di salute (come, nella fattispecie, il coniuge del sig. . Parte_5
5 Data poi la chiarezza della clausola, nonostante l'errore dell'assicuratore che continuava a corrispondere la rendita annua pur scaduto il periodo decennale dalla decorrenza dell'assicurazione, nessun legittimo affidamento può essere riconosciuto in capo alla (la quale, anzi, avrebbe dovuto prontamente segnalare l'errore Parte_3 alla compagnia di assicurazione), né tantomeno può rilevarsi una violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale da parte di , che ha CP_1 semplicemente azionato un proprio diritto a fronte del precedente pagamento senza titolo. Pertanto, anche il secondo e il terzo motivo di appello non meritano di essere accolti.
Nessuna censura può poi essere mossa alla sentenza del primo Giudice in punto di quantificazione del credito vantato da . CP_1
Come rilevato anche dal Tribunale, effettivamente l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalla società e quietanzati (doc. 11 ) non è mai stato contestato, tanto CP_1 in sede di costituzione in giudizio, quanto nelle memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter cpc. Per cui, tenendo conto degli stessi conteggi operati dagli odierni appellanti all'interno della tabella allegata in primo grado (doc. “ ), decurtato il rateo di Parte_6 maggio 2012 erroneamente computato nella stessa e la somma di € 9.634,07 precedentemente corrisposta in favore di , l'importo dovuto alla società CP_1 ammonta complessivamente a € 182.426,32, per un netto di € 163.326,92. Altrettanto corretto risulta poi il rigetto operato dal Tribunale della richiesta avanzata dai sig.ri di scomputare le somme a titolo di imposte asseritamente Pt_1 corrisposte all'erario e indicate nella citata tabella depositata in primo grado. Non solo, infatti, la questione risulta tardivamente dedotta, ben oltre i termini di costituzione e per deposito di memorie istruttorie, ma si appalesa infondata in quanto i pagamenti in commento vengono affermati, ma in alcun modo provati da parte degli odierni appellanti, che non hanno mai depositato documenti a comprova di versamenti per IRPEF o ad altro titolo. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'appello risulta del tutto infondato.
Il quinto motivo di doglianza involge le dedotte “manipolazioni del testo contrattuale” che sarebbero state operate da nei propri scritti difensivi. CP_1
La questione, tuttavia, si appalesa irrilevante ai fini del decidere e, in ogni caso, risulta del tutto superata dalle considerazioni sopra esposte, che tengono conto dell'esatto testo contrattuale intercorso tra l'allora e i sigg.ri e CP_3 Pt_4
(rispettivamente, nella qualità di contraente e di assicurato). Parte_5
Infine, anche il sesto motivo di appello si manifesta destituito di fondamento. L'impugnata sent. n. 3541/25, infatti, specificava che le spese di lite venivano liquidate come da dispositivo “tenuto conto dell'importo riconosciuto dovuto”. Per cui, coerentemente il primo Giudice procedeva a quantificare i compensi nella misura di “euro 9.141,50”, pari (come puntualmente indicato nello stesso capo della
6 pronuncia) alla somma dei valori medi tabellari per la fase “di studio” e
“introduttiva” con i minimi tabellari previsti per la fase di “trattazione” e “decisoria”, parametrati sullo scaglione di valore della causa “da € 52.001 a € 260.000”. Sarebbe stato poi illogico da parte del Giudice procedere a liquidare i compensi sulla base e nei limiti di quanto in concreto riconosciuto per poi, ulteriormente, compensare le spese così calcolate. A tacer d'altro, non può rinvenirsi alcuna soccombenza della sulla parte di domanda concretamente accolta. CP_1
In ogni caso, il modus operandi seguito dal Tribunale si pone pienamente in linea con l'interpretazione dell'art. 91 cpc data anche dalla Suprema Corte, per cui il calcolo delle spese di lite deve basarsi sull'importo effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa (il decisum) e non su quanto originariamente richiesto (il petitum). (inter alia, di recente Cass. Civ. n. 23875/2025).
* * * L'appello è dunque in definitiva inaccoglibile e parte appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dai sig.ri e e condanna gli appellanti, in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 9.000 oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17 L n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 10/12/2025 La presente decisione è stata redatta a cura del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
Il Presidente estensore
Irene LU
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