TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7756
TAR
Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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TAR
Sentenza 28 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo ed esecutivo nella determinazione degli importi dovuti dai fornitori, senza esercitare un potere autoritativo. Le controversie relative a tali importi configurano diritti soggettivi di natura patrimoniale, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo ed esecutivo nella determinazione degli importi dovuti dai fornitori, senza esercitare un potere autoritativo. Le controversie relative a tali importi configurano diritti soggettivi di natura patrimoniale, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. poiché la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 2 e 117 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che lo ius superveniens del 2022 abbia reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Incompatibilità europea della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà di impresa).

  • Rigettato
    Tardività e violazione del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Lo ius superveniens del 2022 ha solo reso operative le procedure esistenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irragionevolezza. Carenza di motivazione.

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l'iter per il calcolo della spesa, basato sui dati del modello CE consolidato regionale (voce BA0210). La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, garantendo la riserva di legge ex art. 23 Cost. Inoltre, il fatturato è calcolato al lordo dell'IVA come previsto dalla legge, e la distinzione tra costo dei dispositivi e servizi accessori è a carico della corretta contabilizzazione aziendale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. poiché la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 2 e 117 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che lo ius superveniens del 2022 abbia reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Incompatibilità europea della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà di impresa).

  • Rigettato
    Tardività e violazione del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Lo ius superveniens del 2022 ha solo reso operative le procedure esistenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irragionevolezza. Carenza di motivazione.

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l'iter per il calcolo della spesa, basato sui dati del modello CE consolidato regionale (voce BA0210). La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, garantendo la riserva di legge ex art. 23 Cost. Inoltre, il fatturato è calcolato al lordo dell'IVA come previsto dalla legge, e la distinzione tra costo dei dispositivi e servizi accessori è a carico della corretta contabilizzazione aziendale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. poiché la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 2 e 117 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che lo ius superveniens del 2022 abbia reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Incompatibilità europea della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà di impresa).

  • Rigettato
    Tardività e violazione del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Lo ius superveniens del 2022 ha solo reso operative le procedure esistenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irragionevolezza. Carenza di motivazione.

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l'iter per il calcolo della spesa, basato sui dati del modello CE consolidato regionale (voce BA0210). La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, garantendo la riserva di legge ex art. 23 Cost. Inoltre, il fatturato è calcolato al lordo dell'IVA come previsto dalla legge, e la distinzione tra costo dei dispositivi e servizi accessori è a carico della corretta contabilizzazione aziendale.

  • Rigettato
    Fissazione uniforme dei tetti di spesa regionali

    L'art. 9 ter, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, stabilisce che l'accordo fissa il tetto di spesa regionale, "fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento". Il tetto regionale, pur potendo essere diversificato, deve rispettare il tetto nazionale come massimo. Una diversa fissazione per alcune regioni avrebbe potuto abbassare il tetto regionale, aumentando lo sforamento e l'importo da recuperare dalle aziende. Pertanto, le imprese non hanno interesse a contestare la determinazione uniforme al massimo consentito.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. poiché la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 2 e 117 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che lo ius superveniens del 2022 abbia reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Incompatibilità europea della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà di impresa).

  • Rigettato
    Tardività e violazione del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Lo ius superveniens del 2022 ha solo reso operative le procedure esistenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irragionevolezza. Carenza di motivazione.

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l'iter per il calcolo della spesa, basato sui dati del modello CE consolidato regionale (voce BA0210). La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, garantendo la riserva di legge ex art. 23 Cost. Inoltre, il fatturato è calcolato al lordo dell'IVA come previsto dalla legge, e la distinzione tra costo dei dispositivi e servizi accessori è a carico della corretta contabilizzazione aziendale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. poiché la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 2 e 117 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che lo ius superveniens del 2022 abbia reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Incompatibilità europea della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà di impresa).

  • Rigettato
    Tardività e violazione del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Lo ius superveniens del 2022 ha solo reso operative le procedure esistenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irragionevolezza. Carenza di motivazione.

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l'iter per il calcolo della spesa, basato sui dati del modello CE consolidato regionale (voce BA0210). La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, garantendo la riserva di legge ex art. 23 Cost. Inoltre, il fatturato è calcolato al lordo dell'IVA come previsto dalla legge, e la distinzione tra costo dei dispositivi e servizi accessori è a carico della corretta contabilizzazione aziendale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. poiché la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha altresì escluso la violazione degli artt. 2 e 117 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano e che lo ius superveniens del 2022 abbia reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Incompatibilità europea della normativa sul ripiano

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore, rispondendo alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 41 Cost. (libertà di impresa).

  • Rigettato
    Tardività e violazione del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Lo ius superveniens del 2022 ha solo reso operative le procedure esistenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e irragionevolezza. Carenza di motivazione.

    La normativa e i decreti ministeriali hanno indicato in modo chiaro e trasparente l'iter per il calcolo della spesa, basato sui dati del modello CE consolidato regionale (voce BA0210). La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, garantendo la riserva di legge ex art. 23 Cost. Inoltre, il fatturato è calcolato al lordo dell'IVA come previsto dalla legge, e la distinzione tra costo dei dispositivi e servizi accessori è a carico della corretta contabilizzazione aziendale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo ed esecutivo nella determinazione degli importi dovuti dai fornitori, senza esercitare un potere autoritativo. Le controversie relative a tali importi configurano diritti soggettivi di natura patrimoniale, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo ed esecutivo nella determinazione degli importi dovuti dai fornitori, senza esercitare un potere autoritativo. Le controversie relative a tali importi configurano diritti soggettivi di natura patrimoniale, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure principali

    Le questioni giuridiche sostanziali e processuali sono state decise nel merito e in rito (giurisdizione) sulla base dei precedenti giurisprudenziali conformi alle pronunce della Corte Costituzionale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Le regioni e le province autonome hanno un ruolo meramente attuativo ed esecutivo nella determinazione degli importi dovuti dai fornitori, senza esercitare un potere autoritativo. Le controversie relative a tali importi configurano diritti soggettivi di natura patrimoniale, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/04/2026, n. 7756
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7756
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo