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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINE' GIUSEPPE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5699/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrone - Via Alcide De Gasperi 45 03010 Serrone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6365/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 1 e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1766 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, l'avv. Ricorrente_2 ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza della CGT di II grado del Lazio n. 6365 del 2023, passata in giudicato, per il pagamento delle spese di lite liquidate con la citata decisione a carico del soccombente Comune di Serrone.
2. A sostegno del proposto gravame, ha dedotto:
- la sentenza n. 6365 del 2023 è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come risulta da attestazione rilasciata in data 11.10.2024 dalla CGT di II grado del Lazio;
- la medesima sentenza era stata notificata al Comune debitore in data 26.06.2024;
- in data 18.09.2025 parte ricorrente ha notificato al Comune di Serrone atto di diffida e messa in mora ex art. 70 del d. lgs. n. 546 del 1992 per il pagamento della somma complessiva di euro 516,08;
- tale diffida è stata ricevuta dal Comune in data 10.10.2025;
- nonostante il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di diffida e messa in mora, il Comune
è rimasto inadempiente.
3. Benché ritualmente intimato non si è costituito in giudizio il Comune di Serrone.
4. Con memoria in data 16 dicembre 2025 parte ricorrente ha dedotto che, dopo il deposito del ricorso per l'ottemperanza, il Comune intimato - segnatamente in data 15.12.2025 - ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del giudicato azionato.
Ha pertanto concluso affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna alle spese del giudizio di ottemperanza sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'intervenuto pagamento soltanto in pendenza del medesimo giudizio.
5. Alla udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
7. Come dedotto da parte ricorrente con la memoria in data 15.12.2025, il Comune intimato, sebbene soltanto in pendenza del presente giudizio di ottemperanza, ha integralmente ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6365 del 2023.
8. Ciò posto, in attuazione del principio di soccombenza virtuale, sussistono comunque i presupposti per condannare il Comune di Serrano al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate come da dispositivo, tenuto conto del colpevole ritardo con il quale l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna il Comune di Serrone a pagare le spese del giudizio di ottemperanza che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHINE' GIUSEPPE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5699/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serrone - Via Alcide De Gasperi 45 03010 Serrone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6365/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 1 e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1766 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, l'avv. Ricorrente_2 ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza della CGT di II grado del Lazio n. 6365 del 2023, passata in giudicato, per il pagamento delle spese di lite liquidate con la citata decisione a carico del soccombente Comune di Serrone.
2. A sostegno del proposto gravame, ha dedotto:
- la sentenza n. 6365 del 2023 è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come risulta da attestazione rilasciata in data 11.10.2024 dalla CGT di II grado del Lazio;
- la medesima sentenza era stata notificata al Comune debitore in data 26.06.2024;
- in data 18.09.2025 parte ricorrente ha notificato al Comune di Serrone atto di diffida e messa in mora ex art. 70 del d. lgs. n. 546 del 1992 per il pagamento della somma complessiva di euro 516,08;
- tale diffida è stata ricevuta dal Comune in data 10.10.2025;
- nonostante il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di diffida e messa in mora, il Comune
è rimasto inadempiente.
3. Benché ritualmente intimato non si è costituito in giudizio il Comune di Serrone.
4. Con memoria in data 16 dicembre 2025 parte ricorrente ha dedotto che, dopo il deposito del ricorso per l'ottemperanza, il Comune intimato - segnatamente in data 15.12.2025 - ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione del giudicato azionato.
Ha pertanto concluso affinché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna alle spese del giudizio di ottemperanza sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'intervenuto pagamento soltanto in pendenza del medesimo giudizio.
5. Alla udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
7. Come dedotto da parte ricorrente con la memoria in data 15.12.2025, il Comune intimato, sebbene soltanto in pendenza del presente giudizio di ottemperanza, ha integralmente ottemperato al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6365 del 2023.
8. Ciò posto, in attuazione del principio di soccombenza virtuale, sussistono comunque i presupposti per condannare il Comune di Serrano al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate come da dispositivo, tenuto conto del colpevole ritardo con il quale l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna il Comune di Serrone a pagare le spese del giudizio di ottemperanza che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge.