Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 746
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Regolamentazione spese di lite

    La Corte di Cassazione ha cassato la precedente sentenza con rinvio, ritenendo che la compensazione delle spese processuali debba essere motivata in modo specifico e che la precedente motivazione fosse insufficiente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in sede di rinvio, accoglie il ricorso del contribuente e liquida le spese di lite a favore del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 746
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 746
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo