CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4786/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10883/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 07/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.250IPPN00002-21 IMPOSTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Cassazione con sentenza n. 23160/24, cassava con rinvio, in punto di regolamentazione delle spese di lite, la sentenza n. 1921/24 della CGT II° del Lazio la quale in una controversia dove era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva statuito che le spese dovevano restare a carico della parte che le aveva anticipate.
In particolare, riferisce la Cassazione che il giudice del gravame aveva accertato che vi era stato l'annullamento d'ufficio dell'atto impositivo che costituiva il presupposto dell'avviso di intimazione in contestazione tra le parti e che, quanto alle spese di giudizio, sussistevano le condizioni per disporre che restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
Secondo la S.C., la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario, per cessazione della materia del contendere (art. 46 comma 1 del d.lgs. n. 546/92) non preclude ex se la valutazione dei presupposti legittimanti la compensazione delle spese processuali, purché la relativa statuizione costituisca l'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di ipotesi diversa dalla compensazione ope legis, che prevista dall'art. 46 comma 3 del d.lgs. n. 546/92 costituisce una conseguenza automatica del giudizio.
In particolare, la S.C. ha richiamato il suo consolidato orientamento, secondo cui nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15 commi 1 e 2 del d.lga. n. 546, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
Nella specie, l'atto di autotutela adottato richiamava la eventuale ricorrenza di un'originaria illegittimità dell'atto impugnato, profilo sul quale il giudice del gravame non si era pronunciato.
La S.C. accoglieva, pertanto, i motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnava e demandava a questa
CGT II° del Lazio, di provvedere nuovamente sulla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, oltre che su quello di legittimità.
Ricorrente_1 riassumeva il giudizio, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 va accolto. Infatti, la S.C. ha statuito, in sede rescindente, che la compensazione delle spese processuali, ex art. 15 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546/92 è consentita solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitate e che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di legittimità.
Nella specie, la motivazione del giudice del gravame si incentrava su profili del contenzioso che risultavano eccentrici rispetto alle questioni di fondo da esaminare e che attenevano alle specifiche ragioni dell'atto di autotutela adottato e con questa, la ricorrenza o meno, di una originaria illegittimità dell'atto impugnato.
In virtù di ciò, la S.C. ha dato mandato a questa CGT II° in sede di rinvio di provvedere sulla regolamentazione delle spese, che vengono liquidate, nei valori tabellari minimi che si reputano sufficientemente remunerativi, trattandosi di un giudizio che si è definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nel seguente modo (fase studio, fase introduttiva e fase decisionale).
Premesso che il valore della controversia viene indicato da Ricorrente_1 in € 3.904,00 (cfr. p. 4 dell'atto di riassunzione) si liquidano: 1° grado € 921,5; 2° grado € 989,5; giudizio di Cassazione € 937,5.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in sede di rinvio, nei termini di cui in parte motiva.
Condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese di lite, del presente grado, che liquida nell'importo di
€ 989,50, oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.1.2026
Il Presidente estensoreLuca Solaini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4786/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10883/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 07/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.250IPPN00002-21 IMPOSTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Cassazione con sentenza n. 23160/24, cassava con rinvio, in punto di regolamentazione delle spese di lite, la sentenza n. 1921/24 della CGT II° del Lazio la quale in una controversia dove era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva statuito che le spese dovevano restare a carico della parte che le aveva anticipate.
In particolare, riferisce la Cassazione che il giudice del gravame aveva accertato che vi era stato l'annullamento d'ufficio dell'atto impositivo che costituiva il presupposto dell'avviso di intimazione in contestazione tra le parti e che, quanto alle spese di giudizio, sussistevano le condizioni per disporre che restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
Secondo la S.C., la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario, per cessazione della materia del contendere (art. 46 comma 1 del d.lgs. n. 546/92) non preclude ex se la valutazione dei presupposti legittimanti la compensazione delle spese processuali, purché la relativa statuizione costituisca l'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di ipotesi diversa dalla compensazione ope legis, che prevista dall'art. 46 comma 3 del d.lgs. n. 546/92 costituisce una conseguenza automatica del giudizio.
In particolare, la S.C. ha richiamato il suo consolidato orientamento, secondo cui nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15 commi 1 e 2 del d.lga. n. 546, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
Nella specie, l'atto di autotutela adottato richiamava la eventuale ricorrenza di un'originaria illegittimità dell'atto impugnato, profilo sul quale il giudice del gravame non si era pronunciato.
La S.C. accoglieva, pertanto, i motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnava e demandava a questa
CGT II° del Lazio, di provvedere nuovamente sulla regolamentazione delle spese del giudizio di merito, oltre che su quello di legittimità.
Ricorrente_1 riassumeva il giudizio, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione di Ricorrente_1 va accolto. Infatti, la S.C. ha statuito, in sede rescindente, che la compensazione delle spese processuali, ex art. 15 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 546/92 è consentita solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitate e che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di legittimità.
Nella specie, la motivazione del giudice del gravame si incentrava su profili del contenzioso che risultavano eccentrici rispetto alle questioni di fondo da esaminare e che attenevano alle specifiche ragioni dell'atto di autotutela adottato e con questa, la ricorrenza o meno, di una originaria illegittimità dell'atto impugnato.
In virtù di ciò, la S.C. ha dato mandato a questa CGT II° in sede di rinvio di provvedere sulla regolamentazione delle spese, che vengono liquidate, nei valori tabellari minimi che si reputano sufficientemente remunerativi, trattandosi di un giudizio che si è definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nel seguente modo (fase studio, fase introduttiva e fase decisionale).
Premesso che il valore della controversia viene indicato da Ricorrente_1 in € 3.904,00 (cfr. p. 4 dell'atto di riassunzione) si liquidano: 1° grado € 921,5; 2° grado € 989,5; giudizio di Cassazione € 937,5.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in sede di rinvio, nei termini di cui in parte motiva.
Condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese di lite, del presente grado, che liquida nell'importo di
€ 989,50, oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.1.2026
Il Presidente estensoreLuca Solaini