TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente nella camera di consiglio del 25.11.24
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 21.11.24, vertente tra
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santo MONTALTO del Foro di C.F._1
Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
e
Il Sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...] CP_1
(RC) alla Via Naziario Sauro n. 38, CF. rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Glenda PROCHILO del Foro di Palmi giusta procura in atti
- resistente-
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.24
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.6.21 la sig.ra ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 01.08.2010 nel Comune di Cinquefrondi con e trascritto al N. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2010 del registro dello stato CP_1
civile del detto comune e dalla cui unione è nata in data [...] la figlia ancora Per_1
minorenne
Deduceva la ricorrente che dopo pochi anni di serena convivenza essendo venuta meno la affectio maritalis, gli stessi avevano ottenuto dal Tribunale di Palmi la omologazione degli accordi di separazione in data 15.7.2016 con decreto cron n. 4155/2016 il quale prevedeva espressamente l'affido condiviso della minore, un assegno di mantenimento pari ad euro
250,00 mensili oltre il 50% delle spese necessarie, straordinarie e voluttuarie nonché una somma una tantum pari ad euro 2000,00 per il mantenimento mai versato sino a quel momento oltre alla disciplina del diritto di visita;
e che, decorsi i termini previsti dalla legge, attesa la impossibilità di riconciliarsi e di ricostituire il vincolo coniugale, la convivenza non era stata più ripresa e che era necessario procedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Unitamente al ricorso l'istante ha richiesto che il divorzio fosse concesso a condizioni modificate rispetto a quelle omologate con la separazione.
Ha precisato la ricorrente che dalla omologazione della separazione ed anche in precedenza il padre non si era mai occupato dei bisogni e delle esigenze della figlia non provvedendo in nessun modo al mantenimento alla stessa, senza mai versare né la somma una tantum prevista nell'accordo di separazione, né il mantenimento mensile e soprattutto disinteressandosi della vita della minore non rispettando il diritto di visita;
concludeva per l'aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e - fermo restando l'affido condiviso- mantenere il diritto di visita stabilito nella separazione e condannare il ad un risarcimento del danno causato dal mancato CP_1
mantenimento della figlia nella misura di giustizia.
Fissata l'udienza per la comparizione dei coniugi si prendeva atto che il era detenuto CP_1
e dopo le notifiche di legge i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 7.12.21 all'esito della quale preso atto della mancata ripresa dei rapporti tra le parti e la impossibilità di una conciliazione confermava i provvedimenti contenuti nella separazione e rimetteva il fascicolo al giudice per l'istruttoria. Si costituiva in giudizio il sig. contestando la ricostruzione operata dalla attrice CP_1
contestando il costante comportamento ostruzionistico assunto dalla stessa per garantire il diritto di visita a favore della minore, ha precisato di avere provveduto per come poteva al mantenimento della stessa anche attraverso l'aiuto economico dei suoi genitori e della sorella sempre molto presenti con la figlia e che avendo a sua volta dato alla luce altri due figli, ritenuto l'assenza di lavoro, ha richiesto la riduzione del mantenimento ad euro 100,00 con precisazione del proprio diritto di visita e riconoscimento di un risarcimento del danno a carico della per la sua opposizione al diritto di visita. Pt_2
La causa veniva istruita a mezzo dei testi ammessi e con relazione della Guardia Di Finanza all'esito veniva discussa e trattenuta per la decisione.
All'udienza del 21.11.24 le parti precisavano le conclusioni ed insistevano, previo deposito di conclusive, nell'accoglimento delle rispettive richieste.
*****
Passando al vaglio le questioni poste all'attenzione del tribunale, ritiene il Collegio che debba essere preliminarmente vagliata la questione relativa al contributo di mantenimento posto a favore della minore figlia dei coniugi. Per_1
In relazione alla richiesta di parte ricorrente di aumento dell'assegno ad euro 300 è dato rilevare che la fissazione del detto contributo deve essere proporzionale alle sostanze delle parti ed è dovuto a prescindere dalla posizione lavorativa.
Orbene, nel caso che qui interessa risulta che il non svolga in atti alcuna attività CP_1
lavorativa, anzi risulta dalla indagine della Guardia di Finanza che lo stesso nell'ultimo triennio abbia percepiti redditi per un solo anno inferiori al limite della sussistenza e di avere percepito per un periodo il reddito di cittadinanza.
Tanto premesso e considerato che il genitore, a prescindere dalla proprie sostanze, sia tenuto al mantenimento del proprio figlio questo Tribunale ritiene equo fissare a carico del CP_1
un assegno pari ad euro 125,00 mensili fissato nella misura minima considerato che lo stesso ha pari obbligo nei confronti degli altri due figli nati dopo la separazione dalla che Pt_1
vantano pari diritto come Si precisa inoltre che il sia tenuto al versamento Per_1 CP_1
del 50% delle spese straordinarie debitamente concordate nell'interesse della minore.
Fermo restando l'affido condiviso e la garanzia della bigenitorialità è necessario precisare che i genitori devono collaborare nell'interesse della minore anche per garantire un regolare diritto di visita con il genitore non collocatario, superando in ogni caso le proprie necessità personali o sentimenti di rivalsa rispetto alla rottura del rapporto familiare.
Ne deriva che debba essere garantito al padre il diritto di visita per lo meno due giorni alla settimana da concordare con la madre secondo le esigenze ed impegni della minore nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ed un fine settimana alternato con pernotto presso il padre, oltre le festività alternate previo accordo preventivo di almeno 30 giorni prima ed un periodo continuativo durante le vacanze estive di 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto .
Quanto alle rispettive richieste di risarcimento del danno le stesse devono essere rigettate in quanto rispettivamente non provate
Ogni altra doglianza deve ritenersi riassorbita.
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati, matrimonio contratto in data 01.08.2010 nel Comune di
Cinquefrondi con e trascritto al N. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2010 del CP_1
registro dello stato civile del detto comune alle seguenti condizioni:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio;
2. Dispone a carico di la corresponsione dell'assegno di mantenimento a CP_1
favore della figlia per euro 125,00 oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate .
3. confermato l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre fissa il diritto di visita secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. rigetta le ulteriori domande
4.le spese di lite sono compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cinquefrondi.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.24
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice rel. ha emesso la seguente nella camera di consiglio del 25.11.24
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 21.11.24, vertente tra
Sig.ra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Santo MONTALTO del Foro di C.F._1
Palmi giusta procura in atti
-ricorrente -
e
Il Sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...] CP_1
(RC) alla Via Naziario Sauro n. 38, CF. rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Glenda PROCHILO del Foro di Palmi giusta procura in atti
- resistente-
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.11.24
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.6.21 la sig.ra ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in data 01.08.2010 nel Comune di Cinquefrondi con e trascritto al N. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2010 del registro dello stato CP_1
civile del detto comune e dalla cui unione è nata in data [...] la figlia ancora Per_1
minorenne
Deduceva la ricorrente che dopo pochi anni di serena convivenza essendo venuta meno la affectio maritalis, gli stessi avevano ottenuto dal Tribunale di Palmi la omologazione degli accordi di separazione in data 15.7.2016 con decreto cron n. 4155/2016 il quale prevedeva espressamente l'affido condiviso della minore, un assegno di mantenimento pari ad euro
250,00 mensili oltre il 50% delle spese necessarie, straordinarie e voluttuarie nonché una somma una tantum pari ad euro 2000,00 per il mantenimento mai versato sino a quel momento oltre alla disciplina del diritto di visita;
e che, decorsi i termini previsti dalla legge, attesa la impossibilità di riconciliarsi e di ricostituire il vincolo coniugale, la convivenza non era stata più ripresa e che era necessario procedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Unitamente al ricorso l'istante ha richiesto che il divorzio fosse concesso a condizioni modificate rispetto a quelle omologate con la separazione.
Ha precisato la ricorrente che dalla omologazione della separazione ed anche in precedenza il padre non si era mai occupato dei bisogni e delle esigenze della figlia non provvedendo in nessun modo al mantenimento alla stessa, senza mai versare né la somma una tantum prevista nell'accordo di separazione, né il mantenimento mensile e soprattutto disinteressandosi della vita della minore non rispettando il diritto di visita;
concludeva per l'aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie e - fermo restando l'affido condiviso- mantenere il diritto di visita stabilito nella separazione e condannare il ad un risarcimento del danno causato dal mancato CP_1
mantenimento della figlia nella misura di giustizia.
Fissata l'udienza per la comparizione dei coniugi si prendeva atto che il era detenuto CP_1
e dopo le notifiche di legge i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 7.12.21 all'esito della quale preso atto della mancata ripresa dei rapporti tra le parti e la impossibilità di una conciliazione confermava i provvedimenti contenuti nella separazione e rimetteva il fascicolo al giudice per l'istruttoria. Si costituiva in giudizio il sig. contestando la ricostruzione operata dalla attrice CP_1
contestando il costante comportamento ostruzionistico assunto dalla stessa per garantire il diritto di visita a favore della minore, ha precisato di avere provveduto per come poteva al mantenimento della stessa anche attraverso l'aiuto economico dei suoi genitori e della sorella sempre molto presenti con la figlia e che avendo a sua volta dato alla luce altri due figli, ritenuto l'assenza di lavoro, ha richiesto la riduzione del mantenimento ad euro 100,00 con precisazione del proprio diritto di visita e riconoscimento di un risarcimento del danno a carico della per la sua opposizione al diritto di visita. Pt_2
La causa veniva istruita a mezzo dei testi ammessi e con relazione della Guardia Di Finanza all'esito veniva discussa e trattenuta per la decisione.
All'udienza del 21.11.24 le parti precisavano le conclusioni ed insistevano, previo deposito di conclusive, nell'accoglimento delle rispettive richieste.
*****
Passando al vaglio le questioni poste all'attenzione del tribunale, ritiene il Collegio che debba essere preliminarmente vagliata la questione relativa al contributo di mantenimento posto a favore della minore figlia dei coniugi. Per_1
In relazione alla richiesta di parte ricorrente di aumento dell'assegno ad euro 300 è dato rilevare che la fissazione del detto contributo deve essere proporzionale alle sostanze delle parti ed è dovuto a prescindere dalla posizione lavorativa.
Orbene, nel caso che qui interessa risulta che il non svolga in atti alcuna attività CP_1
lavorativa, anzi risulta dalla indagine della Guardia di Finanza che lo stesso nell'ultimo triennio abbia percepiti redditi per un solo anno inferiori al limite della sussistenza e di avere percepito per un periodo il reddito di cittadinanza.
Tanto premesso e considerato che il genitore, a prescindere dalla proprie sostanze, sia tenuto al mantenimento del proprio figlio questo Tribunale ritiene equo fissare a carico del CP_1
un assegno pari ad euro 125,00 mensili fissato nella misura minima considerato che lo stesso ha pari obbligo nei confronti degli altri due figli nati dopo la separazione dalla che Pt_1
vantano pari diritto come Si precisa inoltre che il sia tenuto al versamento Per_1 CP_1
del 50% delle spese straordinarie debitamente concordate nell'interesse della minore.
Fermo restando l'affido condiviso e la garanzia della bigenitorialità è necessario precisare che i genitori devono collaborare nell'interesse della minore anche per garantire un regolare diritto di visita con il genitore non collocatario, superando in ogni caso le proprie necessità personali o sentimenti di rivalsa rispetto alla rottura del rapporto familiare.
Ne deriva che debba essere garantito al padre il diritto di visita per lo meno due giorni alla settimana da concordare con la madre secondo le esigenze ed impegni della minore nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ed un fine settimana alternato con pernotto presso il padre, oltre le festività alternate previo accordo preventivo di almeno 30 giorni prima ed un periodo continuativo durante le vacanze estive di 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto .
Quanto alle rispettive richieste di risarcimento del danno le stesse devono essere rigettate in quanto rispettivamente non provate
Ogni altra doglianza deve ritenersi riassorbita.
In ragione della situazione di fatto tra le parti il tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da contro così provvede: Parte_1 CP_1
-accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati, matrimonio contratto in data 01.08.2010 nel Comune di
Cinquefrondi con e trascritto al N. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2010 del CP_1
registro dello stato civile del detto comune alle seguenti condizioni:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio;
2. Dispone a carico di la corresponsione dell'assegno di mantenimento a CP_1
favore della figlia per euro 125,00 oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate .
3. confermato l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre fissa il diritto di visita secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. rigetta le ulteriori domande
4.le spese di lite sono compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cinquefrondi.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.24
Il Giudice rel. Il Presidente
DR.ssa Emanuela Ruscio dott. Piero Viola