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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1852 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
CI IM, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 7.06.2014 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Savona al numero 8, parte II, serie A, anno 2014, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) i genitori eserciteranno e la responsabilità genitoriale sul figlio che verrà affidato Per_1
congiuntamente agli stessi in virtù dell'istituto dell'affidamento condiviso, impegnandosi a confrontarsi e ad assumere insieme le decisioni più importanti per la crescita del bambino, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie;
3) il bambino manterrà la propria residenza presso la madre e frequenterà entrambi i genitori secondo le proprie esigenze e in accordo con gli stessi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e in ogni caso secondo le seguenti modalità: trascorrerà con il padre tre giorni a settimana e quattro con la madre alternativamente ogni Per_1
settimana: i giorni verranno concordati tra i genitori tenuto conto delle esigenze lavorative degli stessi e degli impegni del figlio, e i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena.
Durante le festività natalizie e pasquali i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza, ove non decidano di trascorrere insieme i giorni di festa, sulla scorta dei propri impegni personali e lavorativi e soprattutto nell'interesse del figlio . Per_1
Durate le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi,
un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli sportivi, ludici e ricreativi di;
Per_1
- nei giorni che ciascun genitore trascorrerà con il figlio, lo stesso si occuperà di tutte le incombenze relative a rendendosi responsabile del diligente adempimento degli impegni scolastici, Per_1
sportivi, di relazione, di salute ed altro dello stesso;
- i genitori si impegnano a mantenere buoni i rapporti tra il figlio ed i nonni paterni e materni;
- i genitori si impegnano altresì a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre al corrente l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il figlio;
- i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla sua salute, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
- i genitori trascorreranno insieme al figlio il giorno del suo compleanno e/o della festa che per l'occasione verrà organizzata;
- ciascun genitore provvederà direttamente ai bisogni del figlio, comprensivi della parte economica,
quando lo ha con sé, oltre al 50% ciascuno del costo dei buoni pasto della scuola, oltre al 50% delle spese scolastiche (tasse di iscrizione;
uscite didattiche;
gite scolastiche e libri di testo), oltre al 50%
delle spese per eventuali percorsi universitari (tasse universitarie;
corsi di istruzione e specializzazione, alloggio presso la sede universitaria;
libri di testo) oltre al 50% delle spese straordinarie sportive, ricreative e ludiche (centri estivi;
attività sportive compreso l'abbigliamento necessario per lo svolgimento dello sport;
viaggi e vacanze studio e corsi di lingua, acquisto di un
PC;), spese tutte da essere previamente concordate e documentate;
oltre al 50% delle spese mediche specialistiche documentate (trattamenti sanitari non coperti dal SSN;
spese dentistiche ed odontoiatriche;
oculistiche compreso l'acquisto di occhiali e lenti a contatto;
ticket sanitari). Queste
ultime previo accordo tra i genitori, salvi i casi di urgenza e/o obbligatorietà, e dietro presentazione di documentazione attestante la spesa.
Per quanto non espressamente indicato le Parti faranno esplicito riferimento al Protocollo del
Tribunale di Savona che si intende integralmente richiamato.
- Il figlio rimarrà a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno mentre l'assegno universale per il figlio minore spetterà nella misura del 100% alla madre;
Per_1
- i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad un sostegno economico da parte dell'altro e dichiarano altresì di aver regolato ogni loro rapporto di debito /
credito e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e/o ragione;
4) il signor si impegna a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Vado Ligure Parte_1
(SV) Via Caviglia 10/B/ int. 4 al figlio entro 10 giorni prima delle seconde nozze;
Per_1
5) i coniugi si prestano reciproco consenso per il rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti così
come per quello del figlio .” Per_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo