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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO Presidente Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3295, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio , vertente tra
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con l'avv. Milano Roberta Giovanna;
nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato in data 20.6.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nascevano le figlie (n. il 27.2.2017) e (n. il 10.9.2018), Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici). Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che in data 6.8.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
- Pagina 2 di 2 -
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti, personali ed economici d elle minori e (nate da una Per_1 Per_2 relazione tra i loro genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. Le minori restano collocate presso la madre, dove peraltro già abita no e dove è quindi certo che abbiano costituito il loro habitat dal quale è preferibile non distrarle, anche in ragione della loro tenera età. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili per ciascuna figlia), oltre spese straordinarie, è equo e consente alle minori di far fronte alle loro necessità di vita quotidiana. Nulla va previsto sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso depositato telematicamente il 20.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E TIZIA NA DI GIO IA IL PRESID EN TE GIUS EP PE DIS ABA TO
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 3295, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio , vertente tra
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con l'avv. Milano Roberta Giovanna;
nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
– interveniente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso congiunto depositato in data 20.6.2025, i ricorrenti premesso
• di aver intrattenuto una relazione more uxorio nel corso della quale nascevano le figlie (n. il 27.2.2017) e (n. il 10.9.2018), Per_1 Per_2 riconosciute da entrambi i genitori;
• che, essendo cessato il rapporto di convivenza, è loro intenzione regolamentare i loro rapporti con riguardo al mantenimento e all'affidamento delle figlie minori;
tutto ciò premesso hanno chiesto omologarsi l'accordo tra essi intercorso (relativo all'affidamento delle minori ed alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici). Le parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2 cpc, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Indi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Gli atti sono stati trasmessi al P.M., che in data 6.8.2025 ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
- Pagina 2 di 2 -
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti, personali ed economici d elle minori e (nate da una Per_1 Per_2 relazione tra i loro genitori non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta. Non vi sono ragioni ostative all'affidamento delle minori ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore. Le minori restano collocate presso la madre, dove peraltro già abita no e dove è quindi certo che abbiano costituito il loro habitat dal quale è preferibile non distrarle, anche in ragione della loro tenera età. Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili per ciascuna figlia), oltre spese straordinarie, è equo e consente alle minori di far fronte alle loro necessità di vita quotidiana. Nulla va previsto sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione contenuta nel ricorso depositato telematicamente il 20.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
2. nulla per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
IL GIU DICE ESTEN SOR E TIZIA NA DI GIO IA IL PRESID EN TE GIUS EP PE DIS ABA TO