Decreto cautelare 3 giugno 2024
Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2024, proposto da
Media Firenze Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Lascialfari e Matteo Vieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Diniego n. 5/2024 del 29/05/2024 di cui alla Determinazione della Direzione Attività Economiche e Turismo, con la quale il Comune di Firenze ha negato l’istanza n. 5102/2024 prot. n. 143277 del 29/04/2024 (rif. PB 60/2024) per il rinnovo dell’autorizzazione n. 221/2023;
- del Diniego n. 6/2024 del 30/05/2024, di cui alla Determinazione della Direzione Attività Economiche e Turismo, con la quale il Comune di Firenze ha rigettato l’istanza 5649/2024 prot. 159012 del 10/05/2024 (rif. PB 65/2024) per la richiesta di autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicizzante la campagna ”KOZEL” per il periodo dal 16/05/2024 – 31/05/2024 sulla gigantografia artistica su ponteggio di edificio ubicato in via delle Farine n. 2 angolo via della Condotta – Piazza Signoria (lato espositivo via delle Farine);
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, con particolare riferimento al parere della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze prot. n. 172143 del 21/05/2024, richiamato a supporto della motivazione del diniego n. 5/2024;
e, in subordine, per la condanna
del Comune di Firenze a corrispondere a favore della Media Firenze Group S.r.l. a titolo di risarcimento del danno la somma di € 60.000,00, a titolo di danno emergente per perdita dei proventi derivanti dalle campagne pubblicitarie che si sarebbero dovute svolgere nel periodo 1 giugno – 13 luglio 2024, e di € 30.000,00 a titolo di lucro cessante e danno reputazionale, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo indicato in epigrafe, la società ricorrente impugnava il diniego di rinnovo dell’autorizzazione n. 221 del 1 dicembre 2023 rilasciata dal Comune di Firenze per l’installazione di un cartellone pubblicitario su ponteggi di lavori privati, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale per le installazioni pubblicitarie e il conseguente diniego dell’autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario.
La ricorrente dispiegava anche domanda di risarcimento danni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cpa, proposta per il caso in cui la decisione sull’azione di annullamento fosse intervenuta successivamente al temine finale della richiesta di proroga della installazione pubblicitaria (13 luglio 2023), chiedendo la condanna del Comune di Firenze al pagamento della somma di euro 60.000,00, a titolo di danno emergente, e di euro 30.000,00 a titolo di lucro cessante e di danno reputazionale.
1.1 Ai fini della decisione, rilevano le seguenti circostanze fattuali:
- con istanza del 25 settembre 2023, la società ricorrente richiedeva al Comune di Firenze il rilascio dell’autorizzazione alla collocazione di un cartellone pubblicitario sui ponteggi del cantiere per l’esecuzione di lavori sull’immobile sito in Firenze alla via della Condotta – Piazza Signoria (lato espositivo via delle Farine);
- con provvedimento n. 221 del 1 dicembre 2023, il Comune di Firenze rilasciava il richiesto titolo autorizzatorio per una durata complessiva di 150 giorni, con decorrenza dal 4 dicembre 2023;
- in data 29 aprile 2024, la ricorrente presentava al Comune di Firenze istanza di proroga del titolo autorizzatorio dal 1° maggio 2024 sino al 13 luglio 2024, previo rilascio da parte della competente Soprintendenza del parere prescritto dall’art. 49 del d. lgs. n. 42/2004, ed essa richiedeva altresì l’autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario, per il periodo, successivo al rinnovo, dal 16 maggio 2024 al 31 maggio 2024;
- con i provvedimenti impugnati, il Comune di Firenze denegava entrambe le istanze.
1.2 A sostegno della domanda caducatoria dei provvedimenti impugnati, la ricorrente proponeva il seguente articolato motivo di ricorso:
- “ I.- VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 LEGGE N. 241/1990; ART. 49 D. LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II.; ART. 21 REGOLAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2021 E SS.MM.II.); ARTT. 1, 2, 9-12, 17 DEL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DEL COMUNE DI FIRENZE (COSAP) (DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2021 E SS.MM.II.) - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DI POTERE: OMESSA VALUTAZIONE DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONNESSA AD INTERVENTI EDILIZI AI FINI DELL’ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONGRUITÀ AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO COSAP – IRRAGIONEVOLEZZA ”.
La ricorrente ha dedotto anzitutto che i dinieghi impugnati sono illegittimi per difetto di motivazione e di istruttoria.
Ha assunto in particolare la ricorrente che l’art. 21, comma 10, del Regolamento comunale sulle esposizioni pubblicitarie prevede una verifica di congruità tra la richiesta di installazione dei cartelloni pubblicitari e la durata dei lavori e non la possibilità di denegare le istanze sulla base del semplice riferimento alla proroga dell’inizio dei lavori, come accaduto nel caso di specie.
In sostanza, ad avviso della ricorrente, la ratio della norma regolamentare sarebbe da rinvenire nella esigenza di evitare che i lavori siano prorogati al solo fine di consentire il mantenimento della cartellonistica pubblicitaria, mentre, nel caso di specie, lo stesso Comune ha autorizzato l’occupazione di suolo pubblico alla ditta esecutrice dei lavori per un periodo di 240 giorni, cioè per un periodo eccedente quello dell’autorizzazione pubblicitaria fissato in giorni 150 e, pertanto sarebbe esclusa in radice la produzione dell’effetto elusivo che la divisata norma vuole scongiurare.
1.3 In sede cautelare, la Presidente della III Sezione del Tar AN respingeva l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche con decreto del 3 giugno 2024, n. 325, così motivato: “ Considerato, a quel primo sommario esame esperibile in questa sede, che il ricorso non sembra essere carente di profili di fondatezza, suscettibili di approfondimento nella naturale sede collegiale, a contraddittorio pieno; Ritenuto, peraltro, a fronte di danni di natura esclusivamente economica, che non sussistano, in difetto di qualsiasi diversa dimostrazione, i presupposti della “estrema gravità e urgenza” di cui all’art. 56 cit. per accordare la misura cautelare richiesta; … ”.
1.3.1 In sede di delibazione collegiale, con ordinanza del 27 giugno 2024, n. 366, la Sezione accoglieva la proposta istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che il ricorso presenti profili di fondatezza, in quanto l’articolo 21 comma 10 del regolamento comunale sulle esposizioni pubblicitarie àncora la durata dell’esposizione a quella dei lavori edilizi, nella fattispecie tuttora in corso, essendo stata autorizzata dal Comune la proroga dei lavori; … ”.
1.4 Il 2 luglio 2024, il Comune di Firenze, in dichiarata ottemperanza alla prefata pronuncia cautelare, disponeva la richiesta proroga sino al 13 luglio 2024.
1.5 In vista dell’udienza del 18 dicembre 2024, le parti depositavano istanza di rinvio a firma congiunta, così motivata: “ le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede la rinuncia al presente ricorso a condizione dell’esito positivo di un procedimento di rinnovo di autorizzazioni pubblicitarie che il Comune dovrà concludere entro il 31 marzo 2025; l’eventuale rinnovo delle predette autorizzazioni, che costituisce condizione per la rinuncia al presente giudizio, non potrà verificarsi oltre il suddetto termine. ”.
1.6 In accoglimento della prefata istanza, l’udienza veniva rinviata alla pubblica udienza del 14 maggio 2025.
2. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno scambiato memorie.
2.1 In particolare, la ricorrente ha depositato copia dell’accordo concluso con il Comune di Firenze, ricomprendente, nell’ambito della determinazione dell’ aliquid datum e dell’ aliquid retentum , anche la rinuncia al ricorso in esame.
Tuttavia, essa ha rappresentato che il Comune di Firenze, con provvedimento del 1 aprile 2025, prot. n. 12/2025, le ha denegato le tre autorizzazioni al cui rilascio era condizionata l’efficacia del prefato accordo transattivo.
La ricorrente ha pertanto insistito per l’accoglimento della sola domanda risarcitoria.
Il Comune di Firenze ha concluso per il rigetto del ricorso, sulla ritenuta infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.
3. All’udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione,
4. In via preliminare, il Collegio prende atto della riformulazione delle conclusioni di parte ricorrente, con cui essa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della domanda caducatoria, restando fermo il proprio interesse all’accoglimento della domanda di risarcimento danni.
4.1 Invero, rileva il Collegio che, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione della domanda di annullamento, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446).
4.2 Peraltro, va rilevato come nel caso di specie la domanda caducatoria, di per sé, non sarebbe divenuta improcedibile per carenza di interesse, sulla base del costante orientamento secondo cui “ … il provvedimento favorevole assunto in mera esecuzione di un ordine giudiziale non influisce sulla procedibilità del ricorso, consentendo al ricorrente soltanto di essere tutelato nella propria posizione giuridica in attesa dell’approfondito esame, proprio della sede di merito, delle questioni sollevate dalle parti, componenti il thema EC da risolvere in sede giurisdizionale. ” (Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 23 settembre 2021, n. 6439).
4.3 In ogni caso, come detto, la ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla decisione della domanda risarcitoria, che comunque presuppone l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati, quale elemento di fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo.
4.4 Pertanto, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento, ferma restando la necessità di accertare la legittimità dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori.
5. Così perimetrato il thema EC , la domanda risarcitoria è infondata sulla base delle seguenti ragioni.
6. Si premette che, all’esito di una complessa evoluzione giurisprudenziale e normativa, il codice del processo amministrativo ha previsto all’art. 7, comma 4, che “ Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma “.
6.1 Va poi rilevato che il contrasto giurisprudenziale relativo all’inquadramento della responsabilità dell’amministrazione per l’esercizio illegittimo del potere amministrativo nell’alveo della responsabilità (contrattuale) da contatto sociale qualificato ovvero in quello della responsabilità aquiliana è stato da ultimo composto dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 23 aprile 2021 n. 7, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “ La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. –da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ. ”.
6.2 Ciò posto, va ancora rilevato come l’evoluzione giurisprudenziale abbia declinato i tratti della responsabilità civile dell’amministrazione, tenendo conto della specialità del settore ordinamentale in cui essa è destinata ad operare.
In questa prospettiva, dall’inquadramento della responsabilità civile della P.A. per l’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. consegue l’applicazione del relativo regime giuridico, così come declinato dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa: “ Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico.
L’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A.; b) l’evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; d) l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all'Amministrazione a titolo di dolo o colpa. ” ( ex multis , Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 19 giugno 2024, n. 5478).
7. Sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche, nel caso di specie anzitutto ricorre l’elemento della illegittimità del provvedimento di diniego di rinnovo dell’autorizzazione n. 221/2023.
7.1 Anzitutto, si rileva che l’art. 21, comma 10, del Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie del Comune di Firenze dispone che: “ In tutte le zone, in caso di opere esterne, la durata della esposizione pubblicitaria deve essere congrua alla entità delle opere da eseguire, asseverata con relazione tecnica dal Direttore dei lavori e da sottoporre a verifica della competente direzione Servizi Tecnici. ”.
Il provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione gravato si basa sulla seguente motivazione: “ […] esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ed in particolare la relazione del tecnico incaricato che assevera la congruità del tempo di esposizione, tenuto conto del precedente parere espresso e della motivazione addotta, sintetizzabili nel ritardo nell’inizio delle opere, si ritiene che quest’ultima non sia considerabile ai fini della verifica che il regolamento richiede alla scrivente Direzione lavori, non aggiungendo ulteriori elementi (incremento delle opere, variazioni delle stesse tale da giustificare una diversa durata dell’intervento, etc.) che possano modificare le valutazioni già condotte e giustifichino l’espressione di un nuovo parere di competenza”; … ”.
7.2 Ritiene il Collegio che, come già rilevato in sede cautelare, la predetta motivazione sia erronea, in quanto derivante da una altrettanto erronea interpretazione della prefata disposizione del Regolamento comunale.
In detta prospettiva, si rileva che la disposizione recata dall’art. 21, comma 10, del Regolamento comunale sulle esposizioni pubblicitarie prevede che, in caso di richiesta di collocazione di insegne pubblicitarie su ponteggi, le autorizzazioni siano rilasciate sulla base di una verifica di congruità della durata dell’esposizione pubblicitaria rispetto alla entità e alla corrispondente durata delle opere da eseguire e ciò all’evidente fine di evitare che vengano dichiarati lavori fittizi ovvero con durata fittizia, rispetto all’entità delle opere da eseguire, dichiarazioni determinate dall’esclusiva volontà di procrastinare le installazioni pubblicitarie sui ponteggi.
La disposizione, pertanto, prevede che il Comune eserciti il potere di rilascio delle predette autorizzazioni, verificando, tramite apposito accertamento tecnico, che i lavori non abbiano una durata tale da risultare strumentalmente dichiarata al solo fine di dilatare i tempi della esposizione pubblicitaria; in altre parole, il Comune deve verificare che la durata dei lavori sia congrua rispetto alle opere da eseguire, in ragione di quanto dichiarato dal direttore dei lavori.
7.3 In tale prospettiva, non può pertanto essere accolta l’impostazione di parte ricorrente, laddove essa ritiene che la concessione di occupazione di suolo pubblico per 240 giorni già implicherebbe una valutazione di congruità delle opere per un periodo di tempo corrispondente.
Come correttamente rilevato dal Comune di Firenze, il provvedimento di concessione relativo alla occupazione di suolo pubblico si basa su valutazioni diverse da quelle sottese al rilascio delle autorizzazione per l’installazione di cartellonistica pubblicitaria su ponteggi; la concessione di occupazione di suolo pubblico richiede la dichiarazione di durata dei lavori al fine di determinare l’importo del corrispondente canone da versare al Comune, al netto di particolari ragioni ostative al rilascio, comunque diverse dalla verifica di congruità richiesta dall’art. 21, comma 10, del Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie del Comune di Firenze.
7.4 Il provvedimento di diniego del rinnovo è piuttosto illegittimo perché il Comune ha considerato ostativa all’accoglimento dell’istanza la mera circostanza della proroga dei lavori, senza procedere alla necessaria nuova verifica di congruità, di per sé non esclusa dalla citata disposizione nel caso di proroga dei lavori.
In sostanza, il provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione è illegittimo perché il Comune di Firenze ha omesso di procedere ad una nuova verifica di congruità dei lavori prorogati, sulla base di un’erronea interpretazione del proprio Regolamento comunale.
7.5 Alla luce di quanto precede, il provvedimento impugnato di diniego dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alla collocazione di insegne pubblicitari su ponteggi va dichiarato illegittimo, e, di conseguenza, va dichiarato illegittimo per invalidità derivata il diniego di mutamento del messaggio promozionale ad esso consequenziale.
8. Deve adesso verificarsi se il provvedimento illegittimo abbia cagionato un danno ingiusto, cioè se esso abbia determinato una lesione dell’interesse legittimo pretensivo della società ricorrente alla esposizione su ponteggi della cartellonistica pubblicitaria.
8.1 Si tratta, in sostanza, di accertare il nesso di causalità materiale tra il fatto illecito, costituito dal provvedimento illegittimo, e il danno evento, rappresentato dalla lesione dell’interesse legittimo pretensivo della ricorrente all’ampliamento della propria sfera soggettiva, e ciò al fine di potere qualificare qual danno come non iure e, pertanto, “ ingiusto ” ai sensi dell’art. 2043 del cod. civ. ( cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 500/99).
8.2 In detto contesto, in applicazione del criterio del più probabile che non, quale criterio civilistico di accertamento della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. e 1227, comma 1, cod. civ., ritiene il Collegio che il danno cagionato dal provvedimento impugnato sia ingiusto, in quanto eziologicamente connesso al provvedimento illegittimo di diniego dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione e che, pertanto, il predetto diniego costituisca conditio sine qua non determinante il mancato ampliamento della sfera giuridica della società ricorrente.
9. Va adesso verificata la sussistenza o meno del nesso di causalità giuridica tra il fatto illecito e i danni conseguenza lamentati da parte ricorrente; in altri termini, occorre verificare se “ la perdita subita ” e “ il mancato guadagno ” di cui all’art. 1223 del cod. civ. siano “ conseguenza immediata e diretta ” del fatto illecito, ovvero se detti pregiudizi economici avrebbero potuto essere evitati dalla società ricorrente “ usando l’ordinaria diligenza ” e, in quanto tali, non siano risarcibili ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., così come riprodotto dall’art. 30, comma 3, cpa.
9.1 Ritiene il Collegio che il lamentato pregiudizio economico sia da imputare in via esclusiva alla condotta della società ricorrente, con conseguente rigetto della richiesta di risarcimento danni, e ciò sulla base delle seguenti ragioni.
9.2 Anzitutto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha inoltrato l’istanza di proroga dell’autorizzazione alla esposizione su ponteggi della cartellonistica pubblicitaria in data 29 aprile 2024, id est solo tre giorni prima della naturale scadenza dell’autorizzazione n. 221/2023, prevista per il 3 maggio 2024.
La predetta istanza è stata presentata senza tenere conto della necessaria istruttoria procedimentale a cui essa avrebbe dato seguito, in quanto la società ricorrente ha erroneamente ritenuto la possibilità di conseguire il richiesto rinnovo in virtù di una sorta di automatismo derivante dalla concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Firenze per i medesimi lavori, ma per un periodo di tempo superiore e sfalsato rispetto a quello di cui all’autorizzazione alla installazione pubblicitaria (240 giorni per la prima, 150 giorni per la seconda).
Come si è detto, invece, la verifica di congruità è particolarmente necessaria proprio a fronte di istanze di rinnovo di autorizzazioni già rilasciate, in quanto dette istanze potrebbero celare finalità elusive della disposizione recata dall’art. 21, comma 10, del Regolamento comunale sulle esposizioni pubblicitarie.
9.3 Detto falso convincimento integra gli estremi del fatto colposo del creditore, che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod civ. esclude il risarcimento del danno.
Deve infatti rilevarsi che la società ricorrente è un operatore professionale del settore della pubblicità e che, pertanto, la diligenza ad essa richiesta deve essere parametrata alla “ natura dell’attività esercitata ”, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, del cod. civ..
In detta prospettiva, il predetto falso convincimento costituisce espressione di un errore imputabile a colpa, perché era esigibile dalla ricorrente una condotta particolarmente accorta a fronte della chiara disposizione regolamentare, che, come visto, richiede una verifica di congruità delle opere in ogni caso, senza distinzioni di sorta e senza che dall’esercizio di diverse funzioni, quale quella relativa alla occupazione di suolo pubblico, possano conseguire indicazioni diverse.
Peraltro, pur volendo accedere alla prospettazione attorea, il provvedimento che ha concesso la predetta occupazione di suolo pubblico per un periodo di 240 giorni è stato adottato il 15 novembre 2023 e, pertanto, la società avrebbe potuto richiedere il rinnovo dell’autorizzazione pubblicitaria, al fine della sua utile evasione, con una tempistica corrispondente ai propri interessi, tenendo conto della necessità per il Comune di dover istruire comunque il relativo procedimento.
9.3 In tale contesto, deve poi rilevarsi che il Comune di Firenze ha prontamente istruito il procedimento, richiedendo già in data 30 aprile una integrazione documentale, costituita proprio dalla dichiarazione del direttore dei lavori necessaria per la verifica di congruità, che, erroneamente, la ricorrente ha ritenuto non necessaria al momento della presentazione dell’istanza.
Detta dichiarazione è stata trasmessa al Comune di Firenze solo in data 7 maggio 2024, data a partire della quale si è determinata la completezza del compendio documentale, idonea a far sorgere in capo al Comune l’obbligo di provvedere.
Sono poi seguite le interlocuzioni procedimentali di rito, anch’esse momento imprescindibile della sequenza procedimentale, che hanno condotto alla adozione del diniego impugnato in data 29 maggio 2024.
In sostanza, il ritardo accumulatosi è interamente addebitabile alla condotta della società, che per colpa, da considerare grave ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., ha proposto un’istanza di rinnovo a soli tre giorni dalla scadenza del titolo, sulla base di una altrettanto colposa erronea interpretazione del Regolamento comunale e degli effetti derivanti dalla concessione di occupazione di suolo pubblico.
9.4 Va poi rilevato che in data 3 giugno 2024, la Presidente della III Sezione del Tar AN ha respinto la richiesta di misure di tutela cautelare, sulla base della non implausibile legittimità del provvedimento impugnato, con ciò avvalorando anche l’idea di un’assenza di colpa nella condotta del Comune di Firenze.
In sede collegiale, poi, come detto, l’istanza cautelare è stata accolta, con conseguente adozione in data 2 luglio 2024 dell’autorizzazione in ottemperanza al dictum cautelare della Sezione.
9.5 A fronte della predetta ricostruzione, se la ricorrente avesse richiesto tempestivamente il rinnovo dell’autorizzazione n. 221/2023, il danno lamentato non si sarebbe prodotto, perché dal 29 aprile 2024, data di presentazione dell’istanza, sino al 2 luglio 2024, data di adozione dell’autorizzazione, sono passati poco più di sessanta giorni, cioè un tempo assolutamente fisiologico e prevedibile secondo l’ordinaria diligenza; pertanto, le conseguenze pregiudizievoli sarebbero state evitate con una condotta prudenziale che non è stata tenuta dalla ricorrente, a cui restano addebitate le relative conseguenze pregiudizievoli.
10. In definitiva, la domanda risarcitoria è infondata e va rigettata, previa declaratoria di improcedibilità della domanda caducatoria.
13. La soccombenza reciproca, solo virtuale quanto alla domanda di annullamento, impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento per carenza sopravvenuta di interesse e rigetta la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO