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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9014 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 24868/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24868/2020 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Aurelio Marino;
- ATTORE
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Nuzzi;
- CONVENUTA
OGGETTO: rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva di aver intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente n. 10875.57 Controparte_1 sul quale veniva regolata un'apertura di credito e due finanziamenti autoliquidanti, uno, sotto la forma del conto anticipi su fatture, e, l'altro, dello sconto su effetti;
che nel corso dei citati rapporti, la banca, incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi debitori ultralegali e spese mai pattuite per iscritto. Tanto premesso, domandava che, accertata la nullità dei contratti indicati per difetto del requisito della forma scritta, nonché l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca e l'illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche in peius, il Tribunale rideterminasse il saldo dei rapporti bancari indicati. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il convenuto istituto di credito eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, e depositava copia del contratto di conto corrente n.
10785.57 del 13/11/2000, lettera-contratto di credito del 28/1/2005; lettera-contratto di credito del
8/2/2007, nonché accordo di modifica delle condizioni economiche del contratto di conto corrente del 18 marzo 2014.
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU grafologica, atteso il disconoscimento delle firme apposte sui contratti di apertura di credito da parte del legale rappresentante di e CTU contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo dei Parte_1 rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Pertanto, compiuti gli incombenti istruttori, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
In via pregiudiziale, in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, correttamente il
CTU, avendo riscontrato la sussistenza di rapporto di affidamento, pacificamente ritenuto esistente dalle parti, oltre che risultante dalla visura della Centrale Rischi in atti e dall'applicazione di tassi entro fido ed extra fido, “al fine di stabilire il limite dell'accreditamento ha preso in considerazione gli elementi disponibili dalla documentazione versata in atti di causa (Centrale rischi, estratti conto
- vd. anche pag. 15 della presente relazione); per l'accertamento, invece, del carattere solutorio dei versamenti, in ossequio all'ordinanza del 22.3.2024, ha considerato una volta i saldi risultanti dagli e/c bancari (cfr. all.to n. 9) e un'altra volta quelli ricostruiti sulla scorta del mandato conferito (cfr. all.to n. 10). Sulla scorta di tali accertamenti si può affermare che, nel corso del tempo, i saldi del rapporto non hanno mai oltrepassato i limiti dell'affidamento”.
In ordine all'azione di accertamento negativo del credito, - nel cui alveo è ovviamente da ricondurre la domanda in esame - l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Nel caso in esame, parte attrice ha depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente oggetto di causa e, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ha affermato che le condizioni applicate dalla banca non risultavano pattuite per iscritto e parte convenuta, sulla quale, quindi, in base al principio di vicinanza della prova, spettava l'eventuale prova contraria, ovvero la regolare pattuizione delle condizioni applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti, come detto, depositava la copia del contratto di conto corrente e relative aperture di credito. I contratti depositati dalla banca convenuta risultano, invero, regolarmente sottoscritti dalla correntista.
Dalla CTU grafologica espletata nel corso del giudizio è emerso che le firme apposte sui contratti di apertura di credito allegati alla comparsa di costituzione sono riconducibili al legale rappresentante di e sono autentiche. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Di recente, la Cassazione, riguardo all'art. 117 TUB che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
ha affermato che dal comma II dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass. n. 18230/2024). Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Pertanto, correttamente il CTU, dott. , nel rideterminare il saldo dei rapporti bancari Persona_1 per cui è causa applicava gli interessi al tasso pattuito dalle parti, così come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs.
385/1993.
Ciò posto giova, poi, esaminare la questione dell'anatocismo, avendo l'attrice contestato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dall'istituto di credito.
Tale deduzione è fondata.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, i rapporti di conto corrente per cui è causa sono sorti in epoca posteriore alla delibera CICR
9/2/2000, e soggiacciono, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo
1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata): pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera
CICR citata).
Nel caso di specie, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, tale pariteticità non risulta rispettata.
Il contratto di conto corrente n. 10785.57 prevede un tasso annuo creditore nominale pari a 0,125% ed un tasso annuo creditore effettivo pari a 0,125%.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Tanto premesso, tra le ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto.
Da quanto sin qui detto segue, pertanto, che correttamente il CTU ha escluso la capitalizzazione degli interessi, non risultando rispettata la condizione di pari periodicità.
Parte attrice lamenta ancora l'illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto.
Anche tale deduzione merita adesione.
Ed invero, debbono espungersi dal ricalcolo del saldo gli importi addebitati a titolo di cms, non risultando indicate in modo specifico le relative modalità di calcolo, essendo determinata la sola aliquota. Sul punto il CTU ha escluso “le Commissioni di MO RT (CMS) e le
Commissioni sull' (CSA); ➢ ha addebitato solo le commissioni e spese addebitate dalla Per_2
banca regolarmente pattuite (spese per assegni, per singola operazione, rimborsi forfettari, di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, ecc.)”. (…) “Con riferimento alla Commissione sull'Accordato, addebitata dalla banca a far data dal 3° trimestre 2009 in sostituzione della CMS, il sottoscritto CTU evidenzia che agli atti di causa non risulta depositata alcuna comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla L.
n. 2/09, né risulta che sia intervenuta tra le parti apposita convezione scritta”.
Deve, pertanto, ritenersi che la commissione di massimo scoperto non sia stata legittimamente pattuita, in quanto dai contratti depositati dalla banca risulta che la stessa veniva determinata indicando la percentuale, ma senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.
Com'è noto, infatti, di norma la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo. La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che le somme addebitate dall'istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto non siano dovute, poiché la CMS non risulta sufficientemente determinata.
Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n.
201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L.
n. 62/2012), l'ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.
Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib.
Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e
12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011
n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo
18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova
18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale
Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce
27/6/2000). Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In ogni caso, ed a prescindere da come si intenda calcolarla, non è dubbio che sia evidentemente necessaria la predeterminazione della base di calcolo su cui computare la commissione di massimo scoperto, in mancanza della quale la medesima non può che essere considerata nulla ex art. 1346
c.c. per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (Trib. Cassino, 10.6.2008, n. 402).
In ordine alle modifiche contrattuali specificamente indicate da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, c.p.c., appaiono corretti i calcoli del CTU di rielaborazione del saldo dei rapporti bancari per cui è causa in assenza della prova della comunicazione al correntista delle variazioni sfavorevoli dei tassi e della sussistenza di un giustificato motivo.
L'art. 118 T.U.B., invero, consente alla banca, di modificare unilateralmente (ius variandi) le condizioni contrattuali in precedenza pattuite con il cliente, purchè tali variazioni siano comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla delibera CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
Deve, infine, ritenersi non condivisibile la tesi difensiva di parte attrice, secondo la quale dal saldo finale andrebbero espunte le competenze relative ai rapporti di conto anticipi su fatture e sconto su effetti.
Sul punto, deve, invero, evidenziarsi che tali rapporti risultano pattuiti dal contratto di conto corrente n. 10785.57 e regolati su tale conto.
Non è, infatti, necessario che il contratto di conto anticipi ai sensi dell'art. 117 TUB sia pattuito e concluso in forma scritta, in quanto trattasi normalmente di contratto accessorio che si serve del contratto principale di conto corrente per dare evidenza contabile e rendere trasparente l'operatività dei movimenti bancari che su tale ultimo conto tecnico avvengono in base alle operazioni di anticipo di crediti su fatture da parte della banca, fatture che poi una volta presentate all'incasso dal debitore in rapporti commerciali con la correntista consentono al correntista il rientro da quanto anticipato in precedenza dall'istituto di credito per il corrispondente ammontare.
Si tratta, quindi, di un mero conto accessorio (d'appoggio), creato, secondo la prassi bancaria, solo per la registrazione degli addebiti relativi alle anticipazioni concesse alla correntista.
Il conto d'ordine (o conto d'appoggio o conto ausiliario) è solo uno strumento che la tecnica bancaria utilizza come modalità per l'erogazione del credito al cliente a fronte dello smobilizzo di crediti commerciali e che registra a debito le anticipazioni effettuate, che vengono poi riversate sul conto ordinario. Non occorre, perciò, alcun contratto scritto, a meno che non si convengano condizioni economiche diverse dal conto ordinario;
in mancanza di una diversa scrittura, anche le anticipazioni addebitate sul conto anticipi sono regolate dalle condizioni sottoscritte per il conto corrente di corrispondenza.
Nel caso di specie, poi, i giroconti per anticipo fatture trovano evidenza negli estratti conto del conto corrente ordinario di riferimento, depositati in giudizio.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, devono condividersi le risultanze del CTU, il quale, dopo aver escluso l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, utilizzando correttamente le modalità di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, ha, poi, accertato un saldo a credito della correntista per complessivi euro 6.573,13 a credito della correntista (a fronte di un saldo debitore di euro 48.944,43).
In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di accertamento negativo del credito, deve accertarsi che il saldo dei rapporti bancari per cui è causa è pari ad euro 6.573,13 a credito della correntista.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/2022, secondo il principio della soccombenza e tenuto conto del valore del saldo rideterminato.
Infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte attrice, dichiara non dovuti da relativamente ai rapporti bancari oggetto di causa, gli Parte_2 importi ad esso addebitati dalla a titolo di Controparte_1 commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale e, per l'effetto, dichiara che i rapporti bancari oggetto di causa, presentano un saldo, a credito della correntista, di euro 6.573,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che si liquidano in euro 600,00 per esborsi, euro 2.538,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte convenuta.
Napoli, 9/10/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24868/2020 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Aurelio Marino;
- ATTORE
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Nuzzi;
- CONVENUTA
OGGETTO: rapporti bancari.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva di aver intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente n. 10875.57 Controparte_1 sul quale veniva regolata un'apertura di credito e due finanziamenti autoliquidanti, uno, sotto la forma del conto anticipi su fatture, e, l'altro, dello sconto su effetti;
che nel corso dei citati rapporti, la banca, incamerava somme non dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, interessi debitori ultralegali e spese mai pattuite per iscritto. Tanto premesso, domandava che, accertata la nullità dei contratti indicati per difetto del requisito della forma scritta, nonché l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca e l'illegittimità delle variazioni delle condizioni economiche in peius, il Tribunale rideterminasse il saldo dei rapporti bancari indicati. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il convenuto istituto di credito eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, e depositava copia del contratto di conto corrente n.
10785.57 del 13/11/2000, lettera-contratto di credito del 28/1/2005; lettera-contratto di credito del
8/2/2007, nonché accordo di modifica delle condizioni economiche del contratto di conto corrente del 18 marzo 2014.
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU grafologica, atteso il disconoscimento delle firme apposte sui contratti di apertura di credito da parte del legale rappresentante di e CTU contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo dei Parte_1 rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Pertanto, compiuti gli incombenti istruttori, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
In via pregiudiziale, in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, correttamente il
CTU, avendo riscontrato la sussistenza di rapporto di affidamento, pacificamente ritenuto esistente dalle parti, oltre che risultante dalla visura della Centrale Rischi in atti e dall'applicazione di tassi entro fido ed extra fido, “al fine di stabilire il limite dell'accreditamento ha preso in considerazione gli elementi disponibili dalla documentazione versata in atti di causa (Centrale rischi, estratti conto
- vd. anche pag. 15 della presente relazione); per l'accertamento, invece, del carattere solutorio dei versamenti, in ossequio all'ordinanza del 22.3.2024, ha considerato una volta i saldi risultanti dagli e/c bancari (cfr. all.to n. 9) e un'altra volta quelli ricostruiti sulla scorta del mandato conferito (cfr. all.to n. 10). Sulla scorta di tali accertamenti si può affermare che, nel corso del tempo, i saldi del rapporto non hanno mai oltrepassato i limiti dell'affidamento”.
In ordine all'azione di accertamento negativo del credito, - nel cui alveo è ovviamente da ricondurre la domanda in esame - l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.
Nel caso in esame, parte attrice ha depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente oggetto di causa e, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ha affermato che le condizioni applicate dalla banca non risultavano pattuite per iscritto e parte convenuta, sulla quale, quindi, in base al principio di vicinanza della prova, spettava l'eventuale prova contraria, ovvero la regolare pattuizione delle condizioni applicate ai rapporti bancari intercorsi tra le parti, come detto, depositava la copia del contratto di conto corrente e relative aperture di credito. I contratti depositati dalla banca convenuta risultano, invero, regolarmente sottoscritti dalla correntista.
Dalla CTU grafologica espletata nel corso del giudizio è emerso che le firme apposte sui contratti di apertura di credito allegati alla comparsa di costituzione sono riconducibili al legale rappresentante di e sono autentiche. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Di recente, la Cassazione, riguardo all'art. 117 TUB che commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
ha affermato che dal comma II dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto (Cass. n. 18230/2024). Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Pertanto, correttamente il CTU, dott. , nel rideterminare il saldo dei rapporti bancari Persona_1 per cui è causa applicava gli interessi al tasso pattuito dalle parti, così come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs.
385/1993.
Ciò posto giova, poi, esaminare la questione dell'anatocismo, avendo l'attrice contestato la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dall'istituto di credito.
Tale deduzione è fondata.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, i rapporti di conto corrente per cui è causa sono sorti in epoca posteriore alla delibera CICR
9/2/2000, e soggiacciono, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo
1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata): pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera
CICR citata).
Nel caso di specie, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, tale pariteticità non risulta rispettata.
Il contratto di conto corrente n. 10785.57 prevede un tasso annuo creditore nominale pari a 0,125% ed un tasso annuo creditore effettivo pari a 0,125%.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Tanto premesso, tra le ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto.
Da quanto sin qui detto segue, pertanto, che correttamente il CTU ha escluso la capitalizzazione degli interessi, non risultando rispettata la condizione di pari periodicità.
Parte attrice lamenta ancora l'illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto.
Anche tale deduzione merita adesione.
Ed invero, debbono espungersi dal ricalcolo del saldo gli importi addebitati a titolo di cms, non risultando indicate in modo specifico le relative modalità di calcolo, essendo determinata la sola aliquota. Sul punto il CTU ha escluso “le Commissioni di MO RT (CMS) e le
Commissioni sull' (CSA); ➢ ha addebitato solo le commissioni e spese addebitate dalla Per_2
banca regolarmente pattuite (spese per assegni, per singola operazione, rimborsi forfettari, di amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti, ecc.)”. (…) “Con riferimento alla Commissione sull'Accordato, addebitata dalla banca a far data dal 3° trimestre 2009 in sostituzione della CMS, il sottoscritto CTU evidenzia che agli atti di causa non risulta depositata alcuna comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla L.
n. 2/09, né risulta che sia intervenuta tra le parti apposita convezione scritta”.
Deve, pertanto, ritenersi che la commissione di massimo scoperto non sia stata legittimamente pattuita, in quanto dai contratti depositati dalla banca risulta che la stessa veniva determinata indicando la percentuale, ma senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.
Com'è noto, infatti, di norma la commissione di massimo scoperto rappresenta un costo ulteriore per il correntista che trova fondamento nella disponibilità del credito oggetto del fido. È controverso se la commissione costituisca un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
La questione attiene, com'è evidente, al fondamento causale della pattuizione, su cui in dottrina e in giurisprudenza si è ampiamente discusso, almeno sino alla codificazione dell'istituto avvenuta nel d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009. È chiaro, infatti, che aderire all'una o all'altra opzione interpretativa implica importanti corollari sul piano applicativo. La sovrapposizione tra clausola di massimo scoperto e interessi rende la pattuizione irrimediabilmente nulla per mancanza di causa, oltre che soggetta alle stesse regole già viste in tema di anatocismo, e, di conseguenza, giustifica il totale recupero di quanto versato dal correntista a tale titolo. L'autonoma rilevanza sul piano causale della commissione, per converso, esclude il diritto alla ripetizione. A fronte di una differenza così marcata, una valida soluzione di compromesso consiste nel verificare di volta in volta in che modo l'autonomia privata abbia disciplinato l'istituto, in conformità peraltro all'ormai consueto metodo dell'accertamento della causa concreta del contratto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che le somme addebitate dall'istituto di credito a titolo di commissioni di massimo scoperto non siano dovute, poiché la CMS non risulta sufficientemente determinata.
Invero, sul punto giova osservare che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n.
201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L.
n. 62/2012), l'ampia e generica espressione, commissione di massimo scoperto, era stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.
Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib.
Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e
12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011
n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo
18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova
18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale
Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce
27/6/2000). Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In ogni caso, ed a prescindere da come si intenda calcolarla, non è dubbio che sia evidentemente necessaria la predeterminazione della base di calcolo su cui computare la commissione di massimo scoperto, in mancanza della quale la medesima non può che essere considerata nulla ex art. 1346
c.c. per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (Trib. Cassino, 10.6.2008, n. 402).
In ordine alle modifiche contrattuali specificamente indicate da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, c.p.c., appaiono corretti i calcoli del CTU di rielaborazione del saldo dei rapporti bancari per cui è causa in assenza della prova della comunicazione al correntista delle variazioni sfavorevoli dei tassi e della sussistenza di un giustificato motivo.
L'art. 118 T.U.B., invero, consente alla banca, di modificare unilateralmente (ius variandi) le condizioni contrattuali in precedenza pattuite con il cliente, purchè tali variazioni siano comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla delibera CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
Deve, infine, ritenersi non condivisibile la tesi difensiva di parte attrice, secondo la quale dal saldo finale andrebbero espunte le competenze relative ai rapporti di conto anticipi su fatture e sconto su effetti.
Sul punto, deve, invero, evidenziarsi che tali rapporti risultano pattuiti dal contratto di conto corrente n. 10785.57 e regolati su tale conto.
Non è, infatti, necessario che il contratto di conto anticipi ai sensi dell'art. 117 TUB sia pattuito e concluso in forma scritta, in quanto trattasi normalmente di contratto accessorio che si serve del contratto principale di conto corrente per dare evidenza contabile e rendere trasparente l'operatività dei movimenti bancari che su tale ultimo conto tecnico avvengono in base alle operazioni di anticipo di crediti su fatture da parte della banca, fatture che poi una volta presentate all'incasso dal debitore in rapporti commerciali con la correntista consentono al correntista il rientro da quanto anticipato in precedenza dall'istituto di credito per il corrispondente ammontare.
Si tratta, quindi, di un mero conto accessorio (d'appoggio), creato, secondo la prassi bancaria, solo per la registrazione degli addebiti relativi alle anticipazioni concesse alla correntista.
Il conto d'ordine (o conto d'appoggio o conto ausiliario) è solo uno strumento che la tecnica bancaria utilizza come modalità per l'erogazione del credito al cliente a fronte dello smobilizzo di crediti commerciali e che registra a debito le anticipazioni effettuate, che vengono poi riversate sul conto ordinario. Non occorre, perciò, alcun contratto scritto, a meno che non si convengano condizioni economiche diverse dal conto ordinario;
in mancanza di una diversa scrittura, anche le anticipazioni addebitate sul conto anticipi sono regolate dalle condizioni sottoscritte per il conto corrente di corrispondenza.
Nel caso di specie, poi, i giroconti per anticipo fatture trovano evidenza negli estratti conto del conto corrente ordinario di riferimento, depositati in giudizio.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, devono condividersi le risultanze del CTU, il quale, dopo aver escluso l'usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta, utilizzando correttamente le modalità di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, ha, poi, accertato un saldo a credito della correntista per complessivi euro 6.573,13 a credito della correntista (a fronte di un saldo debitore di euro 48.944,43).
In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di accertamento negativo del credito, deve accertarsi che il saldo dei rapporti bancari per cui è causa è pari ad euro 6.573,13 a credito della correntista.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del DM 147/2022, secondo il principio della soccombenza e tenuto conto del valore del saldo rideterminato.
Infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda di parte attrice, dichiara non dovuti da relativamente ai rapporti bancari oggetto di causa, gli Parte_2 importi ad esso addebitati dalla a titolo di Controparte_1 commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale e, per l'effetto, dichiara che i rapporti bancari oggetto di causa, presentano un saldo, a credito della correntista, di euro 6.573,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che si liquidano in euro 600,00 per esborsi, euro 2.538,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico della parte convenuta.
Napoli, 9/10/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello