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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 2685/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso
APPELLANTE contro
avv. (C.F. , rappresentata e difesa da sé CP_1 CP_2 C.F._1
medesima
APPELLATA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Marincolo
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 182/2022, Pt_1
depositata in data 28.04.2022- opposizione a fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: per il : Parte_1
della sentenza appellata ed in accoglimento dello spiegato appello, statuire e dichiarare l'avvenuta notifica nei termini di cui all'art. 201 del CdS del verbale di violazione al codice della strada e per l'effetto confermare la legittimità del provvedimento di fermo amministrativo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio.>>. per la :<In via principale;
1)- ritenere e dichiarare l'inammissibilità CP_4 dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 339 cpc;
2)- per effetto, confermare la sentenza n. 182\2022, emessa dal G.d.P. di NO … ; In
1 subordine: 3)-Dichiarare la nullità ed infondatezza dell'Iscrizione di fermo amministrativo, oggetto di opposizione;
4)-Per effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro, alla cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo, a loro cura e spese;
5)- Adottare ogni ulteriore ed opportuno provvedimento di legge;
6)-
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.>>.
Per la <1) preliminarmente, in riforma totale della sentenza Controparte_3 appellata, statuire e dichiarare l'avvenuta notifica nei termini di cui all'art. 201 del
CdS del verbale di violazione al codice della strada e , per l'effetto , confermare la legittimità del provvedimento amministrativo;
2) In subordine, dichiarare comunque inammissibile la proposta opposizione al fermo amministrativo … con conseguente conferma della piena legittimità ed efficacia dello stesso fermo. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario.>>.
I FATTI
1. Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di in data Pt_1
22.05.2021 spiegava opposizione avverso provvedimento di iscrizione CP_4 di fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà , Tg ET471CZ, CP_5
notificato in data 18.03.2021, per il mancato pagamento di contravvenzione al codice della strada, per un importo di € 185,92.
A sostegno della propria domanda la ricorrente eccepiva la prescrizione del credito dal momento che alcuna richiesta di pagamento gli era mai pervenuta;
la sproporzione tra il debito esattoriale e il valore del bene sottoposto a fermo;
la violazione della normativa in materia di pignoramento;
la necessità dell'utilizzo dell'auto sottoposta a fermo amministrativo per l'attività lavorativa.
2 Con comparsa depositata in data 24.06.2021 si costituiva nel giudizio n. 389/2021
RGAC, il che replicava ogni punto del proposto Parte_1
ricorso, producendo copiosa documentazione a sostegno delle asserzioni difensive, tra cui il preavviso di accertamento di violazione al codice della strada, verbale di contestazione con relativo avviso di ricevimento del 29.05.2012, avviso di pagamento con relativo avviso di ricevimento del 6.06.2017, distinta verbali e lista di carico.
3 Si costituiva la che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_3
4 La causa veniva istruita documentalmente e quindi il Giudice di Pace, con sentenza n. 182/2022 depositata in Cancelleria il 28/04/2022, accertata l'inesistenza
2 del credito per intervenuta prescrizione, accoglieva l'opposizione proposta da
[...]
, compensando le spese di lite. Pt_2
5 Con atto di appello notificato in data 22.11.2022 e depositato in cancelleria in data
23/11/2022, il ha proposto gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, contestando la decisione del giudice di prime cure per aver posto a fondamento della sua decisione esclusivamente la documentazione prodotta dalla
S.o.g.e.t. e non anche quella presente nel proprio fascicolo, comprovante l'avvenuta regolare notifica del verbale e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
6 L' ha resistito al gravame eccependo in rito la sua inammissibilità ex art. 339 CP_1
comma 2 c.p.c. e, nel merito, insistendo sulla correttezza del ragionamento del primo giudice e riproponendo i motivi – non affrontati dal primo giudice – relativi alla sproporzione tra carico tributario e valore del bene sottoposto al fermo, la strumentalità del bene sottoposto al fermo amministrativo, l'omessa notifica di alcuna cartella nell'anno precedente l'scrizione del fermo in violazione della normativa in materia di pignoramento.
7 Si è costituita la che ha aderito al gravame. CP_3
8 Il giudizio di appello è stato istruito attraverso l'acquisizione delle allegazioni documentali offerte dalle parti già nel corso del giudizio di primo grado. All'udienza del 2.12.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a gg. 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
9 Giova premettere che il giudizio innanzi al Giudice di Pace è stato correttamente introdotto dall'opponente con ricorso, secondo il rito del lavoro (ex artt.
6 e 7 del D.lgs. n. 150/11), parimenti l'appello avverso la sentenza di primo grado doveva essere proposto con ricorso. Nel caso di specie, invece, il gravame è stato proposto con atto di citazione. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali
3 richieste dalla legge” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024; Cass. n.
21153 del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015).
Nel caso in esame l'appello, se pur erroneamente proposto con atto di citazione, è da ritenersi tempestivo, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata in data
28.04.2022 e si è proceduto all'iscrizione a ruolo del gravame in data 23.11.2022, quindi nell' osservanza del semestre di cui all' art. 327 CPC.
10 Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla , dal CP_1
momento che la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata secondo equità, stante il valore inferiore ad euro 1.100,00.
Invero, la sentenza del G.d.P. oggetto di impugnazione pur avendo valore inferiore a
1.100,00 è stata pronunciata secondo diritto dal momento che l'art. 6 Dlgs n. 150/11, consente l'appellabilità alle sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni al C.d.S., disponendo espressamente che in questi casi non si applica l'art.113 comma 2 c.p.c., la norma ha portata applicativa generale a tutte le sentenze emesse dal Giudice di Pace aventi ad oggetto la materia specifica sopra indicata.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 922/2022, ha infatti statuito che la sentenza che definisce l'opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello, non sottoposto alle limitazioni di cui all' art. 339 comma 3 c.p.c., in quanto per espressa disposizione dell'art.6 comma 10, del Dlgs n. 150 del 2011, non è applicabile l'art.113 comma 2 c.p.c., cosicché non è possibile una pronuncia secondo equità (cfr anche Corte di Cassazione n. 17212/17,
Cass. Ord. n. 26613/18; Cass. Ord. n. 10369/14; Cass. sentenza n. 3902/14).
L'art. 6 e l'art. 7 comma 10 DLVO 150/11 si riferiscono alle ipotesi di opposizioni a verbali di accertamento di violazioni delle norme del Codice della Strada ovvero ad ordinanze ingiunzioni relative alle medesime violazioni e prevedono una competenza
“ratione materiae” del Giudice di Pace, in quanto in queste ipotesi la P.A. esplica il suo potere pubblicistico.
In particolare, proprio l'Ordinanza n. 26613/18, avente ad oggetto un'opposizione al preavviso di fermo come nel caso di specie, ribadisce questo principio di carattere generale.
Nel caso, tra l'altro, è lo stesso G.d.P. a qualificare la domanda come azione recuperatoria del mezzo di impugnativa del verbale sotteso al fermo.
4 Ne consegue, che la sentenza che ha deciso l'opposizione al fermo amministrativo proposta dalla al G.d.P. avente ad oggetto una sanzione per violazione al CP_1
C.d.S. di valore inferiore a 1.100,00 euro, è sentenza appellabile.
11 Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove è stata affermata, sulla base della sola documentazione depositata dalla la non CP_3
regolare notifica del verbale di contestazione n. 5748 del 10.04.2013, perché avvenuta a distanza di ben 4 anni in violazione dell'art. 201 cds e, quindi,
l'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa.
L'appellante, quindi, si duole della mancata valutazione della documentazione depositata unitamente al proprio fascicolo di parte.
L'appello va accolto.
Nel caso di specie, deve ritenersi, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, che il appellante abbia adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante Pt_1
depositando prova della regolare notifica del verbale di accertamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale. Infatti, sono stati depositati, sin dal primo grado, il preavviso di accertamento di violazione al CdS n. 295.2013 del
10.04.2013 e il verbale di contestazione con relativo avviso di ricevimento, che prova la consegna dell'atto in data 29.05.2013 alla destinataria . La notifica è, CP_4 pertanto, avvenuta nei termini di cui all'art. 201 CdS.
In data 6.06.2017 il ha proceduto alla notifica dell'avviso di Parte_1
pagamento n. 19649/17, come da avviso di ricevimento in atti, debitamente sottoscritto dalla destinataria . Successivamente, in data 18.03.2021, è CP_4
stato notificato il provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo, poi impugnato.
Ordunque, non risulta essere intervenuta la prescrizione quinquennale del credito.
12 L'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni formulate dalla ricorrente in primo grado, rimaste assorbite, e riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello. Quanto alla dedotta violazione della normativa sul pignoramento, atteso che “l'agente della riscossione può avviare la procedura di pignoramento entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Decorso questo termine, il Concessionario dovrà avviare un altro atto per poter tornare ad essere padrone di minacciare il pignoramento. In pratica, decorso un anno, la cartella perde efficacia in materia di pignoramento.”, l'eccezione non si attaglia al caso di specie dal momento che l'atto impugnato è un fermo amministrativo.
5 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento” (Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354).
Pertanto, merita di essere disatteso il motivo di impugnazione, tra l'altro alquanto generico, afferente alla violazione dell'art. 50 comma 2 dpr. n. 602/73, atteso che il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, non è soggetto ai termini previsti dalla norma richiamata (cfr. Cass. civ.
Sez. VI – 3, Ord. 21 settembre 2017, n. 22018, secondo cui “il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata”).
13 Deve ritenersi infondato anche il motivo di opposizione concernente la dedotta sproporzione del fermo amministrativo rispetto alla pretesa. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “In materia di fermo amministrativo, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura”
(Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 21/09/2017, n. 22018).
14 Per quanto riguarda l'asserita strumentalità del bene sottoposto a fermo amministrativo, detta deduzione, altre che essere stata allegata in modo del tutto generico, non risulta provata, in quanto parte opponente non ha dimostrato che il veicolo non fosse sostituibile con un altro dotato di analoghe caratteristiche presente nel patrimonio dello stesso, tenuto conto che risulta necessaria la sussistenza di tale circostanza al fine di riconoscere la strumentalità del bene oggetto del preavviso di fermo.
15 Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014. Il valore della lite è inferiore a €
1.100,00.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal nei confronti di e Parte_1 CP_4 Controparte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di NO n. 182/2022 emessa in data
6/04/2022 e depositata in Cancelleria in data 28/04/2022, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in prime cure da avverso il provvedimento di CP_4
fermo amministrativo n. 0000026444/2021;
2. Condanna al pagamento, in favore del CP_4 Parte_1
delle spese del doppio grado che liquida come segue: a) primo grado: €
[...]
173,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
b) appello: € 64,50 per spese e € 332,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
3. Condanna al pagamento, in favore della delle CP_4 Controparte_3 spese del doppio grado che liquida come segue: a) primo grado: € 173,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
b) appello: € 332,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva, con attribuzione in favore dell'Avv. Manuela Marincolo.
Così deciso in Castrovillari, in data 28/01/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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