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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6477 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4567/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., come modificato dal
D.L.vo 149/2022, all'esito della discussione orale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4567 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1
da procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Gianfranco Dalmaso del Foro di Velletri, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Velletri,
Via Lata, n. 217/E.
APPELLANTE
E già (c.f. , in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura conferita dinanzi al Notaio , Persona_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi in virtù di procura generale alle liti rilasciata dallo stesso Notaio , allegata alla comparsa di Per_1
r.g. n. 4567/2024 1 costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5A;
APPELLATA
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni e contraria istanza ed in ragione dei su esposti motivi d'impugnazione, accogliere il proposto appello, revocando
l'ordinanza di estinzione del procedimento recante il n. 2515/2022 R.G.A.C., emessa dal
Tribunale di Velletri, in persona del G.I. Dott.ssa Pasqualucci, in data 07.02.2024 e comunicata in data 08.02.2024. All'esito, ordinando la prosecuzione del giudizio di primo grado, con rimessione del fascicolo ad altro Giudice dello stesso Ufficio anche eventualmente ad altro ruolo.”
Per l'appellata : Controparte_1
“In via pregiudiziale:
Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
Nel merito:
-Rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante e, conseguentemente, confermare
l'ordinanza di estinzione n. 1670/2024 pubbl. il 7/2/2024 RG 2515/2022 emessa dal
Tribunale di Velletri in persona della Dott.ssa Paola Pasqualucci;
-In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei Controparte_1
confronti dell'appellante della somma di € 30.407,38 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
r.g. n. 4567/2024 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di appello, notificato in data 2.09.2024, l'odierna appellante ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri in data 7.02.2024 e comunicata alle parti il giorno seguente con la quale era stato dichiarato estinto il procedimento RG. 2515/2022 di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dalla stessa appellante, ed era stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, chiedendone la revoca e la conseguente disposizione della prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di prime cure.
A fondamento dell'appello, la ha articolato un unico motivo, con il Pt_1
quale censura la violazione degli artt. 309 e 181, comma 1 c.p.c. poiché
l'estinzione del processo sarebbe stata dichiarata con l'ordinanza impugnata in assenza dei presupposti di legge.
In particolare, l'appellante ha dedotto che con decreto del 07.08.2023 il giudice istruttore aveva disposto la trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza dell'11.09.2023 e che in esito alla stessa, ritenendo necessario procedere a C.T.U. grafologica richiesta da parte opposta, aveva nominato la
Dott.ssa ed aveva rinviato all'udienza del 20.12.2023 per il Persona_2
conferimento dell'incarico al consulente tecnico e per la formulazione dei quesiti e che con successivo decreto del 10.10.2023 il Tribunale aveva confermato la celebrazione dell'udienza in data 20.12.2023.
L'appellante ha allegato, inoltre, che in data 18.12.2023, l'Avv. Rossi, procuratore di parte opposta, aveva depositato note scritte in sostituzione d'udienza ivi chiedendo che si procedesse ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in caso di mancato deposito di note da parte dell'opponente e che all'udienza del
20.12.2023 il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, aveva rinviato all'udienza del 07.02.2024 per i medesimi incombenti.
Ha ritenuto, dunque, che nella convinzione che l'udienza del 07.02.2024 venisse celebrata in modalità cartolare aveva depositato in data 06.02.2024, note scritte e che il Giudice, ciò nonostante, all'udienza del 07.02.2024 aveva r.g. n. 4567/2024 3 dichiarato l'estinzione del procedimento ed aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti.
Si è costituita in giudizio e per essa, quale Controparte_1
mandataria, , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello perché inammissibile e, comunque, nel merito infondato.
L'appello è infondato e deve essere, dunque, respinto.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
ritualmente evocata in giudizio ma non costituita.
[...]
Nel merito, è opportuno ricostruire l'iter processuale sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado per quanto di interesse ai fini della definizione del presente giudizio di appello.
1. Con ordinanza dell'11.09.2023 resa nel corso dell'udienza celebrata in parti data ex art. 127-ter c.p.c., siccome disposto con decreto del 07.08.2023, il
Giudice statuiva che viste le note depositate all'odierna udienza dell'11.09.2023 e ritenuto necessario di procedere a C.T.U. grafologica, nomina la dott.ssa Persona_2
e rinvia la causa al 20.12.2023 alle ore 12.30 per conferimento incarico e per
[...]
formulazione quesiti. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per
l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione “trattazione scritta”.
2. Con decreto del 10.10.2023 il Giudice confermava l'udienza del
20.12.2023 alle ore 11,30 per i medesimi incombenti.
3. Nel verbale dell'udienza del 20.12.2023 il Tribunale dava atto, alle ore
12.43, che nessuno era comparso, rinviando, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 7.02.2024, alle ore 9.15, per i medesimi incombenti.
4. Nel verbale dell'udienza del 7.02.2024 il Giudice, dopo aver constatato che alle ore 10.16 alcuno era comparso, dichiarava estinto il procedimento ed ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.
Ebbene, dallo scrutinio dei provvedimenti giurisdizionali integralmente riportati questa Corte ritiene che il Tribunale di Velletri abbia fatto buon governo delle norme di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. e che, dunque, abbia correttamente dichiarato l'estinzione del procedimento RG. 2515/2022 con l'ordinanza impugnata.
r.g. n. 4567/2024 4 In primo luogo, va precisato che dal tenore del decreto del 10.10.2023 e del verbale dell'udienza del 20.12.2023 si evince chiaramente che le udienze rispettivamente del 20.12.2023 e del 07.02.2024 si sarebbero svolte in presenza.
Entrambi i provvedimenti giurisdizionali, difatti, indicano l'orario di celebrazione dell'udienza.
Diversamente, se il Tribunale avesse voluto celebrare le dette udienze nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., avrebbe con decreto disposto lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare e soprattutto avrebbe indicato alle parti il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Secondariamente, neppure la circostanza che nell'ordinanza dell'11.09.2023 il Giudice aveva disposto “l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione “trattazione scritta” avrebbe potuto ragionevolmente indurre a ritenere che l'udienza del 20.12.2023 si sarebbe svolta in modalità cartolare.
Ciò perché tale annotazione, mutuata dalle Linee Guida del protocollo CSM –
Consiglio Nazionale Forense sulla trattazione delle udienze sostituite dal deposito di note scritte nella vigenza della normativa emergenziale (ante D.L.vo n. 149/2022), veniva inserita nel provvedimento necessario per l'ulteriore corso del giudizio emesso in esito al deposito ad opera delle parti delle note scritte e non aveva alcuna attinenza con le modalità di svolgimento dell'udienza successiva.
Peraltro, nell'ordinanza de qua il Tribunale ha indicato l'orario di celebrazione dell'udienza e non ha inserito alcun riferimento all'art. 127-ter c.p.c. né ne ha fatto applicazione.
Inoltre, con il decreto del 10.10.2023 il Giudice ha confermato l'udienza del
20.12.2023 alle ore 11,30 per i medesimi incombenti, fugando, così, ogni dubbio sulla celebrazione in presenza dell'udienza.
Del resto, anche la natura dell'incombente, vale a dire la formulazione dei quesiti al C.T.U. già nominato con ordinanza dell'11.09.2023, previo giuramento, depone per la celebrazione dell'udienza del 20.12.2023 in presenza.
Per questo, correttamente nel verbale dell'udienza del 20.12.2023 il
Tribunale ha dato atto della circostanza che alcuno compariva in udienza, rinviando, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 7.02.2024, alle ore 9.15, per i medesimi incombenti, non prendendo, dunque, in considerazione le note r.g. n. 4567/2024 5 depositate dalla parte opposta, la quale, peraltro, chiedeva al Giudice di emettere un'ordinanza ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. nell'eventualità in cui l'opponente non avesse depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Parte opposta, invero, non aveva interesse a coltivare il giudizio.
L'ulteriore circostanza dedotta dall'appellante secondo la quale il suo difensore non avrebbe presenziato all'udienza del 20.12.2023 per una
“circostanza imprevista” non meglio specificata né documentata con il tempestivo deposito di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento non può avvalorare le censure mosse all'ordinanza del 7.02.2024 in questa sede impugnata;
piuttosto, essa offre un ulteriore elemento a suffragio del rigetto dell'appello.
Inoltre, nel verbale dell'udienza del 20.12.2023 il Tribunale ha rinviato all'udienza del 7.02.2024, alle ore 9.15, per i medesimi incombenti. La precisazione dell'orario, la natura dell'incombente di cui si è già detto, nonché la mancanza di qualsivoglia riferimento all'art. 127-ter c.p.c. e alla sua relativa applicazione, ed in particolare all'assegnazione di un termine per il deposito delle note, non instillano alcun dubbio sulla celebrazione dell'udienza del
7.02.2024 in presenza.
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente dichiarato l'estinzione del procedimento nel verbale dell'udienza tenutasi in data 7.02.2024 dopo aver attestato la mancata comparizione delle parti.
Non possono, in ultimo, condividersi le deduzioni dell'appellante nella parte in cui ritengono che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio poiché l'appellante medesimo aveva depositato telematicamente, in data 6.02.2024, note scritte in sostituzione dell'udienza, come se per quest'ultima fosse stata disposta la modalità cartolare.
Come è noto, il mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza equivale alla mancata comparizione in udienza tanto che il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4 c.p.c., è chiamato ad assegnare un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o a fissare nuova udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
r.g. n. 4567/2024 6 A contrario, non può ritenersi che il deposito di note scritte allorché
l'udienza si celebri in presenza equivalga alla comparizione. Diversamente opinando, le modalità di svolgimento dell'udienza sarebbero rimesse al mero arbitrio delle parti.
Non può, in ultimo, essere valorizzata la prassi, invocata dall'opponente, asseritamente invalsa nell'ufficio giudiziario di Velletri in base alla quale la nomina, il giuramento e la formulazione dei quesiti al consulente tecnico vengano effettuati “per il tramite di atti scritti”; tanto da aver indotto in errore l'appellante sullo svolgimento in modalità cartolare delle udienze del 20.12.2023
e del 7.02.2024.
Al riguardo, si richiama il tenore dell'art. 195, comma secondo, c.p.c. introdotto con il d.lgs. 149/2022, a mente del quale “in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma”.
Ebbene, se il Tribunale avesse voluto procedere ai sensi dell'art. 195, comma secondo c.p.c., avrebbe dovuto disporre il deposito telematico della formula solenne di giuramento da parte del C.T.U. e fissare i termini previsti dall'art. 195 terzo comma c.p.c.
Nulla di tutto ciò è previsto né nell'ordinanza dell'11.09.2023 né nel decreto del 10.10.2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto che il giudizio ha avuto ad oggetto questioni processuali e di facile soluzione.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
r.g. n. 4567/2024 7 2) Condanna l'appellante a rifondere in favore della società
[...]
le spese di lite del grado d'appello che si liquidano in Controparte_2
€ 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 4567/2024 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., come modificato dal
D.L.vo 149/2022, all'esito della discussione orale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4567 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1
da procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Gianfranco Dalmaso del Foro di Velletri, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Velletri,
Via Lata, n. 217/E.
APPELLANTE
E già (c.f. , in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura conferita dinanzi al Notaio , Persona_1 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi in virtù di procura generale alle liti rilasciata dallo stesso Notaio , allegata alla comparsa di Per_1
r.g. n. 4567/2024 1 costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5A;
APPELLATA
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni e contraria istanza ed in ragione dei su esposti motivi d'impugnazione, accogliere il proposto appello, revocando
l'ordinanza di estinzione del procedimento recante il n. 2515/2022 R.G.A.C., emessa dal
Tribunale di Velletri, in persona del G.I. Dott.ssa Pasqualucci, in data 07.02.2024 e comunicata in data 08.02.2024. All'esito, ordinando la prosecuzione del giudizio di primo grado, con rimessione del fascicolo ad altro Giudice dello stesso Ufficio anche eventualmente ad altro ruolo.”
Per l'appellata : Controparte_1
“In via pregiudiziale:
Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
Nel merito:
-Rigettare l'appello proposto dall'odierno appellante e, conseguentemente, confermare
l'ordinanza di estinzione n. 1670/2024 pubbl. il 7/2/2024 RG 2515/2022 emessa dal
Tribunale di Velletri in persona della Dott.ssa Paola Pasqualucci;
-In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei Controparte_1
confronti dell'appellante della somma di € 30.407,38 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
-Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
r.g. n. 4567/2024 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di appello, notificato in data 2.09.2024, l'odierna appellante ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri in data 7.02.2024 e comunicata alle parti il giorno seguente con la quale era stato dichiarato estinto il procedimento RG. 2515/2022 di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dalla stessa appellante, ed era stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, chiedendone la revoca e la conseguente disposizione della prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di prime cure.
A fondamento dell'appello, la ha articolato un unico motivo, con il Pt_1
quale censura la violazione degli artt. 309 e 181, comma 1 c.p.c. poiché
l'estinzione del processo sarebbe stata dichiarata con l'ordinanza impugnata in assenza dei presupposti di legge.
In particolare, l'appellante ha dedotto che con decreto del 07.08.2023 il giudice istruttore aveva disposto la trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza dell'11.09.2023 e che in esito alla stessa, ritenendo necessario procedere a C.T.U. grafologica richiesta da parte opposta, aveva nominato la
Dott.ssa ed aveva rinviato all'udienza del 20.12.2023 per il Persona_2
conferimento dell'incarico al consulente tecnico e per la formulazione dei quesiti e che con successivo decreto del 10.10.2023 il Tribunale aveva confermato la celebrazione dell'udienza in data 20.12.2023.
L'appellante ha allegato, inoltre, che in data 18.12.2023, l'Avv. Rossi, procuratore di parte opposta, aveva depositato note scritte in sostituzione d'udienza ivi chiedendo che si procedesse ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in caso di mancato deposito di note da parte dell'opponente e che all'udienza del
20.12.2023 il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, aveva rinviato all'udienza del 07.02.2024 per i medesimi incombenti.
Ha ritenuto, dunque, che nella convinzione che l'udienza del 07.02.2024 venisse celebrata in modalità cartolare aveva depositato in data 06.02.2024, note scritte e che il Giudice, ciò nonostante, all'udienza del 07.02.2024 aveva r.g. n. 4567/2024 3 dichiarato l'estinzione del procedimento ed aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti.
Si è costituita in giudizio e per essa, quale Controparte_1
mandataria, , la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello perché inammissibile e, comunque, nel merito infondato.
L'appello è infondato e deve essere, dunque, respinto.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
ritualmente evocata in giudizio ma non costituita.
[...]
Nel merito, è opportuno ricostruire l'iter processuale sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado per quanto di interesse ai fini della definizione del presente giudizio di appello.
1. Con ordinanza dell'11.09.2023 resa nel corso dell'udienza celebrata in parti data ex art. 127-ter c.p.c., siccome disposto con decreto del 07.08.2023, il
Giudice statuiva che viste le note depositate all'odierna udienza dell'11.09.2023 e ritenuto necessario di procedere a C.T.U. grafologica, nomina la dott.ssa Persona_2
e rinvia la causa al 20.12.2023 alle ore 12.30 per conferimento incarico e per
[...]
formulazione quesiti. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per
l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione “trattazione scritta”.
2. Con decreto del 10.10.2023 il Giudice confermava l'udienza del
20.12.2023 alle ore 11,30 per i medesimi incombenti.
3. Nel verbale dell'udienza del 20.12.2023 il Tribunale dava atto, alle ore
12.43, che nessuno era comparso, rinviando, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 7.02.2024, alle ore 9.15, per i medesimi incombenti.
4. Nel verbale dell'udienza del 7.02.2024 il Giudice, dopo aver constatato che alle ore 10.16 alcuno era comparso, dichiarava estinto il procedimento ed ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.
Ebbene, dallo scrutinio dei provvedimenti giurisdizionali integralmente riportati questa Corte ritiene che il Tribunale di Velletri abbia fatto buon governo delle norme di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. e che, dunque, abbia correttamente dichiarato l'estinzione del procedimento RG. 2515/2022 con l'ordinanza impugnata.
r.g. n. 4567/2024 4 In primo luogo, va precisato che dal tenore del decreto del 10.10.2023 e del verbale dell'udienza del 20.12.2023 si evince chiaramente che le udienze rispettivamente del 20.12.2023 e del 07.02.2024 si sarebbero svolte in presenza.
Entrambi i provvedimenti giurisdizionali, difatti, indicano l'orario di celebrazione dell'udienza.
Diversamente, se il Tribunale avesse voluto celebrare le dette udienze nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., avrebbe con decreto disposto lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare e soprattutto avrebbe indicato alle parti il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Secondariamente, neppure la circostanza che nell'ordinanza dell'11.09.2023 il Giudice aveva disposto “l'inserimento nello storico del fascicolo informatico dell'annotazione “trattazione scritta” avrebbe potuto ragionevolmente indurre a ritenere che l'udienza del 20.12.2023 si sarebbe svolta in modalità cartolare.
Ciò perché tale annotazione, mutuata dalle Linee Guida del protocollo CSM –
Consiglio Nazionale Forense sulla trattazione delle udienze sostituite dal deposito di note scritte nella vigenza della normativa emergenziale (ante D.L.vo n. 149/2022), veniva inserita nel provvedimento necessario per l'ulteriore corso del giudizio emesso in esito al deposito ad opera delle parti delle note scritte e non aveva alcuna attinenza con le modalità di svolgimento dell'udienza successiva.
Peraltro, nell'ordinanza de qua il Tribunale ha indicato l'orario di celebrazione dell'udienza e non ha inserito alcun riferimento all'art. 127-ter c.p.c. né ne ha fatto applicazione.
Inoltre, con il decreto del 10.10.2023 il Giudice ha confermato l'udienza del
20.12.2023 alle ore 11,30 per i medesimi incombenti, fugando, così, ogni dubbio sulla celebrazione in presenza dell'udienza.
Del resto, anche la natura dell'incombente, vale a dire la formulazione dei quesiti al C.T.U. già nominato con ordinanza dell'11.09.2023, previo giuramento, depone per la celebrazione dell'udienza del 20.12.2023 in presenza.
Per questo, correttamente nel verbale dell'udienza del 20.12.2023 il
Tribunale ha dato atto della circostanza che alcuno compariva in udienza, rinviando, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 7.02.2024, alle ore 9.15, per i medesimi incombenti, non prendendo, dunque, in considerazione le note r.g. n. 4567/2024 5 depositate dalla parte opposta, la quale, peraltro, chiedeva al Giudice di emettere un'ordinanza ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. nell'eventualità in cui l'opponente non avesse depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Parte opposta, invero, non aveva interesse a coltivare il giudizio.
L'ulteriore circostanza dedotta dall'appellante secondo la quale il suo difensore non avrebbe presenziato all'udienza del 20.12.2023 per una
“circostanza imprevista” non meglio specificata né documentata con il tempestivo deposito di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento non può avvalorare le censure mosse all'ordinanza del 7.02.2024 in questa sede impugnata;
piuttosto, essa offre un ulteriore elemento a suffragio del rigetto dell'appello.
Inoltre, nel verbale dell'udienza del 20.12.2023 il Tribunale ha rinviato all'udienza del 7.02.2024, alle ore 9.15, per i medesimi incombenti. La precisazione dell'orario, la natura dell'incombente di cui si è già detto, nonché la mancanza di qualsivoglia riferimento all'art. 127-ter c.p.c. e alla sua relativa applicazione, ed in particolare all'assegnazione di un termine per il deposito delle note, non instillano alcun dubbio sulla celebrazione dell'udienza del
7.02.2024 in presenza.
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente dichiarato l'estinzione del procedimento nel verbale dell'udienza tenutasi in data 7.02.2024 dopo aver attestato la mancata comparizione delle parti.
Non possono, in ultimo, condividersi le deduzioni dell'appellante nella parte in cui ritengono che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio poiché l'appellante medesimo aveva depositato telematicamente, in data 6.02.2024, note scritte in sostituzione dell'udienza, come se per quest'ultima fosse stata disposta la modalità cartolare.
Come è noto, il mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza equivale alla mancata comparizione in udienza tanto che il giudice, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4 c.p.c., è chiamato ad assegnare un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o a fissare nuova udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
r.g. n. 4567/2024 6 A contrario, non può ritenersi che il deposito di note scritte allorché
l'udienza si celebri in presenza equivalga alla comparizione. Diversamente opinando, le modalità di svolgimento dell'udienza sarebbero rimesse al mero arbitrio delle parti.
Non può, in ultimo, essere valorizzata la prassi, invocata dall'opponente, asseritamente invalsa nell'ufficio giudiziario di Velletri in base alla quale la nomina, il giuramento e la formulazione dei quesiti al consulente tecnico vengano effettuati “per il tramite di atti scritti”; tanto da aver indotto in errore l'appellante sullo svolgimento in modalità cartolare delle udienze del 20.12.2023
e del 7.02.2024.
Al riguardo, si richiama il tenore dell'art. 195, comma secondo, c.p.c. introdotto con il d.lgs. 149/2022, a mente del quale “in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma”.
Ebbene, se il Tribunale avesse voluto procedere ai sensi dell'art. 195, comma secondo c.p.c., avrebbe dovuto disporre il deposito telematico della formula solenne di giuramento da parte del C.T.U. e fissare i termini previsti dall'art. 195 terzo comma c.p.c.
Nulla di tutto ciò è previsto né nell'ordinanza dell'11.09.2023 né nel decreto del 10.10.2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto che il giudizio ha avuto ad oggetto questioni processuali e di facile soluzione.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
r.g. n. 4567/2024 7 2) Condanna l'appellante a rifondere in favore della società
[...]
le spese di lite del grado d'appello che si liquidano in Controparte_2
€ 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
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