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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1462/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Ida Perna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1462/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
e residente in [...]
6
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 residente a [...], V.le della Grande Muraglia n. 46, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e depositato in via telematica in allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Lucia Scognamiglio, (C.F.:
) con domicilio eletto presso il suo studio in Torre Annunziata, C.F._3
Corso Umberto I n. 283
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, i ricorrenti si sono riportati ai patti e alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo nonché ai patti genitoriali e ne hanno chiesto l'omologazione.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 è stato trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo
Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Sorrento (NA) in data 21.09.2008, dal quale sono nate due figlie: , in data 10.12.2005, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , in data Persona_2
22.11.2009, minorenne.
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile, di talchè i coniugi iniziavano a vivere separatamente già prima della sottoscrizione del ricorso, avendo la lasciato al Pt_2 casa coniugale per trasferirsi a Roma unitamente alle figlie, ove aveva acquistato una propria abitazione, provvedendo anche a comunicarne l'indirizzo al . Pt_1
Nominato con decreto del 25 luglio 2024 il giudice delegato alla trattazione e fissata la data di udienza del 10.12.2024 per la comparizione delle parti, sostituita per concorde richiesta delle parti con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con note di trattazione scritta depositate in data 19.01.2025 le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso;
quindi con ordinanza del
26.02.2015 il giudice delegato, rilevato che le parti avevano convenuto l'assegnazione della casa coniugale in favore del , genitore non collocatario, e considerata la Pt_1 genericità eccessiva della disciplina del diritto di visita, invitava le parti a precisare ed integrare sia la disciplina del diritto di visita paterna, sia il regime della ex casa coniugale, siccome non suscettibile di assegnazione in favore del genitore non collocatario.
Con note congiunte di udienza, depositate in data 13 giugno 2025, dalle stesse sottoscritte e dal comune difensore per autentica, le parti a specificazione ed integrazione del regime del diritto di visita paterno, chiarivano che il , di Pt_1 professione marittimo ed imbarcato per diversi mesi all'anno, avrebbe esercitato il diritto di visita necessariamente soltanto nei periodi di riposo lavorativo, precisavano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 che il padre in tali periodi avrebbe tenuto con sé la minore tutti i fine settimana, dal venerdì alle 18,30 e sino alla domenica alle 22,30 nonché durante le festività in alternanza con la madre, sempre compatibilmente con i propri impegno lavorativi;
inoltre, a rettifica di quanto previsto in ricorso, chiarivano che la casa coniugale, di esclusiva proprietà del padre del , sita in Piano di Sorrento alla via Via Trav. Pt_1
Bagnulo n. 6, sarebbe rimasta in godimento di quest'ultimo, avendo la già Pt_2 provveduto a trasferire la propria residenza in Roma, ove aveva acquistato una propria abitazione per vivere unitamente alle figlie. I coniugi si riportavano, dunque, alle condizioni concordate in ricorso, come precisate nelle predette note, e chiedevano omologarsi la separazione alle condizioni così convenute;
il giudice delegato, preso atto di quanto sopra e rilevato che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa acquisizione del parere del PM.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, così come specificate nelle note di udienza del 13 giugno 2025, sottoscritte dalle parti e dal comune difensore per autentica, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso, entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorando il come marittimo e la Pt_1 Pt_2 come insegnante. Le parti, altresì, si davano atto di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale discendente dal matrimonio, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 10.07.2024 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16 settembre 1976 e nata a [...] il [...] ai seguenti Parte_2 patti e condizioni:
1. I coniugi concordano che la casa coniugale in Piano di Sorrento (Na), alla Via
Trav. Bagnulo n. 6, di esclusiva proprietà del padre del Sig. , resterà Pt_1 nel suo esclusivo godimento, e precisano che la sig.ra ha già Pt_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 provveduto ad acquistare la propria abitazione a Roma, ove si è trasferita insieme alle figlie;
2. Dispone l'affido condiviso della figlia minore , che sarà collocata presso la Per_2 madre;
3. Considerata la particolare attività lavorativa del , di professione Pt_1 marittimo ed imbarcato per diversi mesi all'anno, durante i periodo di riposo dello stesso dall'attività lavorativa, la figlia minore potrà vedere il padre Per_2 tutti i week-end dalle ore 18,30 del venerdì sino alla domenica sera alle ore
22,30 e tutte le volte che la stessa ne faccia richiesta e tutte le volte che il padre vorrà, previo avviso all'altro coniuge, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi ed alle presenti e future esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore;
4. Favorendo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il suo compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. a definizione di ogni rapporto dare-avere discendente dal matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
A) il Signor si impegna a versare mensilmente alla Signora Parte_1
la somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento delle figlie.
B) Il pagamento delle spese straordinarie sostenute per le figlie e Per_1 Per_2 sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% purchè previamente concordate e debitamente documentate dal coniuge richiedente. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N., spese ludiche (es. gite scolastiche, viaggi studio, ecc.).
C) dà atto che i coniugi si accordano fin d'ora a concedersi vicendevolmente l'autorizzazione necessaria al rilascio dei rispettivi passaporti nonché quella al rilascio del passaporto per la figlia minore . Per_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 171, parte 2, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2008);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
Dott.ssa Ida Perna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1462/2024 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
e residente in [...]
6
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 residente a [...], V.le della Grande Muraglia n. 46, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato e depositato in via telematica in allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Lucia Scognamiglio, (C.F.:
) con domicilio eletto presso il suo studio in Torre Annunziata, C.F._3
Corso Umberto I n. 283
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 13.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, i ricorrenti si sono riportati ai patti e alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo nonché ai patti genitoriali e ne hanno chiesto l'omologazione.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 è stato trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo
Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Sorrento (NA) in data 21.09.2008, dal quale sono nate due figlie: , in data 10.12.2005, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , in data Persona_2
22.11.2009, minorenne.
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile, di talchè i coniugi iniziavano a vivere separatamente già prima della sottoscrizione del ricorso, avendo la lasciato al Pt_2 casa coniugale per trasferirsi a Roma unitamente alle figlie, ove aveva acquistato una propria abitazione, provvedendo anche a comunicarne l'indirizzo al . Pt_1
Nominato con decreto del 25 luglio 2024 il giudice delegato alla trattazione e fissata la data di udienza del 10.12.2024 per la comparizione delle parti, sostituita per concorde richiesta delle parti con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con note di trattazione scritta depositate in data 19.01.2025 le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso;
quindi con ordinanza del
26.02.2015 il giudice delegato, rilevato che le parti avevano convenuto l'assegnazione della casa coniugale in favore del , genitore non collocatario, e considerata la Pt_1 genericità eccessiva della disciplina del diritto di visita, invitava le parti a precisare ed integrare sia la disciplina del diritto di visita paterna, sia il regime della ex casa coniugale, siccome non suscettibile di assegnazione in favore del genitore non collocatario.
Con note congiunte di udienza, depositate in data 13 giugno 2025, dalle stesse sottoscritte e dal comune difensore per autentica, le parti a specificazione ed integrazione del regime del diritto di visita paterno, chiarivano che il , di Pt_1 professione marittimo ed imbarcato per diversi mesi all'anno, avrebbe esercitato il diritto di visita necessariamente soltanto nei periodi di riposo lavorativo, precisavano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 che il padre in tali periodi avrebbe tenuto con sé la minore tutti i fine settimana, dal venerdì alle 18,30 e sino alla domenica alle 22,30 nonché durante le festività in alternanza con la madre, sempre compatibilmente con i propri impegno lavorativi;
inoltre, a rettifica di quanto previsto in ricorso, chiarivano che la casa coniugale, di esclusiva proprietà del padre del , sita in Piano di Sorrento alla via Via Trav. Pt_1
Bagnulo n. 6, sarebbe rimasta in godimento di quest'ultimo, avendo la già Pt_2 provveduto a trasferire la propria residenza in Roma, ove aveva acquistato una propria abitazione per vivere unitamente alle figlie. I coniugi si riportavano, dunque, alle condizioni concordate in ricorso, come precisate nelle predette note, e chiedevano omologarsi la separazione alle condizioni così convenute;
il giudice delegato, preso atto di quanto sopra e rilevato che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa acquisizione del parere del PM.
Il fascicolo in data 14 luglio 2025 veniva trasmesso al PM per le relative conclusioni, come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, così come specificate nelle note di udienza del 13 giugno 2025, sottoscritte dalle parti e dal comune difensore per autentica, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della prole.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso, entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, lavorando il come marittimo e la Pt_1 Pt_2 come insegnante. Le parti, altresì, si davano atto di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale discendente dal matrimonio, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 10.07.2024 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16 settembre 1976 e nata a [...] il [...] ai seguenti Parte_2 patti e condizioni:
1. I coniugi concordano che la casa coniugale in Piano di Sorrento (Na), alla Via
Trav. Bagnulo n. 6, di esclusiva proprietà del padre del Sig. , resterà Pt_1 nel suo esclusivo godimento, e precisano che la sig.ra ha già Pt_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 provveduto ad acquistare la propria abitazione a Roma, ove si è trasferita insieme alle figlie;
2. Dispone l'affido condiviso della figlia minore , che sarà collocata presso la Per_2 madre;
3. Considerata la particolare attività lavorativa del , di professione Pt_1 marittimo ed imbarcato per diversi mesi all'anno, durante i periodo di riposo dello stesso dall'attività lavorativa, la figlia minore potrà vedere il padre Per_2 tutti i week-end dalle ore 18,30 del venerdì sino alla domenica sera alle ore
22,30 e tutte le volte che la stessa ne faccia richiesta e tutte le volte che il padre vorrà, previo avviso all'altro coniuge, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi ed alle presenti e future esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore;
4. Favorendo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il suo compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. a definizione di ogni rapporto dare-avere discendente dal matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
A) il Signor si impegna a versare mensilmente alla Signora Parte_1
la somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento delle figlie.
B) Il pagamento delle spese straordinarie sostenute per le figlie e Per_1 Per_2 sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% purchè previamente concordate e debitamente documentate dal coniuge richiedente. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal S.S.N., spese ludiche (es. gite scolastiche, viaggi studio, ecc.).
C) dà atto che i coniugi si accordano fin d'ora a concedersi vicendevolmente l'autorizzazione necessaria al rilascio dei rispettivi passaporti nonché quella al rilascio del passaporto per la figlia minore . Per_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione ai
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 171, parte 2, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2008);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5