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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13945/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice VA D'RI, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tenutasi all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13945/2020 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, dall'Avv.
GI EZ LO e dall'Avv. Giuseppe Cardona, domiciliatari, giusta procura allegata all'atto di citazione
-attrice- contro in persona del sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Natalizia Airò, domiciliataria, in virtù di procura in atti
-convenuto-
Oggetto: cessione di crediti – adempimento saldo fatture e interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
3/12/2025 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 12 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 23/10/2020 la
, premettendo di essere divenuta, in virtù Parte_1 di contratti di cessione in atti, titolare dei crediti vantati dalla
Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l., nello specifico così articolati:
1) €289.299,05 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3;
2) €10.321,78 alla data del 23/10/2020 a titolo di interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
(“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo);
3) gli interessi anatocistici maturati in relazione agli interessi moratori sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, risultavano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ai sensi del novellato art. 1284 comma 4 c.c);
4) € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
5) € 71.527,69 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati pagina 2 di 12 a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, in relazione a crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto a), fatturati mediante le “note debito interessi” prodotte in atti;
5) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, risultavano già scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
6) € 2.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 63 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Ha, dunque, concluso per l'accertamento dei suddetti crediti e per la condanna dell'ente convenuto al relativo pagamento;
in via subordinata, all'adempimento dell'eventuale inferiore credito da accertarsi all'esito del giudizio ed, in via ulteriormente gradata, alla restituzione di quanto oggetto di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., vinte le spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1 ha, in primo luogo, eccepito l'integrale pagamento della sorte capitale e, dunque, l'estinzione della relativa pretesa creditoria in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
In secondo luogo, ha eccepito la non debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, osservando di avere tempestivamente adempiuto e, comunque, il mancato decorso del termine dei sessanta giorni previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali decorrente, non già dalla data di emissione delle fatture (come asserito da parte attrice), bensì dalla relativa ricezione, come risultante dal prospetto SDI.
Ha, altresì, contestato l'applicazione di interessi anatocistici pagina 3 di 12 ex art. 1283 c.c., rilevando che gli stessi non risulterebbero dovuti, in quanto la mora debendi antecedentemente all'instaurazione del giudizio non si sarebbe protratta per un periodo superiore ai sei mesi stabilito dalla previsione codicistica.
Ha, infine, censurato la richiesta attorea di corresponsione di un ulteriore importo di €71.527,69, a titolo di interessi di mora maturati sul debito inadempiuto, cristallizzato dalle note di debito prodotte in giudizio e riferite al periodo 2017-2019, poiché erroneamente conteggiati avendo riguardo al dies a quo dell'emissione delle fatture e non già, come innanzi precisato, alla data di ricezione;
circostanza che, chiaramente, comporterebbe una riduzione quantitativa della pretesa attorea avente tale fondamento causale. Ha sostenuto, pertanto, che in assenza del presupposto della mora protrattasi per almeno sei mesi, non sussisterebbe il diritto della società attrice al riconoscimento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. In conclusione, il Controparte_1
ha insistito per il rigetto della domanda attorea, , con
[...] vittoria di spese di lite (4 marzo 2021).
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza del 3/12/2025, in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa con riserva di deposito della sentenza, unitamente ad una sintetica motivazione in fatto ed in diritto, nei successivi trenta giorni, come prescritto dal novellato art. 281 sexies, co. III, c.p.c.
II.- Anzitutto, si deve dare atto della circostanza che l'ente convenuto ha dimostrato di avere integralmente adempiuto al proprio debito a titolo di sorte capitale con la conseguente estinzione dell'obbligazione per l'importo di €289.299,05, risultante dalle fatture in atti cedute dalla Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
s.r.l. alla in forza dei contratti di Parte_1 cessione del 26/7/2017 e del 28/8/2019 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
pagina 4 di 12 In particolare, dalla determina di liquidazione del CP_1 [...]
n. 820 del 03.12.2018 (cfr. doc. 1 fasc. convenuta) Controparte_1 emerge che l'importo originariamente dovuto in relazione alla fattura n. 162/PA, pari ad €78.489,13, è stato oggetto di parziale compensazione con il controcredito vantato dall'ente debitore nei confronti dell'appaltatrice “Progetto Bacino Bari Cinque S.r.l.”, per l'importo di €6.125,32, come risultante dalla determinazione del
Responsabile del V Settore n. 2 del 17.01.2018 (cfr. doc. 10 fasc. convenuta). A seguito di tale compensazione, la residua somma di €
72.363,81 (€ 78.489,13 – € 6.125,32) è stata regolarmente corrisposta dall'ente locale, come comprovato dal mandato di pagamento del
15.01.2019 e dal relativo bonifico del 24.01.2019 (cfr. doc. 2, fasc. convenuta).
Deve, pertanto, ritenersi che la sorte capitale riferita alla fattura n. 162 del 31/3/2018 risulti integralmente soddisfatta, non residuando alcuna ulteriore posta a carico dell'Ente locale.
La fattura n. 15/2020 di importo pari ad €80.786,18 è stata pagata con determina di liquidazione n. 231/ del 22/4/2020 e il successivo mandato di pagamento del 30/10/2020 (cfr. all. ti 3 e 4 fasc. convenuta).
Le fatture n. 91/2020 del 6.04.2020 e n. 53/2020 del 15.04.2020 di importo rispettivamente pari ad € 77.930,58 e ad €77.035,68 sono state pagate con determina di liquidazione n. 237 del 22/4/2020 e mandato di pagamento del 30/10/2020 (cfr. all. ti 5 e 6 fasc. convenuta).
Le fatture nn. 130/PA del 20.04.2020 e n. 247/PA del 25.05.2020 rispettivamente di importo pari ad €4.278,47 e ad €71.461,23 sono state soddisfatte con la determina di liquidazione n. 371 del
22/06/2020 e con i mandati di pagamento del 30/10/2020 (All. 7 e 8).
Alla stregua di tale documentazione, può ritenersi la sorte capitale interamente soddisfatta, come peraltro ammesso anche dalla convenuta (ad eccezione del minor importo di € 6.124,38 per sorte capitale, che comunque risulta estinto per effetto della suindicata pagina 5 di 12 compensazione); tuttavia l'effettività del pagamento (30/10/2020) è successiva alla notifica dell'atto di citazione (23/10/2020).
Passando ora ad esaminare le ulteriori poste creditorie poste dall'attrice a fondamento della domanda giudiziaria, è opportuno precisare che il rapporto contrattuale sotteso all'istanza di pagamento avanzata in forza delle fatture emesse dalla società appaltatrice e poi cedute a — avente ad Parte_1 oggetto l'espletamento del servizio pubblico di raccolta rifiuti e le correlate prestazioni accessorie svolte dalla società Progetto
Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. in favore del Controparte_1
— può dirsi pienamente riconducibile alla disciplina delle
[...] transazioni commerciali di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 231/2002, come vigente ratione temporis. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
a), del richiamato decreto legislativo, rientrano, infatti, nella definizione di transazioni commerciali tutte le operazioni di natura economica o finanziaria poste in essere nell'ambito di rapporti contrattuali che comportino, in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi o la consegna di beni, contro il pagamento di un corrispettivo, anche quando uno dei contraenti sia una Pubblica
Amministrazione.
L'art. 1, comma 1, del decreto, nel delineare l'ambito applicativo della disciplina, stabilisce che le relative disposizioni trovano applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nell'ambito di una transazione commerciale;
l'art. 2, comma 1, lett. a), definisce come tali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Ne consegue che il rapporto dedotto in giudizio, involgendo prestazioni di servizi rese da un operatore economico privato in favore di un ente pubblico territoriale (appalto del servizio di deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani) a fronte del pagina 6 di 12 pagamento di un corrispettivo, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002, con conseguente operatività dei termini di pagamento e della disciplina degli interessi moratori ivi previsti.
In relazione alla disciplina concernente la decorrenza e il calcolo degli interessi moratori correlati alle transazioni commerciali, l'art. 4 d. lgs. 231/2002 prevede che gli interessi di mora decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Si tratta, pertanto, di una ipotesi di mora ex re la cui ragione derogatoria rispetto al modello della mora ex persona risiede nella necessità di tutelare l'impresa creditrice nell'ambito dei rapporti commerciali con altra impresa o ente pubblico.
Con riferimento alla individuazione del termine di pagamento necessario ai fini del calcolo della decorrenza degli interessi moratori, la stessa norma prevede che il termine per l'adempimento inizia a decorrere dal momento del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente e nel caso in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura in quello di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.
Nel caso di specie, l'ente debitore ha rigorosamente provato che tutte le fatture elettroniche oggetto di causa — segnatamente le fatture nn. 162/2018, 15/2020, 91/2020, 53/2020, 247/2020 e 130/2020, sulle quali si fondava la pretesa sorte capitale, ormai integralmente estinta, di € 289.299,05 —— sono state trasmesse, in conformità alla normativa vigente, tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e sono state ricevute dal Controparte_1 in date diverse e successive rispetto alla loro emissione. Ne consegue che il calcolo degli interessi moratori deve necessariamente essere effettuato assumendo quali dies a quo le date di ricezione indicate nel prospetto SDI (cfr. doc. 9 fasc. convenuta), non potendo quindi trovare accoglimento la diversa ricostruzione attorea che fa pagina 7 di 12 decorrere la mora dal mero sessantesimo giorno successivo all'emissione.
Anche con riferimento ai crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, e per i quali ha emesso le Parte_1 relative note di debito, gli interessi moratori sono dovuti e devono essere computati assumendo quale dies a quo la data di ricezione delle fatture, come risultante dal prospetto SDI prodotto dall'Ente convenuto.
Il principio è in linea con l'indirizzo di legittimità in base al quale “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art.
4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. 3, 25/08/2020, n. 17684, Rv.
658624 - 01).
D'altronde, alcuna prova ha offerto parte convenuta in merito alla circostanza che il ritardo nell'adempimento fosse dipeso da cause alla stessa non imputabili come affermato dalla giurisprudenza pagina 8 di 12 di legittimità secondo la quale “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs.
n.192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione
"ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art.
2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (Cass. 17684/2020).
Osservato, infine, che allorquando, in data 23.10.2020, è stato notificato il presente atto di citazione, gli interessi moratori maturati per il ritardo in relazione alle fatture nn. 162/2018,
15/2020, 91/2020 e 53/2020, nonché quelli risultanti dalle note di debito nn. 1124, 1188, 1344, 1415, 12, 126, 83, 85, 1123, 1272, 1380,
48, 91, 708, 162, 197, 263, 268, 308, 343, 379 e 415, 689, 721, 824,
856, 289, 324, 365, 399, 510, 101, 42, 8, erano già scaduti da oltre sei mesi, sugli stessi, a fronte dell'espressa domanda formulata dall'attrice, devono essere riconosciuti gli ulteriori interessi maturati, ai sensi dell'art. 1283 c.c. alla stregua dell'orientamento secondo cui «la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di
pagina 9 di 12 capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno» (cfr. Cass. n.
1164/2017, nonché, in senso conforme, Cass. 8156/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va accolta parzialmente, in relazione al riconoscimento degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 con le decorrenze ivi previste avendo riguardo, quale dies a quo, alla data di ricezione delle fatture come da prospetto SDI sub doc. 9 fasc. convenuto e quanto agli interessi anatocistici sulle fatture come sopra specificate con decorrenza dalla data della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.
Deve anche essere riconosciuta l'ulteriore somma di €2.760,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle complessive n. 69 fatture azionate in giudizio.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Tuttavia, in considerazione del tempestivo pagamento della sorte capitale, in un momento pressoché contestuale alla notifica dell'atto di citazione, in esecuzione di delibere di liquidazione antecedenti rispetto ai relativi mandati di pagamento, si apprezzano gravi ed eccezionali motivi per compensare per metà le spese medesime.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
pagina 10 di 12 Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, con riduzione in misura del 70% per la fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della lite, nonché in misura del 50% di quella decisoria, attesa la non particolare complessità delle questioni controverse e l'adozione del metodo decisorio semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.:
Scaglione: da €260.00,01 ad €520.000,00
Parte_2
[...] 3.544,00 // 3.544,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00 Istruttoria 10 411,00 -70% 3.123,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 12.087,00
-1/2 per compensazione 6.043,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione 23/10/2020 da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del
[...]
, così provvede: Controparte_1
a) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, ON il al pagamento Controparte_2
in favore di degli interessi Parte_1
moratori da liquidarsi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs.
n. 231/2022, dalla data di ricezione delle fatture n.
162/2018, n. 15/2020, n. 91/2020, n. 53/2020, n. 130/20 e
247/2020, come risultante dal prospetto SDI sub doc. 9 fasc.
convenuto, nonché degli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (23/10/2020) al saldo;
b) ON, altresì, parte convenuta al pagamento in favore pagina 11 di 12 dell'attrice degli interessi moratori da liquidarsi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2022, dalla data di ricezione delle note di debito nn. 1124, 1188, 1344, 1415,
12, 126, 83, 85, 1123, 1272, 1380, 48, 91, 708, 162, 197,
263, 268, 308, 343, 379 e 415, 689, 721, 824, 856, 289, 324,
365, 399, 510, 101, 42, 8 come risultante dal prospetto SDI
sub doc. 9 fasc. convenuto, nonché degli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (23/10/2020)
al saldo;
c) ON, inoltre, parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore somma di €2.760,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002;
d) ON, infine, il al pagamento Controparte_1
in favore dell'attrice di metà delle spese del presente giudizio liquidandole nel complessivo importo di €6.043,50,
oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 12/12/2025
La Giudice
VA D'RI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice VA D'RI, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tenutasi all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13945/2020 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, dall'Avv.
GI EZ LO e dall'Avv. Giuseppe Cardona, domiciliatari, giusta procura allegata all'atto di citazione
-attrice- contro in persona del sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Natalizia Airò, domiciliataria, in virtù di procura in atti
-convenuto-
Oggetto: cessione di crediti – adempimento saldo fatture e interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.
Conclusioni come formalizzate nel verbale dell'odierna udienza del
3/12/2025 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 12 MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 23/10/2020 la
, premettendo di essere divenuta, in virtù Parte_1 di contratti di cessione in atti, titolare dei crediti vantati dalla
Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l., nello specifico così articolati:
1) €289.299,05 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3;
2) €10.321,78 alla data del 23/10/2020 a titolo di interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
(“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo);
3) gli interessi anatocistici maturati in relazione agli interessi moratori sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, risultavano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ai sensi del novellato art. 1284 comma 4 c.c);
4) € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
5) € 71.527,69 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati pagina 2 di 12 a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, in relazione a crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto a), fatturati mediante le “note debito interessi” prodotte in atti;
5) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, risultavano già scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
6) € 2.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 63 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Ha, dunque, concluso per l'accertamento dei suddetti crediti e per la condanna dell'ente convenuto al relativo pagamento;
in via subordinata, all'adempimento dell'eventuale inferiore credito da accertarsi all'esito del giudizio ed, in via ulteriormente gradata, alla restituzione di quanto oggetto di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., vinte le spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1 ha, in primo luogo, eccepito l'integrale pagamento della sorte capitale e, dunque, l'estinzione della relativa pretesa creditoria in data antecedente all'instaurazione del presente giudizio.
In secondo luogo, ha eccepito la non debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, osservando di avere tempestivamente adempiuto e, comunque, il mancato decorso del termine dei sessanta giorni previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali decorrente, non già dalla data di emissione delle fatture (come asserito da parte attrice), bensì dalla relativa ricezione, come risultante dal prospetto SDI.
Ha, altresì, contestato l'applicazione di interessi anatocistici pagina 3 di 12 ex art. 1283 c.c., rilevando che gli stessi non risulterebbero dovuti, in quanto la mora debendi antecedentemente all'instaurazione del giudizio non si sarebbe protratta per un periodo superiore ai sei mesi stabilito dalla previsione codicistica.
Ha, infine, censurato la richiesta attorea di corresponsione di un ulteriore importo di €71.527,69, a titolo di interessi di mora maturati sul debito inadempiuto, cristallizzato dalle note di debito prodotte in giudizio e riferite al periodo 2017-2019, poiché erroneamente conteggiati avendo riguardo al dies a quo dell'emissione delle fatture e non già, come innanzi precisato, alla data di ricezione;
circostanza che, chiaramente, comporterebbe una riduzione quantitativa della pretesa attorea avente tale fondamento causale. Ha sostenuto, pertanto, che in assenza del presupposto della mora protrattasi per almeno sei mesi, non sussisterebbe il diritto della società attrice al riconoscimento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. In conclusione, il Controparte_1
ha insistito per il rigetto della domanda attorea, , con
[...] vittoria di spese di lite (4 marzo 2021).
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, la causa è pervenuta, da ultimo, all'udienza del 3/12/2025, in cui, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata decisa con riserva di deposito della sentenza, unitamente ad una sintetica motivazione in fatto ed in diritto, nei successivi trenta giorni, come prescritto dal novellato art. 281 sexies, co. III, c.p.c.
II.- Anzitutto, si deve dare atto della circostanza che l'ente convenuto ha dimostrato di avere integralmente adempiuto al proprio debito a titolo di sorte capitale con la conseguente estinzione dell'obbligazione per l'importo di €289.299,05, risultante dalle fatture in atti cedute dalla Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
s.r.l. alla in forza dei contratti di Parte_1 cessione del 26/7/2017 e del 28/8/2019 (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
pagina 4 di 12 In particolare, dalla determina di liquidazione del CP_1 [...]
n. 820 del 03.12.2018 (cfr. doc. 1 fasc. convenuta) Controparte_1 emerge che l'importo originariamente dovuto in relazione alla fattura n. 162/PA, pari ad €78.489,13, è stato oggetto di parziale compensazione con il controcredito vantato dall'ente debitore nei confronti dell'appaltatrice “Progetto Bacino Bari Cinque S.r.l.”, per l'importo di €6.125,32, come risultante dalla determinazione del
Responsabile del V Settore n. 2 del 17.01.2018 (cfr. doc. 10 fasc. convenuta). A seguito di tale compensazione, la residua somma di €
72.363,81 (€ 78.489,13 – € 6.125,32) è stata regolarmente corrisposta dall'ente locale, come comprovato dal mandato di pagamento del
15.01.2019 e dal relativo bonifico del 24.01.2019 (cfr. doc. 2, fasc. convenuta).
Deve, pertanto, ritenersi che la sorte capitale riferita alla fattura n. 162 del 31/3/2018 risulti integralmente soddisfatta, non residuando alcuna ulteriore posta a carico dell'Ente locale.
La fattura n. 15/2020 di importo pari ad €80.786,18 è stata pagata con determina di liquidazione n. 231/ del 22/4/2020 e il successivo mandato di pagamento del 30/10/2020 (cfr. all. ti 3 e 4 fasc. convenuta).
Le fatture n. 91/2020 del 6.04.2020 e n. 53/2020 del 15.04.2020 di importo rispettivamente pari ad € 77.930,58 e ad €77.035,68 sono state pagate con determina di liquidazione n. 237 del 22/4/2020 e mandato di pagamento del 30/10/2020 (cfr. all. ti 5 e 6 fasc. convenuta).
Le fatture nn. 130/PA del 20.04.2020 e n. 247/PA del 25.05.2020 rispettivamente di importo pari ad €4.278,47 e ad €71.461,23 sono state soddisfatte con la determina di liquidazione n. 371 del
22/06/2020 e con i mandati di pagamento del 30/10/2020 (All. 7 e 8).
Alla stregua di tale documentazione, può ritenersi la sorte capitale interamente soddisfatta, come peraltro ammesso anche dalla convenuta (ad eccezione del minor importo di € 6.124,38 per sorte capitale, che comunque risulta estinto per effetto della suindicata pagina 5 di 12 compensazione); tuttavia l'effettività del pagamento (30/10/2020) è successiva alla notifica dell'atto di citazione (23/10/2020).
Passando ora ad esaminare le ulteriori poste creditorie poste dall'attrice a fondamento della domanda giudiziaria, è opportuno precisare che il rapporto contrattuale sotteso all'istanza di pagamento avanzata in forza delle fatture emesse dalla società appaltatrice e poi cedute a — avente ad Parte_1 oggetto l'espletamento del servizio pubblico di raccolta rifiuti e le correlate prestazioni accessorie svolte dalla società Progetto
Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. in favore del Controparte_1
— può dirsi pienamente riconducibile alla disciplina delle
[...] transazioni commerciali di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 231/2002, come vigente ratione temporis. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
a), del richiamato decreto legislativo, rientrano, infatti, nella definizione di transazioni commerciali tutte le operazioni di natura economica o finanziaria poste in essere nell'ambito di rapporti contrattuali che comportino, in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi o la consegna di beni, contro il pagamento di un corrispettivo, anche quando uno dei contraenti sia una Pubblica
Amministrazione.
L'art. 1, comma 1, del decreto, nel delineare l'ambito applicativo della disciplina, stabilisce che le relative disposizioni trovano applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nell'ambito di una transazione commerciale;
l'art. 2, comma 1, lett. a), definisce come tali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Ne consegue che il rapporto dedotto in giudizio, involgendo prestazioni di servizi rese da un operatore economico privato in favore di un ente pubblico territoriale (appalto del servizio di deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani) a fronte del pagina 6 di 12 pagamento di un corrispettivo, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002, con conseguente operatività dei termini di pagamento e della disciplina degli interessi moratori ivi previsti.
In relazione alla disciplina concernente la decorrenza e il calcolo degli interessi moratori correlati alle transazioni commerciali, l'art. 4 d. lgs. 231/2002 prevede che gli interessi di mora decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Si tratta, pertanto, di una ipotesi di mora ex re la cui ragione derogatoria rispetto al modello della mora ex persona risiede nella necessità di tutelare l'impresa creditrice nell'ambito dei rapporti commerciali con altra impresa o ente pubblico.
Con riferimento alla individuazione del termine di pagamento necessario ai fini del calcolo della decorrenza degli interessi moratori, la stessa norma prevede che il termine per l'adempimento inizia a decorrere dal momento del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente e nel caso in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura in quello di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.
Nel caso di specie, l'ente debitore ha rigorosamente provato che tutte le fatture elettroniche oggetto di causa — segnatamente le fatture nn. 162/2018, 15/2020, 91/2020, 53/2020, 247/2020 e 130/2020, sulle quali si fondava la pretesa sorte capitale, ormai integralmente estinta, di € 289.299,05 —— sono state trasmesse, in conformità alla normativa vigente, tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e sono state ricevute dal Controparte_1 in date diverse e successive rispetto alla loro emissione. Ne consegue che il calcolo degli interessi moratori deve necessariamente essere effettuato assumendo quali dies a quo le date di ricezione indicate nel prospetto SDI (cfr. doc. 9 fasc. convenuta), non potendo quindi trovare accoglimento la diversa ricostruzione attorea che fa pagina 7 di 12 decorrere la mora dal mero sessantesimo giorno successivo all'emissione.
Anche con riferimento ai crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, e per i quali ha emesso le Parte_1 relative note di debito, gli interessi moratori sono dovuti e devono essere computati assumendo quale dies a quo la data di ricezione delle fatture, come risultante dal prospetto SDI prodotto dall'Ente convenuto.
Il principio è in linea con l'indirizzo di legittimità in base al quale “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art.
4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione "ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art. 2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. 3, 25/08/2020, n. 17684, Rv.
658624 - 01).
D'altronde, alcuna prova ha offerto parte convenuta in merito alla circostanza che il ritardo nell'adempimento fosse dipeso da cause alla stessa non imputabili come affermato dalla giurisprudenza pagina 8 di 12 di legittimità secondo la quale “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, in difetto di predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, l'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs.
n.192 del 2012) equipara, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza degli interessi moratori, la trasmissione della fattura alle richieste di pagamento di contenuto equivalente, in quanto la comune prassi commerciale e fiscale (secondo cui la fattura è emessa dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi) è stata assunta dalla citata norma a base della presunzione
"ex lege" sulla regolarità della sequenza tra l'esecuzione delle prestazione e la richiesta di pagamento;
ne consegue che, una volta avanzata da parte del creditore la pretesa volta ad ottenere gli interessi moratori a far data dalla emissione o ricezione della fattura, è onere del debitore, secondo l'ordinario criterio ex art.
2697 c.c., dimostrare che a tale data la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora stata eseguita e, quindi, di non essere incorso nella mora, decorrente dal trentesimo giorno successivo all'adempimento dell'obbligazione” (Cass. 17684/2020).
Osservato, infine, che allorquando, in data 23.10.2020, è stato notificato il presente atto di citazione, gli interessi moratori maturati per il ritardo in relazione alle fatture nn. 162/2018,
15/2020, 91/2020 e 53/2020, nonché quelli risultanti dalle note di debito nn. 1124, 1188, 1344, 1415, 12, 126, 83, 85, 1123, 1272, 1380,
48, 91, 708, 162, 197, 263, 268, 308, 343, 379 e 415, 689, 721, 824,
856, 289, 324, 365, 399, 510, 101, 42, 8, erano già scaduti da oltre sei mesi, sugli stessi, a fronte dell'espressa domanda formulata dall'attrice, devono essere riconosciuti gli ulteriori interessi maturati, ai sensi dell'art. 1283 c.c. alla stregua dell'orientamento secondo cui «la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di
pagina 9 di 12 capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno» (cfr. Cass. n.
1164/2017, nonché, in senso conforme, Cass. 8156/2016).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda attorea va accolta parzialmente, in relazione al riconoscimento degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 con le decorrenze ivi previste avendo riguardo, quale dies a quo, alla data di ricezione delle fatture come da prospetto SDI sub doc. 9 fasc. convenuto e quanto agli interessi anatocistici sulle fatture come sopra specificate con decorrenza dalla data della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.
Deve anche essere riconosciuta l'ulteriore somma di €2.760,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle complessive n. 69 fatture azionate in giudizio.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Tuttavia, in considerazione del tempestivo pagamento della sorte capitale, in un momento pressoché contestuale alla notifica dell'atto di citazione, in esecuzione di delibere di liquidazione antecedenti rispetto ai relativi mandati di pagamento, si apprezzano gravi ed eccezionali motivi per compensare per metà le spese medesime.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
pagina 10 di 12 Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, con riduzione in misura del 70% per la fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della lite, nonché in misura del 50% di quella decisoria, attesa la non particolare complessità delle questioni controverse e l'adozione del metodo decisorio semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.:
Scaglione: da €260.00,01 ad €520.000,00
Parte_2
[...] 3.544,00 // 3.544,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00 Istruttoria 10 411,00 -70% 3.123,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 12.087,00
-1/2 per compensazione 6.043,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione 23/10/2020 da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del
[...]
, così provvede: Controparte_1
a) ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, ON il al pagamento Controparte_2
in favore di degli interessi Parte_1
moratori da liquidarsi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs.
n. 231/2022, dalla data di ricezione delle fatture n.
162/2018, n. 15/2020, n. 91/2020, n. 53/2020, n. 130/20 e
247/2020, come risultante dal prospetto SDI sub doc. 9 fasc.
convenuto, nonché degli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (23/10/2020) al saldo;
b) ON, altresì, parte convenuta al pagamento in favore pagina 11 di 12 dell'attrice degli interessi moratori da liquidarsi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2022, dalla data di ricezione delle note di debito nn. 1124, 1188, 1344, 1415,
12, 126, 83, 85, 1123, 1272, 1380, 48, 91, 708, 162, 197,
263, 268, 308, 343, 379 e 415, 689, 721, 824, 856, 289, 324,
365, 399, 510, 101, 42, 8 come risultante dal prospetto SDI
sub doc. 9 fasc. convenuto, nonché degli interessi anatocistici al tasso di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (23/10/2020)
al saldo;
c) ON, inoltre, parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore somma di €2.760,00 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002;
d) ON, infine, il al pagamento Controparte_1
in favore dell'attrice di metà delle spese del presente giudizio liquidandole nel complessivo importo di €6.043,50,
oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 12/12/2025
La Giudice
VA D'RI
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