Sentenza breve 1 dicembre 2025
Decreto collegiale 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 01/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Beccati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Regionale -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Direttore dell'Ente Parco Regionale Veneto del -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del 05 agosto 2025, notificato a mezzo PEC in pari data;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. MA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. -OMISSIS-, titolare di azienda agricola operante nel Comune di -OMISSIS- e specializzata anche in silvicoltura, è proprietario di terreni in area golenale, frazione -OMISSIS-, per complessivi 36.485 mq.
Il 10 giugno 2025, insieme alla cooperativa comodataria -OMISSIS-, ha presentato all’Ente Parco un’istanza per ottenere l’autorizzazione a un intervento di gestione conservativa del bosco esistente, finalizzato alla rinnovazione naturale mediante ceduazione, con mantenimento delle matrici e degli apparati radicali.
Con nota del 5 agosto 2025, l’Ente Parco ha dichiarato improcedibile la richiesta, motivando che sui medesimi mappali erano già state presentate istanze identiche nel 2011 e nel 2021. Secondo l’Amministrazione, la domanda del 2025 non sarebbe altro che la riproposizione di quelle precedenti.
Il ricorrente ritiene questa affermazione errata e frutto di travisamento dei fatti. Le istanze del 2011 e del 2021 avevano come oggetto la conversione colturale: taglio del bosco ceduo e sostituzione con pioppicoltura industriale. L’istanza del 2025, invece, riguarda una pratica silvicolturale sostenibile, volta alla conservazione e rinnovazione naturale del bosco tramite ceduazione. Si tratta di interventi ontologicamente diversi: da un lato sostituzione di specie, dall’altro gestione conservativa.
Per tale ragione, il ricorrente, in data 2 settembre 2025, ha notificato istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990.
L’Amministrazione è rimasta inerte.
Il ricorrente ha così presentato ricorso facendo valere molteplici vizi:
1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria, avendo qualificato come identiche istanze radicalmente diverse;
2. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione e motivazione apparente;
3. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento (art. 97 Cost.), per mancata valutazione della documentazione e per l’inerzia successiva;
4. Violazione dell’art. 3, comma 4, L. 241/1990, poiché l’atto non indica termini e autorità per il ricorso, obbligo previsto a pena di illegittimità formale;
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, dato avviso alla parte costituita della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Dalla disamina degli atti emerge che l’istanza presentata dal ricorrente in data 10 giugno 2025 aveva ad oggetto un intervento di gestione conservativa del bosco esistente, finalizzato alla rinnovazione naturale mediante ceduazione, con mantenimento delle matrici e degli apparati radicali. Tale intervento si distingue ontologicamente dalle istanze del 2011 e del 2021, che riguardavano la conversione colturale mediante taglio del bosco ceduo e sostituzione con pioppicoltura industriale.
L’Amministrazione, qualificando la domanda del 2025 come mera riproposizione delle precedenti, ha travisato il contenuto dell’istanza, omettendo ogni valutazione nel merito. Ne deriva un evidente vizio di travisamento dei fatti e difetto assoluto di istruttoria, che si riflette nella motivazione, ridotta a un mero richiamo di precedenti provvedimenti senza alcuna analisi della richiesta attuale.
A fronte di un’istanza nuova e diversa, l’Amministrazione aveva l’obbligo di provvedere con un esame sostanziale, esercitando i propri poteri discrezionali in relazione alla specifica attività proposta. Tale obbligo non è stato adempiuto, determinando l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Negli anzidetti limiti, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 1500 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
MA CI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CI | Ida RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.