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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11386 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5829/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione Undicesima Civile sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott. Filippo Peluso, letti gli atti;
rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza del 1/12/2025 sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta;
rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo il rigetto della domanda di indennizzo per i danni subiti dagli appartamenti delle condomine sig.re e , essendo evidente il difetto di legittimazione attiva Per_1 Per_2 del Condominio, che non può agire per i danni subiti da terzi;
il rigetto della domanda di indennizzo per l'inoperatività della polizza n. 6034294LP in considerazione dell'evento sinistroso da cui sarebbero scaturiti i danni reclamati dal per i motivi esposti nell'atto di opposizione, con Parte_1 vittoria di spese e compensi di lite;
rilevato che parte convenuta ha depositato note scritte chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo con ogni sua statuizione;
esaminati gli atti della causa, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito del seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante redazione telematica e sottoscrizione con firma digitale.
N. 5829/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5829/2022 R.G.A.C. decisa all'udienza cartolare del 1/12/2025
TRA
(P. IV , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede a Roma in Via Po n. 20, elettivamente domiciliata a Napoli al Viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'Avv.
CO OL che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'Amministratore legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato a
Napoli al Vico Tarsia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Luigi Tancredi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/2022, R.g. 1676/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/01/2022.
Conclusioni: per l'opponente, come dall'atto di citazione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti richiesti ex art. 633 e ss. c.p.c., oltre che per assenza dei requisiti,
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presupposti e condizioni previste dal contratto e per l'insorgenza di contestazioni in ordine alla indennizzabilità del sinistro stesso;
per effetto di tutto quanto al capo che precede, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia datato 06/08/2021, in quanto affetto da errore essenziale e sottoscritto in violazione dei patti negoziali, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 24/09/2020 vantato nei confronti della
[...] da parte del accertare e dichiarare l'inoperatività CP_2 Parte_1 della garanzia, per tutto quanto esposto in atti;
accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo da parte del Condominio per esagerazione dolosa del danno;
revocare il decreto ingiuntivo n. 743/2022, odiernamente opposto, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
emettere ogni altro provvedimento del caso.
Per l'opposta, come da comparsa conclusionale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla perché inammissibile, CP_2 improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di annullamento della perizia contrattuale perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare il D.I. n. 743/2022 con ogni sua statuizione e provvedimento;
condannare la al CP_2 pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge
18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta
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la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze
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istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo Parte_2
“la società opponente”) citava in giudizio il Controparte_1
(d'ora innanzi solo “l'opposto”) proponendo
[...] opposizione al D.I. 743/2022, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/01/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 33.017,00, oltre accessori e spese, richiesto a titolo di indennizzo assicurativo per i danni riportati alle parti comuni e all'appartamento dei condomini sigg.re
[...]
e a seguito del sinistro verificatosi in data 24/9/2020 Per_1 Per_2 costituito dalla rottura accidentale della tubazione di carico a servizio esclusivo del precitato fabbricato assicurato, per cui si determinava un rilevante spargimento dell'acqua e conseguenti danni.
L'opponente, in particolare, eccepiva: l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
il difetto di legittimazione attiva del relativamente ai Parte_1 danni subiti dal singolo condomino;
l'inoperatività della polizza stipulata dalle parti;
l'inoperatività della garanzia per dichiarazioni false in sede di stipula ex artt. 1892 e 1910 c.c.; la mancanza di prova del fatto storico e del quantum debeatur.
Si costituiva in giudizio l'opposto che rilevava l'infondatezza dell'opposizione, ed eccepiva: l'inesistenza della procura allegata all'atto di opposizione;
la legittimità del D.I. opposto;
la legittimazione attiva del subiti dal condomino;
l'operatività della polizza;
Controparte_3
l'assenza di false dichiarazioni in sede di stipula della polizza;
l'esistenza della prova del fatto storico e dei danni.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto e regolarizzata la procura conferita al procuratore della società opponente, veniva espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel prosieguo, all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e,
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assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del
12/06/2025 (poi differita), rinviata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c..
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia della polizza assicurativa, condizioni generali di polizza, processo verbale conclusivo di perizia collegiale e notifica dello stesso alla società opponente del 28/9/2021.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di
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tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ancora, in via preliminare, l'opposto ha eccepito, in via preliminare,
l'inesistenza giuridica della procura alle liti conferita dalla compagnia di assicurazioni al proprio difensore, allegata in calce all'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Secondo l'opposto non si verterebbe, infatti, in un'ipotesi di mera nullità sanabile, bensì di inesistenza della procura, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per carenza originaria del presupposto processuale ex art. 83 c.p.c. con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto. L'opposto, in particolare, ha dedotto che la procura conferita al procuratore costituito della società opponente risulterebbe priva dei requisiti minimi per poterla ritenere esistente,
e presenterebbe le seguenti carenze: mancata informativa GDPR, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679; mancata informativa sulla negoziazione assistita, ex art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014; assenza di valida sottoscrizione da parte di soggetto legittimato in quanto la procura risulta rilasciata dalla dott.ssa la cui legittimazione a rappresentare la società Persona_3 [...] non è documentata mancando il deposito della procura notarile Parte_2 del 20/06/2020 n. 83120 del notaio di Bracciano, indicata a Per_4 fondamento del potere rappresentativo.
Diversamente da quanto eccepito dall'opposto, si ritiene che le indicate carenze della procura alle liti potrebbero essere configurate come vizio di nullità, tale da essere regolarizzabili ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. I primi due
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vizi (mancata informativa GDPR e negoziazione assistita) non inficiano di per sé la validità della procura alle liti, ma possono comportare profili di responsabilità del professionista nei confronti del cliente. Per ciò che concerne la mancanza di sottoscrizione valida da parte di un soggetto legittimato, si osserva che il procuratore della società opponente ha poi provveduto a depositare la procura notarile ove viene conferito il potere di rappresentanza alla dott.ssa Persona_3
L'eccezione di inesistenza della procura sollevata dall'opposto va, pertanto, rigettata.
Sempre in via preliminare, si ritiene infondata anche l'eccezione sollevata dalla società opponente circa il difetto di legittimazione attiva del il quale ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei danni Parte_1 relativi sia alle parti comuni dell'edificio sia a porzioni di proprietà esclusiva
(proprietà condomini sigg.re e ). Per_1 Per_2
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in caso di polizza assicurativa stipulata dal per il tramite Parte_1 dell'Amministratore, quest'ultimo è legittimato ad agire anche per danni riguardanti unità immobiliari in proprietà esclusiva.
La polizza in questione deve essere qualificata come contratto assicurativo
"per conto di chi spetta", ai sensi dell'art. 1891 c.c. nel quale il Condominio, per il tramite dell'Amministratore, assume la veste di contraente, mentre i singoli condomini, titolari dell'interesse assicurato, rivestono la qualità di assicurati. Pertanto, in caso di sinistro, l'indennizzo deve essere riconosciuto al condomino danneggiato, pur non essendo questi parte contraente del contratto.
Ne consegue che il singolo condomino non è legittimato ad agire autonomamente nei confronti dell'assicuratore, non potendo sostituirsi all'Amministratore, unico soggetto titolato alla rappresentanza dell'ente di gestione condominiale nei rapporti con la Compagnia assicurativa. In tal senso, si richiama l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
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20/02/2009 n. 4245), secondo cui il Condominio, in quanto ente di gestione privo di personalità giuridica, non attribuisce ai singoli partecipanti il potere di agire in proprio nei confronti dell'assicuratore, permanendo in capo all'Amministratore la titolarità esclusiva della rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente medesimo.
Tuttavia, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, la struttura del pur non dotata di autonoma soggettività giuridica, non preclude Parte_1 ai singoli condomini la possibilità di agire in giudizio a tutela sia di diritti di natura esclusiva che di diritti comuni, né di intervenire nei giudizi già promossi dall'Amministratore, o di avvalersi di mezzi di impugnazione al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una sentenza pronunciata nei confronti del (Cass. Civ., 20/05/014 n. 11078). Parte_1
Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1891 c.c., né risulta che i condomini, sigg.re e , abbiano formalmente Per_1 Per_2 sollevato opposizione nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni superiori, deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva in capo al anche con riguardo alla richiesta Parte_1 indennitaria concernente i danni lamentati dai condomini sigg. e Per_1
. Per_2
Infine, deve considerarsi infondata l'eccezione della società opponente di inoperatività della garanzia per false dichiarazioni rese al momento della stipula della polizza da parte del Condominio contraente, atteso che lo stesso ha dato prova di avere ricevuto disdetta in data 3/7/2020, con decorrenza a far data dal 3/8/2020, della polizza, avente le stesse coperture, precedentemente stipulata con la Zurich Insurance Plc.
L'opposizione, nel merito, è risultata infondata e va rigettata, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Ed invero, la principale questione controversa tra le parti ruota attorno alla validità della perizia contrattuale, prevista dalla polizza assicurativa sottoscritta tra le parti.
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Come dedotto dall'opposto, la perizia contrattuale costituisce un accordo negoziale vincolante, che, per espressa previsione contrattuale di cui alle condizioni generali di polizza “Sara Fabbricati”, mod. 30AP, edizione
12/2019 (doc. allegato da entrambe le parti), non è impugnabile dalle parti se non nei limitati casi di errore essenziale, dolo, violenza o violazione dei patti contrattuali (art. IFC.5, co. 2).
L'opponente non ha fornito la prova di “un errore determinante correlato ad un vizio della volontà” a sostegno della eccezione di nullità della perizia contrattuale. La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale (Cass. Civ. 28.7.2017 n.18906). Ed invero, l'intero impianto oppositivo è basato su contestazioni meramente tecniche e valutative, le quali non costituiscono motivo di annullamento della perizia contrattuale. In particolare, l'opponente dichiara che i danni subiti alle pareti perimetrali dello stabile a seguito della rottura della tubazione di carico CP_4 dell'acqua non sarebbero stati danni accidentali bensì danni subiti in conseguenza della carente manutenzione posta in essere dal . Parte_1
Orbene, va osservato che assume valore decisivo in questo giudizio la relazione redatta dal collegio peritale, il cui verbale rappresenta un elaborato tecnico, imparziale e completo, formato con la partecipazione del perito nominato dal Tribunale di Napoli, quale terzo perito arbitro.
Il suddetto collegio, a maggioranza, ha accertato che: i danni denunciati esistono e sono conseguenza diretta ed esclusiva della rottura accidentale della tubazione di carico dell'acqua; la tubazione non risultava in stato
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manutentivo carente;
la rottura è da attribuirsi a cause accidentali imprevedibili, quali azioni del vento, ovvero sbalzi termici.
Pertanto, l'accertamento peritale ha individuato con chiarezza e rigore causale l'origine del danno, escludendo altre possibili concause, e ha liquidato il danno conformemente ai criteri di polizza.
A fronte di tale elaborato, la società opponente non ha fornito alcuna prova idonea a sovvertire le conclusioni dei periti, né ha offerto controperizia equipollente, limitandosi a rimettere in discussione i risultati attraverso osservazioni unilateralmente fondate sul proprio perito di parte.
Inoltre, occorre precisare che, sulla formazione del collegio peritale, sono le stesso condizioni generali di polizza ut supra richiamate, che all'art. IFC.4, lettera b) prevedono che in caso di mancato accordo tra i due periti di parte, anche una sola delle due, con propria istanza, può chiedere al Tribunale di nominare un terzo perito.
Altresì, sul relativo valore probatorio, si osserva che essa costituisce prova scritta del credito, peraltro, formata in contradditorio tra le parti, a maggioranza e con un perito terzo nominato dal Tribunale.
In conclusione, alla luce delle esposte motivazioni, deve rigettarsi l'opposizione con la conferma del D.I. opposto che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo minimo dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n.
236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
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il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 743/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il
31/01/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa, con attribuzione
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione Undicesima Civile sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, dott. Filippo Peluso, letti gli atti;
rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza del 1/12/2025 sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta;
rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo il rigetto della domanda di indennizzo per i danni subiti dagli appartamenti delle condomine sig.re e , essendo evidente il difetto di legittimazione attiva Per_1 Per_2 del Condominio, che non può agire per i danni subiti da terzi;
il rigetto della domanda di indennizzo per l'inoperatività della polizza n. 6034294LP in considerazione dell'evento sinistroso da cui sarebbero scaturiti i danni reclamati dal per i motivi esposti nell'atto di opposizione, con Parte_1 vittoria di spese e compensi di lite;
rilevato che parte convenuta ha depositato note scritte chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo con ogni sua statuizione;
esaminati gli atti della causa, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito del seguente dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante redazione telematica e sottoscrizione con firma digitale.
N. 5829/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5829/2022 R.G.A.C. decisa all'udienza cartolare del 1/12/2025
TRA
(P. IV , in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede a Roma in Via Po n. 20, elettivamente domiciliata a Napoli al Viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'Avv.
CO OL che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'Amministratore legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato a
Napoli al Vico Tarsia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Luigi Tancredi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/2022, R.g. 1676/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/01/2022.
Conclusioni: per l'opponente, come dall'atto di citazione, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti richiesti ex art. 633 e ss. c.p.c., oltre che per assenza dei requisiti,
- 2 -
presupposti e condizioni previste dal contratto e per l'insorgenza di contestazioni in ordine alla indennizzabilità del sinistro stesso;
per effetto di tutto quanto al capo che precede, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di perizia contrattuale e del relativo verbale definitivo di perizia datato 06/08/2021, in quanto affetto da errore essenziale e sottoscritto in violazione dei patti negoziali, per tutti i rilevanti e fondati motivi esposti in atti;
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito derivante da diritto all'indennizzo per il sinistro del 24/09/2020 vantato nei confronti della
[...] da parte del accertare e dichiarare l'inoperatività CP_2 Parte_1 della garanzia, per tutto quanto esposto in atti;
accertare e dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo da parte del Condominio per esagerazione dolosa del danno;
revocare il decreto ingiuntivo n. 743/2022, odiernamente opposto, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
emettere ogni altro provvedimento del caso.
Per l'opposta, come da comparsa conclusionale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla perché inammissibile, CP_2 improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di annullamento della perizia contrattuale perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare il D.I. n. 743/2022 con ogni sua statuizione e provvedimento;
condannare la al CP_2 pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott.ssa V. Valletta e dal Gop dott.ssa M.R. Scotti, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge
18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta
- 3 -
la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del
S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze
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istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo Parte_2
“la società opponente”) citava in giudizio il Controparte_1
(d'ora innanzi solo “l'opposto”) proponendo
[...] opposizione al D.I. 743/2022, emesso dal Tribunale di Napoli il 31/01/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 33.017,00, oltre accessori e spese, richiesto a titolo di indennizzo assicurativo per i danni riportati alle parti comuni e all'appartamento dei condomini sigg.re
[...]
e a seguito del sinistro verificatosi in data 24/9/2020 Per_1 Per_2 costituito dalla rottura accidentale della tubazione di carico a servizio esclusivo del precitato fabbricato assicurato, per cui si determinava un rilevante spargimento dell'acqua e conseguenti danni.
L'opponente, in particolare, eccepiva: l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
il difetto di legittimazione attiva del relativamente ai Parte_1 danni subiti dal singolo condomino;
l'inoperatività della polizza stipulata dalle parti;
l'inoperatività della garanzia per dichiarazioni false in sede di stipula ex artt. 1892 e 1910 c.c.; la mancanza di prova del fatto storico e del quantum debeatur.
Si costituiva in giudizio l'opposto che rilevava l'infondatezza dell'opposizione, ed eccepiva: l'inesistenza della procura allegata all'atto di opposizione;
la legittimità del D.I. opposto;
la legittimazione attiva del subiti dal condomino;
l'operatività della polizza;
Controparte_3
l'assenza di false dichiarazioni in sede di stipula della polizza;
l'esistenza della prova del fatto storico e dei danni.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto e regolarizzata la procura conferita al procuratore della società opponente, veniva espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel prosieguo, all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e,
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assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del
12/06/2025 (poi differita), rinviata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c..
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia della polizza assicurativa, condizioni generali di polizza, processo verbale conclusivo di perizia collegiale e notifica dello stesso alla società opponente del 28/9/2021.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di
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tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ancora, in via preliminare, l'opposto ha eccepito, in via preliminare,
l'inesistenza giuridica della procura alle liti conferita dalla compagnia di assicurazioni al proprio difensore, allegata in calce all'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Secondo l'opposto non si verterebbe, infatti, in un'ipotesi di mera nullità sanabile, bensì di inesistenza della procura, con conseguente inammissibilità dell'opposizione per carenza originaria del presupposto processuale ex art. 83 c.p.c. con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto. L'opposto, in particolare, ha dedotto che la procura conferita al procuratore costituito della società opponente risulterebbe priva dei requisiti minimi per poterla ritenere esistente,
e presenterebbe le seguenti carenze: mancata informativa GDPR, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679; mancata informativa sulla negoziazione assistita, ex art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014; assenza di valida sottoscrizione da parte di soggetto legittimato in quanto la procura risulta rilasciata dalla dott.ssa la cui legittimazione a rappresentare la società Persona_3 [...] non è documentata mancando il deposito della procura notarile Parte_2 del 20/06/2020 n. 83120 del notaio di Bracciano, indicata a Per_4 fondamento del potere rappresentativo.
Diversamente da quanto eccepito dall'opposto, si ritiene che le indicate carenze della procura alle liti potrebbero essere configurate come vizio di nullità, tale da essere regolarizzabili ai sensi dell'art. 182 c.p.c.. I primi due
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vizi (mancata informativa GDPR e negoziazione assistita) non inficiano di per sé la validità della procura alle liti, ma possono comportare profili di responsabilità del professionista nei confronti del cliente. Per ciò che concerne la mancanza di sottoscrizione valida da parte di un soggetto legittimato, si osserva che il procuratore della società opponente ha poi provveduto a depositare la procura notarile ove viene conferito il potere di rappresentanza alla dott.ssa Persona_3
L'eccezione di inesistenza della procura sollevata dall'opposto va, pertanto, rigettata.
Sempre in via preliminare, si ritiene infondata anche l'eccezione sollevata dalla società opponente circa il difetto di legittimazione attiva del il quale ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei danni Parte_1 relativi sia alle parti comuni dell'edificio sia a porzioni di proprietà esclusiva
(proprietà condomini sigg.re e ). Per_1 Per_2
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in caso di polizza assicurativa stipulata dal per il tramite Parte_1 dell'Amministratore, quest'ultimo è legittimato ad agire anche per danni riguardanti unità immobiliari in proprietà esclusiva.
La polizza in questione deve essere qualificata come contratto assicurativo
"per conto di chi spetta", ai sensi dell'art. 1891 c.c. nel quale il Condominio, per il tramite dell'Amministratore, assume la veste di contraente, mentre i singoli condomini, titolari dell'interesse assicurato, rivestono la qualità di assicurati. Pertanto, in caso di sinistro, l'indennizzo deve essere riconosciuto al condomino danneggiato, pur non essendo questi parte contraente del contratto.
Ne consegue che il singolo condomino non è legittimato ad agire autonomamente nei confronti dell'assicuratore, non potendo sostituirsi all'Amministratore, unico soggetto titolato alla rappresentanza dell'ente di gestione condominiale nei rapporti con la Compagnia assicurativa. In tal senso, si richiama l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
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20/02/2009 n. 4245), secondo cui il Condominio, in quanto ente di gestione privo di personalità giuridica, non attribuisce ai singoli partecipanti il potere di agire in proprio nei confronti dell'assicuratore, permanendo in capo all'Amministratore la titolarità esclusiva della rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente medesimo.
Tuttavia, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, la struttura del pur non dotata di autonoma soggettività giuridica, non preclude Parte_1 ai singoli condomini la possibilità di agire in giudizio a tutela sia di diritti di natura esclusiva che di diritti comuni, né di intervenire nei giudizi già promossi dall'Amministratore, o di avvalersi di mezzi di impugnazione al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli di una sentenza pronunciata nei confronti del (Cass. Civ., 20/05/014 n. 11078). Parte_1
Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1891 c.c., né risulta che i condomini, sigg.re e , abbiano formalmente Per_1 Per_2 sollevato opposizione nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni superiori, deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva in capo al anche con riguardo alla richiesta Parte_1 indennitaria concernente i danni lamentati dai condomini sigg. e Per_1
. Per_2
Infine, deve considerarsi infondata l'eccezione della società opponente di inoperatività della garanzia per false dichiarazioni rese al momento della stipula della polizza da parte del Condominio contraente, atteso che lo stesso ha dato prova di avere ricevuto disdetta in data 3/7/2020, con decorrenza a far data dal 3/8/2020, della polizza, avente le stesse coperture, precedentemente stipulata con la Zurich Insurance Plc.
L'opposizione, nel merito, è risultata infondata e va rigettata, nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Ed invero, la principale questione controversa tra le parti ruota attorno alla validità della perizia contrattuale, prevista dalla polizza assicurativa sottoscritta tra le parti.
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Come dedotto dall'opposto, la perizia contrattuale costituisce un accordo negoziale vincolante, che, per espressa previsione contrattuale di cui alle condizioni generali di polizza “Sara Fabbricati”, mod. 30AP, edizione
12/2019 (doc. allegato da entrambe le parti), non è impugnabile dalle parti se non nei limitati casi di errore essenziale, dolo, violenza o violazione dei patti contrattuali (art. IFC.5, co. 2).
L'opponente non ha fornito la prova di “un errore determinante correlato ad un vizio della volontà” a sostegno della eccezione di nullità della perizia contrattuale. La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale (Cass. Civ. 28.7.2017 n.18906). Ed invero, l'intero impianto oppositivo è basato su contestazioni meramente tecniche e valutative, le quali non costituiscono motivo di annullamento della perizia contrattuale. In particolare, l'opponente dichiara che i danni subiti alle pareti perimetrali dello stabile a seguito della rottura della tubazione di carico CP_4 dell'acqua non sarebbero stati danni accidentali bensì danni subiti in conseguenza della carente manutenzione posta in essere dal . Parte_1
Orbene, va osservato che assume valore decisivo in questo giudizio la relazione redatta dal collegio peritale, il cui verbale rappresenta un elaborato tecnico, imparziale e completo, formato con la partecipazione del perito nominato dal Tribunale di Napoli, quale terzo perito arbitro.
Il suddetto collegio, a maggioranza, ha accertato che: i danni denunciati esistono e sono conseguenza diretta ed esclusiva della rottura accidentale della tubazione di carico dell'acqua; la tubazione non risultava in stato
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manutentivo carente;
la rottura è da attribuirsi a cause accidentali imprevedibili, quali azioni del vento, ovvero sbalzi termici.
Pertanto, l'accertamento peritale ha individuato con chiarezza e rigore causale l'origine del danno, escludendo altre possibili concause, e ha liquidato il danno conformemente ai criteri di polizza.
A fronte di tale elaborato, la società opponente non ha fornito alcuna prova idonea a sovvertire le conclusioni dei periti, né ha offerto controperizia equipollente, limitandosi a rimettere in discussione i risultati attraverso osservazioni unilateralmente fondate sul proprio perito di parte.
Inoltre, occorre precisare che, sulla formazione del collegio peritale, sono le stesso condizioni generali di polizza ut supra richiamate, che all'art. IFC.4, lettera b) prevedono che in caso di mancato accordo tra i due periti di parte, anche una sola delle due, con propria istanza, può chiedere al Tribunale di nominare un terzo perito.
Altresì, sul relativo valore probatorio, si osserva che essa costituisce prova scritta del credito, peraltro, formata in contradditorio tra le parti, a maggioranza e con un perito terzo nominato dal Tribunale.
In conclusione, alla luce delle esposte motivazioni, deve rigettarsi l'opposizione con la conferma del D.I. opposto che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo minimo dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n.
236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
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il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 743/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il
31/01/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IV e Cpa, con attribuzione
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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