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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 101-2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mioletti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino via Crimea in forza di procura in atti
PARTE APPELLANTE nei confronti di
rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Controparte_1
Pignata e Federica Cau ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 64 in forza di procura in atti PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Nicoletta Quaglino che non ha rassegnato conclusioni Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di separazione personale pubblicata dal Tribunale Ordinario di Torino, VII sezione, in data 8.01.2024
Conclusioni della parte appellante: “ In linea di principalità: dato atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio , revocare il contributo originariamente Per_1 previsto in suo favore a far data dal gennaio 2024 o in subordine dal luglio 2024.
1 2) in ogni caso : ridurre il contributo al mantenimento del figlio nella misura Per_1 massima di euro 400 così come già previsto con decreto di Codesta Ecc.ma Corte con decorrenza dalla sentenza di primo grado disponendo la restituzione delle somme versate in eccesso;
3) revocare il provvedimento del Tribunale che stabiliva la revoca del contributo per il figlio dal mese di settembre 2022 disponendo la revoca del contributo a far data dal Per_2 maggio 2022 e la restituzione delle somme versate in eccesso. 4) ridurre il contributo mensile al mantenimento della moglie all'importo massimo di euro 200 mensili così come previsto dal decreto 17 febbraio 2021 di questa Corte a far data dalla sentenza di primo grado disponendo la restituzione delle somme versate in eccesso. Con vittoria o, in subordine, compensazione di spese e onorari di causa in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, preliminarmente Dichiarare l'inammissibilità totale dell'avversaria memoria non autorizzata ( intitolata note di udienza) depositata in data 4 giugno 2024 e della documentazione ad essa allegata sanzionando adeguatamente tale condotta processuale ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 cpc;
dichiarare l'inammissibilità parziale dell'ulteriore avversaria memoria non autorizzata ( intitolata note di precisazione delle conclusioni) depositata in data 22 gennaio 2025 per tutta la parte eccedente la precisazione delle conclusioni nonché della documentazione nient'affatto nuova ad essa allegata sanzionando adeguatamente tale condotta processuale ai sensi degli artt. 88, 92 e96 cpc;
in ogni caso dichiarare l'inammissibilità dell'ulteriore motivo di appello surrettiziamente introdotto con l'avversaria memoria non autorizzata ( intitolata note di precisazione delle conclusioni) depositata in data 22 gennaio 2025 sanzionando adeguatamente tale condotta processuale ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 cpc;
nel merito dichiarare inammissibile e/o comunque respingere integralmente l'avversario appello;
in via incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che il contributo pari a euro 600 mensili dovuto dal per il mantenimento Parte_1 del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie era dovuto a partire dalla data della Per_2 domanda ( 27 febbraio 2020) e fino all'agosto 2022 ( compreso) come già statuito dal Tribunale;
dichiarare che il contributo pari a euro 600 mensili oltre aumenti Istat dovuto dal per Parte_1 il mantenimento del figlio oltre al 70% delle spese straordinarie, era dovuto a partire Per_1 dalla data della domanda ( 27 febbraio 2020) e continuerà ad essere dovuto fino a quando quest'ultimo conseguirà l'indipendenza economica;
dichiarare che il contributo di euro 500 mensili oltre aumenti Istat per il mantenimento della moglie è dovuto a partire dalla data della domanda ( 27 febbraio 2020). Controparte_1
Confermare per il resto l'impugnata sentenza. Con il favore delle spese del presente grado.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Parte_1 concordatario in comune di Campiglia Cervo in data 11 settembre 1993. Dall'unione nascevano i figli ( nato il [...]) e ( nato Per_2 Per_1 il 13 settembre 1997). Con ricorso depositato il 27 febbraio 2020 avanti al Tribunale di Torino la signora chiedeva la separazione personale con addebito al marito. Domandava CP_1
2 inoltre il contributo al mantenimento dei due figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura di euro 1600 mensili ( 800 per ciascuno) oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre. Chiedeva altresì l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e un assegno per il proprio mantenimento di euro 500 mensili. Si costituiva in giudizio il signor chiedendo l'addebito della separazione Parte_1 alla moglie e la previsione a suo carico di un contributo per il mantenimento dei figli pari a euro 400 per ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Presidente del Tribunale di Torino con ordinanza in data 25 novembre 2020 assegnava la casa coniugale alla moglie, disponeva a carico del signor il Parte_1 versamento di un contributo per il mantenimento dei figli pari a 500 euro mensili per ciascuno oltre al 70% delle spese straordinarie. Poneva a carico del signor un assegno di mantenimento per la moglie di euro 300 mensili. Parte_1
Avverso tale ordinanza il signor proponeva reclamo alla Corte Parte_1
d'Appello. Con decreto del 26 febbraio 2021 la Corte d'Appello rideterminava il contributo al mantenimento a favore dei figli nella somma di euro 800 mensili ( 400 euro per ciascuno) oltre al 70% delle spese straordinarie e riduceva l'assegno di mantenimento per la moglie a euro 200 mensili. Dopo la fase istruttoria, il Tribunale di Torino con sentenza pubblicata l'8 gennaio
2024 accoglieva la domanda di separazione non provvedendo sulla domanda di addebito reciproca ( avendo la signora rinunciato a tale domanda in sede di CP_1 conclusioni definitive e avendovi parimenti il convenuto rinunciato in sede di comparsa conclusionale). Il Tribunale di Torino con sentenza depositata l'8 gennaio 2024 revocava il contributo al mantenimento del figlio a far data dal 1 settembre 2022 Per_2 essendo il figlio divenuto economicamente indipendente a partire dal mese di agosto 2022. Valutate le contrapposte situazioni economiche delle parti, il Tribunale determinava in euro 600 , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese , oltre rivalutazione annuale Istat, il contributo al mantenimento del figlio , ancora non Per_1 economicamente indipendente, dovuto dal padre oltre al 70% delle spese straordinarie con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Sempre con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, disponeva che il signor corrispondesse a un assegno di mantenimento entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese pari a euro 500 oltre a rivalutazione annuale secondo indice Istat. Il signor proponeva appello nei confronti della sentenza del Parte_1
Tribunale di Torino contestando l'erronea valutazione dei redditi propri e di quelli della parte appellata nonché l'errata ricostruzione del tenore di vita del nucleo familiare e del reddito e patrimonio di entrambi i coniugi .
3 In particolare l'appellante precisava che dalla propria dichiarazione dei redditi del 2022 ( periodo di imposta 2021) emergeva un reddito annuo netto di euro 31.968 pari a un reddito mensile netto di euro 2664; dalla dichiarazione dei redditi del 2021 ( anno di imposta 2020) emergeva un reddito annuo netto di euro 39.021 pari a un reddito mensile netto di euro 3.251,75 e, infine dalla dichiarazione dei redditi del 2020 ( periodo di imposta 2019) emergeva un reddito annuo netto di euro 32.509 pari a un reddito mensile netto di euro 2709,08. Pertanto il reddito medio mensile si attestava intorno ai 2700 euro. L'appellante inoltre contestava le considerazioni del giudice in merito alla non verosimiglianza del reddito dal medesimo dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi agli atti . Richiamava il decreto della Corte d'Appello che in sede di reclamo ex art. 708 cpc aveva ridotto il contributo al mantenimento della moglie in euro 200 mensili e stabilito il contributo al mantenimento dei figli in euro 400 mensili per ciascuno oltre al 70% delle spese straordinarie.
Rimarcava di versare in difficoltà nel provvedere al pagamento del contributo al mantenimento dei figli e delle spese straordinarie a suo carico tanto che era stato costretto a mettere in vendita l'unico cespite di sua proprietà. Sosteneva che le spese correnti della vita domestica erano state in parte pagate con il ricavato di tale vendita essendo egli a tutt'oggi non in grado di provvedere al pagamento delle somme dovute con i soli proventi della propria attività lavorativa. Affermava inoltre di essere stato costretto a chiedere un finanziamento di euro 10.729,00 concesso il 29 maggio 2020 per il quale doveva pagare rate mensili di euro 229 euro. Aggiungeva di aver accumulato un significativo debito previdenziale. Circa i redditi della moglie , segnalava che sui conti correnti italiano e francese della medesima confluivano somme superiori ai redditi dichiarati con la conseguenza che tali incassi dovevano ritenersi frutto di attività non dichiarate. Segnalava inoltre che la signora aveva dichiarato all'udienza del 20 ottobre 2020 che aveva CP_1 impiegato il risarcimento ottenuto per l'incidente della madre nell'acquisto di uno dei due immobili di cui era proprietaria ad Antibes mentre successivamente era emerso che elevate somme erano ancora nella sua disponibilità essendo depositate sul conto corrente per euro 189.000.
L'appellante riteneva comunque che il Tribunale avesse erroneamente operato la ricostruzione del tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio non valorizzando adeguatamente la circostanza della partecipazione di entrambi i coniugi alle spese familiari. L'appellante segnalava che anche il figlio aveva da poco ottenuto la Per_1 partecipazione ad uno stage della durata di sei mesi con retribuzione di euro 850 mensili oltre ai buoni pasto.
4 In punto spese di lite riteneva eccessivamente gravosa la condanna al pagamento dei due terzi delle spese di lite stante l'accettazione incondizionata da parte sua della proposta transattiva avanzata dal Giudice istruttore. Insisteva quindi nelle conclusioni rassegnate. Si costituiva in giudizio la signora eccependo l'inammissibilità dell'appello in CP_1 quanto il signor si era limitato a formulare una serie di critiche senza Parte_1 articolare specifici motivi.
Evidenziava che la dichiarazione dei redditi del nel periodo di imposta Parte_1
2022 riportava un reddito di euro 31.968 al netto dei soli oneri previdenziali. La signora riteneva che le considerazioni svolte dal Tribunale fossero CP_1 pienamente condivisibili. Il Tribunale infatti aveva rimarcato che le attività lavorative della erano assolutamente temporanee e saltuarie e generavano guadagni CP_1 molto modesti. D'altro canto il aveva ammesso di aver concordato con Parte_1 la moglie che quest'ultima sarebbe rimasta a casa per crescere i ragazzi e che lui avrebbe pagato tutte le spese. Riteneva pertanto che l'appello fosse da rigettare con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite per intero.
In via incidentale la signora contestava che la decorrenza degli assegni per CP_1 lei e per il figlio fosse stata fissata dalla data di pubblicazione della Per_1 sentenza di primo grado anziché dalla data della domanda giudiziale ossia a decorrere dal 27 febbraio 2020. All'udienza del 24 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche , la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'appello principale è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente la Corte rileva che la nota di udienza depositata dall'appellante in data 4 giugno 2024 è da ritenersi inammissibile in quanto non autorizzata e i documenti con la medesima prodotti ( doc. 4 e doc.5) parimenti sono da ritenersi una produzione inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc in quanto tardiva posto che la produzione documentale avrebbe dovuto effettuarsi in parte in primo grado ( doc. 5) e in parte con l'atto di appello ( doc. 4) .
Debbono essere invece dichiarati irrilevanti i documenti prodotti dall'appellante con la nota di precisazione delle conclusioni datata 22 gennaio 2025 in quanto inidonei a dimostrare, non solo l'esistenza di un contratto di lavoro tra il figlio e la Per_1
Ernst & Young, ma , soprattutto, gli asseriti redditi in capo al figlio tali da Per_1 consentirgli almeno una parziale autonomia economica. Ciò premesso, ritiene la Corte che, per quanto concerne la domanda di revoca dell'assegno di euro 500 mensili previsto per la moglie, non siano fondati i motivi di appello proposti.
5 Infatti nel giudizio di separazione occorre tenere conto ai sensi dell'art. 156 codice civile del “tenore di vita” goduto durante il matrimonio , protrattosi peraltro nel caso di specie per 26 anni . Come ben ha evidenziato il Tribunale all'esito dell'istruttoria svolta in maniera approfondita e più ampia rispetto agli elementi di prova acquisiti all'epoca della decisione del reclamo ex art. 708 cpc da parte di questa Corte, il tenore di vita della coppia era elevato. I coniugi vivevano nella casa coniugale di proprietà della moglie signora con oneri di gestione dell'immobile di circa 6000 euro all'anno. Le CP_1 spese per la vita quotidiana ( cibo e spese correnti) sono state quantificate concordemente in euro 1400 mensili ed erano sostenute dal marito per intero . I figli hanno sempre frequentato scuole private ( in particolare presso l'istituto Sociale di Torino) con spese di frequenza pari a 4500 euro ciascuno all'anno. La famiglia disponeva di due autovetture. La famiglia praticava lo sport dello sci e i figli anche la palestra. Di tutti i costi relativi alla vita famigliare, quantificabili intorno ai 4000 euro al mese all'incirca, si faceva carico il marito che ha sempre esercitato la professione di avvocato. Di ciò si può ritenere che vi sia ammissione e conferma nello scambio di messaggi ( doc. 73 della parte dove l'avv. afferma “Io pago tutto CP_1 Parte_1 qui…perfino le tue tasse”. La signora percepiva redditi propri durante il matrimonio da attività CP_1 lavorativa occasionale ( come traduttrice o collaboratrice dei micronidi,organizzatrice di mostre, insegnante di francese mediante lezioni private) ma i guadagni sono sempre stati limitati anche se in parte servivano per concorrere limitatamente alle spese familiari. Inoltre , a fare data dal decesso della madre in conseguenza di un incidente stradale, la signora ha percepito un elevato CP_1 risarcimento dei danni ( pari a circa 250.000 euro). Ella ha ereditato due immobili in Torino: il primo, ereditato dalla madre, è stato adibito ad abitazione familiare ( cfr. dichiarazioni ud. Presidenziale in data 20 ottobre 2020) , il secondo , ereditato dal padre, è , invece, attualmente concesso in affitto al canone di 700 euro mensili. Da un alloggio in proprietà , al mare, ora affittato, la signora trae un reddito di CP_1
860 euro mensili . La signora è nuda proprietaria inoltre di un secondo alloggio al mare che CP_1 utilizza a scopo di vacanza. L'immobile ad Antibes concesso in locazione è stato acquistato con le somme percepite a titolo di risarcimento del danno in conseguenza dell'incidente stradale che coinvolse la madre della signora Quest'ultima inoltre detiene somme CP_1 liquide che all'inizio del giudizio ammontavano a 189.000 euro e che, presumibilmente, derivano in parte dal risarcimento del danno ricevuto e in parte dalle somme a lei pervenute per eredità dei genitori nonché in piccola parte dalle attività occasionali svolte .
6 L'avvocato formalmente percepisce un reddito di 2700 euro mensili Parte_1 nette ma in realtà ha sempre sopportato spese , in parte voluttuarie, per la vita familiare per somme ben più elevate. Anche attualmente, dopo la separazione, continua a sopportare spese elevate. Egli ha infatti condotto in locazione un appartamento dove vivere a seguito della separazione al canone di 780 euro mensili;
paga 244 euro mensili per il finanziamento di un'auto ed euro 229 per un altro finanziamento . L'appellante ha venduto nel 2023 l'immobile di sua proprietà esclusiva in Sestriere al prezzo di 500.000 euro così realizzando un ottimo guadagno ( nel 2005 lo aveva acquistato per 115.000 euro) . Ha investito parte dei guadagni in titoli e in una polizza assicurativa per l'importo complessivo di euro 323.300. Aveva inoltre nel marzo 2023 depositi liquidi presso il conto Fideuram n. -861 pari a euro 147.000. Ha chiesto di confermare in via conciliativa le somme che questa Corte d'Appello aveva stabilito, in sede di decisione del reclamo ex art. 708 cpc, e cioè gli assegni per la moglie e per i figli a suo carico per complessivi 1000 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli. Le spese che l'avv. sarebbe disposto ad accollarsi in via conciliativa non Parte_1 sono certo compatibili con un reddito dichiarato di 2500-2700 euro medi mensili ma presuppongono un reddito mensile superiore. La signora ha un reddito di circa 1500 euro lordi al mese per canoni di CP_1 locazione . Inoltre può incrementare tale reddito con attività occasionali di traduttrice , di insegnante di francese, di organizzatrice di eventi. Tali attività risultano però temporanee e occasionali e quindi inidonee a fornirle stabilmente un reddito che si stima non superiore a 400 euro mensili. Essa deve far fronte al pagamento delle tasse sui canoni di locazione e sugli immobili posseduti oltre alle spese di gestione della casa dove vive ( pari a circa 500 euro al mese) e alle spese di manutenzione degli altri immobili. Inoltre essa deve far fronte a tutte le spese di mantenimento per il figlio Per_1 che non risulta aver raggiunto l'indipendenza economica. Considerato il tenore di vita elevato goduto dalla coppia durante il matrimonio ( scuole private, vacanze in località invernali, attività sciistica) si ritiene che l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura di euro 500 mensili oltre rivalutazione annuale Istat, così come previsto dalla sentenza di primo grado, debba essere confermato. Per quanto concerne il figlio nel ricorso in appello l'avv. non Per_2 Parte_1 ha chiesto di mutare la data di decorrenza della revoca dell'assegno dovuto per il figlio ( pari a circa euro 425,80 mensili oltre al 70% delle spese Per_2 straordinarie) a partire dal 1 settembre 2025 ; pertanto tale statuizione è passata in giudicato. Per quanto concerne il figlio , si ritiene che in questo giudizio non sia Per_1 stata fornita la prova del raggiungimento dell'indipendenza economica e neppure di
7 stabili e significativi guadagni. Pertanto il contributo al mantenimento del figlio
,così come previsto dalla sentenza di primo grado, deve essere Per_1 confermato. L'appello incidentale proposto dalla signora in punto decorrenza degli CP_1 assegni dovuti dall'avv, , è da ritenersi inammissibile in quanto è stato Parte_1 tardivamente proposto ( in data 17 maggio 2024) rispetto al termine previsto per la costituzione in giudizio del 30 marzo 2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante previa compensazione di un terzo in considerazione dell'inammissibilità del contrapposto appello incidentale.
Esse si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 147-2022 per le cause contenziose ( valore della causa 700 euro per 24 mensilità ex art. 13 cpc pari a euro 16.800 euro).
p.q.m.
La Corte di Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torino depositata l'8 gennaio 2024 nel giudizio di separazione personale tra e , Controparte_1 Parte_1 respinta ogni altra istanza, RIGETTA l'appello principale proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza del Tribunale di Torino emessa inter partes. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite a favore di che liquida
[...] Controparte_1 per tale quota in euro 800 per la fase di studio, euro 660 per la fase introduttiva, euro 1400 per la fase decisionale così per complessivi euro 2860,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa. Dà atto che per effetto della presente decisione sia l'appellante principale sia l'appellante incidentale sono tenuti ex art. 13 comma I quater dpr 115-2002 al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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