Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione della udienza del 29.5.25 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2767/22 cui sono stati riuniti i proc. 2768/22 e 2769/22 R.G. lavoro vertente
TRA
, , elett.te Parte_1 Parte_2 Parte_3 dom.ti in Quarto, alla via Grotta del Sole, n.4, rapp.to e difeso dall'Avv. Lucia Rambone, in virtù di procure rilasciate in calce ai ricorsi, su foglio separato;
RICORRENTI E
con sede legale in Controparte_1 alla Via Ponte dei Francesi, n. 37/D, in persona del suo Amministratore CP_1
Delegato e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in alla Via CP_1
Medina, 40, presso lo studio dell'Avv. Gianlivio Fasciano, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, su foglio separato;
RESISTENTI
Oggetto: azione di accertamento del diritto alla inclusione nell'accantonamento annuo del TFR del compenso per il lavoro notturno e dei compensi per lavoro festivo
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, depositati il 15.2.22 e il 16.2.22, ritualmente notificati e poi riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano: di essere dipendenti della resistente, a decorrere, il dal 27.2.12, il e il Pt_1 Pt_2
dal 16.1.12, tutti con la qualifica O, inquadrati nel livello 2°A, di cui al CCNL Parte_3
Federambiente; di avere lavorato sei giorni a settimana, per 36 ore, su turni a rotazione, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 o dalle ore 06:00 alle ore 12:00, nel periodo compreso per il dal 27.2.2012 al 31.12.2014, per il dal 16.1.2012 al 31.12.2014 Pt_1 Pt_2
e per il dal 1.1.2012 al 31.12.2014; che nei periodi sopra indicati avevano Parte_3 prestato il lavoro notturno di cui sopra in maniera fissa e continuativa in ogni singolo mese;
che per la retribuzione era corrisposta dalla resistente in misura della retribuzione individuale di cui all'art.24 del CCNL di settore, composta dai seguenti elementi: trattamento minimo contrattuale (c.d. retribuzione base parametrale), aumenti periodici
che la resistente in data 19.02.2015 a seguito di una vertenza collettiva avente il medesimo oggetto, si era obbligata con accordo sindacale a ricalcolare l'accantonamento del trattamento di fine rapporto, inserendo le maggiorazioni per lavoro notturno per il solo periodo giugno 2008/30.10.2014 entro il mese di marzo 2015; che a seguito di una verifica circa l'esatto accantonamento del t.f.r. era emerso che la resistente a tutt'oggi non aveva provveduto al ricalcolo dello stesso, inserendo come imponibile anche le maggiorazioni per lavoro notturno e i compensi per lavoro festivo per il periodo dal 1.06.2003 al 30.06.2008. Specificavano inoltre che in virtù del d.lgs. 252/05 (cd. riforma della previdenza complementare) recepito dalla legge finanziaria entrata in vigore il 01.01.2007, essi avevano aderito al piano individuale pensionistico di tipo assicurativo sottoscritto con il Fondo Pensione Complementare e che il mancato inserimento delle CP_2 maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro festivo nell'imponibile per il calcolo del rateo mensile dell'accantonamento TFR aveva comportato un danno economico ulteriore al mancato accantonamento del TFR e consistente nel mancato rendimento di quote di previdenza complementare;
che la resistente, non riconoscendo il giusto accantonamento del TFR, in quanto privo della quota di incidenza delle maggiorazioni notturne e festive, aveva violato gli obblighi contrattuali nonché reso una ridotta redditività del capitale. Conseguentemente, i ricorrenti concludevano chiedendo:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al giusto accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno e dei compensi per lavoro festivo nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR da accantonare, ai sensi dell'art. 71 CCNL Federambiente. 2) conseguentemente condannare la resistente in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al giusto accantonamento del TFR, in favore quanto al della somma di € 1.827,14, quanto al della somma di Pt_1 Pt_2
€ 147,48, quanto al della somma di € 913,51; Parte_3 ovvero per tutti nella diversa misura, maggiore o minore a determinarsi, in base alle buste paga che saranno esibite dalla resistente e, quindi, condannandola all'adeguamento del TFR derivante dall'inclusione del compenso per lavoro notturno e dei compensi per lavoro festivo per il periodo, quanto al 27.02.2012- Pt_1
31.12.2014 dell'ulteriore importo di € 1.827,14, quanto al per il periodo Pt_2
16.01.2012-31.12.2014 dell'ulteriore importo di €147,48; quanto al per Parte_3 il periodo 01.01.2012-31.12.2014 dell'ulteriore importo di euro € 913,51 il tutto con vittoria di spese, con attribuzione”.
Si costituiva in tutti i procedimenti la società resistente, la quale preliminarmente esponeva di svolgere la sua attività esclusivamente a favore del Controparte_3 nello specifico nel settore dell'igiene urbana e della raccolta integrata dei rifiuti;
di avere sempre regolarmente versato la retribuzione e le quote di tfr in conformità alle previsioni contrattuali e, a partire dal 31 dicembre 2018, anche al Fondo, attraverso l'invio analitico dei conti a scalare;
che, in data 27 gennaio 2021, aveva effettuato un versamento nei confronti di a tacitazione di ogni debenza maturata nei CP_2 suoi confronti. Inoltre, la resistente eccepiva l'inattendibilità dei conteggi effettuati dai ricorrenti e il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i conteggi stessi non potevano essere opposti a essa società, essendo il unico soggetto Controparte_4 legittimato a richiedere e ricevere versamenti a titolo di tfr con decorrenza dal 31/03/2018; nel merito rimarcava l'infondatezza del ricorso, in quanto aveva provveduto al ricalcolo delle quote di tfr e al relativo saldo e aveva erogato nel 2015 quanto rivendicato dai ricorrenti, pagamento intervenuto in forza di un accordo sindacale del 19/02/2015 sottoscritto da tutte le sigle presenti in azienda. Pertanto, la società resistente concludeva chiedendo di: “-accertare e dichiarare l'irricevibilità e inammissibilità del ricorso e la nullità di ogni atto conseguente;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, in ogni caso, di legittimazione attiva del ricorrente;
Controparte_1
- in via di subordine, rigettare la domanda proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. perché improcedibile, inammissibile, nonché infondata nel merito;
- in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito del ricorrente;
- con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre che del riconoscimento ex art. 96 c.p.c. della responsabilità aggravata del ricorrente nella misura che il Giudice riterrà di dover determinare nella misura equa e di giustizia”.
Disposta la riunione dei giudizi, acquisite note difensive, il Giudicante in data odierna, all'esito della trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c,p,c., ha deciso la controversia con la presente sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Le domande dei ricorrenti sono infondate, e come tali non possono essere accolte, anche in adesione a quanto deciso da altri magistrati della sezione, ai cui precedenti ci si riporta nell'attuale sede ai sensi dell'art 118 disp. att c.p.c. (v. sentenza n. 1037/2023 pubbl. il 15/02/2023, g.l. dr. Molè, sentenza n. 5849/2022, g.l. dr. Scognamiglio) .
Preliminarmente si evidenzia che la questione sottoposta al vaglio giudiziale è l'accertamento del diritto al giusto accantonamento del TFR derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno, in quanto svolto in maniera fissa e continuativa, nonché dei compensi per lavoro festivo e del giusto calcolo della quota del TFR da accantonare per il periodo oggetto di causa. In particolare, i ricorrenti chiedono di accertare come dovuto l'inserimento degli istituti del lavoro festivo e notturno, prestato in maniera fissa e continuativa secondo quanto previsto dal contratto di settore applicabile al periodo oggetto di causa, nella base di calcolo della quota TFR. Sul punto, invero, riguardo all'eccezione di prescrizione della convenuta, si condivide il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16845 del 7 luglio 2017, secondo cui la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, che decorre dalla cessazione del rapporto, non va confusa col diritto, che matura anche nel corso di esso, ad accertare la quota temporaneamente maturata: l'uno ha per oggetto una condanna (necessariamente preceduta dall' accertamento), l'altro un mero accertamento. La diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il differente regime della prescrizione, senza che tale diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi. In particolare, il combinato disposto di cui agli artt. 2934, comma 2, e 2935 c.c., implica l'imprescrittibilità dell'azione di mero accertamento volta al corretto accantonamento del trattamento di fine rapporto, posto che il diritto alla percezione dello stesso non è disponibile sino alla cessazione del rapporto di lavoro ( nello stesso senso, Cass. 04/06/2019, n.15157). D'altea parte, la Cassazione, con orientamento ormai consolidato e condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957).
Nella specie, non risulta che i ricorrenti abbiano cessato il rapporto di lavoro con la resistente.
La pretesa dei ricorrenti involge l'accertamento della sussistenza di un incremento del trattamento economico acquisibile alla cessazione del rapporto di lavoro. La pronuncia dichiarativa attiene all'ambito del rapporto di lavoro per cui è azionabile nei confronti della sola , ritenuta inadempiente. Non vi è spazio per ipotizzare CP_1 che tale azione debba essere rivolta anche nei confronti del di previdenza CP_4 complementare, dal momento che non si controverte di inerzia del nel reclamare CP_4 il rispetto degli obblighi datoriali nei suoi confronti, essendo controversa l'implementazione delle quote accantonabili presso il stesso, la cui soluzione CP_4 rientra nel thema decidendum. Tale domanda giudiziale sottende l'interesse dei ricorrenti ad agire anche in costanza di rapporto per la corretta determinazione delle quote di TFR accantonabili. In proposito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “L'interesse ad agire, in termini generali, senza confondersi con il diritto, costituendo una condizione per far valere il diritto medesimo mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (v., per tutte, Cassazione, Su, 565/00, 9172/03; 16022/02; 3157/01). La giuridicità di una qualsiasi situazione di vantaggio, come tale protetta dall'ordinamento in modo immediato e diretto in capo ad un determinato soggetto, sì da assurgere al rango di diritto, mentre si concreta in un coacervo di poteri o di facoltà che ne costituiscono lo specifico contenuto e valgono a distinguere l'una dall'altra, poiché rappresentano l'intrinseco di ciascuna, postula un requisito che, per essere a tutte comune, si configura come estrinseco e si identifica nella necessaria certezza della sua esistenza, della quale, in presenza dei suindicati presupposti, è consentito l'accertamento giudiziale. Quando sia posta oggettivamente in discussione la certezza di una situazione giuridica, intesa come bene in sé, senza che vengano mi rilievo ì suoi specifici contenuti identificativi, e tanto si ponga come fonte di attuale pregiudizio per il titolare di quest'ultima, lo stato di incertezza si sostanzia in una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de die in diem, così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice la rimozione (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 03/04/2007 n° 8293). Tale è il caso in esame, ove la limitazione temporale dell'accordo sindacale del 2015, ha reso controverso il diritto reclamato per il periodo a esso precedente.
Ciò posto, in relazione ai periodi reclamati (da singoli giorni del gennaio 2012 per tutti e per tutti fino al 31.12.2014), i ricorrenti invocano l'art. 2120 cc e l'art. 71 del CCNL di settore e sostengono che l'accantonamento del trattamento di fine rapporto deve essere ulteriormente integrato dall'importo derivante dall'inserimento del compenso per lavoro notturno e dal compenso per lavoro festivo, in quanto rientranti nella base imponibile utile al calcolo della quota annua di TFR da accantonare. In proposito, hanno dedotto che per il lavoro notturno e il lavoro festivo da essi prestato, le maggiorazioni hanno le caratteristiche idonee al loro inserimento nella base di calcolo del TFR, normativamente prevista. Avuto riguardo al caso in esame, è pacifico che i ricorrenti sono turnisti e che nei singoli periodi per cui è causa hanno lavorato 6 giorni a settimana, per 36 ore, su turni a rotazione, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 e dalle ore 06:00 alle ore 12:00. Tale circostanza, allegata nei ricorsi, non risulta specificamente contestata da È CP_1 parimenti incontestato che essi, laddove abbiano osservato il turno notturno, hanno ricevuto in busta paga le relative maggiorazioni che hanno integrato il trattamento retributivo del mese di riferimento. Quanto all'accordo sindacale del 19 febbraio 2015, va osservato che nel verbale si dà atto che il contrasto è sorto in merito al giusto accantonamento del TFR secondo le specifiche previsioni dell'art. 71 del Ccnl 2008; il ricalcolo concordato con i sindacati ha riguardato, tuttavia, esclusivamente il periodo giugno 2008/30.10.2014 .
Come noto, l'art.2120, 2° comma c.c. prevede “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. La locuzione “salvo diversa previsione…” viene intesa nel senso che deve rinvenirsi nella contrattazione collettiva o un'espressa esclusione o una implicita esclusione di tali elementi retributivi, derivante dall'espresso carattere tassativo dell'elencazione di quelli ritenuti dalle parti sociali computabili nel TFR. In proposito, è stato correttamente osservato che “le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cassazione civile sez. lav., 30/12/2022 n.38172). È stato anche osservato che “La detta disposizione è chiara nel prescrivere l'assunzione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese (per tutte v. Cass. n. 10896 del 2008). Dunque, nel caso del trattamento di fine rapporto l'onnicomprensività è la regola dettata dalla legge, la quale è derogabile a condizione che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco (Cass. sentenza n. 8086 del 21 aprile 2016). Da tanto discende che è a carico del lavoratore/creditore l'onere di allegare che l'emolumento invocato presenta i caratteri previsti dal comma 2 dell'art. 2120 c.c. mentre l'ipotesi eccettuativa che vi sia, in relazione a quell'emolumento, una diversa previsione della contrattazione collettiva, costituendo un fatto impeditivo del diritto al suo computo nel TFR, ricade negli oneri di allegazione e prova a carico del datore di lavoro che tale diritto intenda ostacolare. Orbene, tanto premesso, in adesione al principio della “trattazione della ragione più liquida”, che privilegia un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consentendo di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc. , la questione giuridica sostanziale ha carattere assorbente. Invero, i ricorrenti ritengono che la resistente abbia errato nella determinazione della base imponibile sulla quale è stata poi calcolata la quota TFR mensile per ciascuno accantonata. Le pretese risultano da un lato prive di fondamento normativo, dall'altro non correttamente sviluppate. Il CCNL Federambiente del 30.06.2008 accorda sia agli assunti al 30.04.2008, sia ai successivi lavoratori, il computo del lavoro notturno, nella misura del 50% delle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento, nella base imponibile del trattamento di fine rapporto. L'art 71 richiamato dalle parti, prevede, per quanto rilevante in questa sede:
“Trattamento fine rapporto di lavoro. 1. - Al lavoratore il cui rapporto di lavoro si estingua per motivi previsti dal presente contratto sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto di lavoro previsto dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982.
2. Per il personale assunto dal 1° maggio 2008 la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto comprende le seguenti voci:
1. Retribuzione base parametrale;
2. aumenti periodici di anzianità, con esclusione dell'importo maturato fino a concorrenza del valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianità, per ogni livello d'inquadramento;
3. eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
4. eventuale assegno ad personam;
5. 14a mensilità;
6. indennità di funzione per i quadri;
7. compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
8. Indennità sgombero neve (….) ; 20. Compenso per lavoro festivo (…) . 4.- L'elencazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico- retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa.” Deve darsi atto che il detto art. 71 (citato nell'intesa sindacale del 02/2015) è stato il primo a cambiare costruzione e contenuto rispetto alle precedenti versioni contrattuali che disciplinavano diversamente la modalità di calcolo del tfr.
Ciò posto, per quanto concerne le indennità per lavoro notturno e festivo, il chiaro tenore letterale della disposizione non prevede, tassativamente, che le suddette indennità siano computate nella base di calcolo del TFR posto – appunto - che
“l'elencazione .. è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa”. Con riferimento al lavoro notturno, si osserva come dagli stessi cedolini in atti risulti escluso che tutti i mesi, per gli anni oggetto di giudizio, il lavoro notturno sia stato reso dai ricorrenti per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati.
La società ha, peraltro, dedotto e provato di aver corrisposto ai ricorrenti quanto dagli stessi rivendicato con il cedolino di marzo 2015, sotto la voce 7925 e ha altresì chiarito che con l'accordo in sede sindacale del 2015 e conseguente emissione delle indicate buste paga di marzo 2015 è stato effettuato un completo allineamento contabile con riferimento a tutti gli accantonamenti effettuati a titolo di TFR per il periodo decorrente dal 1 luglio 2008 che presentavano delle erroneità nel computo. Con le note difensive i ricorrenti hanno, quindi, impugnato “la busta paga di marzo 2015 in quanto, oltre che tardiva, indica un accantonamento TFR inferiore rispetto a quello dovuto ed oggetto di giudizio”. Orbene, alla luce delle emergenze probatorie, in conformità ad altri precedenti di questa sezione (v. sul punto sentenza n. 5849/2022 Giudice dr. Coppola e sentenza sopra menzionata g.l. dr. Scognamiglio), si rileva che i conteggi, così come formulati in ricorso, non sono corretti. Difatti, oltre a non tenere conto di quanto versato dalla società, indicano come accantonata mese per mese una quota per TFR inferiore a quella effettivamente accantonata come da buste paga e rivendicano il riconoscimento della voce per il lavoro notturno anche per i mesi in cui non ricorrono i presupposti di cui alla normativa contrattuale. Ancora dai cedolini di marzo 2015, prodotti quanto ai ricorrenti dalla convenuta e non menzionati dai ricorrenti stessi, è stata ricalcolata la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto in virtù del verbale sindacale del 19.02.2015 il quale prevede che i lavoratori interessati percepiranno ratealmente le somme riferite ai periodi precedenti. Ne deriva che non è provata, in ragione degli errori di calcolo sia riferiti alle somme accantonate mese per mese come indicate in busta paga, alla inclusione nella base di calcolo della indennità per lavoro notturno anche per i mesi per i quali lo stesso non è stato reso per almeno il 50% del tempo, in ragione della mancata inclusione dell'ulteriore somma accantonata con il cedolino di marzo 2015, alcuna omissione nell'accantonamento per cui le domande devono essere rigettate. In ragione della novità e controvertibilità delle questioni trattate, specie con riferimento ai periodi dedotti e alla data di proposizione dei giudizi, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta i ricorsi;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 29.5.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi