Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 10/02/2025 nella causa n. 274/2022 RGL, promossa da:
assistito dall'avv. SFOLCINI MASSIMILIANO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 15.3.2022, a proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000020193 notificatagli in data 14.2.2022 mediante la quale l gli ha intimato il pagamento della somma di € 24.500,00 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa in relazione alla violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n 638
e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), come contestata con atto di accertamento prot. n. .0200.14/02/2017.0026731 del CP_1
27/02/2017, oltre ad € 6,60 per spese;
- a fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento prodromico e ha dedotto, nel merito, che la società Parkoplast
s.r.l., di cui era legale rappresentante, è fallita a seguito di sentenza dichiarativa del
Tribunale di Alessandria del 5.2.2014, non essendo riuscita a risollevarsi dopo aver subìto ingenti danni derivati da eventi imprevedibili ed eccezionali quali “ripetuti furti di materiali e
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risorse aziendali da parte di soggetti che, nonostante le tempestive denunce del legale rappresentante, sono rimasti sconosciuti” e un incendio occorso nel 2010, sicchè si è verificata l'impossibilità di onorare i debiti contratti;
egli ha aggiunto di essere pensionato e di non essere in grado di pagare l'ingente sanzione amministrativa oggetto del provvedimento opposto, ritenuta peraltro sproporzionata in rapporto alla violazione contestata;
- l'istante, quindi, da un lato, ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per non essere stata preceduta da regolare notifica del verbale di accertamento prodromico e, dall'altro, ha chiesto la rideterminazione della sanzione al minimo edittale;
- l , costituitosi in giudizio, ha contestato le ragioni dell'opposizione, della quale ha CP_1 chiesto il rigetto;
- nelle more del giudizio, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, l ha provveduto alla rettifica dell'ordinanza CP_2 ingiunzione impugnata, come da provvedimento in atti;
- all'udienza dell'11.6.2024 il ricorrente ha dichiarato di non intendere pagare la sanzione amministrativa neppure nella misura rideterminata;
- la causa è stata quindi discussa all'odierna udienza e all'esito è così decisa.
Considerato che:
- la pretesa sanzionatoria per cui è causa trae origine dall'atto di accertamento prot. n.
.0200.14/02/2017.0026731 del 14/02/2017, con il quale è stato richiesto al ricorrente, CP_1 quale rappresentante legale della Parkoplast s.r.l. in fallimento, il pagamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori e trattenute sugli stipendi in relazione al periodo febbraio 2012 – ottobre 2012;
- il D.Lgs. n. 8/2016, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
- tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma
1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016; in particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo aver previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20,21 e 22 della L. n. 153/69, al comma
1- bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione
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amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione;
- in particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato, ha stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione'';
- è infine intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del D.L. n.
48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che "all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: "da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle parole: "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso";
- la norma in esame deve trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore in ragione dell'operatività del principio di retroattività della lex mitior anche in materia di sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali;
- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/2019 ha affermato che alle sanzioni amministrative "che abbiano natura e finalità punitiva'' è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della "materia penale", compresa quella della retroattività favorevole;
la
Consulta ha evidenziato come l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva;
- con riferimento al caso che ci occupa, appare evidente il carattere "punitivo" della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 (da € 10.000 ad €
50.000), conservato anche successivamente alla più recente modifica normativa, in considerazione della finalità afflittiva e non meramente risarcitoria perseguita;
- l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello ius superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Suprema Corte, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo
3 RGL n. 274/2022
squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. civ. n. 4522/2022; in termini Cass. civ. n. 20697/2018);
- d'altra parte, nella specie, è lo stesso Istituto che ha provveduto a rimodulare la sanzione con atto di rettifica del 24.2.2024;
- ciò chiarito, è infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico;
l ha infatti prodotto in atti l'atto di CP_1 accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione e la relativa relata di avvenuta notificazione (riportante il numero dell'atto di riferimento) che risulta perfezionata in data
27.2.2017 mediante ritiro dell'atto depositato presso l'Ufficio;
- nel caso che occupa, è pacifico ed incontestato che la società Parkoplast s.r.l., di cui era legale rappresentante il ricorrente, ha omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti, per i mesi da febbraio a ottobre 2012, per un importo totale di € 9.881,00, nei termini di legge per il pagamento mensile dei contributi, in relazione alle quali è stato emesso l'avviso di addebito n. 301 2013 00009105 82 000, ritualmente notificato alla società il 24.9.2013;
- con l'atto di Accertamento della violazione prot. n. .0200.14/02/2017.0026731 del CP_1
14/02/2017, notificato il 27.2.2017, è stato contestato al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti dovute dalla Parkoplast
s.r.l. in fallimento e che le quote a carico della società erano state denunciate dalla stessa datrice di lavoro nelle denunce mensili relative ai mesi indicati;
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- è incontestato che il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale della Parkoplast
s.r.l., non ha provveduto al pagamento nei tre mesi dalla contestazione della violazione;
- con riguardo all'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione, sez. penale, ha affermato: "
Va, poi, ricordato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (D.L. n. 463 del 1983, art. 2, conv. in L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare
preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti" (cfr Cass. Sez.3, n. 43811/2017;
Cass Sez.3, n. 3705/2013; conf. Cass n. 5755/2014; Cass Sez.3, n. 13100/2011);
- in ogni caso, le doglianze inerenti la sproporzione della sanzione possono ritenersi superate alla luce del provvedimento di rideterminazione nel minimo edittale emesso dall' in sede di autotutela, cui peraltro il ricorrente ha ritenuto di non aderire;
CP_1
- in ragione di quanto esposto, l'opposizione dev'essere rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, come rideterminata dall in corso di causa;
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4 RGL n. 274/2022
- le spese di lite, ritenuta la sussistenza di giusti motivi, stante la novità e controvertibilità delle questioni trattate, sulle quali sono intervenute modifiche legislative in corso di giudizio, nonché la considerevole riduzione dell'importo sanzionatorio oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 10.2.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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