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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILARDI VITTORIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MILARDI VITTORIO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAZZONE ERMINIO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LIMATOLA PAOLA
CONVENUTO/I
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. TESTA ANTONIO
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. E impugnavano le cartelle di Parte_1 Parte_2 pagamento, rispettivamente, n. 094 2021 00188426 65 002 e n.094 2021 00188426
65 001, notificate loro, con separato atto e per medesimo credito, da CP_1
pagina 1 di 9 Entrate riscossione su incarico della Parte_3
di seguito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :“ A. In
[...] Parte_4 via principale, dichiarare ed accertare l'inesistenza di valido titolo esecutivo e del diritto all'esecuzione vantato dalla Parte_3
– in virtù dei motivi suesposti;
B. Per l'effetto, dichiarare ed accertare
[...]
l'inesistenza del diritto della Parte_3
– a procedere ad esecuzione;
C. Per ulteriore effetto, dichiarare ed accertare la nullità
e/o inefficacia delle cartelle di pagamento n. 094 2021 00188426 65 002 e n. 094
2021 00188426 65 001 emesse dall' – e del ruolo in Controparte_1 essa contenuto;
D. Condannare controparte alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.”
II. ( di Parte_3 seguito si costituiva in giudizio con comparsa del 6.2.2023, e Parte_4 chiedeva.” In via preliminare e pregiudiziale 1) Autorizzare, ai sensi dell'art.269 c.p.c., la chiamata in causa di Ulteriore Controparte_4 CP_5
…); Nel merito- In via principale 2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità
[...] dell'opposizione per la sua tardiva proposizione da parte del sig. 3) Rigettare Pt_1
l'opposizione così come proposta dai Siggri e Parte_1 [...]
avverso le cartelle di pagamento n.09420210018842665001 e n. Parte_2
09420210018842665002 (…) 4) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli opponenti per tutto quanto esposto al §D dei motivi in diritto che precede. In via riconvenzionale 5) Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle avverse doglianze proposte dai Sigg.ri Parte_1
e ed al conseguente annullamento delle cartelle esattoriali
[...] Parte_2 impugnate, condannare Controparte_6
(già , in persona del
[...] Controparte_7 legale rapp.te pro tempore, a tenere indenne e manlevare
[...] di tutte le somme che fosse costretta a corrispondere Controparte_8
(…) 6) Qualora venisse accertato il raggiungimento di un accordo transattivo sulle Cont somme portate dal DI 500/2021 reso da questo Tribunale su istanza di si chiede che venga dichiarato illegittimo, privo di causa e revocabile, in tutto o in parte, il pagamento della somma di € 29.141,62 deliberato dal Consiglio del Fondo a titolo di Cont Cont perdita ed erogato in favore di e per l'effetto, condannare a rimborsare in
pagina 2 di 9 favore di la somma corrispostale pari ad € 29.141,62 ovvero la diversa Pt_4 somma che dovesse risultare come dovuta all'esito del presente giudizio. 7) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa.
III. si costituiva con comparsa del Controparte_1
29.11.22 e concludeva “- per il rigetto dell'opposizione in quanto improponibile, inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- con le spese e le competenze del giudizio”
IV. All'udienza del 20.3.2025 il GI autorizzava la chiamata del terzo e disponeva lo spostamento della prima udienza al 12.7.23;
Controparte_10
si costituiva con comparsa del 10.7.23 e chiedeva di “
[...] rigettare la domanda riconvenzionale promossa da Controparte_8 nei confronti di
[...] Controparte_10
ed ogni altra richiesta, perché tutte infondate in fatto
[...] ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione. il rigetto della domanda riconvenzionale”.
VI. All'udienza il GI concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc n.1,2,3 per il deposito di memorie e rinviava al 18.10.23 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Successivamente il GI, sciogliendo la riserva assunta sui mezzi istruttori, riteneva la causa di natura documentale e rinviava al 18.9.23 per la precisazione delle conclusioni.
VII. All'udienza del 18.9.23 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusionali ex art. 190 cpc;
VIII. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigetta.
IX. La controversia trae origine da contratto di mutuo stipulato dalla società Parte_5
in persona del l.r.p.t. , con
[...] Parte_2 Controparte_3 CP_10
pagina 3 di 9 (oggi CP_7 Controparte_10 Pt_3 Controparte_4
Ulteriore), di cui gli odierni opponenti, e , Parte_1 Parte_2 all'epoca si erano resi garanti mediante sottoscrizione di fideiussione specifica sino a concorrenza dell'importo di euro 30.000,00. A seguito di inadempimenti della società mutuataria, gli opponenti venivano chiamati in garanzia dalla banca mutuante che tuttavia, nella presente procedura, si è costituita quale terzo chiamato in causa;
infatti, nel perdurare dell'inadempimento, l'istituto mutuante escuteva la garanzia presso il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex l. 662/1996, ovvero
(di seguito Parte_3
, oggi convenuta principale;
quest'ultima, infatti, si surrogava nel Parte_4 credito e procedeva alla riscossione esattoriale a mezzo di Controparte_1
attraverso la notifica delle le cartelle oggetto di impugnazione.
[...]
X. Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ai sensi dell'art. 617 cpc, possa ritenersi fondata. Infatti, premesso che “ Il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (…) (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023 ), dall'esame introduttivo del giudizio si evince che l'opposizione è finalizzata a contestare il diritto di procedere all'esecuzione a mezzo ruolo senza la costituzione di un titolo esecutivo privatistico autonomo;
tuttavia la contestazione relativa all'utilizzo della riscossione esattoriale, oltre ad essere una contestazione sul quomodo, è correlata all'accertamento della natura del credito azionato, oggetto di contestazione nel merito. Pertanto, appare opportuno procedere all'esame nel merito della quesitone.
XI. Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancanza di titolo esecutivo precostituito in capo al gestore del fondo e all'impossibilità di procedere per riscossione esattoriale, stante la natura privatistica del rapporto di credito originariamente instaurato, si rileva quanto segue.
XII. E' vero che il rapporto di finanziamento con garanzia pubblica assume le sembianze di natura civilistica del mutuo di scopo (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 26/01/2016, n. 1369
(rv. 638483) La concessione di un credito cd. "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario, il primo dei quali pagina 4 di 9 integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare, mentre il secondo consiste in una convenzione (cd.
"contratto di ausilio") diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario, mentre, al contrario, non è possibile che, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo, possa restare in vita solo quello cd. di ausilio. (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2009)). Avendo tale rapporto natura privatistica, troverebbe applicazione l'art. 21 del dlgs. 46/1999 e, pertanto, dovrebbe essere posto alla base dell'esecuzione un titolo avente efficacia esecutiva.
Tuttavia, la norma in questione esordisce stabilendo che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge” e, nel caso di specie, esiste una norma specifica che legittima il recupero con l'iscrizione a ruolo che è l'art. 9 del D.Lgs n.
123/1998 il quale prevede espressamente che “Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Pertanto, alla luce del combinato disposto della disciplina sopra indicata non vi è necessità della precostituzione del titolo esecutivo avente efficacia esecutiva per l'iscrizione al ruolo, ma è possibile il recupero con iscrizione a ruolo secondo la speciale disciplina. Inoltre, il recupero del credito attraverso la riscossione esattoriale, si estende anche ai prestatori di garanzie, infatti secondo la giurisprudenza “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015,
pagina 5 di 9 atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art.
2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento.” C. Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 32148 del 12/12/2024.
XIII. Dagli atti di causa, risulta che effettivamente vi è stato un inadempimento da parte della società e dei garanti, odierni opponenti, che ha determinato l'avvio Parte_5 di azioni di recupero del credito da parte della banca mutuante. In particolare, il Cont documento n. 4 prodotto in allegato alla costituzione dalla banca mutuante ( , attesta una posizione debitoria di euro 36.427,00 alla data del 9.4.2020 e preannuncia, con comunicazione inviata sia alla società che ai garanti, l'escussione del Parte_5 fondo di garanzia con conseguente surroga dello stesso, nonché la competenza dell'esattore pubblico per le attività di recupero in ragione della natura privilegiata del credito e della necessità di tutela degli interessi pubblici connessi all'intervento del fondo di garanzia.
XIV. Inoltre, la documentazione prodotta dal gestore del fondo attesta, in fase di richiesta del finanziamento agevolato, l'impegno alla restituzione di quanto versato dal fondo
(“si impegna a restituire quanto liquidato dal Fondo di garanzia dopo l'escussione qualora siano accertate violazioni delle citate normative nell'ambito dell'operazione ammessa alla garanzia pubblica”, doc. ammissione alla procedura di accesso alla garanzia, allegato n. 2 costituzione di ). Pt_4
XV. Pertanto non vi è dubbio, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e della documentazione in atti, che il gestore del fondo, ovvero
[...]
(di seguito , una volta escussa Parte_3 Parte_4 la garanzia ed effettuato il pagamento, potesse legittimamente ricorrere alla riscossione esattoriale per il recupero del credito, anche nei confronti dei garanti e nei limiti della fideiussione specifica, senza necessità di premunirsi di ulteriore titolo esecutivo.
XVI. L'avvenuto pagamento è documentato dalla contabile di pagamento del 16.12.22
(allegato n. 13, costituzione ) ove risulta il versamento della somma di euro Pt_4
29.141,62 con valuta 1.10.2020 (pari all'80% dell'insolvenza) in favore di
[...]
gli allegati 10, 11, 12, 14 documentano le Controparte_11 varie fasi della procedura (l'attestazione della posizione debitoria, la proposta di pagina 6 di 9 liquidazione, della perdita, delibera del Consiglio di liquidazione della perdita, l'esito della liquidazione).
XVII. Successivamente al pagamento, il credito è stato iscritto a ruolo esattoriale nei confronti dei garanti (anno 2021) e le cartelle sono state notificate nel 2022.
XVIII. Gli opponenti, con le memorie 171 ter e in comparsa conclusionale, chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di una transazione Cont intervenuta nell'ambito della opposizione a decreto ingiuntivo (azionato da proposta dal solo che avrebbe avuto effetto estintivo per l'intero credito, nei Pt_1 confronti di tutti i creditori ed a favore-quindi- anche di . Parte_2
XIX. La documentazione relativa alla fase antecedente all'azione esecutiva promossa dal Cont gestore del fondo è stata depositata in atti soltanto dalla banca mutuante ( ; da tale documentazione ( allegato 6.) si evince che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli odierni opponenti aveva ad oggetto il pagamento della somma di euro 36.627,57
(che dunque coincide con l'esposizione debitoria segnalata al gestore del fondo) “nel limite per ognuno della somma massima garantita pari, nel massimo ad euro
30.000,00.”; con successiva opposizione il chiedeva “ Nel merito, accertare, Pt_1 dichiarare e statuire che il Sig. nulla deve alla opposta per Parte_1 essere stato il debito già totalmente coperto dal Fondo di garanzia ex L.662/96 per mezzo del che ha corrisposto l'intero importo della perdita Controparte_8 subita e per l'ulteriore effetto, rigettare/revocare il decreto (…) 4. in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare che il Sig. , nella sua Parte_1 qualità di fidejussore, nell'ambito dell'originario importo garantito di € 30.000,00 ha già corrisposto la somma di € 15.725,00 e per l'effetto, rideterminare l'importo eventualmente dovuto revocando il decreto ingiuntivo opposto n.500/2021 (…)”( allegato n.7). Il giudizio di opposizione si concludeva con accordo transattivo del
10.10.22 in cui si dava atto che “nelle more del giudizio la
[...]
ha escusso la garanzia prestata da Controparte_7 Parte_3 così che la presunta creditoria vantata nei confronti di da Parte_1 parte di , si è ridotta ad euro 8.944,17” . L'accordo transattivo veniva Controparte_11 concluso, quindi, con il pagamento da parte del della somma di euro 3.000,00 Pt_1
a tacitazione di ogni controversia, tra le parti, derivante dal decreto ingiuntivo opposto e dal contratto di mutuo sotteso e, come si legge al punto n.2 ,testualmente “ (..) fermo Contr restando le ragioni creditorie di ( allegato n.9).
pagina 7 di 9 XX. Dunque, la transazione tra il sig. e la Banca mutuante è riferibile solo alla quota Pt_1 residua all'esito del pagamento del fondo di garanzia (ovvero euro 8.944,17) e non può assolutamente riferirsi all'intero credito azionato;
parimenti è riferibile solo al rapporto tra le parti e, non può estendersi né al gestore del fondo (di cui sono espressamente fatte salve le ragioni creditorie, oltre alla vigenza dell'art. 1372 c.c.) né all'altro garante
( ) che non ha opposto il decreto ingiuntivo. Parte_2
XXI. È bene, però, rilevare che il giudicato sul decreto ingiuntivo, stante il riconoscimento del pagamento da parte del fondo, a seguito dell'estinzione dell'opposizione, accerta Cont l'ammontare del credito dovuto a da parte dei debitori solidali nei limiti della somma residua di euro 8.944,17 quale riconosciuta dallo stesso creditore, al netto della transazione intervenuta con il solo Sul punto la Cassazione ha chiarito che: Pt_1
“La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con
l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto. C. Cass. Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024.
XXII. Può dunque ritenersi che, nel caso di specie che il credito portato dal decreto ingiuntivo non è il credito che ha dato luogo alla procedura di riscossione esattoriale e, pertanto, le vicende del decreto ingiuntivo non influiscono sulla procedura di riscossione. Infatti, il credito portato dal decreto ingiuntivo è stato transatto tenendo conto del pagamento del fondo di garanzia. Quest'ultimo, per espressa previsione contrattuale può esercitare l'azione di recupero in quanto le parti si sono impegnate a restituire quanto versato in forza dell'escussione della garanzia (Cfr. all. 2 “ovvero che le stesse non integrino fattispecie ex art. 1344 c.c. e si impegna a restituire quanto liquidato dal Fondo di garanzia dopo l'escussione qualora siano accertate violazioni delle citate normative Contr nell'ambito dell'operazione ammessa alla garanzia pubblica.”). Pertanto, ha pagina 8 di 9 proceduto all'iscrizione a ruolo del credito derivante dall'escussione della garanzia e Contr non dal decreto ingiuntivo spiccato in favore di
XXIII. Pertanto, l'opposizione è infondata.
XXIV. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono le gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 3459 /2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione
- Compensa le spese di lite
Si comunichi
Reggio Calabria, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MILARDI VITTORIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MILARDI VITTORIO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAZZONE ERMINIO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. LIMATOLA PAOLA
CONVENUTO/I
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. TESTA ANTONIO
TERZO CHIAMATO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. E impugnavano le cartelle di Parte_1 Parte_2 pagamento, rispettivamente, n. 094 2021 00188426 65 002 e n.094 2021 00188426
65 001, notificate loro, con separato atto e per medesimo credito, da CP_1
pagina 1 di 9 Entrate riscossione su incarico della Parte_3
di seguito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :“ A. In
[...] Parte_4 via principale, dichiarare ed accertare l'inesistenza di valido titolo esecutivo e del diritto all'esecuzione vantato dalla Parte_3
– in virtù dei motivi suesposti;
B. Per l'effetto, dichiarare ed accertare
[...]
l'inesistenza del diritto della Parte_3
– a procedere ad esecuzione;
C. Per ulteriore effetto, dichiarare ed accertare la nullità
e/o inefficacia delle cartelle di pagamento n. 094 2021 00188426 65 002 e n. 094
2021 00188426 65 001 emesse dall' – e del ruolo in Controparte_1 essa contenuto;
D. Condannare controparte alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.”
II. ( di Parte_3 seguito si costituiva in giudizio con comparsa del 6.2.2023, e Parte_4 chiedeva.” In via preliminare e pregiudiziale 1) Autorizzare, ai sensi dell'art.269 c.p.c., la chiamata in causa di Ulteriore Controparte_4 CP_5
…); Nel merito- In via principale 2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità
[...] dell'opposizione per la sua tardiva proposizione da parte del sig. 3) Rigettare Pt_1
l'opposizione così come proposta dai Siggri e Parte_1 [...]
avverso le cartelle di pagamento n.09420210018842665001 e n. Parte_2
09420210018842665002 (…) 4) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli opponenti per tutto quanto esposto al §D dei motivi in diritto che precede. In via riconvenzionale 5) Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle avverse doglianze proposte dai Sigg.ri Parte_1
e ed al conseguente annullamento delle cartelle esattoriali
[...] Parte_2 impugnate, condannare Controparte_6
(già , in persona del
[...] Controparte_7 legale rapp.te pro tempore, a tenere indenne e manlevare
[...] di tutte le somme che fosse costretta a corrispondere Controparte_8
(…) 6) Qualora venisse accertato il raggiungimento di un accordo transattivo sulle Cont somme portate dal DI 500/2021 reso da questo Tribunale su istanza di si chiede che venga dichiarato illegittimo, privo di causa e revocabile, in tutto o in parte, il pagamento della somma di € 29.141,62 deliberato dal Consiglio del Fondo a titolo di Cont Cont perdita ed erogato in favore di e per l'effetto, condannare a rimborsare in
pagina 2 di 9 favore di la somma corrispostale pari ad € 29.141,62 ovvero la diversa Pt_4 somma che dovesse risultare come dovuta all'esito del presente giudizio. 7) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa.
III. si costituiva con comparsa del Controparte_1
29.11.22 e concludeva “- per il rigetto dell'opposizione in quanto improponibile, inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- con le spese e le competenze del giudizio”
IV. All'udienza del 20.3.2025 il GI autorizzava la chiamata del terzo e disponeva lo spostamento della prima udienza al 12.7.23;
Controparte_10
si costituiva con comparsa del 10.7.23 e chiedeva di “
[...] rigettare la domanda riconvenzionale promossa da Controparte_8 nei confronti di
[...] Controparte_10
ed ogni altra richiesta, perché tutte infondate in fatto
[...] ed in diritto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione. il rigetto della domanda riconvenzionale”.
VI. All'udienza il GI concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc n.1,2,3 per il deposito di memorie e rinviava al 18.10.23 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Successivamente il GI, sciogliendo la riserva assunta sui mezzi istruttori, riteneva la causa di natura documentale e rinviava al 18.9.23 per la precisazione delle conclusioni.
VII. All'udienza del 18.9.23 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusionali ex art. 190 cpc;
VIII. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigetta.
IX. La controversia trae origine da contratto di mutuo stipulato dalla società Parte_5
in persona del l.r.p.t. , con
[...] Parte_2 Controparte_3 CP_10
pagina 3 di 9 (oggi CP_7 Controparte_10 Pt_3 Controparte_4
Ulteriore), di cui gli odierni opponenti, e , Parte_1 Parte_2 all'epoca si erano resi garanti mediante sottoscrizione di fideiussione specifica sino a concorrenza dell'importo di euro 30.000,00. A seguito di inadempimenti della società mutuataria, gli opponenti venivano chiamati in garanzia dalla banca mutuante che tuttavia, nella presente procedura, si è costituita quale terzo chiamato in causa;
infatti, nel perdurare dell'inadempimento, l'istituto mutuante escuteva la garanzia presso il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex l. 662/1996, ovvero
(di seguito Parte_3
, oggi convenuta principale;
quest'ultima, infatti, si surrogava nel Parte_4 credito e procedeva alla riscossione esattoriale a mezzo di Controparte_1
attraverso la notifica delle le cartelle oggetto di impugnazione.
[...]
X. Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ai sensi dell'art. 617 cpc, possa ritenersi fondata. Infatti, premesso che “ Il termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. è applicabile a tutte le contestazioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis. (…) (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 28889 del 18/10/2023 ), dall'esame introduttivo del giudizio si evince che l'opposizione è finalizzata a contestare il diritto di procedere all'esecuzione a mezzo ruolo senza la costituzione di un titolo esecutivo privatistico autonomo;
tuttavia la contestazione relativa all'utilizzo della riscossione esattoriale, oltre ad essere una contestazione sul quomodo, è correlata all'accertamento della natura del credito azionato, oggetto di contestazione nel merito. Pertanto, appare opportuno procedere all'esame nel merito della quesitone.
XI. Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancanza di titolo esecutivo precostituito in capo al gestore del fondo e all'impossibilità di procedere per riscossione esattoriale, stante la natura privatistica del rapporto di credito originariamente instaurato, si rileva quanto segue.
XII. E' vero che il rapporto di finanziamento con garanzia pubblica assume le sembianze di natura civilistica del mutuo di scopo (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 26/01/2016, n. 1369
(rv. 638483) La concessione di un credito cd. "agevolato" presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario, il primo dei quali pagina 4 di 9 integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare, mentre il secondo consiste in una convenzione (cd.
"contratto di ausilio") diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario, mentre, al contrario, non è possibile che, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo, possa restare in vita solo quello cd. di ausilio. (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2009)). Avendo tale rapporto natura privatistica, troverebbe applicazione l'art. 21 del dlgs. 46/1999 e, pertanto, dovrebbe essere posto alla base dell'esecuzione un titolo avente efficacia esecutiva.
Tuttavia, la norma in questione esordisce stabilendo che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge” e, nel caso di specie, esiste una norma specifica che legittima il recupero con l'iscrizione a ruolo che è l'art. 9 del D.Lgs n.
123/1998 il quale prevede espressamente che “Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. Pertanto, alla luce del combinato disposto della disciplina sopra indicata non vi è necessità della precostituzione del titolo esecutivo avente efficacia esecutiva per l'iscrizione al ruolo, ma è possibile il recupero con iscrizione a ruolo secondo la speciale disciplina. Inoltre, il recupero del credito attraverso la riscossione esattoriale, si estende anche ai prestatori di garanzie, infatti secondo la giurisprudenza “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015,
pagina 5 di 9 atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art.
2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento.” C. Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 32148 del 12/12/2024.
XIII. Dagli atti di causa, risulta che effettivamente vi è stato un inadempimento da parte della società e dei garanti, odierni opponenti, che ha determinato l'avvio Parte_5 di azioni di recupero del credito da parte della banca mutuante. In particolare, il Cont documento n. 4 prodotto in allegato alla costituzione dalla banca mutuante ( , attesta una posizione debitoria di euro 36.427,00 alla data del 9.4.2020 e preannuncia, con comunicazione inviata sia alla società che ai garanti, l'escussione del Parte_5 fondo di garanzia con conseguente surroga dello stesso, nonché la competenza dell'esattore pubblico per le attività di recupero in ragione della natura privilegiata del credito e della necessità di tutela degli interessi pubblici connessi all'intervento del fondo di garanzia.
XIV. Inoltre, la documentazione prodotta dal gestore del fondo attesta, in fase di richiesta del finanziamento agevolato, l'impegno alla restituzione di quanto versato dal fondo
(“si impegna a restituire quanto liquidato dal Fondo di garanzia dopo l'escussione qualora siano accertate violazioni delle citate normative nell'ambito dell'operazione ammessa alla garanzia pubblica”, doc. ammissione alla procedura di accesso alla garanzia, allegato n. 2 costituzione di ). Pt_4
XV. Pertanto non vi è dubbio, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata e della documentazione in atti, che il gestore del fondo, ovvero
[...]
(di seguito , una volta escussa Parte_3 Parte_4 la garanzia ed effettuato il pagamento, potesse legittimamente ricorrere alla riscossione esattoriale per il recupero del credito, anche nei confronti dei garanti e nei limiti della fideiussione specifica, senza necessità di premunirsi di ulteriore titolo esecutivo.
XVI. L'avvenuto pagamento è documentato dalla contabile di pagamento del 16.12.22
(allegato n. 13, costituzione ) ove risulta il versamento della somma di euro Pt_4
29.141,62 con valuta 1.10.2020 (pari all'80% dell'insolvenza) in favore di
[...]
gli allegati 10, 11, 12, 14 documentano le Controparte_11 varie fasi della procedura (l'attestazione della posizione debitoria, la proposta di pagina 6 di 9 liquidazione, della perdita, delibera del Consiglio di liquidazione della perdita, l'esito della liquidazione).
XVII. Successivamente al pagamento, il credito è stato iscritto a ruolo esattoriale nei confronti dei garanti (anno 2021) e le cartelle sono state notificate nel 2022.
XVIII. Gli opponenti, con le memorie 171 ter e in comparsa conclusionale, chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di una transazione Cont intervenuta nell'ambito della opposizione a decreto ingiuntivo (azionato da proposta dal solo che avrebbe avuto effetto estintivo per l'intero credito, nei Pt_1 confronti di tutti i creditori ed a favore-quindi- anche di . Parte_2
XIX. La documentazione relativa alla fase antecedente all'azione esecutiva promossa dal Cont gestore del fondo è stata depositata in atti soltanto dalla banca mutuante ( ; da tale documentazione ( allegato 6.) si evince che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli odierni opponenti aveva ad oggetto il pagamento della somma di euro 36.627,57
(che dunque coincide con l'esposizione debitoria segnalata al gestore del fondo) “nel limite per ognuno della somma massima garantita pari, nel massimo ad euro
30.000,00.”; con successiva opposizione il chiedeva “ Nel merito, accertare, Pt_1 dichiarare e statuire che il Sig. nulla deve alla opposta per Parte_1 essere stato il debito già totalmente coperto dal Fondo di garanzia ex L.662/96 per mezzo del che ha corrisposto l'intero importo della perdita Controparte_8 subita e per l'ulteriore effetto, rigettare/revocare il decreto (…) 4. in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare che il Sig. , nella sua Parte_1 qualità di fidejussore, nell'ambito dell'originario importo garantito di € 30.000,00 ha già corrisposto la somma di € 15.725,00 e per l'effetto, rideterminare l'importo eventualmente dovuto revocando il decreto ingiuntivo opposto n.500/2021 (…)”( allegato n.7). Il giudizio di opposizione si concludeva con accordo transattivo del
10.10.22 in cui si dava atto che “nelle more del giudizio la
[...]
ha escusso la garanzia prestata da Controparte_7 Parte_3 così che la presunta creditoria vantata nei confronti di da Parte_1 parte di , si è ridotta ad euro 8.944,17” . L'accordo transattivo veniva Controparte_11 concluso, quindi, con il pagamento da parte del della somma di euro 3.000,00 Pt_1
a tacitazione di ogni controversia, tra le parti, derivante dal decreto ingiuntivo opposto e dal contratto di mutuo sotteso e, come si legge al punto n.2 ,testualmente “ (..) fermo Contr restando le ragioni creditorie di ( allegato n.9).
pagina 7 di 9 XX. Dunque, la transazione tra il sig. e la Banca mutuante è riferibile solo alla quota Pt_1 residua all'esito del pagamento del fondo di garanzia (ovvero euro 8.944,17) e non può assolutamente riferirsi all'intero credito azionato;
parimenti è riferibile solo al rapporto tra le parti e, non può estendersi né al gestore del fondo (di cui sono espressamente fatte salve le ragioni creditorie, oltre alla vigenza dell'art. 1372 c.c.) né all'altro garante
( ) che non ha opposto il decreto ingiuntivo. Parte_2
XXI. È bene, però, rilevare che il giudicato sul decreto ingiuntivo, stante il riconoscimento del pagamento da parte del fondo, a seguito dell'estinzione dell'opposizione, accerta Cont l'ammontare del credito dovuto a da parte dei debitori solidali nei limiti della somma residua di euro 8.944,17 quale riconosciuta dallo stesso creditore, al netto della transazione intervenuta con il solo Sul punto la Cassazione ha chiarito che: Pt_1
“La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con
l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto. C. Cass. Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024.
XXII. Può dunque ritenersi che, nel caso di specie che il credito portato dal decreto ingiuntivo non è il credito che ha dato luogo alla procedura di riscossione esattoriale e, pertanto, le vicende del decreto ingiuntivo non influiscono sulla procedura di riscossione. Infatti, il credito portato dal decreto ingiuntivo è stato transatto tenendo conto del pagamento del fondo di garanzia. Quest'ultimo, per espressa previsione contrattuale può esercitare l'azione di recupero in quanto le parti si sono impegnate a restituire quanto versato in forza dell'escussione della garanzia (Cfr. all. 2 “ovvero che le stesse non integrino fattispecie ex art. 1344 c.c. e si impegna a restituire quanto liquidato dal Fondo di garanzia dopo l'escussione qualora siano accertate violazioni delle citate normative Contr nell'ambito dell'operazione ammessa alla garanzia pubblica.”). Pertanto, ha pagina 8 di 9 proceduto all'iscrizione a ruolo del credito derivante dall'escussione della garanzia e Contr non dal decreto ingiuntivo spiccato in favore di
XXIII. Pertanto, l'opposizione è infondata.
XXIV. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono le gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 3459 /2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione
- Compensa le spese di lite
Si comunichi
Reggio Calabria, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
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