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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10321 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, udita la discussione orale e letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 55499 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Emanuele Squarcia e Fabrizio Revelli
- parte ricorrente -
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sara Mascitti CP_1 P.IVA_2
- parte convenuta –
e
(C.F. ), in giudizio Controparte_2 C.F._1 con l'avv. Sara Mascitti
- terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 67981 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Emanuele Squarcia e Fabrizio Revelli
- parte opponente -
e
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sara Mascitti CP_1 P.IVA_2
- parte opposta –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 16.9.2021,
[...]
(d'ora in avanti anche solo ha agito nei Parte_1 Parte_1 confronti di chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“- Piaccia al Tribunale Ill.mo;
- Previa ammissione dei mezzi di prova deducendi in funzione dei fatti specificamente contestati da parte resistente;
In via principale
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per dolo di Parte_1 CP_1 consistito nell'avere falsamente affermato di possedere CP_1 un'organizzazione aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via subordinata
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per errore Parte_1 CP_1 di sulla qualità di sul possesso di un'organizzazione Parte_1 CP_1 aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via di ulteriore subordine
Risolvere il contratto 16 dicembre 2020 tra e per Parte_1 CP_1 inadempimento di CP_1
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente per effetto dell'inadempimento, da liquidare nella misura provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, entro il limite di euro 30.000,00”.
A sostegno delle domande così proposte, parte ricorrente ha allegato e dedotto:
- che la stessa rogava servizi di marketing tradizionale, di “door to door Parte_1 marketing”, di comunicazione aziendale e di organizzazione di eventi aziendali sull'intero territorio nazionale;
- che, in particolare, nell'ambito dell'attività di “door to door marketing”, la ricorrente si occupava, tra l'altro, della stampa di volantini e dell'organizzazione e monitoraggio della relativa distribuzione, demandando ad imprese terze il servizio di distribuzione fisica del materiale nelle aree territoriali interessate;
- che, al fine di garantire la correttezza delle prestazioni offerte e di preservare l'integrità della propria immagine, si avvaleva soltanto di imprese in Parte_1 possesso di una propria organizzazione distributiva, per evitare l'interposizione di
2 soggetti non in possesso delle competenze e serietà professionali necessarie;
- che, con contratto di subappalto stipulato in data 16.12.2020, la ricorrente aveva affidato alla convenuta la distribuzione, nella provincia di Latina e in parte CP_1 della Città Metropolitana di Roma, di volantini promozionali di diverse aziende titolari di rinomati marchi;
- che tale contratto, all'art. 14, prescriveva il divieto di subappalto;
- che, in data 25.5.2021, Gruppo SDA S.r.l. di Lanuvio, titolare del marchio Acqua e
PO - per la quale la convenuta avrebbe dovuto distribuire 581.400 volantini su un totale di 1.774.622, ossia più del 30% del totale – aveva comunicato che, a seguito dell'inadempimento delle prestazioni dovute, non avrebbe più assegnato a Parte_1 la distribuzione dei volantini relativi ai punti vendita situati nell'area territoriale oggetto del contratto stipulato con;
CP_1
- che, in pari data, aveva contestato il predetto inadempimento a Parte_1 CP_1
;
[...]
- che non aveva dato riscontro alla contestazione, limitandosi, in data CP_1
21.6.2021, a richiedere a l pagamento di alcune delle fatture;
Parte_1
- che inoltre in violazione di quanto stabilito nel contratto di CP_1 subappalto, si era avvalsa, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali assunte, dell'opera di soggetti terzi, come comprovato dalla circostanza per cui, a fronte della richiesta di di avere la documentazione comprovante l'ottemperanza, da Parte_1 parte della resistente, delle obbligazioni retributive e previdenziali su quest'ultima gravanti nei confronti dei propri dipendenti - al fine di prevenire l'insorgenza della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 - aveva inviato CP_1 documentazione relativa, in parte, a personale di una società terza, tale DI GR
S.r.l.s.;
- che era anche venuta a conoscenza che non aveva alcun Parte_1 CP_1 lavoratore subordinato alle proprie dipendenze, ma soltanto un collaboratore non subordinato, come risultante dalla comunicazione dell'INPS prodotta in atti;
- che , senza dare alcun riscontro alle richieste di chiarimenti formulate in CP_1 proposito, aveva diffidato la ricorrente, in data 5.7.2021e tramite missiva a mezzo p.e.c., al pagamento della somma di euro 49.952,49, corrispondente alla parte scaduta delle fatture emesse in forza del contratto stipulato tra le parti;
- che aveva infine ignorato anche la missiva di contestazione del predetto CP_1
3 inadempimento e l'offerta di composizione bonaria della controversia insorta datata
26.7.2021;
- che nel comportamento tenuto da la quale aveva falsamente CP_1 dichiarato di possedere una propria organizzazione aziendale adeguata alla prestazione da eseguire, sulla cui veridicità si era formato il consenso contrattuale di Parte_1 erano ravvisabili gli estremi del dolo;
- che, in ogni caso, era configurabile un vizio del consenso della ricorrente per errore sulla predetta qualità essenziale, che era conoscibile dalla società convenuta in quanto attinente all'azienda stessa;
- che incombeva su l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto CP_1 alle obbligazioni contrattuali assunte;
- che aveva diritto al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento Parte_1 di e precisamente di quelli derivati dalla decisione di Gruppo S.D.A. S.r.l. CP_1 di cessare il rapporto contrattuale con la stessa relativamente ai punti Parte_1 vendita ad insegna “Acqua e PO” (siti in Trigoria, Spinaceto, Nettuno, via Veneto,
Nettuno, via Liberazione, Latina, via Isonzo e via Le Corbusier, Cisterna, Terracina,
Formia e Fondi).
1.2. La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con CP_1 comparsa depositata in data 10.2.2022, formulando a sua volta le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria richiesta ed istanza:
- in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda nonché l'incompetenza decisionale a favore del collegio arbitrale così come pattuito congiuntamente dalle parti nel contratto oggetto di contestazione;
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per insussistenza dei requisiti di legge;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risoluzione del contratto in quanto lo stesso si
è già risolto di diritto alla sua naturale scadenza nonché dei suoi effetti in quanto trattavasi di contratto ad esecuzione continuata o periodica;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento del danno poiché pretestuosa in quanto non dovuto e comunque non provato, anche a causa del comportamento negligente e colposo della ricorrente;
- in ogni caso, con condanna ex art 96 CPC e con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
4 Per quanto qui più rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che le domande della ricorrente erano improcedibili in forza della clausola compromissoria, contenuta nel contratto di subappalto concluso dalle parti in data
16.12.2020;
- che era debitrice della stessa dell'importo complessivo di Parte_1 CP_1 euro 78.775,97, portato da una serie fatture (n. 378 del 31.12.2020, n. 8 del
31.01.2021, n. 30 del 28.02.2021, n. 65 del 31.03.2021, n. 104 del 30.4.2021, n. 124 del 31.05.2021) emesse da per prestazioni rese in esecuzione del contratto CP_1 di subappalto;
- che, in forza del predetto credito, aveva infatti già ottenuto dal Tribunale CP_1 di Roma l'emissione, in data 8.9.2021, del decreto ingiuntivo n. 16490/2021, avverso il quale era stata proposta da ex art. 645 c.p.c., con udienza Parte_2 ex art. 183 c.p.c. non si era ancora tenuta;
- che dette fatture erano state emesse anche antecedentemente alle questioni sollevate da , senza che quest'ultima avesse mosso alcuna contestazione al riguardo;
Pt_1
- che, in ogni caso, le lamentate inadempienze non giustificavano il mancato pagamento delle predette fatture;
- che non ricorrevano neanche i presupposti per l'annullamento del contratto per dolo o errore;
- che il contratto di subappalto si era risolto di diritto alla sua naturale scadenza fissata al 31.12.2021 e che, comunque, la domanda di risoluzione proposta da ra Parte_1 infondata, in quanto, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, gli effetti della risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., non si estendevano alle prestazioni già eseguite (di cui alle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto) per le quali la stessa era quindi tenuta a versare il relativo corrispettivo;
- che non aveva replicato alle contestazioni formulate da con la CP_1 Pt_1 missiva del 25.5.2021, non essendo stata resa edotta delle ragioni ad esse sottese, tenuto conto che nella predetta missiva, da un lato, non vi era alcuna indicazione temporale in merito al contestato inadempimento, con conseguente impossibilità di verificarne la veridicità, dall'altro, le zone di Roma indicate nella comunicazione, ossia via Magliana, via Meucci, via Rappini e la zona di Ciampino, non erano mai state oggetto degli ordini di lavoro inviati a , la quale aveva svolto i servizi CP_1 richiesti nella zona di Latina;
5 - che pertanto alcun inadempimento poteva essere imputato alla società convenuta.
1.3. Disposto il mutamento del rito come da ordinanza del 29.9.2022 e fissata quindi l'udienza ex art. 183 c.p.c., con separata ordinanza emessa, in parti data, nel procedimento iscritto n. 67981/2021 r.g. ed avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è stata rigettata l'istanza di concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, stante la connessione fra i due giudizi, è stata disposta la riunione del giudizio di opposizione a quello già pendente fra le medesime parti.
1.4. Come infatti già accennato, ha medio tempore proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 16490/2021, notificatole da DIA AVD in data 17.9.2021, svolgendo difese e domande sostanzialmente analoghe a quelle già svolte nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e formulando quindi le seguenti conclusioni:
“In via principale
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per dolo di Parte_1 CP_1 consistito nell'avere falsamente affermato di possedere CP_1 un'organizzazione aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via subordinata
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per errore Parte_1 CP_1 di sulla qualità di sul possesso di un'organizzazione Parte_1 CP_1 aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via di ulteriore subordine
Risolvere il contratto 16 dicembre 2020 tra e per Parte_1 CP_1 inadempimento di CP_1
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente per effetto dell'inadempimento, da liquidare nella misura provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, entro il limite di euro 30.000,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.3.2022, parte opposta si è a sua volta costituita nel giudizio di opposizione, ribadendo la fondatezza della propria domanda, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle avverse domande ed eccezioni e formulando quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria richiesta ed istanza:
- in via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per
6 l'esclusione reciproca delle domande di annullamento per dolo e per errore e per la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto stante la sua fondatezza nonché
l'inapplicabilità degli effetti dell'eventuale e infondato annullamento sui contratti di esecuzione continuata o periodica come quello del caso di specie;
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di parte opponente per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per insussistenza dei requisiti di legge;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risoluzione del contratto in quanto lo stesso si
è già risolto di diritto alla sua naturale scadenza nonché dei suoi effetti in quanto trattavasi di contratto ad esecuzione continuata o periodica;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento del danno poiché pretestuosa in quanto non dovuto e comunque non provato, anche a causa del comportamento negligente e colposo della ricorrente;
- in ogni caso, con condanna ex art 96 CPC e con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.5. Assegnati, nelle cause riunite, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ha poi spiegato intervento volontario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_2
[...]
La terza intervenuta, premesso di essere cessionaria, in forza di contratto di cessione datato 21.11.2022, del credito vantato da nei confronti di CP_1
, ha fatto proprie tutte le difese già svolte dalla cedente. Pt_1
1.6. Rimessa alla fase decisoria la valutazione della questione introdotta dall'eccezione di arbitrato sollevata da e rigettate le istanze istruttorie CP_1 formulate dalle parti, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla base delle conclusioni richiamate dalle parti alla udienza del 12.3.2025.
2. L'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta è fondata e CP_1 giustifica la declaratoria di incompetenza relativamente alle domande della opposta.
2.1. La clausola contrattuale di cui all'art. 20 del contratto di subappalto concluso dalle parti in data 16.12.2020 (v. doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) è del seguente tenore: “Qualsiasi controversia comunque derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione,
7 sarà deferita in via esclusiva e definitiva ad un collegio arbitrale, in conformità al
Regolamento Arbitrale della Camera Nazionale ed Internazionale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Il collegio sarà composto da tre arbitri, due dei quali scelti, uno da e l'altro dall'Appaltatrice e il terzo Pt_1 con funzioni di presidente dai due arbitri così nominati o, in caso di mancato accordo tra tali due arbitri, entro 15 giorni dalla nomina del secondo di essi, dal Consiglio
Arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà Roma e gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto”)
La clausola in esame ha indubbiamente una portata onnicomprensiva e tale da ricomprendere ogni questione relativa al contratto di subappalto in questione e dunque anche quelle relative all'annullamento del contratto, alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno da inadempimento.
L'arbitrato cui si fa riferimento ha, per espressa pattuizione, natura rituale.
2.2. Va poi escluso che la stessa convenuta, chiedendo ed ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo, poi fatto oggetto di opposizione da parte di abbia Parte_1 rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, la clausola compromissoria è infatti riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti -con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso (così Cass. 3464/2015; in senso conforme, v. anche
Cass. 23651/2011 e Cass. 28303/2024).
Ne deriva pertanto che, pur avendo agito in sede monitoria per ottenere CP_1 il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, ciò non implica che la stessa abbia rinunciato ad avvalersi della clausola arbitrale in relazione alle distinte domande
(annullamento, risoluzione per inadempimento, risarcimento) proposte da Parte_1 sulla base del medesimo titolo contrattuale.
Né rileva la connessione esistente fra la domanda di adempimento (pagamento del corrispettivo proposta da e quelle proposte da CP_1 Parte_3
8
[...] Ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., la competenza degli arbitri non è infatti esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.
2.3. Quanto alle domande di annullamento, risoluzione e risarcimento danni proposte da va dunque dichiarata l'incompetenza (cfr. Cass. S.U. Parte_1
24153/2013) del Tribunale adito, essendo invece competente il collegio arbitrale indicato all'art. 20 del contratto di subappalto.
2.4. A diversa conclusione si deve giungere in relazione alla domanda di adempimento proposta da . CP_1
Rispetto ad essa, entrambe le parti – agendo in via monitoria, CP_1
non sollevando l'eccezione di arbitrato – hanno infatti rinunciato ad Pt_1 avvalersi della clausola arbitrale, rimettendo quindi la decisione al giudice statale.
3. La domanda di adempimento contrattuale proposta da va rigettata CP_1 per le ragioni di seguito esposte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. a fronte della avversa domanda, ha sollevato l'eccezione di Parte_1 inadempimento sotto un duplice profilo.
Ha infatti lamentato:
(i) per un verso, la difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, in particolare sulla scorta di quanto a sua volta lamentato dal proprio cliente Gruppo SDA S.r.l. di
Lanuvio con comunicazioni del 25.5.2021 e del 28.5.2021 (v. doc. 3 del fascicolo di parte;
Parte_1
(ii) per altro verso, il fatto che abbia violato il divieto di subappalto (non CP_1 essendo dotata di struttura organizzativa e personale adeguati ed essendosi pertanto dovuta rivolgere a soggetti terzi, in difetto di apposita autorizzazione) e, pur se espressamente richiesta dalla stessa abbia omesso di fornire la Parte_1 documentazione comprovante l'ottemperanza delle obbligazioni retributive e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
Innanzi a tali eccezioni, era quindi onere di dare adeguata prova di CP_1 avere esattamente adempiuto alle obbligazioni di cui ha prospettato Parte_1
l'inadempimento (v. Cass. S.U. 13533/2001, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
9 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà poi sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento).
3.2. Le risultanze acquisite inducono tuttavia ad escludere che l'evidenziato onere probatorio sia stato assolto.
3.3. ha riconosciuto di avere eseguito parte delle prestazioni richieste a CP_1 dal cliente Gruppo SDA S.r.l., gestore di punti vendita con insegna Parte_1
“Acqua & PO” e, in particolare, di avere eseguito le prestazioni presso: Nettuno, via Veneto;
Nettuno, via Liberazione;
Latina, via Isonzo;
Latina, via Le Corbusier;
Cisterna; Terracina;
Formia; Fondi (v. pag. 5 e 6 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. di parte).
L'esecuzione delle predette prestazioni si evince d'altra parte dagli ordini prodotti da (v. doc. 19 del fascicolo di parte), dei quali la stessa ha Parte_1 CP_1 negato la ricezione solo, quanto agli ordini relativi a punti vendita con insegna “Acqua
& PO”, per gli ordini nn. 15766, 15767 (gli ulteriori ordini di cui è stata contestata la ricezione, ossia gli ordini nn. 12953, 12960, 12961, 12965, 14612, 14613, 14616,
14617, si riferiscono infatti a punti vendita diversi da quelli con insegna “Acqua &
PO”).
Le contestazioni sollevate dal cliente Gruppo SDA S.r.l. di Lanuvio con le comunicazioni del 25 e 28 maggio 2021 (v. già richiamato doc. 3 del fascicolo di parte
10 sono dunque riferibili anche alle prestazioni rese da . Parte_1 CP_1
Se è pur vero, infatti, che dal tenore delle predette contestazioni si evince come le situazioni maggiormente critiche e necessitanti di verifica più urgente siano state rilevate con riferimento a punti vendita diversi da quelli per cui ha reso le CP_1 proprie prestazioni (“Siamo rimasti spiacevolmente colpiti soprattutto dalle ispezioni effettuate nella campagna di via Magliana, via Meucci e via Rappini. Lì i problemi riscontrati vanno ben oltre un lavoro mal svolto. Tra l'altro recidivi rispetto alla medesima situazione riscontrata mesi fa a Ciampino. Ma riguardo questo le Proprietà si stanno già confrontando”), è anche vero che il cliente ha rappresentato una situazione di criticità generalizzata e relativa a tutti i punti vendita ivi indicati, fra i quali quelli presso cui operava . E, su questo presupposto, ha quindi CP_1 comunicato la propria decisione di non affidare più a ommesse relative a Parte_1 detti punti vendita, mantenendole invece per altri punti vendita (v. comunicazione del
25.5.2021, ove di legge: “la presente per inviarti il dettaglio del vol.10 e per informarti purtroppo che da questo volantino non saranno affidati a voi i seguenti punti vendita: - Roma via Fonteiana - Roma, ponte Milvio - Roma, via Magliana -
Roma, via Meucci - Roma, via Rappini – Trigoria – Spinaceto - Nettuno, via Veneto -
Nettuno, via Liberazione - Latina, via Isonzo - Latina, via Le Corbusier – Cisterna -
Terracina – Formia – Fondi. Prendiamo tale decisione a seguito di diverse ispezioni, che più e più volte hanno mostrato un lavoro mal fatto, che non rispetta la modalità e i quantitativi richiesti e che ha mostrato modalità già viste in passato che non ci fanno riporre fiducia nell'operato delle vostre squadre e di chi ne dirige i lavori, mancando completamente di verifica e di impegno nel migliorare il lavoro. Nel dettaglio i pdv ancora assegnati a voi, sperando che porterete attenzione alla qualità e alla trasparenza dell'operato delle vostre squadre”; v. inoltre comunicazione del
28.5.2021, ove di legge: “le problematiche generali segnalate più volte, presenti su tutte le analisi che ricevete post distribuzione, sono comuni a questi punti vendita, ma anche ad altri. Ci siamo concentrati sul controllo di quelli che in piattaforma ci sembravano urgenti verificare, pianificando ulteriori verifiche […] Tornando a noi, in genere, sempre elevata produttività oraria (che indica un lavoro mal fatto, o con letture multiple e consecutive o peggio) scarsa polverizzazione, quantità non rispettate, accumuli, letture in movimento, affollamenti di materiale che implicano un ricordarvi sempre che nelle condominiali sono previste max 10 pz. […] In generale,
11 chi svolge bene il lavoro sia in piattaforma che al controllo in strada, ha una velocità moderata (perchè umanamente impossibile sostenere certi ritmi conferendo nel modo giusto), spara 1 volantino di fronte ad ogni cassetta che incontra e massimo 10 nelle condominiali. Quando il lavoro viene svolto in questo modo, ci mostra distribuzioni ben polverizzate e capillari”).
A fronte di ciò, non ha tuttavia dato prova di alcun elemento idoneo a CP_1 verificare se le prestazioni cui si fa riferimento siano state eseguite secondo le modalità e nelle quantità pattuite.
3.4. Va poi osservato che il contratto di subappalto concluso dalle parti prevedeva che la subappaltatrice, per la prestazione dei servizi pattuiti, dovesse avvalersi di
“propri dipendenti o collaboratori”, assicurando il regolare adempimento dei relativi obblighi retributivi, assicurativi e contributivi (art. 7), con divieto di subappalto non autorizzato (art. 14).
Lo stesso contratto di subappalto, all'art. 8, sanciva l'obbligo della subappaltatrice di fornire alla subappaltante, nel corso del rapporto e con cadenza trimestrale, il proprio DU (oltre che la documentazione attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali), con previsione, in difetto, della facoltà della subcommittente di
“sospensione dei pagamenti relativi ai lavori già eseguiti” e di trattenimento dei relativi importi, a titolo di garanzia, fino ad avvenuta trasmissione della documentazione.
, nonostante i solleciti ricevuti, non ha offerto prova di avere CP_1 esattamente adempiuto le predette obbligazioni, risultando anzi come la stessa, a fronte delle avverse richieste (v. comunicazione del 25.5.2021, prodotta come doc. 6 del fascicolo di parte , sia limitata a trasmettere documentazione Parte_1
C incompleta e peraltro in parte riferibile ad un soggetto terzo, ossia DI GR
S.r.l.s., non autorizzato ad agire in veste di ulteriore subappaltatore (v. docc. da 7 a 14 del fascicolo di parte . Parte_1
Alla luce del chiaro tenore delle già richiamate clausole del contratto (art. 7, 8 e
14), implicanti l'assunzione di specifici obblighi, è poi irrilevante quanto dedotto da
(v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 2 e ss.) circa il fatto che CP_1 la subcommittente, nell'ambito di pregressi negoziali estranei rispetto al rapporto contrattuale oggetto della presente controversia, fosse a conoscenza della reale struttura organizzativa della subappaltatrice e l'avesse autorizzata al subappalto in
12 favore di un soggetto terzo.
3.5. Gli inadempimenti sopra evidenziati giustificano quindi, in forza delle previsioni contrattuali ed anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento del corrispettivo richiesto da . CP_1
Come già indicato, il contratto sancisce espressamente (all'art. 8) il diritto della subcommittente di sospendere i pagamenti in caso di mancata produzione della documentazione idonea a comprovare l'adempimento, nei confronti del personale impiegato dalla subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, degli obblighi retributivi, assicurativi e contributivi.
Ricorre poi, in ogni caso, il requisito della proporzionalità di cui all'art. 1460 c.c., tenuto conto delle conseguenze derivate dall'inesatto adempimento delle prestazioni
(perdita di commesse dal cliente Gruppo SDA S.r.l.).
4. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sulle domande di annullamento, risoluzione e risarcimento danni proposte da
[...] nei confronti di per essere la relativa Parte_1 CP_1 controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 20 del contratto di subappalto di servizi stipulato in data 16.12.2020;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
16490/2021 di questo Tribunale) e rigetta la domanda di adempimento proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Roma, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, udita la discussione orale e letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 55499 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Emanuele Squarcia e Fabrizio Revelli
- parte ricorrente -
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sara Mascitti CP_1 P.IVA_2
- parte convenuta –
e
(C.F. ), in giudizio Controparte_2 C.F._1 con l'avv. Sara Mascitti
- terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.
a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 67981 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Emanuele Squarcia e Fabrizio Revelli
- parte opponente -
e
C.F. ), in giudizio con l'avv. Sara Mascitti CP_1 P.IVA_2
- parte opposta –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 16.9.2021,
[...]
(d'ora in avanti anche solo ha agito nei Parte_1 Parte_1 confronti di chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“- Piaccia al Tribunale Ill.mo;
- Previa ammissione dei mezzi di prova deducendi in funzione dei fatti specificamente contestati da parte resistente;
In via principale
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per dolo di Parte_1 CP_1 consistito nell'avere falsamente affermato di possedere CP_1 un'organizzazione aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via subordinata
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per errore Parte_1 CP_1 di sulla qualità di sul possesso di un'organizzazione Parte_1 CP_1 aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via di ulteriore subordine
Risolvere il contratto 16 dicembre 2020 tra e per Parte_1 CP_1 inadempimento di CP_1
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente per effetto dell'inadempimento, da liquidare nella misura provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, entro il limite di euro 30.000,00”.
A sostegno delle domande così proposte, parte ricorrente ha allegato e dedotto:
- che la stessa rogava servizi di marketing tradizionale, di “door to door Parte_1 marketing”, di comunicazione aziendale e di organizzazione di eventi aziendali sull'intero territorio nazionale;
- che, in particolare, nell'ambito dell'attività di “door to door marketing”, la ricorrente si occupava, tra l'altro, della stampa di volantini e dell'organizzazione e monitoraggio della relativa distribuzione, demandando ad imprese terze il servizio di distribuzione fisica del materiale nelle aree territoriali interessate;
- che, al fine di garantire la correttezza delle prestazioni offerte e di preservare l'integrità della propria immagine, si avvaleva soltanto di imprese in Parte_1 possesso di una propria organizzazione distributiva, per evitare l'interposizione di
2 soggetti non in possesso delle competenze e serietà professionali necessarie;
- che, con contratto di subappalto stipulato in data 16.12.2020, la ricorrente aveva affidato alla convenuta la distribuzione, nella provincia di Latina e in parte CP_1 della Città Metropolitana di Roma, di volantini promozionali di diverse aziende titolari di rinomati marchi;
- che tale contratto, all'art. 14, prescriveva il divieto di subappalto;
- che, in data 25.5.2021, Gruppo SDA S.r.l. di Lanuvio, titolare del marchio Acqua e
PO - per la quale la convenuta avrebbe dovuto distribuire 581.400 volantini su un totale di 1.774.622, ossia più del 30% del totale – aveva comunicato che, a seguito dell'inadempimento delle prestazioni dovute, non avrebbe più assegnato a Parte_1 la distribuzione dei volantini relativi ai punti vendita situati nell'area territoriale oggetto del contratto stipulato con;
CP_1
- che, in pari data, aveva contestato il predetto inadempimento a Parte_1 CP_1
;
[...]
- che non aveva dato riscontro alla contestazione, limitandosi, in data CP_1
21.6.2021, a richiedere a l pagamento di alcune delle fatture;
Parte_1
- che inoltre in violazione di quanto stabilito nel contratto di CP_1 subappalto, si era avvalsa, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali assunte, dell'opera di soggetti terzi, come comprovato dalla circostanza per cui, a fronte della richiesta di di avere la documentazione comprovante l'ottemperanza, da Parte_1 parte della resistente, delle obbligazioni retributive e previdenziali su quest'ultima gravanti nei confronti dei propri dipendenti - al fine di prevenire l'insorgenza della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 - aveva inviato CP_1 documentazione relativa, in parte, a personale di una società terza, tale DI GR
S.r.l.s.;
- che era anche venuta a conoscenza che non aveva alcun Parte_1 CP_1 lavoratore subordinato alle proprie dipendenze, ma soltanto un collaboratore non subordinato, come risultante dalla comunicazione dell'INPS prodotta in atti;
- che , senza dare alcun riscontro alle richieste di chiarimenti formulate in CP_1 proposito, aveva diffidato la ricorrente, in data 5.7.2021e tramite missiva a mezzo p.e.c., al pagamento della somma di euro 49.952,49, corrispondente alla parte scaduta delle fatture emesse in forza del contratto stipulato tra le parti;
- che aveva infine ignorato anche la missiva di contestazione del predetto CP_1
3 inadempimento e l'offerta di composizione bonaria della controversia insorta datata
26.7.2021;
- che nel comportamento tenuto da la quale aveva falsamente CP_1 dichiarato di possedere una propria organizzazione aziendale adeguata alla prestazione da eseguire, sulla cui veridicità si era formato il consenso contrattuale di Parte_1 erano ravvisabili gli estremi del dolo;
- che, in ogni caso, era configurabile un vizio del consenso della ricorrente per errore sulla predetta qualità essenziale, che era conoscibile dalla società convenuta in quanto attinente all'azienda stessa;
- che incombeva su l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto CP_1 alle obbligazioni contrattuali assunte;
- che aveva diritto al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento Parte_1 di e precisamente di quelli derivati dalla decisione di Gruppo S.D.A. S.r.l. CP_1 di cessare il rapporto contrattuale con la stessa relativamente ai punti Parte_1 vendita ad insegna “Acqua e PO” (siti in Trigoria, Spinaceto, Nettuno, via Veneto,
Nettuno, via Liberazione, Latina, via Isonzo e via Le Corbusier, Cisterna, Terracina,
Formia e Fondi).
1.2. La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con CP_1 comparsa depositata in data 10.2.2022, formulando a sua volta le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria richiesta ed istanza:
- in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda nonché l'incompetenza decisionale a favore del collegio arbitrale così come pattuito congiuntamente dalle parti nel contratto oggetto di contestazione;
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per insussistenza dei requisiti di legge;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risoluzione del contratto in quanto lo stesso si
è già risolto di diritto alla sua naturale scadenza nonché dei suoi effetti in quanto trattavasi di contratto ad esecuzione continuata o periodica;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento del danno poiché pretestuosa in quanto non dovuto e comunque non provato, anche a causa del comportamento negligente e colposo della ricorrente;
- in ogni caso, con condanna ex art 96 CPC e con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
4 Per quanto qui più rileva, ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che le domande della ricorrente erano improcedibili in forza della clausola compromissoria, contenuta nel contratto di subappalto concluso dalle parti in data
16.12.2020;
- che era debitrice della stessa dell'importo complessivo di Parte_1 CP_1 euro 78.775,97, portato da una serie fatture (n. 378 del 31.12.2020, n. 8 del
31.01.2021, n. 30 del 28.02.2021, n. 65 del 31.03.2021, n. 104 del 30.4.2021, n. 124 del 31.05.2021) emesse da per prestazioni rese in esecuzione del contratto CP_1 di subappalto;
- che, in forza del predetto credito, aveva infatti già ottenuto dal Tribunale CP_1 di Roma l'emissione, in data 8.9.2021, del decreto ingiuntivo n. 16490/2021, avverso il quale era stata proposta da ex art. 645 c.p.c., con udienza Parte_2 ex art. 183 c.p.c. non si era ancora tenuta;
- che dette fatture erano state emesse anche antecedentemente alle questioni sollevate da , senza che quest'ultima avesse mosso alcuna contestazione al riguardo;
Pt_1
- che, in ogni caso, le lamentate inadempienze non giustificavano il mancato pagamento delle predette fatture;
- che non ricorrevano neanche i presupposti per l'annullamento del contratto per dolo o errore;
- che il contratto di subappalto si era risolto di diritto alla sua naturale scadenza fissata al 31.12.2021 e che, comunque, la domanda di risoluzione proposta da ra Parte_1 infondata, in quanto, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, gli effetti della risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., non si estendevano alle prestazioni già eseguite (di cui alle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto) per le quali la stessa era quindi tenuta a versare il relativo corrispettivo;
- che non aveva replicato alle contestazioni formulate da con la CP_1 Pt_1 missiva del 25.5.2021, non essendo stata resa edotta delle ragioni ad esse sottese, tenuto conto che nella predetta missiva, da un lato, non vi era alcuna indicazione temporale in merito al contestato inadempimento, con conseguente impossibilità di verificarne la veridicità, dall'altro, le zone di Roma indicate nella comunicazione, ossia via Magliana, via Meucci, via Rappini e la zona di Ciampino, non erano mai state oggetto degli ordini di lavoro inviati a , la quale aveva svolto i servizi CP_1 richiesti nella zona di Latina;
5 - che pertanto alcun inadempimento poteva essere imputato alla società convenuta.
1.3. Disposto il mutamento del rito come da ordinanza del 29.9.2022 e fissata quindi l'udienza ex art. 183 c.p.c., con separata ordinanza emessa, in parti data, nel procedimento iscritto n. 67981/2021 r.g. ed avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è stata rigettata l'istanza di concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, stante la connessione fra i due giudizi, è stata disposta la riunione del giudizio di opposizione a quello già pendente fra le medesime parti.
1.4. Come infatti già accennato, ha medio tempore proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 16490/2021, notificatole da DIA AVD in data 17.9.2021, svolgendo difese e domande sostanzialmente analoghe a quelle già svolte nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e formulando quindi le seguenti conclusioni:
“In via principale
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per dolo di Parte_1 CP_1 consistito nell'avere falsamente affermato di possedere CP_1 un'organizzazione aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via subordinata
Annullare il contratto 16 dicembre 2020 tra e per errore Parte_1 CP_1 di sulla qualità di sul possesso di un'organizzazione Parte_1 CP_1 aziendale idonea all'esecuzione delle prestazioni dovute;
In via di ulteriore subordine
Risolvere il contratto 16 dicembre 2020 tra e per Parte_1 CP_1 inadempimento di CP_1
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente per effetto dell'inadempimento, da liquidare nella misura provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, entro il limite di euro 30.000,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.3.2022, parte opposta si è a sua volta costituita nel giudizio di opposizione, ribadendo la fondatezza della propria domanda, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle avverse domande ed eccezioni e formulando quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria richiesta ed istanza:
- in via preliminare accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per
6 l'esclusione reciproca delle domande di annullamento per dolo e per errore e per la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto stante la sua fondatezza nonché
l'inapplicabilità degli effetti dell'eventuale e infondato annullamento sui contratti di esecuzione continuata o periodica come quello del caso di specie;
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di parte opponente per mancato assolvimento dell'onere probatorio e per insussistenza dei requisiti di legge;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risoluzione del contratto in quanto lo stesso si
è già risolto di diritto alla sua naturale scadenza nonché dei suoi effetti in quanto trattavasi di contratto ad esecuzione continuata o periodica;
- in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento del danno poiché pretestuosa in quanto non dovuto e comunque non provato, anche a causa del comportamento negligente e colposo della ricorrente;
- in ogni caso, con condanna ex art 96 CPC e con vittoria di spese, competenze ed onorari a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.5. Assegnati, nelle cause riunite, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ha poi spiegato intervento volontario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_2
[...]
La terza intervenuta, premesso di essere cessionaria, in forza di contratto di cessione datato 21.11.2022, del credito vantato da nei confronti di CP_1
, ha fatto proprie tutte le difese già svolte dalla cedente. Pt_1
1.6. Rimessa alla fase decisoria la valutazione della questione introdotta dall'eccezione di arbitrato sollevata da e rigettate le istanze istruttorie CP_1 formulate dalle parti, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata poi assunta in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla base delle conclusioni richiamate dalle parti alla udienza del 12.3.2025.
2. L'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta è fondata e CP_1 giustifica la declaratoria di incompetenza relativamente alle domande della opposta.
2.1. La clausola contrattuale di cui all'art. 20 del contratto di subappalto concluso dalle parti in data 16.12.2020 (v. doc. 1 del fascicolo di parte convenuta) è del seguente tenore: “Qualsiasi controversia comunque derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione,
7 sarà deferita in via esclusiva e definitiva ad un collegio arbitrale, in conformità al
Regolamento Arbitrale della Camera Nazionale ed Internazionale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Il collegio sarà composto da tre arbitri, due dei quali scelti, uno da e l'altro dall'Appaltatrice e il terzo Pt_1 con funzioni di presidente dai due arbitri così nominati o, in caso di mancato accordo tra tali due arbitri, entro 15 giorni dalla nomina del secondo di essi, dal Consiglio
Arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà Roma e gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto”)
La clausola in esame ha indubbiamente una portata onnicomprensiva e tale da ricomprendere ogni questione relativa al contratto di subappalto in questione e dunque anche quelle relative all'annullamento del contratto, alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno da inadempimento.
L'arbitrato cui si fa riferimento ha, per espressa pattuizione, natura rituale.
2.2. Va poi escluso che la stessa convenuta, chiedendo ed ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo, poi fatto oggetto di opposizione da parte di abbia Parte_1 rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide, la clausola compromissoria è infatti riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti -con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso (così Cass. 3464/2015; in senso conforme, v. anche
Cass. 23651/2011 e Cass. 28303/2024).
Ne deriva pertanto che, pur avendo agito in sede monitoria per ottenere CP_1 il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, ciò non implica che la stessa abbia rinunciato ad avvalersi della clausola arbitrale in relazione alle distinte domande
(annullamento, risoluzione per inadempimento, risarcimento) proposte da Parte_1 sulla base del medesimo titolo contrattuale.
Né rileva la connessione esistente fra la domanda di adempimento (pagamento del corrispettivo proposta da e quelle proposte da CP_1 Parte_3
8
[...] Ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., la competenza degli arbitri non è infatti esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.
2.3. Quanto alle domande di annullamento, risoluzione e risarcimento danni proposte da va dunque dichiarata l'incompetenza (cfr. Cass. S.U. Parte_1
24153/2013) del Tribunale adito, essendo invece competente il collegio arbitrale indicato all'art. 20 del contratto di subappalto.
2.4. A diversa conclusione si deve giungere in relazione alla domanda di adempimento proposta da . CP_1
Rispetto ad essa, entrambe le parti – agendo in via monitoria, CP_1
non sollevando l'eccezione di arbitrato – hanno infatti rinunciato ad Pt_1 avvalersi della clausola arbitrale, rimettendo quindi la decisione al giudice statale.
3. La domanda di adempimento contrattuale proposta da va rigettata CP_1 per le ragioni di seguito esposte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. a fronte della avversa domanda, ha sollevato l'eccezione di Parte_1 inadempimento sotto un duplice profilo.
Ha infatti lamentato:
(i) per un verso, la difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, in particolare sulla scorta di quanto a sua volta lamentato dal proprio cliente Gruppo SDA S.r.l. di
Lanuvio con comunicazioni del 25.5.2021 e del 28.5.2021 (v. doc. 3 del fascicolo di parte;
Parte_1
(ii) per altro verso, il fatto che abbia violato il divieto di subappalto (non CP_1 essendo dotata di struttura organizzativa e personale adeguati ed essendosi pertanto dovuta rivolgere a soggetti terzi, in difetto di apposita autorizzazione) e, pur se espressamente richiesta dalla stessa abbia omesso di fornire la Parte_1 documentazione comprovante l'ottemperanza delle obbligazioni retributive e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
Innanzi a tali eccezioni, era quindi onere di dare adeguata prova di CP_1 avere esattamente adempiuto alle obbligazioni di cui ha prospettato Parte_1
l'inadempimento (v. Cass. S.U. 13533/2001, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
9 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà poi sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento).
3.2. Le risultanze acquisite inducono tuttavia ad escludere che l'evidenziato onere probatorio sia stato assolto.
3.3. ha riconosciuto di avere eseguito parte delle prestazioni richieste a CP_1 dal cliente Gruppo SDA S.r.l., gestore di punti vendita con insegna Parte_1
“Acqua & PO” e, in particolare, di avere eseguito le prestazioni presso: Nettuno, via Veneto;
Nettuno, via Liberazione;
Latina, via Isonzo;
Latina, via Le Corbusier;
Cisterna; Terracina;
Formia; Fondi (v. pag. 5 e 6 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. di parte).
L'esecuzione delle predette prestazioni si evince d'altra parte dagli ordini prodotti da (v. doc. 19 del fascicolo di parte), dei quali la stessa ha Parte_1 CP_1 negato la ricezione solo, quanto agli ordini relativi a punti vendita con insegna “Acqua
& PO”, per gli ordini nn. 15766, 15767 (gli ulteriori ordini di cui è stata contestata la ricezione, ossia gli ordini nn. 12953, 12960, 12961, 12965, 14612, 14613, 14616,
14617, si riferiscono infatti a punti vendita diversi da quelli con insegna “Acqua &
PO”).
Le contestazioni sollevate dal cliente Gruppo SDA S.r.l. di Lanuvio con le comunicazioni del 25 e 28 maggio 2021 (v. già richiamato doc. 3 del fascicolo di parte
10 sono dunque riferibili anche alle prestazioni rese da . Parte_1 CP_1
Se è pur vero, infatti, che dal tenore delle predette contestazioni si evince come le situazioni maggiormente critiche e necessitanti di verifica più urgente siano state rilevate con riferimento a punti vendita diversi da quelli per cui ha reso le CP_1 proprie prestazioni (“Siamo rimasti spiacevolmente colpiti soprattutto dalle ispezioni effettuate nella campagna di via Magliana, via Meucci e via Rappini. Lì i problemi riscontrati vanno ben oltre un lavoro mal svolto. Tra l'altro recidivi rispetto alla medesima situazione riscontrata mesi fa a Ciampino. Ma riguardo questo le Proprietà si stanno già confrontando”), è anche vero che il cliente ha rappresentato una situazione di criticità generalizzata e relativa a tutti i punti vendita ivi indicati, fra i quali quelli presso cui operava . E, su questo presupposto, ha quindi CP_1 comunicato la propria decisione di non affidare più a ommesse relative a Parte_1 detti punti vendita, mantenendole invece per altri punti vendita (v. comunicazione del
25.5.2021, ove di legge: “la presente per inviarti il dettaglio del vol.10 e per informarti purtroppo che da questo volantino non saranno affidati a voi i seguenti punti vendita: - Roma via Fonteiana - Roma, ponte Milvio - Roma, via Magliana -
Roma, via Meucci - Roma, via Rappini – Trigoria – Spinaceto - Nettuno, via Veneto -
Nettuno, via Liberazione - Latina, via Isonzo - Latina, via Le Corbusier – Cisterna -
Terracina – Formia – Fondi. Prendiamo tale decisione a seguito di diverse ispezioni, che più e più volte hanno mostrato un lavoro mal fatto, che non rispetta la modalità e i quantitativi richiesti e che ha mostrato modalità già viste in passato che non ci fanno riporre fiducia nell'operato delle vostre squadre e di chi ne dirige i lavori, mancando completamente di verifica e di impegno nel migliorare il lavoro. Nel dettaglio i pdv ancora assegnati a voi, sperando che porterete attenzione alla qualità e alla trasparenza dell'operato delle vostre squadre”; v. inoltre comunicazione del
28.5.2021, ove di legge: “le problematiche generali segnalate più volte, presenti su tutte le analisi che ricevete post distribuzione, sono comuni a questi punti vendita, ma anche ad altri. Ci siamo concentrati sul controllo di quelli che in piattaforma ci sembravano urgenti verificare, pianificando ulteriori verifiche […] Tornando a noi, in genere, sempre elevata produttività oraria (che indica un lavoro mal fatto, o con letture multiple e consecutive o peggio) scarsa polverizzazione, quantità non rispettate, accumuli, letture in movimento, affollamenti di materiale che implicano un ricordarvi sempre che nelle condominiali sono previste max 10 pz. […] In generale,
11 chi svolge bene il lavoro sia in piattaforma che al controllo in strada, ha una velocità moderata (perchè umanamente impossibile sostenere certi ritmi conferendo nel modo giusto), spara 1 volantino di fronte ad ogni cassetta che incontra e massimo 10 nelle condominiali. Quando il lavoro viene svolto in questo modo, ci mostra distribuzioni ben polverizzate e capillari”).
A fronte di ciò, non ha tuttavia dato prova di alcun elemento idoneo a CP_1 verificare se le prestazioni cui si fa riferimento siano state eseguite secondo le modalità e nelle quantità pattuite.
3.4. Va poi osservato che il contratto di subappalto concluso dalle parti prevedeva che la subappaltatrice, per la prestazione dei servizi pattuiti, dovesse avvalersi di
“propri dipendenti o collaboratori”, assicurando il regolare adempimento dei relativi obblighi retributivi, assicurativi e contributivi (art. 7), con divieto di subappalto non autorizzato (art. 14).
Lo stesso contratto di subappalto, all'art. 8, sanciva l'obbligo della subappaltatrice di fornire alla subappaltante, nel corso del rapporto e con cadenza trimestrale, il proprio DU (oltre che la documentazione attestante l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali), con previsione, in difetto, della facoltà della subcommittente di
“sospensione dei pagamenti relativi ai lavori già eseguiti” e di trattenimento dei relativi importi, a titolo di garanzia, fino ad avvenuta trasmissione della documentazione.
, nonostante i solleciti ricevuti, non ha offerto prova di avere CP_1 esattamente adempiuto le predette obbligazioni, risultando anzi come la stessa, a fronte delle avverse richieste (v. comunicazione del 25.5.2021, prodotta come doc. 6 del fascicolo di parte , sia limitata a trasmettere documentazione Parte_1
C incompleta e peraltro in parte riferibile ad un soggetto terzo, ossia DI GR
S.r.l.s., non autorizzato ad agire in veste di ulteriore subappaltatore (v. docc. da 7 a 14 del fascicolo di parte . Parte_1
Alla luce del chiaro tenore delle già richiamate clausole del contratto (art. 7, 8 e
14), implicanti l'assunzione di specifici obblighi, è poi irrilevante quanto dedotto da
(v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 2 e ss.) circa il fatto che CP_1 la subcommittente, nell'ambito di pregressi negoziali estranei rispetto al rapporto contrattuale oggetto della presente controversia, fosse a conoscenza della reale struttura organizzativa della subappaltatrice e l'avesse autorizzata al subappalto in
12 favore di un soggetto terzo.
3.5. Gli inadempimenti sopra evidenziati giustificano quindi, in forza delle previsioni contrattuali ed anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., il mancato pagamento del corrispettivo richiesto da . CP_1
Come già indicato, il contratto sancisce espressamente (all'art. 8) il diritto della subcommittente di sospendere i pagamenti in caso di mancata produzione della documentazione idonea a comprovare l'adempimento, nei confronti del personale impiegato dalla subappaltatrice per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, degli obblighi retributivi, assicurativi e contributivi.
Ricorre poi, in ogni caso, il requisito della proporzionalità di cui all'art. 1460 c.c., tenuto conto delle conseguenze derivate dall'inesatto adempimento delle prestazioni
(perdita di commesse dal cliente Gruppo SDA S.r.l.).
4. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sulle domande di annullamento, risoluzione e risarcimento danni proposte da
[...] nei confronti di per essere la relativa Parte_1 CP_1 controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 20 del contratto di subappalto di servizi stipulato in data 16.12.2020;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
16490/2021 di questo Tribunale) e rigetta la domanda di adempimento proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Roma, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
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