Articolo 2 della Legge 30 luglio 1959, n. 538
Articolo 1
Versione
15 agosto 1959
Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1959-60 le seguenti assegnazioni:
lire 1.100.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;
lire 2.000.000.000, per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli Istituti di istruzione superiore, degli Osservatori astronomici, delle Scuole di ostetricia e degli altri Istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
lire 20.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus;
lire 200.000.000, quale spesa straordinaria, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
lire 5.000.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale;
lire 3.131.500.000, di cui ai capitoli dal n. 269 a 279, quali spese per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599 , nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo;
lire 135.000.000 di cui ai capitoli dal n. 280 a 283, quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' art. 8 del decreto legislativo 31 febbraio 1947, n. 27 .

Entrata in vigore il 15 agosto 1959