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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10990 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona dei Magistrati:
- RT EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- NO AL Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 29624 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' e vertente TRA
, nata a [...] in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti in atti, dall'Avvocato Nicoletta Caruso presso il cui studio professionale in Roma, alla piazza dei Re di Roma n. 3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e nato in [...] in data [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
1 NONCHE' CON L'INTERVENTO DI:
1) Pubblico Ministero, sede;
2) Avv. Sabrina Fasulo, costituita ex art. 86 c.p.c. nella qualità di curatrice speciale di , nato a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025 le parti costituite si sono riportate alle rispettive domande come in atti.
Guardando alle conclusioni già in atti, emerge che la ricorrente chiede di: “1.
Accertare e dichiarare la paternità naturale del Sig. nei confronti CP_1
del minore .
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare Controparte_2
la dichiarazione giudiziale di paternità sull'atto di nascita del minore.
3. Disporre il pagamento da parte del Sig. di un assegno di mantenimento pari a CP_1
€500,00 mensili, con decorrenza dalla nascita e pagamento delle somme arretrate.
4. Regolamentare il diritto di visita e frequentazione tra padre e figlio, tenendo conto del superiore interesse del minore.
5. Condannare il Sig.
[...]
alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Sig.ra per il CP_1 CP_2
presente giudizio” (così nella comparsa conclusionale in atti).
A sua volta, la curatrice speciale chiede nella sostanza di accogliere le richieste di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nella propria domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., ha dedotto: di Parte_1
essersi conosciuta nel dicembre del 2020 con cittadino CP_1
britannico e “istruttore di sci presso l'esercito britannico”, con una frequentazione,
anche di natura sessuale, avvenuta a Roma “nei mesi successivi”; che tale frequentazione, anche sessuale, è stata ammessa dal convenuto in conversazioni telematiche intercorse con essa ricorrente;
che nel marzo del 2021 essa aveva
2 scoperto di essere in stato di gravidanza ma , non volendosi assumere CP_1
i propri doveri di padre, l'aveva invitata a interrompere la gravidanza, anche in
Gran Bretagna;
essa aveva voluto invece portare a termine la gravidanza e, da allora, “si è reso irreperibile, non rispondendo più a email, messaggi CP_1
Whatapp in cui gli veniva comunicata la nascita del figlio e la richiesta del test del
dna”; il 14 settembre 2021 è nato Controparte_2
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del CP_1
26 giugno 2024.
La dichiarazione di contumacia va qui confermata. Risultano infatti fugati i dubbi e le richieste di approfondimento sollevati da questo Collegio con l'ordinanza del 26 maggio 2025. Appaiono in proposito persuasive e convincenti le considerazioni contenute nella memoria depositata il 16 giugno 2025 dalla difesa di parte ricorrente, alle quali si rinvia. Va in particolare considerato che la regolarità delle notifiche svolte ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15
novembre 1965 e di cui al certificate – attestation F/1 (Kf – 2023 – 003546) nonché
al certificate – attestation F/1 (Kf – 2023 – 005391), entrambi recanti atti ritualmente tradotti nella lingua inglese, è stata attestata il 9 giugno 2025 anche da funzionario dell'ufficio Unep presso la Corte d'appello di Roma (“… possiamo
attestare che l'attività svolta dall'Ufficiale giudiziario inglese ha prodotto 3 notifiche
positive ai sensi della specifica normativa sopra menzionata”). Basti in proposito aggiungere che: a) l'indicazione in grassetto, in entrambi i predetti certificates,
della specifica modalità di notifica tramite inserimento nella cassetta delle lettere del Floodpage costituisce una sufficiente indicazione del perfezionamento della stessa notifica in tal modo visto che, altrimenti, sul piano logico non risulterebbe
3 comprensibile la presenza nei medesimi documenti, in carattere semplice, delle altre possibili modalità di notifica e anche dell'ipotesi della notifica non andata a buon fine, da escludersi alla luce della specifica attestazione secondo cui “the
document has been served the (date) 21-06-2023”, con apposizione di una data che è indicativa proprio del verificarsi, in quel giorno, della consegna del plico;
b)
la residenza del nel luogo ove è stata eseguita la notifica (Bristol, CP_1
Cedar Close n. 35), e proprio nei primi mesi dell'anno 2023, risulta peraltro attestata dal documento n. 4 allegato alla suddetta memoria e tratto dal sistema di ricerca Find Uk people, al quale si deve prestare un qualche affidamento anche in ragione della notoria assenza, nel sistema britannico, di un sistema compiuto di anagrafe come invece esiste in Italia e in numerosi paesi dell'Europa
continentale; c) in linea di principio il sistema della Convenzione dell'Aja del 1965
consente la notifica a mezzo posta (cfr. Cass. civ. ord. n. 2482 del 29.1.2019).
Ciò premesso, nel merito la domanda principale proposta dalla ricorrente è
fondata e deve essere accolta.
Sussistono infatti più che sufficienti elementi di prova per ritenere che
[...]
sia il padre biologico del minore CP_1 Controparte_2
Anzitutto, dalla messaggistica telematica prodotta risulta che la ricorrente abbia avuto rapporti sessuali non protetti in periodo compatibile con la nascita del minore e con una persona residente in [...]e di nome (cfr. CP_1
allegati nn. 2, 3, 4, 5 e 6), il quale l'ha invitata a interrompere la gravidanza anche in Gran Bretagna, dove l'aborto è possibile anche oltre il periodo in cui la legge n.
194/1978, a determinate condizioni, lo permette in Italia (cfr. documenti nn. 7 e
13).
4 Nel corso del giudizio, e precisamente con ordinanza del 26.6.2024, è stata poi nominata c.t.u. nella persona della dott.ssa , cui è stato Persona_1
affidato il compito di valutare la compatibilità genetica tra il minore e il convenuto.
La dott.ssa , così come risulta dalle relazioni depositate l'8.2.2025 Per_1
e il 16.5.2025, ha convocato per due volte il per l'acquisizione dei suoi CP_1
campioni biologici ma, in entrambe le occasioni, il non si è presentato CP_1
sebbene regolarmente avvisato. È bene precisare in proposito che, così come indicato dalla c.t.u. e così come risulta dalla documentazione allegata alle predette relazioni, la regolarità delle convocazioni nei confronti del emerge dalle CP_1
seguenti circostanze: 1) le convocazioni sono avvenute ai diversi indirizzi dove aveva nelle more trasferito il proprio domicilio, anch'essi tratti dal CP_1
suddetto sistema di ricerca Find Uk people, sulla cui attendibilità ci si riporta a quanto scritto in premessa;
2) il 17.12.2024 risulta che il ha sottoscritto CP_1
la comunicazione inviatagli, il cui buon esito è rafforzato anche da puntuale documentazione fotografica della missiva, accompagnata da un apposito tracking
number (SP583722254GB) in un documento riportante in intestazione la dicitura
Proof of delivery.
All'udienza del 25 giugno 2025 la dott.ssa ha confermato lo Per_1
svolgimento di tali attività e l'invio delle suddette comunicazioni.
Ciò posto, deve ritenersi che la mancata comparizione del resistente per la raccolta dei campioni biologici necessari per l'esecuzione della prova del dna costituisca un robusto argomento di prova per dichiarare la paternità di
[...]
in capo ad . CP_2 CP_1
5 È infatti costante e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale,
tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra
anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici,
trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo
funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della
persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne
il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti
tenuti dalle parti nel corso del giudizio” (Cass. civ. sent. n. 2907 del 27.2.2002;
negli stessi termini si vedano anche Cass. civ. sent. n. 692 del 24.1.1998 e Cass.
civ. ord. n. 14458 del 5.6.2018).
Ciò è tanto più vero in una causa di natura civile come la presente, nella quale opera il criterio di accertamento del “più probabile che non”: ≪l'autonomia del
processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria,
vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel
primo la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che
non". Detto "standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato
esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di
classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una
delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza
di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di
probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico
relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente
disponibili≫ (Cass. civ. sent. n. 10285 del 5.5.2009; in proposito si vedano anche
6 Cass. civ. sent. n. 3487 del 6.2.2019, Cass. civ. sent. n. 5787 del 13.3.2014, Cass.
civ. sent. n. 15986 del 13.6.2008 e Cass. civ. sent. n. 21619 del 16.10.2007).
Del resto, non valorizzando come robusto argomento di prova il rifiuto del presunto padre nel sottoporsi a test di paternità, si legittimerebbero e si premierebbero condotte ostruzionistiche e di difesa “dal processo”, invece che di difesa “nel processo”.
Nel caso in esame, pertanto, si deve ritenere che il sostanziale e immotivato rifiuto del di essere sottoposto a prelievi biologici, supportato peraltro CP_1
dalla comunicazione telematica di cui in premessa, debba far ritenere giuridicamente dimostrata la paternità del minore in capo al . CP_1
Va quindi accolta la domanda principale proposta e si deve dichiarare che
è il padre biologico di CP_1 Controparte_2
All'èsito del passaggio in giudicato della sentenza conseguono, a càrico della
Cancelleria, gli adempimenti previsti dal d.P.R. n. 396 del 3.11.2000 (cd. testo unico dello stato civile).
Occorre poi provvedere, anche d'ufficio, sull'affidamento del minore. In
proposito, la voluta assenza e la voluta latitanza del padre biologico, per di più
residente in un paese non facente più parte dell'Unione europea, renderebbero il regime dell'affidamento condiviso oltre modo pregiudizievole per l'interesse del minore in quanto la madre sarebbe costretta, per ogni decisione relativa alla cura,
all'istruzione e all'educazione del minore, a rintracciare il consenso di un padre assente e latitante.
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale,
del resto, ha stabilmente dimorato e continuerà a dimorare. Controparte_2
7 In proposito, appare opportuno porre in rilievo che all'ultima udienza del 25 giugno
2025 la curatrice speciale ha attestato di avere incontrato il minore, riferendo che sta in buone condizioni psico - fisiche e non riportando nulla di anomalo o di problematico.
Ovviamente, ove il convenuto decida di contattare il figlio, la madre dovrà
consentire incontri e contatti telefonici. Tali frequentazioni e tali contatti saranno praticabili gradualmente rispettando le volontà del minore, segnato da un abbandono immotivato e alla nascita da parte della figura paterna.
Venendo ora alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento,
condivisibile giurisprudenza afferma in proposito che <la sentenza dichiarativa
della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277
c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della
procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La
relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di
conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro
genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per
la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri
di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la
corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei
rapporti fra condebitori solidali>> (Cass. civ. sent. n. 7960 del 28.3.2017; nella stessa direzione si veda anche Cass. civ. sent. n. 12470 del 12.5.2008).
In proposito, non risultano documentate – né sono realisticamente documentabili da parte della ricorrente - le condizioni reddituali e patrimoniali del resistente. Dalla documentazione telematica trasmessa e dalle circostanze
8 dedotte non parrebbe che il convenuto versi in condizioni di indigenza, vista la disponibilità, sia pure quattro/cinque anni fa, di una dimora di Roma e visti i frequenti cambi di domicilio in Gran Bretagna.
In ogni modo, l'eventuale condizione di inoccupazione del convenuto non lo esonererebbe dal versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio:
ciascun genitore ha il dovere, per far fronte al dovere di rango costituzionale di mantenere i figli che ha messo al mondo (cfr. art. 30 della Costituzione), di attivarsi per la ricerca di un lavoro.
Quanto alle condizioni patrimoniali della ricorrente, la predetta ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di lavorare come segretaria e ha prodotto, in sostituzione della prima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante la data del 26 ottobre 2023 in cui affermava di lavorare “come segretaria amministrativa
presso Lofty Group srl, percependo la somma di circa 1300 euro netti mensili”,
un'aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante la data del 1°
aprile 2025 e nella quale ha affermato di lavorare “come addetta al back office
commerciale presso Memento homo srl percependo la somma di circa 900 euro
mensili”, aggiungendo che il nucleo familiare “è composto da sei persone di cui
quattro persone prestano attività lavorativa”. Gli estratti del conto corrente prodotto, risalenti al solo anno 2023, confermano la percezione di una retribuzione di circa 1.500 euro mensili da parte di Lofty Group s.r.l., il che è confermato altresì
dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, nella quale si attesta un reddito lordo di 19.170 euro e nessuna possidenza di terreni o di fabbricati.
Sulla base di tali complessivi elementi di fatto, valutando in via equitativa e forfetaria le attuali esigenze di un minore classe 2021 e residente in [...], il
9 mantenimento dovuto dal va quantificato nell'importo di euro 300,00 CP_1
mensili oltre alla metà delle spese straordinarie;
con decorrenza, sia per il mantenimento sia per le spese straordinarie, dal mese di luglio del 2023,
successivo alla domanda giudiziale proposta.
In proposito, appare opportuno precisare che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
quelle per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Sono invece da considerarsi straordinarie, nel qui vigente regime di affidamento esclusivo, tutte le spese sanitarie e quelle,
scolastiche ed extrascolastiche, afferenti la prole e relative a eventi eccezionali e imprevedibili (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) nonché quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal servizio sanitario nazionale.
È altresì opportuno precisare che, in considerazione dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, le spese straordinarie non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura
10 della metà anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del relativo documento giustificativo della spesa.
In ordine alla quantificazione dell'importo da riconoscere al genitore che, da solo, ha provveduto al mantenimento del figlio nel periodo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, la giurisprudenza ha affermato che “… il
diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al
mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione
legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato
indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il
figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue
che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo
preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita
fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del
pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di
indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in
assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono
dalla data della domanda giudiziale” (Cass. civ. sent. n. 16657 del 22.7.2014; si veda sul tema anche Cass. civ. sent. n. 3991 del 19.2.2010, dove si afferma che
“in materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile
pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso in
favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita,
è legittimo il ricorso all'equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio
anche per i crediti di natura indennitaria.”).
11 Nel caso di specie, non v'è ragione di non applicare, anche per la presente domanda di rimborso, lo stesso importo di euro 300,00 mensili stabilito all'attualità
per il mantenimento, devalutato tuttavia all'importo intermedio di euro 275,00
mensili in ragione del diverso costo della vita vigente nel periodo corrente dalla data della nascita (14 settembre 2021) fino al mese di giugno 2023, ossia fino all'addebito dell'assegno di mantenimento vero e proprio. Tale importo di euro
275,00 mensili va quindi moltiplicato per il periodo in esame, ossia per 21,5
mensilità, giungendosi quindi a un importo di euro 5.912,50, oltre interessi legali a decorrere dal 9 ottobre 2023 (data di perfezionamento della prima notifica) e fino al saldo.
Nulla spetta, per tale arco temporale pregresso all'inizio del giudizio, per le spese straordinarie, non dimostrate.
Le spese della lite seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo secondo i parametri posti dal d.m. n. 55 del 10.3.2014. Ai sensi dell'art.
5.6 del d.m. n. 55/2014, si applicherà lo scaglione intermedio tra quello di valore tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 e quello di valore tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, con diminuzione della metà per la fase istruttoria e per quella decisionale in ragione delle attività effettivamente svolte.
Anche le spese della c.t.u. devono seguire la soccombenza.
In ordine a tutte le statuizioni diverse dall'accertamento di paternità, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese della lite, la presente sentenza
è provvisoriamente esecutiva (cfr. Cass. civ. ord. n. 1283 del 25.1.2010).
Per Questi Motivi
12 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e sulle altre domande promosse con ricorso iscritto a ruolo l'11 giugno 2023 da nei riguardi di Parte_1
e con l'intervento della curatrice speciale del minore CP_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda e dichiara che è il padre di CP_1 [...]
; Controparte_2
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Controparte_2 [...]
; Parte_1
- obbliga al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
del mantenimento dovuto per il minore , quantificato in Controparte_2
euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
il tutto con decorrenza dal mese di luglio del 2023; assegno di mantenimento da corrispondersi nelle modalità comunicate da , Parte_1
preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da adeguarsi automaticamente in via annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, dell'importo di euro 5.912,50, oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
9 ottobre 2023 e fino al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese della lite che quantifica in euro 8.300,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché euro 27,00 a titolo di esborsi;
13 - pone definitivamente ed interamente a carico di le spese CP_1
di c.t.u..
Demanda la Cancelleria affinché, passata in giudicato la presente sentenza,
provveda agli adempimenti previsti dal d.P.R. n. 396 del 3.11.2000 presso l'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma.
Così deciso in Roma l'11 luglio 2025.
Il Giudice estensore
NO AL
Il Presidente
RT EN
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, nella persona dei Magistrati:
- RT EN Presidente
- Filomena Albano Giudice
- NO AL Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 29624 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' e vertente TRA
, nata a [...] in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti in atti, dall'Avvocato Nicoletta Caruso presso il cui studio professionale in Roma, alla piazza dei Re di Roma n. 3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e nato in [...] in data [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
1 NONCHE' CON L'INTERVENTO DI:
1) Pubblico Ministero, sede;
2) Avv. Sabrina Fasulo, costituita ex art. 86 c.p.c. nella qualità di curatrice speciale di , nato a [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025 le parti costituite si sono riportate alle rispettive domande come in atti.
Guardando alle conclusioni già in atti, emerge che la ricorrente chiede di: “1.
Accertare e dichiarare la paternità naturale del Sig. nei confronti CP_1
del minore .
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare Controparte_2
la dichiarazione giudiziale di paternità sull'atto di nascita del minore.
3. Disporre il pagamento da parte del Sig. di un assegno di mantenimento pari a CP_1
€500,00 mensili, con decorrenza dalla nascita e pagamento delle somme arretrate.
4. Regolamentare il diritto di visita e frequentazione tra padre e figlio, tenendo conto del superiore interesse del minore.
5. Condannare il Sig.
[...]
alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Sig.ra per il CP_1 CP_2
presente giudizio” (così nella comparsa conclusionale in atti).
A sua volta, la curatrice speciale chiede nella sostanza di accogliere le richieste di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nella propria domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., ha dedotto: di Parte_1
essersi conosciuta nel dicembre del 2020 con cittadino CP_1
britannico e “istruttore di sci presso l'esercito britannico”, con una frequentazione,
anche di natura sessuale, avvenuta a Roma “nei mesi successivi”; che tale frequentazione, anche sessuale, è stata ammessa dal convenuto in conversazioni telematiche intercorse con essa ricorrente;
che nel marzo del 2021 essa aveva
2 scoperto di essere in stato di gravidanza ma , non volendosi assumere CP_1
i propri doveri di padre, l'aveva invitata a interrompere la gravidanza, anche in
Gran Bretagna;
essa aveva voluto invece portare a termine la gravidanza e, da allora, “si è reso irreperibile, non rispondendo più a email, messaggi CP_1
Whatapp in cui gli veniva comunicata la nascita del figlio e la richiesta del test del
dna”; il 14 settembre 2021 è nato Controparte_2
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del CP_1
26 giugno 2024.
La dichiarazione di contumacia va qui confermata. Risultano infatti fugati i dubbi e le richieste di approfondimento sollevati da questo Collegio con l'ordinanza del 26 maggio 2025. Appaiono in proposito persuasive e convincenti le considerazioni contenute nella memoria depositata il 16 giugno 2025 dalla difesa di parte ricorrente, alle quali si rinvia. Va in particolare considerato che la regolarità delle notifiche svolte ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15
novembre 1965 e di cui al certificate – attestation F/1 (Kf – 2023 – 003546) nonché
al certificate – attestation F/1 (Kf – 2023 – 005391), entrambi recanti atti ritualmente tradotti nella lingua inglese, è stata attestata il 9 giugno 2025 anche da funzionario dell'ufficio Unep presso la Corte d'appello di Roma (“… possiamo
attestare che l'attività svolta dall'Ufficiale giudiziario inglese ha prodotto 3 notifiche
positive ai sensi della specifica normativa sopra menzionata”). Basti in proposito aggiungere che: a) l'indicazione in grassetto, in entrambi i predetti certificates,
della specifica modalità di notifica tramite inserimento nella cassetta delle lettere del Floodpage costituisce una sufficiente indicazione del perfezionamento della stessa notifica in tal modo visto che, altrimenti, sul piano logico non risulterebbe
3 comprensibile la presenza nei medesimi documenti, in carattere semplice, delle altre possibili modalità di notifica e anche dell'ipotesi della notifica non andata a buon fine, da escludersi alla luce della specifica attestazione secondo cui “the
document has been served the (date) 21-06-2023”, con apposizione di una data che è indicativa proprio del verificarsi, in quel giorno, della consegna del plico;
b)
la residenza del nel luogo ove è stata eseguita la notifica (Bristol, CP_1
Cedar Close n. 35), e proprio nei primi mesi dell'anno 2023, risulta peraltro attestata dal documento n. 4 allegato alla suddetta memoria e tratto dal sistema di ricerca Find Uk people, al quale si deve prestare un qualche affidamento anche in ragione della notoria assenza, nel sistema britannico, di un sistema compiuto di anagrafe come invece esiste in Italia e in numerosi paesi dell'Europa
continentale; c) in linea di principio il sistema della Convenzione dell'Aja del 1965
consente la notifica a mezzo posta (cfr. Cass. civ. ord. n. 2482 del 29.1.2019).
Ciò premesso, nel merito la domanda principale proposta dalla ricorrente è
fondata e deve essere accolta.
Sussistono infatti più che sufficienti elementi di prova per ritenere che
[...]
sia il padre biologico del minore CP_1 Controparte_2
Anzitutto, dalla messaggistica telematica prodotta risulta che la ricorrente abbia avuto rapporti sessuali non protetti in periodo compatibile con la nascita del minore e con una persona residente in [...]e di nome (cfr. CP_1
allegati nn. 2, 3, 4, 5 e 6), il quale l'ha invitata a interrompere la gravidanza anche in Gran Bretagna, dove l'aborto è possibile anche oltre il periodo in cui la legge n.
194/1978, a determinate condizioni, lo permette in Italia (cfr. documenti nn. 7 e
13).
4 Nel corso del giudizio, e precisamente con ordinanza del 26.6.2024, è stata poi nominata c.t.u. nella persona della dott.ssa , cui è stato Persona_1
affidato il compito di valutare la compatibilità genetica tra il minore e il convenuto.
La dott.ssa , così come risulta dalle relazioni depositate l'8.2.2025 Per_1
e il 16.5.2025, ha convocato per due volte il per l'acquisizione dei suoi CP_1
campioni biologici ma, in entrambe le occasioni, il non si è presentato CP_1
sebbene regolarmente avvisato. È bene precisare in proposito che, così come indicato dalla c.t.u. e così come risulta dalla documentazione allegata alle predette relazioni, la regolarità delle convocazioni nei confronti del emerge dalle CP_1
seguenti circostanze: 1) le convocazioni sono avvenute ai diversi indirizzi dove aveva nelle more trasferito il proprio domicilio, anch'essi tratti dal CP_1
suddetto sistema di ricerca Find Uk people, sulla cui attendibilità ci si riporta a quanto scritto in premessa;
2) il 17.12.2024 risulta che il ha sottoscritto CP_1
la comunicazione inviatagli, il cui buon esito è rafforzato anche da puntuale documentazione fotografica della missiva, accompagnata da un apposito tracking
number (SP583722254GB) in un documento riportante in intestazione la dicitura
Proof of delivery.
All'udienza del 25 giugno 2025 la dott.ssa ha confermato lo Per_1
svolgimento di tali attività e l'invio delle suddette comunicazioni.
Ciò posto, deve ritenersi che la mancata comparizione del resistente per la raccolta dei campioni biologici necessari per l'esecuzione della prova del dna costituisca un robusto argomento di prova per dichiarare la paternità di
[...]
in capo ad . CP_2 CP_1
5 È infatti costante e condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale,
tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra
anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici,
trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo
funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della
persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne
il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti
tenuti dalle parti nel corso del giudizio” (Cass. civ. sent. n. 2907 del 27.2.2002;
negli stessi termini si vedano anche Cass. civ. sent. n. 692 del 24.1.1998 e Cass.
civ. ord. n. 14458 del 5.6.2018).
Ciò è tanto più vero in una causa di natura civile come la presente, nella quale opera il criterio di accertamento del “più probabile che non”: ≪l'autonomia del
processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria,
vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel
primo la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che
non". Detto "standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato
esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di
classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una
delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza
di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di
probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico
relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente
disponibili≫ (Cass. civ. sent. n. 10285 del 5.5.2009; in proposito si vedano anche
6 Cass. civ. sent. n. 3487 del 6.2.2019, Cass. civ. sent. n. 5787 del 13.3.2014, Cass.
civ. sent. n. 15986 del 13.6.2008 e Cass. civ. sent. n. 21619 del 16.10.2007).
Del resto, non valorizzando come robusto argomento di prova il rifiuto del presunto padre nel sottoporsi a test di paternità, si legittimerebbero e si premierebbero condotte ostruzionistiche e di difesa “dal processo”, invece che di difesa “nel processo”.
Nel caso in esame, pertanto, si deve ritenere che il sostanziale e immotivato rifiuto del di essere sottoposto a prelievi biologici, supportato peraltro CP_1
dalla comunicazione telematica di cui in premessa, debba far ritenere giuridicamente dimostrata la paternità del minore in capo al . CP_1
Va quindi accolta la domanda principale proposta e si deve dichiarare che
è il padre biologico di CP_1 Controparte_2
All'èsito del passaggio in giudicato della sentenza conseguono, a càrico della
Cancelleria, gli adempimenti previsti dal d.P.R. n. 396 del 3.11.2000 (cd. testo unico dello stato civile).
Occorre poi provvedere, anche d'ufficio, sull'affidamento del minore. In
proposito, la voluta assenza e la voluta latitanza del padre biologico, per di più
residente in un paese non facente più parte dell'Unione europea, renderebbero il regime dell'affidamento condiviso oltre modo pregiudizievole per l'interesse del minore in quanto la madre sarebbe costretta, per ogni decisione relativa alla cura,
all'istruzione e all'educazione del minore, a rintracciare il consenso di un padre assente e latitante.
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale,
del resto, ha stabilmente dimorato e continuerà a dimorare. Controparte_2
7 In proposito, appare opportuno porre in rilievo che all'ultima udienza del 25 giugno
2025 la curatrice speciale ha attestato di avere incontrato il minore, riferendo che sta in buone condizioni psico - fisiche e non riportando nulla di anomalo o di problematico.
Ovviamente, ove il convenuto decida di contattare il figlio, la madre dovrà
consentire incontri e contatti telefonici. Tali frequentazioni e tali contatti saranno praticabili gradualmente rispettando le volontà del minore, segnato da un abbandono immotivato e alla nascita da parte della figura paterna.
Venendo ora alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento,
condivisibile giurisprudenza afferma in proposito che <la sentenza dichiarativa
della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277
c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della
procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La
relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di
conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro
genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per
la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri
di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la
corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei
rapporti fra condebitori solidali>> (Cass. civ. sent. n. 7960 del 28.3.2017; nella stessa direzione si veda anche Cass. civ. sent. n. 12470 del 12.5.2008).
In proposito, non risultano documentate – né sono realisticamente documentabili da parte della ricorrente - le condizioni reddituali e patrimoniali del resistente. Dalla documentazione telematica trasmessa e dalle circostanze
8 dedotte non parrebbe che il convenuto versi in condizioni di indigenza, vista la disponibilità, sia pure quattro/cinque anni fa, di una dimora di Roma e visti i frequenti cambi di domicilio in Gran Bretagna.
In ogni modo, l'eventuale condizione di inoccupazione del convenuto non lo esonererebbe dal versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio:
ciascun genitore ha il dovere, per far fronte al dovere di rango costituzionale di mantenere i figli che ha messo al mondo (cfr. art. 30 della Costituzione), di attivarsi per la ricerca di un lavoro.
Quanto alle condizioni patrimoniali della ricorrente, la predetta ha dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di lavorare come segretaria e ha prodotto, in sostituzione della prima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante la data del 26 ottobre 2023 in cui affermava di lavorare “come segretaria amministrativa
presso Lofty Group srl, percependo la somma di circa 1300 euro netti mensili”,
un'aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante la data del 1°
aprile 2025 e nella quale ha affermato di lavorare “come addetta al back office
commerciale presso Memento homo srl percependo la somma di circa 900 euro
mensili”, aggiungendo che il nucleo familiare “è composto da sei persone di cui
quattro persone prestano attività lavorativa”. Gli estratti del conto corrente prodotto, risalenti al solo anno 2023, confermano la percezione di una retribuzione di circa 1.500 euro mensili da parte di Lofty Group s.r.l., il che è confermato altresì
dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, nella quale si attesta un reddito lordo di 19.170 euro e nessuna possidenza di terreni o di fabbricati.
Sulla base di tali complessivi elementi di fatto, valutando in via equitativa e forfetaria le attuali esigenze di un minore classe 2021 e residente in [...], il
9 mantenimento dovuto dal va quantificato nell'importo di euro 300,00 CP_1
mensili oltre alla metà delle spese straordinarie;
con decorrenza, sia per il mantenimento sia per le spese straordinarie, dal mese di luglio del 2023,
successivo alla domanda giudiziale proposta.
In proposito, appare opportuno precisare che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
quelle per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Sono invece da considerarsi straordinarie, nel qui vigente regime di affidamento esclusivo, tutte le spese sanitarie e quelle,
scolastiche ed extrascolastiche, afferenti la prole e relative a eventi eccezionali e imprevedibili (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici,
odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) nonché quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal servizio sanitario nazionale.
È altresì opportuno precisare che, in considerazione dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, le spese straordinarie non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura
10 della metà anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del relativo documento giustificativo della spesa.
In ordine alla quantificazione dell'importo da riconoscere al genitore che, da solo, ha provveduto al mantenimento del figlio nel periodo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, la giurisprudenza ha affermato che “… il
diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al
mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione
legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato
indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il
figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue
che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo
preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita
fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del
pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di
indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in
assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono
dalla data della domanda giudiziale” (Cass. civ. sent. n. 16657 del 22.7.2014; si veda sul tema anche Cass. civ. sent. n. 3991 del 19.2.2010, dove si afferma che
“in materia di mantenimento del figlio naturale, nel caso in cui non sia possibile
pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso in
favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita,
è legittimo il ricorso all'equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio
anche per i crediti di natura indennitaria.”).
11 Nel caso di specie, non v'è ragione di non applicare, anche per la presente domanda di rimborso, lo stesso importo di euro 300,00 mensili stabilito all'attualità
per il mantenimento, devalutato tuttavia all'importo intermedio di euro 275,00
mensili in ragione del diverso costo della vita vigente nel periodo corrente dalla data della nascita (14 settembre 2021) fino al mese di giugno 2023, ossia fino all'addebito dell'assegno di mantenimento vero e proprio. Tale importo di euro
275,00 mensili va quindi moltiplicato per il periodo in esame, ossia per 21,5
mensilità, giungendosi quindi a un importo di euro 5.912,50, oltre interessi legali a decorrere dal 9 ottobre 2023 (data di perfezionamento della prima notifica) e fino al saldo.
Nulla spetta, per tale arco temporale pregresso all'inizio del giudizio, per le spese straordinarie, non dimostrate.
Le spese della lite seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo secondo i parametri posti dal d.m. n. 55 del 10.3.2014. Ai sensi dell'art.
5.6 del d.m. n. 55/2014, si applicherà lo scaglione intermedio tra quello di valore tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 e quello di valore tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, con diminuzione della metà per la fase istruttoria e per quella decisionale in ragione delle attività effettivamente svolte.
Anche le spese della c.t.u. devono seguire la soccombenza.
In ordine a tutte le statuizioni diverse dall'accertamento di paternità, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese della lite, la presente sentenza
è provvisoriamente esecutiva (cfr. Cass. civ. ord. n. 1283 del 25.1.2010).
Per Questi Motivi
12 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e sulle altre domande promosse con ricorso iscritto a ruolo l'11 giugno 2023 da nei riguardi di Parte_1
e con l'intervento della curatrice speciale del minore CP_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda e dichiara che è il padre di CP_1 [...]
; Controparte_2
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Controparte_2 [...]
; Parte_1
- obbliga al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
del mantenimento dovuto per il minore , quantificato in Controparte_2
euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
il tutto con decorrenza dal mese di luglio del 2023; assegno di mantenimento da corrispondersi nelle modalità comunicate da , Parte_1
preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da adeguarsi automaticamente in via annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, dell'importo di euro 5.912,50, oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
9 ottobre 2023 e fino al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese della lite che quantifica in euro 8.300,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché euro 27,00 a titolo di esborsi;
13 - pone definitivamente ed interamente a carico di le spese CP_1
di c.t.u..
Demanda la Cancelleria affinché, passata in giudicato la presente sentenza,
provveda agli adempimenti previsti dal d.P.R. n. 396 del 3.11.2000 presso l'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma.
Così deciso in Roma l'11 luglio 2025.
Il Giudice estensore
NO AL
Il Presidente
RT EN
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