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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14319 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74236 del R.G.A.C.C. 2022 e vertente:
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da sé medesima avendone facoltà e nel di lei studio in Roma Via Prati della
Farnesina domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
P.I. , con domicilio eletto in La Spezia presso Controparte_1 P.IVA_1
i difensori FA LO e DR TI giusta procura allegata al ricorso monitorio OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza cartolare del 30 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DIAMANTE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
7840/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 03.052022 nella causa NRG
n. 21364/22, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 6.830,05, oltre interessi e spese della procedura. Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione, da parte della , Parte_1 di un contratto di finanziamento e precisamente il n. 2018659754101, in atti, stipulato con OM, e poi ceduto alla nell'ambito di una CP_1 cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6.10.2018, solo parzialmente rimborsato dalla odierna opponente.
Con la presente opposizione la , senza aver mai negato la Parte_1 erogazione del finanziamento né il suo mancato parziale rimborso, negava la sottoscrizione del contratto con OM, contestando la titolarità del credito e del rapporto in capo alla cessionaria.
In via preliminare instava per la inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.,
Si costituiva senza contestare la tardività della notifica, per CP_1 chiedere l'accertamento del proprio credito nel merito, previo rigetto di ogni avversa eccezione.
Esperita la mediazione delegata da questo giudice con ordinanza del 8.09.2023, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale in atti), concessi i termini per le memorie istruttorie, di cui parte opponente non si è avvalsa non comparendo alla udienza fissata per la loro ammissione, la causa, sufficientemente istruita documentalmente, anche alla luce delle oltremodo generiche doglianze in tema di apocrifia della firma, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe e in dispositivo, ottenuto da CP_1
[... nei confronti di , per le ragioni meglio sopra espresse. Parte_1
Il già menzionato decreto ingiuntivo è stato opposto dalla , senza Parte_1 contestazione alcuna in ordine alla erogazione del finanziamento e al mancato rispetto integrale del piano di rimborso concordato, circostanze che, pertanto, devono considerarsi pacificamente ammesse e giudizialmente provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Le contestazioni sollevate da parte opponente, sono prevalentemente da ricondursi, in punto di diritto, all'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato
2 oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e alla nullità del decreto per mancanza di prova scritta del credito e della titolarità dello stesso e/0 alla asserita mancata sottoscrizione del contratto su cui la cessionaria fonda l'azione.
Tutte non meritano accoglimento.
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo è infondata perché mal posta.
È infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non intacca la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
A ciò consegue che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n.
14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
L'apertura del presente procedimento, quindi, sebbene fondato su un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, impone al giudice adito in opposizione di decidere sulla pretesa avanzata dal creditore con l'ingiunzione monitoria.
Infondate e da rigettare le ulteriori eccezioni formulate, o per eccessiva genericità o perché sconfessate per tabulas.
In primis quella di disconoscimento che, pur non richiedendo una forma vincolata, deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in una mera espressione di stile (Cass. 13/2/2008, n. 3474; Cass.
7/8/2003, n. 11911; Cass. 20/8/2014, n. 18042), come quello effettuato dalla opponente.
Sul punto la Cassazione ha recentemente ribadito che “il disconoscimento formale (…) deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”
3 (Cass., 21/9/2021, n. 24634 e, conformi Cass. 13/12/2017, n. 29993; Cass.
3/4/2014, n. 7775; Cass. 21/6/2016, n. 12730), contestazione che nel caso di specie non è avvenuta nei modi prescritti.
A ciò si aggiunga che il contratto ha avuto un principio di esecuzione,
l'opponente, seppur parzialmente, avendo pagato parte delle rate previste dal piano di ammortamento, come risulta dall'estratto conto in atti, con la conseguenza che anche per tale via il disconoscimento è precluso, visto che il potere di disconoscere la scrittura ex art. 214 cpc, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato: “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”.
Né l'opposta, che ha nei termini proposto istanza di verificazione, non ammessa per le ragioni sopra indicate da questo giudice, era tenuta a produrre l'originale della scrittura, la giurisprudenza avendo chiarito che, mentre il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della stessa, la contestazione della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Corte di Cassazione, ordinanza sez. I Civile n. 8213/20 del 27 aprile 2020) , in tal caso non necessarie stante l'assenza di specificità e determinatezza del disconoscimento operato.
Anche la eccepita carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per mancata notifica dell'intervenuta presunta cessione del credito tra la OM e la
è risultata per tabulas infondata CP_1
infatti, sin dalla fase monitoria ha allegato la lettera di cessione del CP_1 credito pro-soluto, l'estratto conto attestante la morosità dopo la cessione in suo favore, l'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58
Tub, i documenti ricevuti dalla cedente per la posizione di credito ceduta, la visura da cui risulta l'attività svolta in via e l'iscrizione nel registro delle imprese
(cfr. doc da 2 a 7 fasc monitorio).
4 In accoglimento della domanda, provata in fatto ed in diritto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere condannata a Parte_1 pagare alla la somma € 6.830,05. Controparte_2
Sulla cifra capitale vanno poi conteggiati gli interessi legali dalla domanda, radicata con il deposito del ricorso monitorio, al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 7840/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
03.052022 nella causa NRG n. 21364/22:
- condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.830,05 oltre interessi come indicati in parte narrativa;
- condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74236 del R.G.A.C.C. 2022 e vertente:
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da sé medesima avendone facoltà e nel di lei studio in Roma Via Prati della
Farnesina domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
P.I. , con domicilio eletto in La Spezia presso Controparte_1 P.IVA_1
i difensori FA LO e DR TI giusta procura allegata al ricorso monitorio OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza cartolare del 30 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DIAMANTE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
7840/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 03.052022 nella causa NRG
n. 21364/22, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 6.830,05, oltre interessi e spese della procedura. Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione, da parte della , Parte_1 di un contratto di finanziamento e precisamente il n. 2018659754101, in atti, stipulato con OM, e poi ceduto alla nell'ambito di una CP_1 cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6.10.2018, solo parzialmente rimborsato dalla odierna opponente.
Con la presente opposizione la , senza aver mai negato la Parte_1 erogazione del finanziamento né il suo mancato parziale rimborso, negava la sottoscrizione del contratto con OM, contestando la titolarità del credito e del rapporto in capo alla cessionaria.
In via preliminare instava per la inefficacia del decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.,
Si costituiva senza contestare la tardività della notifica, per CP_1 chiedere l'accertamento del proprio credito nel merito, previo rigetto di ogni avversa eccezione.
Esperita la mediazione delegata da questo giudice con ordinanza del 8.09.2023, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale in atti), concessi i termini per le memorie istruttorie, di cui parte opponente non si è avvalsa non comparendo alla udienza fissata per la loro ammissione, la causa, sufficientemente istruita documentalmente, anche alla luce delle oltremodo generiche doglianze in tema di apocrifia della firma, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in parte narrativa, la controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe e in dispositivo, ottenuto da CP_1
[... nei confronti di , per le ragioni meglio sopra espresse. Parte_1
Il già menzionato decreto ingiuntivo è stato opposto dalla , senza Parte_1 contestazione alcuna in ordine alla erogazione del finanziamento e al mancato rispetto integrale del piano di rimborso concordato, circostanze che, pertanto, devono considerarsi pacificamente ammesse e giudizialmente provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Le contestazioni sollevate da parte opponente, sono prevalentemente da ricondursi, in punto di diritto, all'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato
2 oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e alla nullità del decreto per mancanza di prova scritta del credito e della titolarità dello stesso e/0 alla asserita mancata sottoscrizione del contratto su cui la cessionaria fonda l'azione.
Tutte non meritano accoglimento.
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo è infondata perché mal posta.
È infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non intacca la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
A ciò consegue che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n.
14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
L'apertura del presente procedimento, quindi, sebbene fondato su un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, impone al giudice adito in opposizione di decidere sulla pretesa avanzata dal creditore con l'ingiunzione monitoria.
Infondate e da rigettare le ulteriori eccezioni formulate, o per eccessiva genericità o perché sconfessate per tabulas.
In primis quella di disconoscimento che, pur non richiedendo una forma vincolata, deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in una mera espressione di stile (Cass. 13/2/2008, n. 3474; Cass.
7/8/2003, n. 11911; Cass. 20/8/2014, n. 18042), come quello effettuato dalla opponente.
Sul punto la Cassazione ha recentemente ribadito che “il disconoscimento formale (…) deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”
3 (Cass., 21/9/2021, n. 24634 e, conformi Cass. 13/12/2017, n. 29993; Cass.
3/4/2014, n. 7775; Cass. 21/6/2016, n. 12730), contestazione che nel caso di specie non è avvenuta nei modi prescritti.
A ciò si aggiunga che il contratto ha avuto un principio di esecuzione,
l'opponente, seppur parzialmente, avendo pagato parte delle rate previste dal piano di ammortamento, come risulta dall'estratto conto in atti, con la conseguenza che anche per tale via il disconoscimento è precluso, visto che il potere di disconoscere la scrittura ex art. 214 cpc, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente.
Sul punto la giurisprudenza ha precisato: “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”.
Né l'opposta, che ha nei termini proposto istanza di verificazione, non ammessa per le ragioni sopra indicate da questo giudice, era tenuta a produrre l'originale della scrittura, la giurisprudenza avendo chiarito che, mentre il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della stessa, la contestazione della copia all'originale non impedisce al giudice di accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Corte di Cassazione, ordinanza sez. I Civile n. 8213/20 del 27 aprile 2020) , in tal caso non necessarie stante l'assenza di specificità e determinatezza del disconoscimento operato.
Anche la eccepita carenza di legittimazione attiva della ricorrente, per mancata notifica dell'intervenuta presunta cessione del credito tra la OM e la
è risultata per tabulas infondata CP_1
infatti, sin dalla fase monitoria ha allegato la lettera di cessione del CP_1 credito pro-soluto, l'estratto conto attestante la morosità dopo la cessione in suo favore, l'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58
Tub, i documenti ricevuti dalla cedente per la posizione di credito ceduta, la visura da cui risulta l'attività svolta in via e l'iscrizione nel registro delle imprese
(cfr. doc da 2 a 7 fasc monitorio).
4 In accoglimento della domanda, provata in fatto ed in diritto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere condannata a Parte_1 pagare alla la somma € 6.830,05. Controparte_2
Sulla cifra capitale vanno poi conteggiati gli interessi legali dalla domanda, radicata con il deposito del ricorso monitorio, al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 7840/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
03.052022 nella causa NRG n. 21364/22:
- condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.830,05 oltre interessi come indicati in parte narrativa;
- condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali
Così deciso in Roma il 16 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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