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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2022 VG
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Ghinetti Presidente
dott.ssa Elena Scotti Giudice rel. ed est.
dott.ssa Veronica Zanin Giudice
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 2287/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDANI Parte_1 C.F._1
VALENTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELTRAME CP_1 C.F._2
MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole (art. 337 ter c.c.);
ha pronunciato il seguente
DECRETO
ha adito il Tribunale di Novara per sentir regolamentare le condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione affettiva con Per_1
. CP_1
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, nella casa familiare presso la propria azienda agricola, con previsione di un ampio diritto di visita in capo alla madre e con assegno di mantenimento a carico di quest'ultima nella misura ritenuta di giustizia.
si è costituita in giudizio, opponendosi alla richiesta di collocazione presso il CP_1
padre, ritenendo che l'abitazione paterna non costituisca luogo idoneo a garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore. La resistente, inoltre, ha chiesto porsi in capo al padre un contributo al mantenimento della prole di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata istruita tramite la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, la presa in carico del minore da parte della NPI e l'effettuazione di c.t.u. volta ad indagare le capacità genitoriali delle parti.
Il PM ha concluso rimettendosi alla decisione del Tribunale.
***
L'affidamento e la collocazione della prole
I Servizi Sociali, nell'espletamento del mandato loro affidato, hanno dato atto di come sussista una elevata conflittualità di coppia, con scarsa capacità di comunicazione da parte di entrambi;
“le figure genitoriali sono autocentrate sulle loro necessità, piuttosto che su quelle del figlio.
inoltre, secondo quanto riferito dalle insegnanti, assume atteggiamenti aggressivi, provocatori e Per_1
opponenti nei confronti delle figure adulte e dei compagni, segnale di effettivo disagio”. Anche nel prosieguo dell'istruttoria, i Servizi Sociali hanno espresso preoccupazione per il benessere del minore, “che si trova a dover mediare tra i due genitori. Permane la mancanza totale di comunicazione
tra le due figure genitoriali ed un elevato livello di conflittualità tra le parti, che non consentono uno
sviluppo sereno del minore”.
Anche la NPI ha evidenziato che sussiste un forte conflitto genitoriale, che fa “perdere di vista il
bambino e i suoi bisogni, che passano in secondo piano lasciando spazio al conflitto genitoriale che si
fomenta attraverso un utilizzo strumentale delle necessità che riguardano il piccolo ; “l'alta Per_1
conflittualità genitoriale contribuisce a creare disordine e confusione nella mente del bambino”. pagina 2 di 6 I genitori sono stati invitati dai Servizi Sociali e dalla NPI ad attivare un percorso di mediazione familiare per ridurre la conflittualità, indicazione che, tuttavia, non è stata recepita.
A fronte di tali risultanze, è stata disposta c.t.u. volta ad indagare le capacità genitoriali delle parti. La dott.ssa ha concluso affermando che le capacità genitoriali del padre Per_2
risultano scarse, essendo deficitarie talune funzioni, mentre quelle della madre sono scarsamente sufficienti. Entrambi i genitori antepongono i propri bisogni personali a quelli del figlio ed il minore, solo in apparenza sereno, nasconde un “malessere importante” ed esprime principalmente il proprio disagio a scuola. La c.t.u. ha affermato che “il continuo
proseguire del conflitto non può che continuare a creare confusione, possibili sdoppiamenti di identità
(soprattutto durante il periodo preadolescenziale/adolescenziale)”, tanto da esporre il minore a un
“molto probabile rischio psicoevolutivo”.
Per le ragioni esposte, in ragione dell'elevata conflittualità che rende impraticabile l'esercizio condiviso della genitorialità e del riscontrato rischio evolutivo, la dott.ssa , con Per_2
valutazione che il Tribunale condivide e fa propria, ha ritenuto che debba essere Per_1
affidato ai Servizi Sociali, con collocazione presso la madre, di cui sono state riscontrate migliori capacità genitoriali e con diritto di visita del padre articolato come proposto nell'elaborato peritale (pag. 35).
Risulta necessaria la prosecuzione della presa in carico psicologica del minore ed è altresì
opportuno invitare i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità.
Il mantenimento della prole e il concorso nelle spese straordinarie
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun pagina 3 di 6 genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
ha chiesto, per l'ipotesi di collocazione prevalente del minore presso di sé, la CP_1
previsione di un contributo al mantenimento in capo al padre di € 300,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
ha dichiarato di essere agricoltore e di guadagnare circa 1.000 euro al mese. Dalle Parte_1
dichiarazioni dei redditi versate in atti risulta unicamente un reddito da partecipazione in società semplice per poco più di € 3.200.
ha dichiarato di svolgere l'attività di lavapiatti con contratto a tempo CP_1
determinato, di percepire circa € 900-1.000 mensili e di vivere a titolo gratuito in un immobile di proprietà della madre. Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata risulta un reddito da lavoro dipendente di € 2.154,81.
Considerate le rispettive capacità economiche delle parti come emerse all'esito dell'istruttoria,
l'età del minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, l'importo previsto per il mantenimento può essere fissato in euro 175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino.
Le spese di lite
La natura della causa e l'esito complessivo della vertenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Sono poste a carico delle parti in via tra loro solidale, nella misura del 50% ciascuna, le spese di c.t.u., svolta nell'interesse del minore. La
quota relativa a ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è a carico dell'Erario. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, così dispone:
1) affida il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con Persona_3
collocazione presso la madre, attribuendo agli stessi il potere di assumere, sentiti i genitori, le decisioni relative ai profili della salute, dell'educazione e dell'istruzione;
pagina 4 di 6 2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il palinsesto indicato dalla c.t.u. e, cioè:
settimana 1: lunedì e giovedì dalla fine della scuola o dalle ore 16, con pernotto;
settimana 2: il lunedì dalla fine della scuola o dalle ore 16, con pernotto;
il venerdì dalla fine della scuola o dalle ore 16, con pernotto nei giorni di venerdì, sabato e domenica;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito); Pasqua ed altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza;
durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
3) conferma la presa in carico di da parte della NPI fino all'eventuale subentro di Per_1
terapeuta privato di fiducia dell'ente affidatario;
4) invita entrambe le parti ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale ed un percorso di sostegno alla capacità genitoriale, secondo le modalità consigliate dalla c.t.u.;
5) pone in capo a l'obbligo di versare a , a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 175,00,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida indicate dal protocollo del Tribunale di Torino;
6) compensa tra le parti le spese di lite;
7) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti nella misura di ½ ciascuna e, conseguentemente, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per ½ a carico dell'Erario.
Si comunichi ai Servizi Sociali ed alla NPI già incaricati in corso di causa.
Provvedimento immediatamente esecutivo. pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio del 27/3/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel.
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Ghinetti Presidente
dott.ssa Elena Scotti Giudice rel. ed est.
dott.ssa Veronica Zanin Giudice
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 2287/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDANI Parte_1 C.F._1
VALENTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELTRAME CP_1 C.F._2
MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole (art. 337 ter c.c.);
ha pronunciato il seguente
DECRETO
ha adito il Tribunale di Novara per sentir regolamentare le condizioni di Parte_1
affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] dalla relazione affettiva con Per_1
. CP_1
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé, nella casa familiare presso la propria azienda agricola, con previsione di un ampio diritto di visita in capo alla madre e con assegno di mantenimento a carico di quest'ultima nella misura ritenuta di giustizia.
si è costituita in giudizio, opponendosi alla richiesta di collocazione presso il CP_1
padre, ritenendo che l'abitazione paterna non costituisca luogo idoneo a garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore. La resistente, inoltre, ha chiesto porsi in capo al padre un contributo al mantenimento della prole di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata istruita tramite la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, la presa in carico del minore da parte della NPI e l'effettuazione di c.t.u. volta ad indagare le capacità genitoriali delle parti.
Il PM ha concluso rimettendosi alla decisione del Tribunale.
***
L'affidamento e la collocazione della prole
I Servizi Sociali, nell'espletamento del mandato loro affidato, hanno dato atto di come sussista una elevata conflittualità di coppia, con scarsa capacità di comunicazione da parte di entrambi;
“le figure genitoriali sono autocentrate sulle loro necessità, piuttosto che su quelle del figlio.
inoltre, secondo quanto riferito dalle insegnanti, assume atteggiamenti aggressivi, provocatori e Per_1
opponenti nei confronti delle figure adulte e dei compagni, segnale di effettivo disagio”. Anche nel prosieguo dell'istruttoria, i Servizi Sociali hanno espresso preoccupazione per il benessere del minore, “che si trova a dover mediare tra i due genitori. Permane la mancanza totale di comunicazione
tra le due figure genitoriali ed un elevato livello di conflittualità tra le parti, che non consentono uno
sviluppo sereno del minore”.
Anche la NPI ha evidenziato che sussiste un forte conflitto genitoriale, che fa “perdere di vista il
bambino e i suoi bisogni, che passano in secondo piano lasciando spazio al conflitto genitoriale che si
fomenta attraverso un utilizzo strumentale delle necessità che riguardano il piccolo ; “l'alta Per_1
conflittualità genitoriale contribuisce a creare disordine e confusione nella mente del bambino”. pagina 2 di 6 I genitori sono stati invitati dai Servizi Sociali e dalla NPI ad attivare un percorso di mediazione familiare per ridurre la conflittualità, indicazione che, tuttavia, non è stata recepita.
A fronte di tali risultanze, è stata disposta c.t.u. volta ad indagare le capacità genitoriali delle parti. La dott.ssa ha concluso affermando che le capacità genitoriali del padre Per_2
risultano scarse, essendo deficitarie talune funzioni, mentre quelle della madre sono scarsamente sufficienti. Entrambi i genitori antepongono i propri bisogni personali a quelli del figlio ed il minore, solo in apparenza sereno, nasconde un “malessere importante” ed esprime principalmente il proprio disagio a scuola. La c.t.u. ha affermato che “il continuo
proseguire del conflitto non può che continuare a creare confusione, possibili sdoppiamenti di identità
(soprattutto durante il periodo preadolescenziale/adolescenziale)”, tanto da esporre il minore a un
“molto probabile rischio psicoevolutivo”.
Per le ragioni esposte, in ragione dell'elevata conflittualità che rende impraticabile l'esercizio condiviso della genitorialità e del riscontrato rischio evolutivo, la dott.ssa , con Per_2
valutazione che il Tribunale condivide e fa propria, ha ritenuto che debba essere Per_1
affidato ai Servizi Sociali, con collocazione presso la madre, di cui sono state riscontrate migliori capacità genitoriali e con diritto di visita del padre articolato come proposto nell'elaborato peritale (pag. 35).
Risulta necessaria la prosecuzione della presa in carico psicologica del minore ed è altresì
opportuno invitare i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità.
Il mantenimento della prole e il concorso nelle spese straordinarie
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun pagina 3 di 6 genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
ha chiesto, per l'ipotesi di collocazione prevalente del minore presso di sé, la CP_1
previsione di un contributo al mantenimento in capo al padre di € 300,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
ha dichiarato di essere agricoltore e di guadagnare circa 1.000 euro al mese. Dalle Parte_1
dichiarazioni dei redditi versate in atti risulta unicamente un reddito da partecipazione in società semplice per poco più di € 3.200.
ha dichiarato di svolgere l'attività di lavapiatti con contratto a tempo CP_1
determinato, di percepire circa € 900-1.000 mensili e di vivere a titolo gratuito in un immobile di proprietà della madre. Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata risulta un reddito da lavoro dipendente di € 2.154,81.
Considerate le rispettive capacità economiche delle parti come emerse all'esito dell'istruttoria,
l'età del minore, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, l'importo previsto per il mantenimento può essere fissato in euro 175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino.
Le spese di lite
La natura della causa e l'esito complessivo della vertenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Sono poste a carico delle parti in via tra loro solidale, nella misura del 50% ciascuna, le spese di c.t.u., svolta nell'interesse del minore. La
quota relativa a ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è a carico dell'Erario. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, così dispone:
1) affida il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con Persona_3
collocazione presso la madre, attribuendo agli stessi il potere di assumere, sentiti i genitori, le decisioni relative ai profili della salute, dell'educazione e dell'istruzione;
pagina 4 di 6 2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il palinsesto indicato dalla c.t.u. e, cioè:
settimana 1: lunedì e giovedì dalla fine della scuola o dalle ore 16, con pernotto;
settimana 2: il lunedì dalla fine della scuola o dalle ore 16, con pernotto;
il venerdì dalla fine della scuola o dalle ore 16, con pernotto nei giorni di venerdì, sabato e domenica;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito); Pasqua ed altre festività e ponti secondo il criterio dell'alternanza;
durante le vacanze estive, per un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
3) conferma la presa in carico di da parte della NPI fino all'eventuale subentro di Per_1
terapeuta privato di fiducia dell'ente affidatario;
4) invita entrambe le parti ad avviare un percorso di sostegno psicologico individuale ed un percorso di sostegno alla capacità genitoriale, secondo le modalità consigliate dalla c.t.u.;
5) pone in capo a l'obbligo di versare a , a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento della prole, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 175,00,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida indicate dal protocollo del Tribunale di Torino;
6) compensa tra le parti le spese di lite;
7) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti nella misura di ½ ciascuna e, conseguentemente, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per ½ a carico dell'Erario.
Si comunichi ai Servizi Sociali ed alla NPI già incaricati in corso di causa.
Provvedimento immediatamente esecutivo. pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio del 27/3/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice rel.
dott.ssa Elena Scotti
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