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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1174/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. Milano il 28/10/1973 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CELLA VERONICA e dell'Avv. MARAZZOLI ELIGIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv. Cella.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. Vizzolo Predabissi il 21/9/1975 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MANGIAROTTI ROBERTA e dell'Avv. MORETTI STEFANIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 4.11.2025.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto 1.7.25).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Mediglia il Parte_1 Controparte_1 giorno 26.8.2000 (atto poi trascritto nel preposto registro del Comune di S. Giuliano M.se,
n. 80, p. 2, s. B, anno 2000). Dal matrimonio sono nati (6.9.2010, anni Persona_1
15 allo stato) e (1.6.2017, attualmente anni 8). Persona_2
Sentite le parti (udienza 22.10.2025) e ascoltato il primogenito (udienza 4.11.2025), il resistente, come da comparsa di costituzione, ha insistito per la sentenza non definitiva
Pag. 1 sul solo status, cui parte ricorrente non si è opposta. Quindi, precisate le conclusioni a verbale di udienza del 4.11.2025, la causa è stata immediatamente rimessa in decisione al Collegio;
la camera di consiglio si è svolta il 06/11/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Mediglia il giorno 26.8.2000; CP_1
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore delegato per l'ulteriore corso del giudizio e per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1174/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. Milano il 28/10/1973 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CELLA VERONICA e dell'Avv. MARAZZOLI ELIGIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore Avv. Cella.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. Vizzolo Predabissi il 21/9/1975 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MANGIAROTTI ROBERTA e dell'Avv. MORETTI STEFANIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 4.11.2025.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto 1.7.25).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Mediglia il Parte_1 Controparte_1 giorno 26.8.2000 (atto poi trascritto nel preposto registro del Comune di S. Giuliano M.se,
n. 80, p. 2, s. B, anno 2000). Dal matrimonio sono nati (6.9.2010, anni Persona_1
15 allo stato) e (1.6.2017, attualmente anni 8). Persona_2
Sentite le parti (udienza 22.10.2025) e ascoltato il primogenito (udienza 4.11.2025), il resistente, come da comparsa di costituzione, ha insistito per la sentenza non definitiva
Pag. 1 sul solo status, cui parte ricorrente non si è opposta. Quindi, precisate le conclusioni a verbale di udienza del 4.11.2025, la causa è stata immediatamente rimessa in decisione al Collegio;
la camera di consiglio si è svolta il 06/11/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Mediglia il giorno 26.8.2000; CP_1
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore delegato per l'ulteriore corso del giudizio e per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 2