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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/07/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15398 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15398 /2020 promossa da:
, Parte_1 C.F._1
r o ATTORE contro
. rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to Francesco CARONE, CONVENUTA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato via pec in data 1.12.2020, la Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_2
, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 186.504,77 per
[...]
a mancato conferimento delle uve nelle annate agrarie 2017 e 2018, con riserva di quantificare in corso di causa quanto dovuto per l'annata 2019 e successive. Riferiva di essere una cooperativa agricola a mutualità prevalente che operava nel settore vitivinicolo italiano ed internazionale;
l'art. 7 dello statuto, lett. a, co. 5, prevedeva che ogni socio si impegnava a conferire almeno l'80% delle uve prodotte e, la lett. b, co. 7, che, in caso di mancato conferimento o conferimento ridotto, al socio andava applicata una penale costituita dalla quota di spese di lavorazione e generali, gli ammortamenti che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo da conferire e i danni patiti sulla base dei risultati rilevati alla chiusura e approvazione del bilancio. Sino a quel momento il valore dell'addebito era pari al 20% del prezzo di valore di mercato del prodotto non conferito;
con missive del 21.05.18 (all. 2) e 07.02.19 (all. 3), la cooperativa attrice aveva contestato al socio di il mancato conferimento di CP_1 Controparte_1 uve dovute, inviand iffi ll. 4), con applicazione della penale, calcolata provvisoriamente come da statuto, e quantificata in € 53.000,00, per l'annata 2018; con missiva del 27.07.18 (all. 5), il socio Controparte_1 comunicava le “dimissioni” dalla qualità di socio, che venivano contestate con racc. del 03.09.18, inviata il 21.09.18, con cui , rilevando che si trattava Parte_1 di richiesta erroneamente formulata e non documentata, in violazione dello statuto sociale e di quanto previsto dalla legge, invitava a formularla correttamente con allegazione di idonea documentazione giustificativa, richiesta rimasta inevasa. Veniva attivata la procedura di negoziazione assistita, con missiva del 09.06.2020 (all. 7), per cercare di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda, anche questa rimasta inevasa. Non avendo la società convenuta conferito l'uva per le annate 2017 - 2018 e successive, la cooperativa attrice ne chiedeva la condanna al pagamento della somma a titolo di penale quantificata in € 186.504,77. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante e Controparte_3 liquidatore , contestando l'asserita qualità di Controparte_4 socio della cooperativa attrice, non avendo mai formulato domanda di ammissione essendo stato in passato solo un fornitore della cooperativa e formulando eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale sezione imprese;
eccepiva la genericità della domanda, non essendo certo il quantum richiesto, il difetto di rappresentanza processuale, non essendo stata prodotta la delibera del C.D.A autorizzativa dell'azione; riferiva, altresì che, in data 14/09/2017 all'Agenzia delle Entrate era stata inviata la domanda di registrazione telematica del contratto di locazione del 02 gennaio 2017 con cui e locavano i loro terreni, sino Persona_1 Controparte_1 ad allora condotti dalla alla SAN COSIMO SRL Società Agricola, CP_1 distinta dal precedente soggetto giuridico, terreni trasmigrati sul relativo fascicolo aziendale. Contestava la violazione delle previsioni statutarie ed, in particolare, dell'art. 13 che prevedeva la esclusione del socio in caso di inadempimento all'obbligo di conferimento, che, come da difese della cooperativa attrice, iniziava sin dall'annata 2016, non avendo la cooperativa attrice in precedenza contestato alcun inadempimento al socio, così violando l'obbligo di informare il socio, (che poteva essere dichiarato decaduto già dal 2015), e si opponeva, in violazione del canone di correttezza, al recesso comunicato dalla convenuta. Contestava i dati contabili esibiti dall'attrice ai fini della quantificazione della penale richiesta. Concludeva chiedendo di:
“a- Dichiarare la improcedibilità della domanda, difettando ab origine qualsivoglia rapporto societario, e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario;
b- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di rappresentanza processuale. c- Nel merito dichiarare l'insussistenza del rapporto societario in via principale, e, ove occorra anche in via riconvenzionale, dichiarare lo scioglimento dello stesso per grave inadempimento della e/o comunque dichiararne lo scioglimento Controparte_5 per intervenuta decadenza d- In via secondaria dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare, ove occorra anche in via riconvenzionale, l'inadempimento contrattuale e la violazione delle norme statutarie in danno del socio. In ogni caso ritenere non provati i fatti dedotti in citazione”. Istruita la causa con la produzione di documenti, assunto l'interrogatorio formale deferito al liquidatore della società convenuta, svolta ctu contabile, all'udienza del 21.11.2024 la causa era riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Sulla competenza dell'adito Tribunale delle Imprese: premesso che la questione di competenza va risolta sulla base del contenuto della domanda come proposta, oggetto del presente giudizio è il rapporto associativo, la qualità di socio della società convenuta ed il suo obbligo a conferire le uve, con conseguente applicazione della penale in caso di inadempimento. In virtù del disposto dell'art. 3 comma 2 d. lgs. numero 168 del 2003, le Sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza funzionale limitata ai rapporti societari relativi alle società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative con la conseguenza che la sollevata eccezione di incompetenza è infondata. Sul difetto di rappresentanza: l'azione è stata intrapresa ed il mandato difensivo conferito dal Presidente della società cooperativa attrice, ossia dal soggetto legale rappresentante della medesima, a questo autorizzato come da verbale del CdA n. 498 (all. 4 fasc. attore) del 29.06.2020 nel quale si trattava espressamente l'argomento inerente le cause da intraprendere innanzi al Tribunale di Bari sez. specializzata, conferendo incarico al dott. per la redazione delle perizie necessarie per Per_2 determinare il quantum debeatur oggetto dell'atto di citazione. Sulla prova del rapporto associativo: in generale, la qualità di socio di una cooperativa si acquista con la delibera di ammissione da parte degli amministratori (art. 2525 c.c.), che ha natura di fatto costitutivo, delibera che va trascritta nel libro delle deliberazioni di consiglio e nel libro soci. La trascrizione costituisce l'aspetto documentale e riproduttivo, secondo le finalità e le funzioni dei libri sociali, dell'unico fatto costitutivo da individuarsi nella delibera del Consiglio di amministrazione. Sul piano probatorio, qualora vi sia discrepanza tra il fatto costitutivo e l'aspetto documentale e riproduttivo dello stesso, il primo assume rilievo essenziale, ma, in difetto di contestazioni circa l'esattezza della riproduzione documentale, la prova della qualità di socio può essere data o con i dati annotati nel relativo libro soci, o con altro fattore di prova equivalente, individuandosi l'equivalente valore probatorio nella dimostrazione del fatto costitutivo e, cioè, della delibera del Consiglio. Ne deriva pertanto, in linea di principio, che l'esistenza, o l'inesistenza della trascrizione, nelle cooperative, ha carattere probatorio di un precedente fatto costitutivo e, se costituisce necessariamente l'unico mezzo probatorio ammesso, la relativa trascrizione ben può assurgere a prova indiretta della ammissione nella compagine societaria. Nella specie, pur mancando la domanda di ammissione a socio (avendo parte attrice rinunciato ad avvalersi del documento denominato “voltura qualità di socio” del 19.5.2008, richiamandosi a tal proposito il verbale e l'ordinanza del 8.2.2024), tuttavia, la carenza di tale dato documentale non si traduce nell'assenza di prova del rapporto associativo, atteso che la richiesta di ammissione costituisce il mero presupposto di fatto per l'avvio della procedura di ammissione, ai sensi dell'art. 2528 c.c., dal momento che l'art. 2528 c.c. non prevede alcuna forma ad substantiam o ad probationem per la domanda del soggetto che faccia richiesta di ammissione ad una società cooperativa: è la delibera di ammissione a socio e l'iscrizione nel relativo libro ad avere carattere costitutivo della qualifica di socio, sicché, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ciò che assume rilievo essenziale è la delibera di ammissione da parte degli amministratori, di cui la trascrizione nel libro delle delibere e l'iscrizione nel libro soci costituisce l'aspetto documentale e riproduttivo, secondo le finalità e le funzioni dei libri sociali, dell'unico fatto costitutivo da individuarsi nella delibera del Consiglio di Amministrazione(v. Cass. 28/09/1972 n. 2438; Cass. 25/11/1982 n. 6371; Cass. 01/08/1986 n. 4961; Cass. 02/04/1992 n. 4023). Ciò detto, sulla base dei documenti offerti della Cooperativa attrice, vi è prova dell'esistenza di tale rapporto, e ciò, nello specifico, avuto riguardo: alla Missiva del 27.7.2018, riportante timbro e firma del l.r. della convenuta (documento non contestato né disconosciuto il contenuto e la firma) nella quale la società si afferma essere socio della e rassegna le CP_1 Controparte_5 sue “dimissioni” da socio non avendo più la disponibilità dei terreni;
alla scheda socio e successiva scheda socio Persona_3 CP_1
(all. mem 21) dalla quale emerge
[...] liquidazione della vendemmia anno 2007 spettante alla è stata incassata Per_3 nell'anno 2008 dalla Controparte_1 al verbale n. 348 del 22.5.2008 di riunione del C.d.A. della Cooperativa, con il quale è stata deliberata l'ammissione, rectius, la voltura delle quote sociali del socio Per_3 in favore del socio (doc. 2 memoria del 21.4.2021) con incarico al CP_1
Presidente di procedere alla relativa annotazione nel libro dei soci;
all'estratto del libro soci della Cooperativa e dall'iscrizione a libro soci, da cui risulta l'inserimento tra i soci della , della società convenuta (doc. 3, Parte_2 memoria del 21.4.2021); dal progetto di fusione 20/12/2011 (atto informativo nei confronti dei soci delle società partecipanti e strumento di tutela preventiva degli stessi soci), con cui la incorporava per fusione la Parte_1 Controparte_6
e adottato lo statuto cui entrambe le parti del presente giudizio si sono
[...]
all. 10 Atto di fusione – fascicolo parte attrice); da tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti e allegata agli atti (ivi compresa quella proveniente da parte convenuta seppure con le giustificazioni addotte in comparsa) dove vi è espressa qualifica della come socio conferitore. CP_1
Deve conclusivamente ritenersi che il rapporto associativo sorto nel 2008 ha avuto esecuzione attraverso plurime ed inequivoche condotte, riscontrate dalla documentazione esaminata, che comprovano la partecipazione della società odierna convenuta alla vita associativa, in termini di contributo alla realizzazione dello scopo mutualistico della Cooperativa attraverso il conferimento delle uve. A fronte di tali risultanze documentali, alcuna prova è stata offerta da CP_1 non avendo prodotto documenti, né articolato istanze istruttori
[...] dimostrare la sussistenza tra le parti di un diverso rapporto, in esecuzione del quale sino all'anno 2014 (riducendole poi negli anni 2015 e 2016) forniva uve alla Cooperativa attrice. Dall'esistenza del rapporto societario, va tratta la conseguenza che, sussisteva (e sussiste) l'obbligo del socio al conferimento delle uve così come contestato per le vendemmie anno 2017 e 2018, socio che tale è rimasto atteso che, alla comunicazione delle dimissioni da socio da parte della sia pure Controparte_1 non formalmente corretta, non vi ha fatto seguito altra e diversa comunicazione di formale recesso. D'altro canto, sulla mancata esclusione del socio per mancato conferimento (art. 13 St.), va a tal proposito osservato come non colga nel segno l'ulteriore argomento, secondo cui l'assenza del rapporto associativo si desumerebbe dalla circostanza che sin dall'anno 2015 non vi sarebbero stati conferimenti di uve, senza che ciò abbia dato luogo all'applicazione di alcuna penale, laddove la decisione di procedere in danno dei soci è rimessa alla volontà del . , che ha ritenuto di agire, contestando CP_7
l'inadempimento e chiedendo la penale, a partire dall'anno 2017. In base ai criteri statutariamente previsti, sulla cui corretta applicazione non vi è stata specifica contestazione, il potere della Cooperativa di determinare l'importo spettante ai soci conferitori delle uve trova fondamento nell'art. 7 dello St., secondo i criteri specifici e determinati ivi stabiliti, risultando le clausole statutarie, che ne prevedono l'entità, sufficientemente determinate, penale previamente comunicata al socio della sua entità. È quindi legittima la richiesta di penale da parte della , per essere stata Parte_2 inadempiente all'obbligo, previ 7 dello St., di Controparte_1 conferimento dell'uva prodotta nell'anno 2017 e 2018. Il già menzionato art. 7, alla lett. b, co. 7 prevede che in caso di mancato conferimento o conferimento ridotto, al socio sia applicata una penale costituita dalla quota di spese di lavorazione e generali, gli ammortamenti che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo da conferire e i danni patiti sulla base dei risultati rilevati alla chiusura e approvazione del bilancio. Sino a quel momento il valore dell'addebito è pari al 20% del prezzo di valore di mercato del prodotto non conferito: non v'è dubbio che la clausola penale, in quanto pattuizione accessoria rispetto alla disciplina contrattuale del rapporto cui accede, debba essere preventivamente determinata dalle parti contraenti, pur dovendosi ritenere legittimo che in caso di rapporti ad esecuzione continuata o periodica - come è nel caso di specie - essa non sia stabilita una volta per tutte in una prestazione fissa, ma sia determinata facendo riferimento a parametri sufficientemente precisi e specifici, che, pur variando nel corso del tempo, siano tuttavia determinati e conoscibili dalle parti. Nel caso in cui i parametri o elementi da prendere a riferimento per la sua quantificazione siano noti, o comunque conoscibili, dalle parti del rapporto, non è neppure - in linea di principio - da ritenersi necessaria una preventiva comunicazione della penale alla parte tenuta alla sua corresponsione per il caso d'inadempimento, comunicazione che, nella specie, è avvenuta per entrambe le annualità. Sulla quantificazione della penale, in primo luogo, deve rilevarsi che la , CP_1 secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto, avr comunicare entro giugno 2017 la stipula del contratto del 02/01/2017 con il quale aveva ceduto ad altra società la conduzione dei terreni, comunicazione effettuata solo con racc. del 27/07/2018, comunicazione tardiva che non influisce sul contestato inadempimento;
sul quantum, sono condivisibili le conclusioni rassegnate dal ctu alle quali il Tribunale ritiene di aderire avendo il perito risposto adeguatamente anche ai rilievi sollevati dalle parti, quantificando il danno da mancato conferimento in complessivi € 104563,07 per le annate 2017 e 2018: il perito ha accertato che gli unici elementi rilevabili in termini di produzione sono gli effettivi conferimenti effettuati della
[...]
nelle annualità precedenti al 2017, a partire dal 2014, mai contestati da p CP_1 attrice;
il danno per mancato conferimento delle annualità 2017 e 2018 è stato calcolato nel rispetto dell'art. 7 dello statuto come in precedenza richiamato che prevede per ciascuna tipologia di uva, la sommatoria dei conferimenti delle tre annualità precedenti, diviso 3 e “sarà addebitata la quota di spese di lavorazione e generali, ammortamenti compresi, che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo soggetto a conferimento e non conferito” e non già “una quota provvisoria, corrispondente al 20% (venti per cento) del valore di mercato del prodotto non conferito” giustificabile solo per i casi nei quali si sia ancora in attesa dei bilanci di riferimento. Nel caso, in atti sono stati depositati, seppur sotto forma di estratti di bilancio mancando la relativa nota integrativa, i bilanci al 31/07/2017 e 31/07/2018 (cfr. all.11 e 12 parte Attrice), mentre per il periodo 01/08/2018 – 31/07/2019 in atti è presente un allegato 5 denominato “Estratto bilancio anno 2019” nel quale non è presente alcun bilancio/nota integrativa, bensì una semplice attestazione della “classificazione delle uve”, da parte del sig. legale rappresentante della società Tes_1 [...]
. Pertanto, in mancanza di tale documento richiesto per la quantificazione, Parte_1
mancato conferimento non può che esser limitato anni 2017 e 2018 e nella misura accertata dal ctu, alla cui ampia analisi contabile si rinvia, ed in tali limiti la domanda va accolta. Alla luce di quanto dedotto, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della coop. attrice della somma complessiva di € 104563,07 per danno da mancato conferimento per le annualità 2017 (per € 47592,34) e 2018 (per € 56970,73), e trattandosi di debito di valore, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dall'evento sino al soddisfo;
parte convenuta deve essere, altresì, condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali liquidate come da dispositivo, scaglione di valore nei limiti del decisum.
PQM
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 104563,07 per danno da mancato conferimento per
[...]
017 (per € 47592,34) e 2018 (per € 56970,73) oltre interessi sulla somma via via rivalutata dall'evento sino al soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese Controparte_2 di lite in favore di che liquida in complessivi Parte_1 euro 14.103,00 pe ese generale al 15% iva e cpa come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 22/07/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15398 /2020 promossa da:
, Parte_1 C.F._1
r o ATTORE contro
. rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to Francesco CARONE, CONVENUTA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato via pec in data 1.12.2020, la Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_2
, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 186.504,77 per
[...]
a mancato conferimento delle uve nelle annate agrarie 2017 e 2018, con riserva di quantificare in corso di causa quanto dovuto per l'annata 2019 e successive. Riferiva di essere una cooperativa agricola a mutualità prevalente che operava nel settore vitivinicolo italiano ed internazionale;
l'art. 7 dello statuto, lett. a, co. 5, prevedeva che ogni socio si impegnava a conferire almeno l'80% delle uve prodotte e, la lett. b, co. 7, che, in caso di mancato conferimento o conferimento ridotto, al socio andava applicata una penale costituita dalla quota di spese di lavorazione e generali, gli ammortamenti che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo da conferire e i danni patiti sulla base dei risultati rilevati alla chiusura e approvazione del bilancio. Sino a quel momento il valore dell'addebito era pari al 20% del prezzo di valore di mercato del prodotto non conferito;
con missive del 21.05.18 (all. 2) e 07.02.19 (all. 3), la cooperativa attrice aveva contestato al socio di il mancato conferimento di CP_1 Controparte_1 uve dovute, inviand iffi ll. 4), con applicazione della penale, calcolata provvisoriamente come da statuto, e quantificata in € 53.000,00, per l'annata 2018; con missiva del 27.07.18 (all. 5), il socio Controparte_1 comunicava le “dimissioni” dalla qualità di socio, che venivano contestate con racc. del 03.09.18, inviata il 21.09.18, con cui , rilevando che si trattava Parte_1 di richiesta erroneamente formulata e non documentata, in violazione dello statuto sociale e di quanto previsto dalla legge, invitava a formularla correttamente con allegazione di idonea documentazione giustificativa, richiesta rimasta inevasa. Veniva attivata la procedura di negoziazione assistita, con missiva del 09.06.2020 (all. 7), per cercare di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda, anche questa rimasta inevasa. Non avendo la società convenuta conferito l'uva per le annate 2017 - 2018 e successive, la cooperativa attrice ne chiedeva la condanna al pagamento della somma a titolo di penale quantificata in € 186.504,77. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante e Controparte_3 liquidatore , contestando l'asserita qualità di Controparte_4 socio della cooperativa attrice, non avendo mai formulato domanda di ammissione essendo stato in passato solo un fornitore della cooperativa e formulando eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale sezione imprese;
eccepiva la genericità della domanda, non essendo certo il quantum richiesto, il difetto di rappresentanza processuale, non essendo stata prodotta la delibera del C.D.A autorizzativa dell'azione; riferiva, altresì che, in data 14/09/2017 all'Agenzia delle Entrate era stata inviata la domanda di registrazione telematica del contratto di locazione del 02 gennaio 2017 con cui e locavano i loro terreni, sino Persona_1 Controparte_1 ad allora condotti dalla alla SAN COSIMO SRL Società Agricola, CP_1 distinta dal precedente soggetto giuridico, terreni trasmigrati sul relativo fascicolo aziendale. Contestava la violazione delle previsioni statutarie ed, in particolare, dell'art. 13 che prevedeva la esclusione del socio in caso di inadempimento all'obbligo di conferimento, che, come da difese della cooperativa attrice, iniziava sin dall'annata 2016, non avendo la cooperativa attrice in precedenza contestato alcun inadempimento al socio, così violando l'obbligo di informare il socio, (che poteva essere dichiarato decaduto già dal 2015), e si opponeva, in violazione del canone di correttezza, al recesso comunicato dalla convenuta. Contestava i dati contabili esibiti dall'attrice ai fini della quantificazione della penale richiesta. Concludeva chiedendo di:
“a- Dichiarare la improcedibilità della domanda, difettando ab origine qualsivoglia rapporto societario, e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario;
b- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di rappresentanza processuale. c- Nel merito dichiarare l'insussistenza del rapporto societario in via principale, e, ove occorra anche in via riconvenzionale, dichiarare lo scioglimento dello stesso per grave inadempimento della e/o comunque dichiararne lo scioglimento Controparte_5 per intervenuta decadenza d- In via secondaria dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare, ove occorra anche in via riconvenzionale, l'inadempimento contrattuale e la violazione delle norme statutarie in danno del socio. In ogni caso ritenere non provati i fatti dedotti in citazione”. Istruita la causa con la produzione di documenti, assunto l'interrogatorio formale deferito al liquidatore della società convenuta, svolta ctu contabile, all'udienza del 21.11.2024 la causa era riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Sulla competenza dell'adito Tribunale delle Imprese: premesso che la questione di competenza va risolta sulla base del contenuto della domanda come proposta, oggetto del presente giudizio è il rapporto associativo, la qualità di socio della società convenuta ed il suo obbligo a conferire le uve, con conseguente applicazione della penale in caso di inadempimento. In virtù del disposto dell'art. 3 comma 2 d. lgs. numero 168 del 2003, le Sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza funzionale limitata ai rapporti societari relativi alle società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative con la conseguenza che la sollevata eccezione di incompetenza è infondata. Sul difetto di rappresentanza: l'azione è stata intrapresa ed il mandato difensivo conferito dal Presidente della società cooperativa attrice, ossia dal soggetto legale rappresentante della medesima, a questo autorizzato come da verbale del CdA n. 498 (all. 4 fasc. attore) del 29.06.2020 nel quale si trattava espressamente l'argomento inerente le cause da intraprendere innanzi al Tribunale di Bari sez. specializzata, conferendo incarico al dott. per la redazione delle perizie necessarie per Per_2 determinare il quantum debeatur oggetto dell'atto di citazione. Sulla prova del rapporto associativo: in generale, la qualità di socio di una cooperativa si acquista con la delibera di ammissione da parte degli amministratori (art. 2525 c.c.), che ha natura di fatto costitutivo, delibera che va trascritta nel libro delle deliberazioni di consiglio e nel libro soci. La trascrizione costituisce l'aspetto documentale e riproduttivo, secondo le finalità e le funzioni dei libri sociali, dell'unico fatto costitutivo da individuarsi nella delibera del Consiglio di amministrazione. Sul piano probatorio, qualora vi sia discrepanza tra il fatto costitutivo e l'aspetto documentale e riproduttivo dello stesso, il primo assume rilievo essenziale, ma, in difetto di contestazioni circa l'esattezza della riproduzione documentale, la prova della qualità di socio può essere data o con i dati annotati nel relativo libro soci, o con altro fattore di prova equivalente, individuandosi l'equivalente valore probatorio nella dimostrazione del fatto costitutivo e, cioè, della delibera del Consiglio. Ne deriva pertanto, in linea di principio, che l'esistenza, o l'inesistenza della trascrizione, nelle cooperative, ha carattere probatorio di un precedente fatto costitutivo e, se costituisce necessariamente l'unico mezzo probatorio ammesso, la relativa trascrizione ben può assurgere a prova indiretta della ammissione nella compagine societaria. Nella specie, pur mancando la domanda di ammissione a socio (avendo parte attrice rinunciato ad avvalersi del documento denominato “voltura qualità di socio” del 19.5.2008, richiamandosi a tal proposito il verbale e l'ordinanza del 8.2.2024), tuttavia, la carenza di tale dato documentale non si traduce nell'assenza di prova del rapporto associativo, atteso che la richiesta di ammissione costituisce il mero presupposto di fatto per l'avvio della procedura di ammissione, ai sensi dell'art. 2528 c.c., dal momento che l'art. 2528 c.c. non prevede alcuna forma ad substantiam o ad probationem per la domanda del soggetto che faccia richiesta di ammissione ad una società cooperativa: è la delibera di ammissione a socio e l'iscrizione nel relativo libro ad avere carattere costitutivo della qualifica di socio, sicché, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ciò che assume rilievo essenziale è la delibera di ammissione da parte degli amministratori, di cui la trascrizione nel libro delle delibere e l'iscrizione nel libro soci costituisce l'aspetto documentale e riproduttivo, secondo le finalità e le funzioni dei libri sociali, dell'unico fatto costitutivo da individuarsi nella delibera del Consiglio di Amministrazione(v. Cass. 28/09/1972 n. 2438; Cass. 25/11/1982 n. 6371; Cass. 01/08/1986 n. 4961; Cass. 02/04/1992 n. 4023). Ciò detto, sulla base dei documenti offerti della Cooperativa attrice, vi è prova dell'esistenza di tale rapporto, e ciò, nello specifico, avuto riguardo: alla Missiva del 27.7.2018, riportante timbro e firma del l.r. della convenuta (documento non contestato né disconosciuto il contenuto e la firma) nella quale la società si afferma essere socio della e rassegna le CP_1 Controparte_5 sue “dimissioni” da socio non avendo più la disponibilità dei terreni;
alla scheda socio e successiva scheda socio Persona_3 CP_1
(all. mem 21) dalla quale emerge
[...] liquidazione della vendemmia anno 2007 spettante alla è stata incassata Per_3 nell'anno 2008 dalla Controparte_1 al verbale n. 348 del 22.5.2008 di riunione del C.d.A. della Cooperativa, con il quale è stata deliberata l'ammissione, rectius, la voltura delle quote sociali del socio Per_3 in favore del socio (doc. 2 memoria del 21.4.2021) con incarico al CP_1
Presidente di procedere alla relativa annotazione nel libro dei soci;
all'estratto del libro soci della Cooperativa e dall'iscrizione a libro soci, da cui risulta l'inserimento tra i soci della , della società convenuta (doc. 3, Parte_2 memoria del 21.4.2021); dal progetto di fusione 20/12/2011 (atto informativo nei confronti dei soci delle società partecipanti e strumento di tutela preventiva degli stessi soci), con cui la incorporava per fusione la Parte_1 Controparte_6
e adottato lo statuto cui entrambe le parti del presente giudizio si sono
[...]
all. 10 Atto di fusione – fascicolo parte attrice); da tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti e allegata agli atti (ivi compresa quella proveniente da parte convenuta seppure con le giustificazioni addotte in comparsa) dove vi è espressa qualifica della come socio conferitore. CP_1
Deve conclusivamente ritenersi che il rapporto associativo sorto nel 2008 ha avuto esecuzione attraverso plurime ed inequivoche condotte, riscontrate dalla documentazione esaminata, che comprovano la partecipazione della società odierna convenuta alla vita associativa, in termini di contributo alla realizzazione dello scopo mutualistico della Cooperativa attraverso il conferimento delle uve. A fronte di tali risultanze documentali, alcuna prova è stata offerta da CP_1 non avendo prodotto documenti, né articolato istanze istruttori
[...] dimostrare la sussistenza tra le parti di un diverso rapporto, in esecuzione del quale sino all'anno 2014 (riducendole poi negli anni 2015 e 2016) forniva uve alla Cooperativa attrice. Dall'esistenza del rapporto societario, va tratta la conseguenza che, sussisteva (e sussiste) l'obbligo del socio al conferimento delle uve così come contestato per le vendemmie anno 2017 e 2018, socio che tale è rimasto atteso che, alla comunicazione delle dimissioni da socio da parte della sia pure Controparte_1 non formalmente corretta, non vi ha fatto seguito altra e diversa comunicazione di formale recesso. D'altro canto, sulla mancata esclusione del socio per mancato conferimento (art. 13 St.), va a tal proposito osservato come non colga nel segno l'ulteriore argomento, secondo cui l'assenza del rapporto associativo si desumerebbe dalla circostanza che sin dall'anno 2015 non vi sarebbero stati conferimenti di uve, senza che ciò abbia dato luogo all'applicazione di alcuna penale, laddove la decisione di procedere in danno dei soci è rimessa alla volontà del . , che ha ritenuto di agire, contestando CP_7
l'inadempimento e chiedendo la penale, a partire dall'anno 2017. In base ai criteri statutariamente previsti, sulla cui corretta applicazione non vi è stata specifica contestazione, il potere della Cooperativa di determinare l'importo spettante ai soci conferitori delle uve trova fondamento nell'art. 7 dello St., secondo i criteri specifici e determinati ivi stabiliti, risultando le clausole statutarie, che ne prevedono l'entità, sufficientemente determinate, penale previamente comunicata al socio della sua entità. È quindi legittima la richiesta di penale da parte della , per essere stata Parte_2 inadempiente all'obbligo, previ 7 dello St., di Controparte_1 conferimento dell'uva prodotta nell'anno 2017 e 2018. Il già menzionato art. 7, alla lett. b, co. 7 prevede che in caso di mancato conferimento o conferimento ridotto, al socio sia applicata una penale costituita dalla quota di spese di lavorazione e generali, gli ammortamenti che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo da conferire e i danni patiti sulla base dei risultati rilevati alla chiusura e approvazione del bilancio. Sino a quel momento il valore dell'addebito è pari al 20% del prezzo di valore di mercato del prodotto non conferito: non v'è dubbio che la clausola penale, in quanto pattuizione accessoria rispetto alla disciplina contrattuale del rapporto cui accede, debba essere preventivamente determinata dalle parti contraenti, pur dovendosi ritenere legittimo che in caso di rapporti ad esecuzione continuata o periodica - come è nel caso di specie - essa non sia stabilita una volta per tutte in una prestazione fissa, ma sia determinata facendo riferimento a parametri sufficientemente precisi e specifici, che, pur variando nel corso del tempo, siano tuttavia determinati e conoscibili dalle parti. Nel caso in cui i parametri o elementi da prendere a riferimento per la sua quantificazione siano noti, o comunque conoscibili, dalle parti del rapporto, non è neppure - in linea di principio - da ritenersi necessaria una preventiva comunicazione della penale alla parte tenuta alla sua corresponsione per il caso d'inadempimento, comunicazione che, nella specie, è avvenuta per entrambe le annualità. Sulla quantificazione della penale, in primo luogo, deve rilevarsi che la , CP_1 secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto, avr comunicare entro giugno 2017 la stipula del contratto del 02/01/2017 con il quale aveva ceduto ad altra società la conduzione dei terreni, comunicazione effettuata solo con racc. del 27/07/2018, comunicazione tardiva che non influisce sul contestato inadempimento;
sul quantum, sono condivisibili le conclusioni rassegnate dal ctu alle quali il Tribunale ritiene di aderire avendo il perito risposto adeguatamente anche ai rilievi sollevati dalle parti, quantificando il danno da mancato conferimento in complessivi € 104563,07 per le annate 2017 e 2018: il perito ha accertato che gli unici elementi rilevabili in termini di produzione sono gli effettivi conferimenti effettuati della
[...]
nelle annualità precedenti al 2017, a partire dal 2014, mai contestati da p CP_1 attrice;
il danno per mancato conferimento delle annualità 2017 e 2018 è stato calcolato nel rispetto dell'art. 7 dello statuto come in precedenza richiamato che prevede per ciascuna tipologia di uva, la sommatoria dei conferimenti delle tre annualità precedenti, diviso 3 e “sarà addebitata la quota di spese di lavorazione e generali, ammortamenti compresi, che avrebbero dovuto gravare sul quantitativo soggetto a conferimento e non conferito” e non già “una quota provvisoria, corrispondente al 20% (venti per cento) del valore di mercato del prodotto non conferito” giustificabile solo per i casi nei quali si sia ancora in attesa dei bilanci di riferimento. Nel caso, in atti sono stati depositati, seppur sotto forma di estratti di bilancio mancando la relativa nota integrativa, i bilanci al 31/07/2017 e 31/07/2018 (cfr. all.11 e 12 parte Attrice), mentre per il periodo 01/08/2018 – 31/07/2019 in atti è presente un allegato 5 denominato “Estratto bilancio anno 2019” nel quale non è presente alcun bilancio/nota integrativa, bensì una semplice attestazione della “classificazione delle uve”, da parte del sig. legale rappresentante della società Tes_1 [...]
. Pertanto, in mancanza di tale documento richiesto per la quantificazione, Parte_1
mancato conferimento non può che esser limitato anni 2017 e 2018 e nella misura accertata dal ctu, alla cui ampia analisi contabile si rinvia, ed in tali limiti la domanda va accolta. Alla luce di quanto dedotto, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della coop. attrice della somma complessiva di € 104563,07 per danno da mancato conferimento per le annualità 2017 (per € 47592,34) e 2018 (per € 56970,73), e trattandosi di debito di valore, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dall'evento sino al soddisfo;
parte convenuta deve essere, altresì, condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali liquidate come da dispositivo, scaglione di valore nei limiti del decisum.
PQM
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna
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al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 104563,07 per danno da mancato conferimento per
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017 (per € 47592,34) e 2018 (per € 56970,73) oltre interessi sulla somma via via rivalutata dall'evento sino al soddisfo;
condanna alla rifusione delle spese Controparte_2 di lite in favore di che liquida in complessivi Parte_1 euro 14.103,00 pe ese generale al 15% iva e cpa come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 22/07/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana