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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 869/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 869 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , residente CP_1 C.F._1 in Cameri (No) Via San Giuseppe n. 74 elettivamente domiciliata in Novara via Dolores Bello n. 3 presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , CP_2 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliato in Novara via Dolores Bello n. 3 presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di Cameri di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio 3) Il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e la figlia minorenne Per_1
, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso Per_2 la madre;
4) La casa coniugale, di proprietà della sorella del IG , resta assegnata allo stesso, CP_2 unitamente agli arredi ed ai mobili ad eccezione di quanto verrà asportato dalla signora CP_1
sull'accordo delle parti ( propri beni personali etc. )
[...]
5) La signora sta cercando idonea soluzione abitativa ove trasferirsi con i figli e le CP_1 parti concordano che la stessa resti nella casa coniugale per un periodo massimo di mesi 6 ;
6) Il figlio , oggi maggiorenne, potrà frequentare il padre ogni volta che vorrà con modalità Per_1
e tempi dallo stesso preferiti e ciò compatibilmente con i propri futuri impegni personali e scolastici. La figlia minorenne , data la propria età, ( anni 16) , potrà, anch'essa, frequentare, sempre Per_2 con l'accordo della madre, il padre ogni volta che vorrà con modalità e tempi dalla stessa preferiti e ciò compatibilmente con i propri futuri impegni personali e scolastici. 7) Il padre terrà con sé i figli e il giorno di Natale o di S. NO ed il giorno di Per_1 Per_2
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e ciò ad anni alterni. 8) Il padre, inoltre, terrà con sé i figli, per un periodo di giorni 15, in occasione delle vacanze estive, periodo da individuarsi, di volta in volta, in base al periodo feriale che allo stesso verrà assegnato, nel rispetto della turnazione contrattualmente prevista. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato, almeno due mesi prima della partenza, alla signora;
CP_1
9) Il signor si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli CP_2
e , l'importo di € 400,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
10) I coniugi concordano che l'Assegno Unico familiare, venga richiesto e percepito nella misura del 50% ciascuno, come, peraltro, accade già ora.
11) Le spese di carattere straordinario, inerenti all'istruzione, educazione e salute dei figli ,sono a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno
12) I coniugi, dichiarano di non aver allo stato alcun risparmio e/o investimento e/o beni immobili e, pertanto, si produce solo copia dei rispettivi estratti dei conti correnti.
13) I coniugi dichiarano, altresì, che ogni loro rapporto economico è definito, riconoscendo di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non aver null'altro a che pretendere per nessuna ragione e/o titolo.”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Cameri (NO) in data CP_1 CP_2
10/09/2008 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 9, Parte I, anno 2008.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (31/12/2006) maggiorenne, ma non Per_1 economicamente autosufficiente e (29/04/2009) ancora minorenne. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 10/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1 CP_2 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a BIELLA (BI) in [...]_1
09/08/1972 e , nato a [...] in data [...]; CP_2
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del I collegio della sezione civile, il 30 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Ghinetti
.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE REL. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 869 /2025 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , residente CP_1 C.F._1 in Cameri (No) Via San Giuseppe n. 74 elettivamente domiciliata in Novara via Dolores Bello n. 3 presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , CP_2 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliato in Novara via Dolores Bello n. 3 presso lo studio dell'avv. ZVANUT GIULIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di Cameri di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio 3) Il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e la figlia minorenne Per_1
, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso Per_2 la madre;
4) La casa coniugale, di proprietà della sorella del IG , resta assegnata allo stesso, CP_2 unitamente agli arredi ed ai mobili ad eccezione di quanto verrà asportato dalla signora CP_1
sull'accordo delle parti ( propri beni personali etc. )
[...]
5) La signora sta cercando idonea soluzione abitativa ove trasferirsi con i figli e le CP_1 parti concordano che la stessa resti nella casa coniugale per un periodo massimo di mesi 6 ;
6) Il figlio , oggi maggiorenne, potrà frequentare il padre ogni volta che vorrà con modalità Per_1
e tempi dallo stesso preferiti e ciò compatibilmente con i propri futuri impegni personali e scolastici. La figlia minorenne , data la propria età, ( anni 16) , potrà, anch'essa, frequentare, sempre Per_2 con l'accordo della madre, il padre ogni volta che vorrà con modalità e tempi dalla stessa preferiti e ciò compatibilmente con i propri futuri impegni personali e scolastici. 7) Il padre terrà con sé i figli e il giorno di Natale o di S. NO ed il giorno di Per_1 Per_2
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e ciò ad anni alterni. 8) Il padre, inoltre, terrà con sé i figli, per un periodo di giorni 15, in occasione delle vacanze estive, periodo da individuarsi, di volta in volta, in base al periodo feriale che allo stesso verrà assegnato, nel rispetto della turnazione contrattualmente prevista. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato, almeno due mesi prima della partenza, alla signora;
CP_1
9) Il signor si obbliga a corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli CP_2
e , l'importo di € 400,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
10) I coniugi concordano che l'Assegno Unico familiare, venga richiesto e percepito nella misura del 50% ciascuno, come, peraltro, accade già ora.
11) Le spese di carattere straordinario, inerenti all'istruzione, educazione e salute dei figli ,sono a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno
12) I coniugi, dichiarano di non aver allo stato alcun risparmio e/o investimento e/o beni immobili e, pertanto, si produce solo copia dei rispettivi estratti dei conti correnti.
13) I coniugi dichiarano, altresì, che ogni loro rapporto economico è definito, riconoscendo di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non aver null'altro a che pretendere per nessuna ragione e/o titolo.”
Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Cameri (NO) in data CP_1 CP_2
10/09/2008 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 9, Parte I, anno 2008.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (31/12/2006) maggiorenne, ma non Per_1 economicamente autosufficiente e (29/04/2009) ancora minorenne. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 10/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1 CP_2 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a BIELLA (BI) in [...]_1
09/08/1972 e , nato a [...] in data [...]; CP_2
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso a Novara, nella camera di consiglio del I collegio della sezione civile, il 30 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona Dott. Andrea Ghinetti
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