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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 23700/2024 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi Parte_1 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli CP_1 Avv. ti Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 05.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante, per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, del combinato disposto degli artt. 31.5 e 31.6 dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano, per il personale di bordo l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché degli artt. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono periodi di ferie;
Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di €3.886,75, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in applicazione dell'art. 2099 Cod. Civ. e dell'art.36 Cost.; Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subìto per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore”. In punto di fatto il ricorrente rilevava di essere dipendente della resiste attualmente inquadrato, a far data dal 01.03.2023, come Capo Treno - Livello professionale/Parametro retributivo B1-Tecnici specializzati di cui ai CC.CC.NN.LL. Mobilità Area Attività Ferroviarie. Rilevava che la retribuzione giornaliera corrisposta consta di elementi retributivi fissi per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dallo stesso tra cui l'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità per assenza dalla residenza. Deduceva, quindi, di aver percepito dal 01.04.2015 al 31.08.2024 una retribuzione inferiore al dovuto per le giornate di ferie fruite nel corso degli anni atteso che la resistente ha escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi. In diritto richiamava la nozione eurocomunitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deducendo la violazione dell'art . 7 DIRETTIVA 88/2003 del D.LGS 66/2003 dell'art. 36 C ed, infine, il CCNL applicabile ratione temporis con particolare riferimento all'art. 31 Contratto Aziendale del 2016, nonché quella immediatamente precedente, ovvero l'art. 31 Contratto Aziendale del 2012, per la indennità di utilizzazione e per 'indennità “di assenza dalla residenza”,l'art 77, punto 2, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente che con molteplici argomentazioni, in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto della domanda attorea così concludendo: “(i) nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. (iii) Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; (iv) infine, in via assolutamente residuale, ove dovesse superare le censure formulate in relazione alla mancata quantificazione, voglia ridurre la condanna della società nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione di cui al par. 9 della memoria. (v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, lette e considerate le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. Come detto, il ricorrente lamenta la mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale e di assenza della residenza nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie. Più precisamente, l'indennità “di assenza dalla residenza” spetta al personale mobile, quindi anche ai capotreno/capo servizi treno, per ogni ora di lavoro trascorsa lontano dal luogo di residenza di lavoro, in proporzione della durata di tale assenza, ai sensi dell'art.77, punto 2, C.C.N.L. della Mobilità Area attività Ferroviarie del 20/07/2012 e dell'art.77, punto 2, C.C.N.L. della Mobilità Area attività Ferroviarie del 16/12/2016, mentre, l'indennità di “utilizzazione professionale” spetta al personale del settore macchina e per il personale di bordo, è erogata mensilmente ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile, le quali sono quantificate secondo precisi parametri stabiliti all'art. 31, punti 4 e 5, dei Contratti Collettivi integrativi Aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 20/07/2012 e del 16/12/2016. Ciò posto, deve preliminarmente affermarsi, in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte, che "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000). Tanto premesso, in relazione alla domanda proposta, va rilevato che la Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base delle normativa comunitaria. In particolare, la Suprema Corte (n. 13425 /2019, n. 37589/2021) ha ritenuto, con orientamento condivisibile, che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, Direttiva che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione che riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane. L'interprete, secondo i Giudici di legittimità, dovrà valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_1 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, in secondo luogo, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_2 Per_3 Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_5 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6 e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_1 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_7 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). Persona_8
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_9 Persona_8
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_1 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30) Deve però tenersi conto della sent. e altri/British Airways plc del 15.9.2011 in causa C- Per_1 155/10 in cui è stata considerata una situazione similare a quella oggetto di causa. In particolare, nella pronuncia si legge ai punti 21, 24 e 25 secondo cui: "21. Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
24. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali". Ne consegue che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, la retribuzione dovuta per le ferie non deve coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo) oltre a dover essere - dato questo incontestato - di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie. Calando suddetti principi al caso di specie, deve, in primis, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, ad opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia. Al riguardo la Suprema Corte ( Cass. Lav. 20216/2022) ha affermato in analoga fattispecie che
“..omissis… in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate” L'incidenza dissuasiva sulla fruizione delle ferie comporta l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. Non è rilevante la parziale decurtazione quanto la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e di certo la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. Conclusivamente può affermarsi che, dette indennità, sono legate alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), in quanto sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni , o a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. In ultimo, va disattesa la deduzione relativa alla inscindibilità delle clausole previste negli accordi sindacali ex art 1419 c.c, non risultano offerti, infatti, dalla resistente elementi dirimenti volta a dimostrare l'assunto Ne consegue che, le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale e pertanto, vanno disapplicate dichiarandosi il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate poiché intrinsecamente connesse allo svolgimento delle sue mansioni in qualità di capotreno. In relazione, poi, all'eccepita prescrizione, questo Giudice, ha prestato adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246.) Per quanto innanzi, va condannata al pagamento dell'importo come richiesto ed Controparte_1 invero, alcuna contestazione in ordine ai conteggi vi è stata, atteso che le deduzioni in relazioni ai conteggi sono volte ad inficiare le elaborazioni contabili poste a base del carattere dissuasivo della inclusione di tali voci nella retribuzione posta a base di quella corrisposta nei giorni di ferie. Il contrasto giurisprudenziale esistente e la offerta conciliativa, di certo congrua, giustificano la compensazione per la metà delle spese del giudizio.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'“indennità di utilizzazione professionale” e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) Condanna parte resistente al pagamento di € 3.886,75 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) Compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la resiste al pagamento della restante parte liquidata in € 1000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 17 settembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi