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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/09/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 979/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 979/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Mascitti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fabiana Screpante, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale”
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 3/4/2025 − svolta con le modalità della trattazione scritta − le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) confermare che il IG. rimarrà a vivere, in via esclusiva, nella casa coniugale di Monte Urano (FM), Via Parte_1
Fonte Murata, 24 ed usufruirà dei mobili e suppellettili in esso contenuti;
2) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore della IG.ra , statuendo, altresì, che il IG. Controparte_1 Parte_1 alcuna somma deve a titolo di mantenimento alla moglie – ovvero ad altro titolo -, tenuto conto delle condizioni economiche in cui attualmente il ricorrente versa e della capacità di lavorare e reddituali della IG.ra CP_1
, persona ancora di giovane età, abile e capace;
3) non disporre nulla in ordine al contributo dei genitori al
[...] mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, ospite presso l'Istituto Persona_1 specializzato “La Rugiada” di Servigliano In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha domandato “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, 1) Disporre che la figlia , maggiorenne non economicamente Persona_1 indipendente ed affetta da una grave patologia (disturbo psicotico in fase acuta) dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza “La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2) Porre, a carico del sig. a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario per la figlia a far data dal ritorno nella casa materna della figlia ed in Persona_1 considerazione della condizioni di fragilità in cui versa la stessa a causa del disturbo psichico di cui soffre, la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come stabilite nel Persona_1
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
10.7.2024 vigente nel distretto della Corte D'appello di Ancona a cui si rimanda;
3) porre a carico del signor
la corresponsione di un assegno divorzile mensile di € 1.000,00 a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
(somma comprensiva del canone di locazione pari ad € 400,00 come espressamente concordato in sede di
[...] separazione consensuale) o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/5/2021, ha instaurato il presente Parte_1 giudizio al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
2 il 16/5/1992 a Monterubbiano - trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1 medesimo comune Anno 1992, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha dedotto che:
− dall'unione è nata una figlia, il 15/1/1996; Persona_1
− a far data dalla separazione - omologata con decreto del 7/4/2020 nel giudizio RG
867/2019 iscritto dinanzi al Tribunale di Fermo - i coniugi hanno sempre vissuto separati, non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970;
− con l' accordo di separazione i coniugi hanno previsto quanto alla regolamentazione dei relativi rapporti: a) l'assegnazione della casa coniugale a , il quale vi “rimarrà Parte_1
a vivere […] insieme alla figlia ”, con obbligo dello stesso di “ provvedere al suo ER mantenimento, ad eccezione delle spese mediche straordinarie che saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”; b) l' obbligo di di versare “a partire dal mese di maggio Parte_1
2019” mensilmente alla coniuge a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 1.000 “comprensiva dell'importo che la coniuge verserà a titolo di canone di locazione della nuova abitazione” - ciò “sino alla chiusura dell'Impresa Familiare Elettro Duemila di ER DI e al reperimento di un nuovo lavoro da parte della sig.ra […]Successivamente al verificarsi delle due CP_1 predette condizioni, l'obbligo di mantenimento del sig. sarà limitato al solo versamento Parte_1 della somma corrispondente al canone di locazione contrattualmente previsto dell'abitazione occupata dalla coniuge”; c) l'impegno “a sciogliere nel più breve tempo possibile, l'impresa familiare denominata “Elettro
Duemila di ER DI” (P:IVA ), sedente in Monte Urano Via Fonte Murata n. P.IVA_1
24, con liquidazione della quota del 49% del valore alla signora oltre alla corresponsione del CP_1
50% a quest'ultima, anche tramite cessioni, dei crediti ancora da riscuotere” – oltre ad ulteriori obblighi restitutori;
− le predette condizioni concordate non possono essere mantenute, essendo mutata in peius la situazione economica di ( il quale, anche a causa della crisi del settore, in Parte_1
data 4/3/2021 ha cessato la propria attività di impresa); mentre sono migliorate le condizioni economiche della la quale ha reperito un'occupazione lavorativa ed è divenuta CP_1 economicamente indipendente;
− non sussistono, pertanto, nell'attualità i presupposti per riconoscere un assegno divorzile a
, la quale risulta anche proprietaria di un immobile sito a Monterubbiano, Controparte_1 ove ha facoltà di trasferirsi per evitare di sostenere un canone di locazione;
3 − la figlia maggiorenne , che a seguito della separazione ha sempre vissuto con il ER padre ed “è affetta da patologia che necessità di attenzioni e cure”, nell'attualità “è ospite a tempo indeterminato dell'Istituto specializzato “La Rugiada” sito a Servigliano, con diritto di pernottamento”.
Per gli esposti motivi il ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni;
“1) confermare che il IG. rimarrà a vivere, in Parte_1 via esclusiva, nella casa coniugale di Monte Urano (FM), Via Fonte Murata, 24 ed usufruirà dei mobili e suppellettili in esso contenuti;
2) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore della IG.ra
, statuendo, altresì, che il IG. alcuna somma deve a titolo di mantenimento alla Controparte_1 Parte_1 moglie – ovvero ad altro titolo -, tenuto conto delle condizioni economiche in cui attualmente il ricorrente versa e della capacità di lavorare e reddituali della IG.ra , persona ancora di giovane età, abile e capace;
3) Controparte_1 disporre che i coniugi provvederanno al 50% al mantenimento della figlia maggiorenne e non Persona_1 economicamente indipendente, ospite presso l'Istituto specializzato “La Rugiada” di Servigliano, nonché ad assicurare
e pagare, nella stessa misura, le spese straordinarie o le cure mediche che si dovessero rendere necessarie a garantire alla stessa sicurezza e benessere”.
2. La resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. La stessa in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
− la condizione economica del ricorrente è migliorata rispetto alla separazione, poiché: i)
, cessata in data 4/3/2021 l'impresa familiare “Elettroduemila di ER Parte_1
DI”, ha avviato l'impresa agricola “Ninfea” da cui percepisce ricavi “sicuramente equivalenti se non addirittura superiori ai precedenti”; ii) successivamente alla cessazione dell'impresa familiare, il contravvenendo agli obblighi patrimoniali assunti in sede di Pt_1 separazione, non ha provveduto a liquidare alla la relativa quota dell'impresa CP_1 familiare pari al 49%, né le ha mai corrisposto la metà dei crediti “da riscuotere”; iii) il
“non deve neanche più provvedere ai bisogni della figlia”, la quale non risiede più con il Pt_1 padre essendo ospite di una struttura riabilitativa;
− la figlia maggiorenne è affetta da “disturbo psicotico”, sicchè dal 18/8/2020 risiede ER presso l' istituto specializzato “La Rugiada” e “quando uscirà dalla struttura andrà sicuramente a avivere con la madre”;
− il ricorrente - al fine di sottrarre i propri beni alla moglie ed alla figlia - poco dopo la separazione ha stipulato un contratto preliminare con che prevede il Controparte_2 trasferimento a quest'ultima dell'immobile adibito a casa coniugale, a fronte di un obbligo
4 della stessa “di cura e assistenza per tutta la durata della vita dell'alienante” (è attualmente pendente domanda giudiziale “volta a dichiarare con sentenza costitutiva l'avvenuto trasferimento dal sig. Parte_1 alla signora della casa coniugale”);
[...] Controparte_2
− la successivamente alla separazione, avendo dovuto lasciare la casa coniugale ha CP_1 condotto in locazione un appartamento sito a Fermo - non potendo trasferirsi nell'immobile di relativa proprietà, abitato dai propri genitori titolari di diritto di usufrutto;
− nell'attualità svolge l'attività di badante da cui ricava una retribuzione Controparte_1 mensile di euro 700 non riuscendo a reperire altra occupazione in ragione dell'età, del titolo di studio (licenza media) e della mancanza di esperienza – ciò per essersi dedicata, in costanza di matrimonio, alle esigenze familiari;
sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile. Controparte_1
Per gli esposti motivi la resistente ha domandato al Tribunale di “Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Monterubbiano il 16.05.1992 tra il signor Parte_1
e la signora , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione
[...] Controparte_1 dell'emananda sentenza nei pubblici registri, alle seguenti condizioni: 1) Disporre che la figlia , Persona_1 maggiorenne non economicamente indipendente, dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza
“La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2) Porre, a carico del sig. a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Parte_1
a far data dal ritorno nella casa materna della figlia, la somma mensile di € 300,00, da versare Persona_1 alla entro il giorno 5 di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Controparte_1 oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia 3) porre a Persona_1 carico del signor la corresponsione di un assegno divorzile mensile di € 1.000,00 (somma Parte_1 comprensiva del canone di locazione pari ad € 400,00 come espressamente concordato in sede di separazione consensuale) o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4) rimettere le parti dinanzi al designando giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio. - Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 9/9/2021 - con ordinanza emessa in data
13/9/2021 - sono state confermate in via interinale le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
Parte ricorrente con la propria memoria integrativa depositata in data 5/10/2021 ha contestato le deduzioni avversarie, insistendo in tutte le difese e domande già svolte, precisando come: a)
l'impresa “Elettro Duemila”, la cui attività è di fatto cessata in data 4/3/2021, risulta gravata da “un debito bancario di euro 32.444,43” oltre a non avere crediti attivi esigibili – ragione per cui non può
5 essere riconosciuta alla né “la liquidazione del 49% del valore dell'azienda, né il 50 % dei crediti”; CP_1
b) sta “pagando i debiti dell' intestata alla figlia”; c) il Parte_1 Parte_2 Pt_1 trovandosi in difficoltà economica, non è riuscito a corrispondere il mantenimento in favore della coniuge – alla quale, a seguito della notifica di atto di precetto, ha ceduto un credito dell'impresa e nonostante ciò ha ricevuto la notifica di successivi ulteriori atti di precetto e pignoramento;
d) ha piena capacità lavorativa (non dovendosi occupare neppure della figlia), Controparte_1 circostanza che esclude il diritto alla percezione dell'assegno divorzile;
e) la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta sull'immobile adibito a casa coniugale è irrilevante ai fini delle statuizioni da assumere nel presente giudizio, essendo il predetto immobile di proprietà esclusiva del Pt_1
La resistente - con memoria integrativa depositata in data 4/11/2021 - ha insistito Controparte_1 in tutte le domande e difese già svolte, precisando come: i) solo a seguito dell'avvio del presente giudizio è venuta a conoscenza del fatto che a seguito del ricovero della figlia Controparte_1
presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale di Fermo (con diagnosi di “disturbo psicotico in ER fase acuta”), nella medesima giornata di dimissione della stessa (avvenuta il 25/11/2019) “il padre, prima di accompagnarla nella casa materna, l'ha portata in banca sostenendo che doveva firmare alcuni “fogli”, in realtà il faceva sottoscrivere alla ragazza un contratto di finanziamento per un importo di ben € Pt_1
20.000,00”; i) l'impresa “Ninfea” sebbene intestata alla figlia, è di fatto gestita in via esclusiva dal ricorrente e dalla sua nuova compagna;
iii) sussiste il diritto della a vedersi riconosciuto un CP_1 assegno divorzile, in ragione del permanere della disparità economica tra i coniugi (considerato che la stessa si è sempre dedicata alle esigenze familiari e nell'attualità lavora part-time come badante, oltre a pagare un canone di locazione).
In data 22/11/2021 è stato trasmesso alla cancelleria il decreto n. 2639/2021 del 17/11/2021 del giudice tutelare del tribunale di Fermo, di apertura di amministrazione di sostegno in favore di
. Persona_1
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 25/11/2021, a richiesta congiunta delle parti, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio – con sentenza non definitiva n. 618/2021 pubblicata in data 24/12/2021. La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. non hanno ampliato il thema decidendum; mentre con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ha rappresentato che: a) il Controparte_1 ricorrente ha costituito in data 4/3/2021 la società “ avente ad Controparte_3 oggetto la medesima attività già svolta dall'impresa familiare “Elettro Duemila di ER DI”; b)
6 di tale società è socia accomandante la quale ha anche iscritto ipoteca sull'ex casa Controparte_2 coniugale.
Con la propria memoria 183 n. 3 c.p.c. ha dedotto l'irrilevanza ai fini del presente giudizio sia della costituzione della “ , sia dell'avvenuta iscrizione di ipoteca sulla Controparte_3 ex casa coniugale di proprietà del – circostanze entrambe inidonee ad incidere in melius Pt_1 sulla capacità economica del ricorrente.
All'esito della successiva udienza del 12/5/2022, con provvedimento del 3/10/2022 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stato assegnato alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Alle udienze del 5/12/2024 e 6/12/2025 sono stati disposti rinvii ad istanza delle parti per consentire alle stesse di chiarire e meglio documentare la condizione della figlia ER
. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 3/4/2025, come in epigrafe riportate –
[...] in parte modificate rispetto a quelle rassegnate negli atti introduttivi, in ragione del permanere nell'attualità del ricovero della figlia presso una struttura riabilitativa (sicchè con riguardo a quest'ultima il ricorrente ha domandato “3) non disporre nulla in ordine al contributo dei genitori al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, ospite presso l'Istituto
Persona_1 specializzato “La Rugiada” di Servigliano In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”; mentre la resistente ha domandato “1) Disporre che la figlia , maggiorenne non economicamente
Persona_1 indipendente ed affetta da una grave patologia (disturbo psicotico in fase acuta) dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza “La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2) Porre, a carico del sig. a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario per la figlia a far data dal ritorno nella casa materna della figlia ed in
Persona_1 considerazione della condizioni di fragilità in cui versa la stessa a causa del disturbo psichico di cui soffre, la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come stabilite nel
Persona_1
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
10.7.2024 vigente nel distretto della Corte D'appello di Ancona a cui si rimanda”) - con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato dichiarato con sentenza parziale n. 618/2021 emessa in data 16/12/2021 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Con riguardo alla domanda svolta dal ricorrente in merito alla casa coniugale, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio
7 o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. Cass. n. 20452/2022 ;Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016).
Ciò considerato, in specie – rilevato che la figlia maggiorenne non vive più nella Persona_1 casa familiare dal 2020, risiedendo da tale anno e sino all'attualità nella struttura riabilitativa “La
Rugiada” di Servigliano – deve ritenersi venuto meno il presupposto dell'applicazione dell'istituto in questione ed il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. n.10453/2022; sul punto anche Cass. 16398/2007).
6. Nessuna statuizione può essere assunta neppure con riguardo alla domanda svolta dalla resistente di “Disporre che la figlia , maggiorenne non economicamente Controparte_1 Persona_1 indipendente ed affetta da una grave patologia (disturbo psicotico in fase acuta) dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza “La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2)”.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 337 septies co. 2 c.c. prevede come “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” e come, la giurisprudenza maggioritaria abbia chiarito che “al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento (compreso, quindi, il disposto dell'art. 155-quinquies c.c., ora art. 337 septies c.c.) da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670; Cass. civile
Sez. 1, sent. n. 21819 del 29/7/2021).
Ciò premesso, in specie, va dato atto che dalle allegazioni svolte dalle parti nel corso del giudizio è emerso come: a) la figlia maggiorenne della coppia (nata il [...]) dell'età di Persona_1 anni 29, risulta ospite dall'anno 2020 sino all'attualità nella struttura riabilitativa “La rugiada” di
Servigliano, per un disturbo psicotico”; b) alla stessa è stato nominato con decreto del Giudice Tutelare del
Tribunale di Fermo del 17/11/2021 un amministratore di sostegno;
c) non vi è in atti documentazione attestante una condizione di handicap grave rilevante ex art. 337 septies co. 2 c.c.
8 (avendo le parti prodotto, quale unico documentato attestante la condizione della ragazza, l'“atto di dimissioni del 25/11/2019 dal dipartimento di salute mentale” dell'ospedale di Fermo con diagnosi “disturbo psicotico in fase acuta” – cfr. doc. 12 depositato dalla resistente in allegato alla memoria integrativa). Vi
è inoltre in atti una comunicazione e-mail inoltrata il 24/4/2024 dall'amministratore di sostegno di al difensore della resistente (depositata in data 14/5/2024) in cui è dato atto Persona_1 quanto alla condizione della ragazza che la stessa “si trova attualmente nella struttura residenziale abitativa
“la rugiada” di Servigliano dove resterà fintanto che sarà ritenuto necessario da parte dell'equipe di psichiatri/psicologi/assistenti sociali che hanno in carico la paziente;
comunque si tratta di tempo limitato, essendo elaborato per un progetto finalizzato al reinserimento della ragazza nella società. Fintanto che ER ER resterà nella predetta struttura non necessita di contributi al mantenimento da parte dei genitori”.
[...]
Pertanto - in difetto di documentazione medica attestante la condizione di handicap grave della ragazza, in considerazione della attuale collocazione stabile della stessa presso una struttura riabilitativa (confermata da comunicazione pec della struttura stessa datata 22/1/2025, depositata il
31/3/2025) e valutata la natura rebus sic stantibus della presente pronuncia - la domanda di collocamento della ragazza presso la residenza della madre va rigettata.
6. Va, altresì, rigettata la domanda consequenziale svolta dalla resistente di “Porre, a carico del sig. a titolo di mantenimento ordinario per la figlia a far data dal ritorno nella Parte_1 Persona_1 casa materna della figlia, la somma mensile di € 300,00, da versare alla entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia . Persona_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, va rilevato che “Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio […] ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva” (cfr. Cass. n. 18869/2014; conformi Cass.17380/2020 e Cass.
26503/2024) - tuttavia “la legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente” va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata.”(cfr. Cass. n. 18075/2013 vedi anche Cass.1146/2007 e Cass. n. 11320/2005).
In specie va inoltre rilevato che “ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata sotto tale profilo a quella dei figli minori dell'articolo 337 septies codice civile, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richiede la contribuzione
9 sia portatore di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge 104 del 1992 richiamato dall'articolo 37 bis disposizioni attuazione codice civile, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021 n. 21819).
Ciò considerato - tenuto conto della natura rebus sic stantibus della presente pronuncia, dell'attuale stabile collocazione della figlia presso una struttura riabilitativa (dunque non convivente con la madre), del difetto di prova che la stessa sia portatrice di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge 104 del 1992 (neppure emergente dalla comunicazione dell'amministratore di sostegno, già sopra riportata, in cui è dato atto che la ragazza “si trova attualmente nella struttura residenziale abitativa “la rugiada” di Servigliano dove resterà fintanto che sarà ritenuto necessario […] Fintanto che ER resterà nella predetta struttura non necessita di contributi al mantenimento da parte dei genitori” e “risulta
[...] titolare di assegno di assistenza per invalidità civile parziale” oltre ad essere “titolare di c/c con saldo positivo di euro 19.884,95”) - la domanda di riconoscimento alla figlia nell'attualità di un contributo al mantenimento da porre a carico del padre va rigettata.
8. Quanto alla domanda svolta dalla resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, anch'essa va rigettata.
Al riguardo va ribadito come - in base alla sentenza delle Sezioni Unite n.18287/18 - le carenze economiche, anche rilevanti, di un coniuge rispetto all'altro non sono più sufficienti da sole a consentire il riconoscimento dell'assegno divorzile se non risulta che esse siano derivate da scelte concordate tra i coniugi in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso, ovvero che il coniuge economicamente più debole abbia contribuito nell'interesse familiare alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettative professionali. La natura composita assistenziale- risarcitoria-compensativa dell'assegno divorzile impone al giudice di valutare, ai fini del riconoscimento dello stesso, non solo l'esistenza di una disparità rilevante tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi ma anche la riconducibilità eziologica di tale squilibrio alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”. Con la richiamata pronuncia, infatti, la Corte ha inteso affermare “la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” chiarendo che la solidarietà post-coniugale non presuppone alcuna prosecuzione degli obblighi discendenti dal matrimonio, ma costituisce esclusiva conseguenza delle scelte liberamente condivise che hanno caratterizzato l'unione coniugale prima della sua dissoluzione. Spetta, pertanto, al giudice valutare in concreto caso per caso, sulla base di
10 allegazioni e prove fornite dalle parti, “se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale esistente tra i coniugi sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari rivestiti”.
In applicazione di tali principi, la domanda svolta dalla ricorrente va rigettata poiché: a) da un lato, non risulta nell'attualità un rilevante squilibrio economico tra i coniugi (atteso che dalla documentazione economica in atti emerge un reddito del per l'anno 2021 di euro 16.371 e Pt_1 per l'anno 2022 di euro 12.141; mentre la risulta avere percepito per il 2021 un reddito di CP_1 euro 12.848,06 - al netto “delle somme pari ad € 23.151,94 a titolo di mantenimento pregresso”, come attestato dal difensore della stessa con deposito del 28/11/2022 – e per l'anno 2023 una “retribuzione lorda” di euro 18.268,76 come dadocumentazione depositata in data 14/5/2024); b) dall'altro, non risulta specificamente allegato né dimostrato dalla resistente (la quale ha lavorato nel corso della vita coniugale nella impresa familiare del marito) nè il nesso causale tra il dedotto squilibrio patrimoniale e le scelte convenute tra i coniugi nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, nè quali fossero le aspettative professionali frustrate.
9. Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA le domande svolte dalle parti;
DICHIARA integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 979/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Mascitti, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fabiana Screpante, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale”
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 3/4/2025 − svolta con le modalità della trattazione scritta − le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) confermare che il IG. rimarrà a vivere, in via esclusiva, nella casa coniugale di Monte Urano (FM), Via Parte_1
Fonte Murata, 24 ed usufruirà dei mobili e suppellettili in esso contenuti;
2) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore della IG.ra , statuendo, altresì, che il IG. Controparte_1 Parte_1 alcuna somma deve a titolo di mantenimento alla moglie – ovvero ad altro titolo -, tenuto conto delle condizioni economiche in cui attualmente il ricorrente versa e della capacità di lavorare e reddituali della IG.ra CP_1
, persona ancora di giovane età, abile e capace;
3) non disporre nulla in ordine al contributo dei genitori al
[...] mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, ospite presso l'Istituto Persona_1 specializzato “La Rugiada” di Servigliano In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha domandato “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, 1) Disporre che la figlia , maggiorenne non economicamente Persona_1 indipendente ed affetta da una grave patologia (disturbo psicotico in fase acuta) dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza “La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2) Porre, a carico del sig. a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario per la figlia a far data dal ritorno nella casa materna della figlia ed in Persona_1 considerazione della condizioni di fragilità in cui versa la stessa a causa del disturbo psichico di cui soffre, la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come stabilite nel Persona_1
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
10.7.2024 vigente nel distretto della Corte D'appello di Ancona a cui si rimanda;
3) porre a carico del signor
la corresponsione di un assegno divorzile mensile di € 1.000,00 a favore della sig.ra Parte_1 CP_1
(somma comprensiva del canone di locazione pari ad € 400,00 come espressamente concordato in sede di
[...] separazione consensuale) o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/5/2021, ha instaurato il presente Parte_1 giudizio al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
2 il 16/5/1992 a Monterubbiano - trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1 medesimo comune Anno 1992, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha dedotto che:
− dall'unione è nata una figlia, il 15/1/1996; Persona_1
− a far data dalla separazione - omologata con decreto del 7/4/2020 nel giudizio RG
867/2019 iscritto dinanzi al Tribunale di Fermo - i coniugi hanno sempre vissuto separati, non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970;
− con l' accordo di separazione i coniugi hanno previsto quanto alla regolamentazione dei relativi rapporti: a) l'assegnazione della casa coniugale a , il quale vi “rimarrà Parte_1
a vivere […] insieme alla figlia ”, con obbligo dello stesso di “ provvedere al suo ER mantenimento, ad eccezione delle spese mediche straordinarie che saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”; b) l' obbligo di di versare “a partire dal mese di maggio Parte_1
2019” mensilmente alla coniuge a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 1.000 “comprensiva dell'importo che la coniuge verserà a titolo di canone di locazione della nuova abitazione” - ciò “sino alla chiusura dell'Impresa Familiare Elettro Duemila di ER DI e al reperimento di un nuovo lavoro da parte della sig.ra […]Successivamente al verificarsi delle due CP_1 predette condizioni, l'obbligo di mantenimento del sig. sarà limitato al solo versamento Parte_1 della somma corrispondente al canone di locazione contrattualmente previsto dell'abitazione occupata dalla coniuge”; c) l'impegno “a sciogliere nel più breve tempo possibile, l'impresa familiare denominata “Elettro
Duemila di ER DI” (P:IVA ), sedente in Monte Urano Via Fonte Murata n. P.IVA_1
24, con liquidazione della quota del 49% del valore alla signora oltre alla corresponsione del CP_1
50% a quest'ultima, anche tramite cessioni, dei crediti ancora da riscuotere” – oltre ad ulteriori obblighi restitutori;
− le predette condizioni concordate non possono essere mantenute, essendo mutata in peius la situazione economica di ( il quale, anche a causa della crisi del settore, in Parte_1
data 4/3/2021 ha cessato la propria attività di impresa); mentre sono migliorate le condizioni economiche della la quale ha reperito un'occupazione lavorativa ed è divenuta CP_1 economicamente indipendente;
− non sussistono, pertanto, nell'attualità i presupposti per riconoscere un assegno divorzile a
, la quale risulta anche proprietaria di un immobile sito a Monterubbiano, Controparte_1 ove ha facoltà di trasferirsi per evitare di sostenere un canone di locazione;
3 − la figlia maggiorenne , che a seguito della separazione ha sempre vissuto con il ER padre ed “è affetta da patologia che necessità di attenzioni e cure”, nell'attualità “è ospite a tempo indeterminato dell'Istituto specializzato “La Rugiada” sito a Servigliano, con diritto di pernottamento”.
Per gli esposti motivi il ricorrente ha domandato al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni;
“1) confermare che il IG. rimarrà a vivere, in Parte_1 via esclusiva, nella casa coniugale di Monte Urano (FM), Via Fonte Murata, 24 ed usufruirà dei mobili e suppellettili in esso contenuti;
2) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore della IG.ra
, statuendo, altresì, che il IG. alcuna somma deve a titolo di mantenimento alla Controparte_1 Parte_1 moglie – ovvero ad altro titolo -, tenuto conto delle condizioni economiche in cui attualmente il ricorrente versa e della capacità di lavorare e reddituali della IG.ra , persona ancora di giovane età, abile e capace;
3) Controparte_1 disporre che i coniugi provvederanno al 50% al mantenimento della figlia maggiorenne e non Persona_1 economicamente indipendente, ospite presso l'Istituto specializzato “La Rugiada” di Servigliano, nonché ad assicurare
e pagare, nella stessa misura, le spese straordinarie o le cure mediche che si dovessero rendere necessarie a garantire alla stessa sicurezza e benessere”.
2. La resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. La stessa in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
− la condizione economica del ricorrente è migliorata rispetto alla separazione, poiché: i)
, cessata in data 4/3/2021 l'impresa familiare “Elettroduemila di ER Parte_1
DI”, ha avviato l'impresa agricola “Ninfea” da cui percepisce ricavi “sicuramente equivalenti se non addirittura superiori ai precedenti”; ii) successivamente alla cessazione dell'impresa familiare, il contravvenendo agli obblighi patrimoniali assunti in sede di Pt_1 separazione, non ha provveduto a liquidare alla la relativa quota dell'impresa CP_1 familiare pari al 49%, né le ha mai corrisposto la metà dei crediti “da riscuotere”; iii) il
“non deve neanche più provvedere ai bisogni della figlia”, la quale non risiede più con il Pt_1 padre essendo ospite di una struttura riabilitativa;
− la figlia maggiorenne è affetta da “disturbo psicotico”, sicchè dal 18/8/2020 risiede ER presso l' istituto specializzato “La Rugiada” e “quando uscirà dalla struttura andrà sicuramente a avivere con la madre”;
− il ricorrente - al fine di sottrarre i propri beni alla moglie ed alla figlia - poco dopo la separazione ha stipulato un contratto preliminare con che prevede il Controparte_2 trasferimento a quest'ultima dell'immobile adibito a casa coniugale, a fronte di un obbligo
4 della stessa “di cura e assistenza per tutta la durata della vita dell'alienante” (è attualmente pendente domanda giudiziale “volta a dichiarare con sentenza costitutiva l'avvenuto trasferimento dal sig. Parte_1 alla signora della casa coniugale”);
[...] Controparte_2
− la successivamente alla separazione, avendo dovuto lasciare la casa coniugale ha CP_1 condotto in locazione un appartamento sito a Fermo - non potendo trasferirsi nell'immobile di relativa proprietà, abitato dai propri genitori titolari di diritto di usufrutto;
− nell'attualità svolge l'attività di badante da cui ricava una retribuzione Controparte_1 mensile di euro 700 non riuscendo a reperire altra occupazione in ragione dell'età, del titolo di studio (licenza media) e della mancanza di esperienza – ciò per essersi dedicata, in costanza di matrimonio, alle esigenze familiari;
sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile. Controparte_1
Per gli esposti motivi la resistente ha domandato al Tribunale di “Dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Monterubbiano il 16.05.1992 tra il signor Parte_1
e la signora , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione
[...] Controparte_1 dell'emananda sentenza nei pubblici registri, alle seguenti condizioni: 1) Disporre che la figlia , Persona_1 maggiorenne non economicamente indipendente, dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza
“La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2) Porre, a carico del sig. a titolo di mantenimento ordinario per la figlia Parte_1
a far data dal ritorno nella casa materna della figlia, la somma mensile di € 300,00, da versare Persona_1 alla entro il giorno 5 di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, Controparte_1 oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia 3) porre a Persona_1 carico del signor la corresponsione di un assegno divorzile mensile di € 1.000,00 (somma Parte_1 comprensiva del canone di locazione pari ad € 400,00 come espressamente concordato in sede di separazione consensuale) o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4) rimettere le parti dinanzi al designando giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio. - Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 9/9/2021 - con ordinanza emessa in data
13/9/2021 - sono state confermate in via interinale le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione.
Parte ricorrente con la propria memoria integrativa depositata in data 5/10/2021 ha contestato le deduzioni avversarie, insistendo in tutte le difese e domande già svolte, precisando come: a)
l'impresa “Elettro Duemila”, la cui attività è di fatto cessata in data 4/3/2021, risulta gravata da “un debito bancario di euro 32.444,43” oltre a non avere crediti attivi esigibili – ragione per cui non può
5 essere riconosciuta alla né “la liquidazione del 49% del valore dell'azienda, né il 50 % dei crediti”; CP_1
b) sta “pagando i debiti dell' intestata alla figlia”; c) il Parte_1 Parte_2 Pt_1 trovandosi in difficoltà economica, non è riuscito a corrispondere il mantenimento in favore della coniuge – alla quale, a seguito della notifica di atto di precetto, ha ceduto un credito dell'impresa e nonostante ciò ha ricevuto la notifica di successivi ulteriori atti di precetto e pignoramento;
d) ha piena capacità lavorativa (non dovendosi occupare neppure della figlia), Controparte_1 circostanza che esclude il diritto alla percezione dell'assegno divorzile;
e) la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta sull'immobile adibito a casa coniugale è irrilevante ai fini delle statuizioni da assumere nel presente giudizio, essendo il predetto immobile di proprietà esclusiva del Pt_1
La resistente - con memoria integrativa depositata in data 4/11/2021 - ha insistito Controparte_1 in tutte le domande e difese già svolte, precisando come: i) solo a seguito dell'avvio del presente giudizio è venuta a conoscenza del fatto che a seguito del ricovero della figlia Controparte_1
presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale di Fermo (con diagnosi di “disturbo psicotico in ER fase acuta”), nella medesima giornata di dimissione della stessa (avvenuta il 25/11/2019) “il padre, prima di accompagnarla nella casa materna, l'ha portata in banca sostenendo che doveva firmare alcuni “fogli”, in realtà il faceva sottoscrivere alla ragazza un contratto di finanziamento per un importo di ben € Pt_1
20.000,00”; i) l'impresa “Ninfea” sebbene intestata alla figlia, è di fatto gestita in via esclusiva dal ricorrente e dalla sua nuova compagna;
iii) sussiste il diritto della a vedersi riconosciuto un CP_1 assegno divorzile, in ragione del permanere della disparità economica tra i coniugi (considerato che la stessa si è sempre dedicata alle esigenze familiari e nell'attualità lavora part-time come badante, oltre a pagare un canone di locazione).
In data 22/11/2021 è stato trasmesso alla cancelleria il decreto n. 2639/2021 del 17/11/2021 del giudice tutelare del tribunale di Fermo, di apertura di amministrazione di sostegno in favore di
. Persona_1
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 25/11/2021, a richiesta congiunta delle parti, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio – con sentenza non definitiva n. 618/2021 pubblicata in data 24/12/2021. La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c.
Le memorie depositate dalle parti ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. non hanno ampliato il thema decidendum; mentre con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ha rappresentato che: a) il Controparte_1 ricorrente ha costituito in data 4/3/2021 la società “ avente ad Controparte_3 oggetto la medesima attività già svolta dall'impresa familiare “Elettro Duemila di ER DI”; b)
6 di tale società è socia accomandante la quale ha anche iscritto ipoteca sull'ex casa Controparte_2 coniugale.
Con la propria memoria 183 n. 3 c.p.c. ha dedotto l'irrilevanza ai fini del presente giudizio sia della costituzione della “ , sia dell'avvenuta iscrizione di ipoteca sulla Controparte_3 ex casa coniugale di proprietà del – circostanze entrambe inidonee ad incidere in melius Pt_1 sulla capacità economica del ricorrente.
All'esito della successiva udienza del 12/5/2022, con provvedimento del 3/10/2022 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stato assegnato alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Alle udienze del 5/12/2024 e 6/12/2025 sono stati disposti rinvii ad istanza delle parti per consentire alle stesse di chiarire e meglio documentare la condizione della figlia ER
. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 3/4/2025, come in epigrafe riportate –
[...] in parte modificate rispetto a quelle rassegnate negli atti introduttivi, in ragione del permanere nell'attualità del ricovero della figlia presso una struttura riabilitativa (sicchè con riguardo a quest'ultima il ricorrente ha domandato “3) non disporre nulla in ordine al contributo dei genitori al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente, ospite presso l'Istituto
Persona_1 specializzato “La Rugiada” di Servigliano In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”; mentre la resistente ha domandato “1) Disporre che la figlia , maggiorenne non economicamente
Persona_1 indipendente ed affetta da una grave patologia (disturbo psicotico in fase acuta) dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza “La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2) Porre, a carico del sig. a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario per la figlia a far data dal ritorno nella casa materna della figlia ed in
Persona_1 considerazione della condizioni di fragilità in cui versa la stessa a causa del disturbo psichico di cui soffre, la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia come stabilite nel
Persona_1
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
10.7.2024 vigente nel distretto della Corte D'appello di Ancona a cui si rimanda”) - con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato dichiarato con sentenza parziale n. 618/2021 emessa in data 16/12/2021 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Con riguardo alla domanda svolta dal ricorrente in merito alla casa coniugale, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio
7 o separazione, è prevista a tutela dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori” (cfr. Cass. n. 20452/2022 ;Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016).
Ciò considerato, in specie – rilevato che la figlia maggiorenne non vive più nella Persona_1 casa familiare dal 2020, risiedendo da tale anno e sino all'attualità nella struttura riabilitativa “La
Rugiada” di Servigliano – deve ritenersi venuto meno il presupposto dell'applicazione dell'istituto in questione ed il regime della casa coniugale resta regolato in via esclusiva dalle norme in materia di proprietà e diritti reali, secondo gli ordinari canoni del diritto civile (cfr. Cass. n.10453/2022; sul punto anche Cass. 16398/2007).
6. Nessuna statuizione può essere assunta neppure con riguardo alla domanda svolta dalla resistente di “Disporre che la figlia , maggiorenne non economicamente Controparte_1 Persona_1 indipendente ed affetta da una grave patologia (disturbo psicotico in fase acuta) dopo la fine del percorso riabilitativo e terapeutico presso la residenza “La rugiada” di Servigliano, resti collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre in Ponzano di Fermo, via trieste n. 72/A; 2)”.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 337 septies co. 2 c.c. prevede come “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” e come, la giurisprudenza maggioritaria abbia chiarito che “al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento (compreso, quindi, il disposto dell'art. 155-quinquies c.c., ora art. 337 septies c.c.) da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670; Cass. civile
Sez. 1, sent. n. 21819 del 29/7/2021).
Ciò premesso, in specie, va dato atto che dalle allegazioni svolte dalle parti nel corso del giudizio è emerso come: a) la figlia maggiorenne della coppia (nata il [...]) dell'età di Persona_1 anni 29, risulta ospite dall'anno 2020 sino all'attualità nella struttura riabilitativa “La rugiada” di
Servigliano, per un disturbo psicotico”; b) alla stessa è stato nominato con decreto del Giudice Tutelare del
Tribunale di Fermo del 17/11/2021 un amministratore di sostegno;
c) non vi è in atti documentazione attestante una condizione di handicap grave rilevante ex art. 337 septies co. 2 c.c.
8 (avendo le parti prodotto, quale unico documentato attestante la condizione della ragazza, l'“atto di dimissioni del 25/11/2019 dal dipartimento di salute mentale” dell'ospedale di Fermo con diagnosi “disturbo psicotico in fase acuta” – cfr. doc. 12 depositato dalla resistente in allegato alla memoria integrativa). Vi
è inoltre in atti una comunicazione e-mail inoltrata il 24/4/2024 dall'amministratore di sostegno di al difensore della resistente (depositata in data 14/5/2024) in cui è dato atto Persona_1 quanto alla condizione della ragazza che la stessa “si trova attualmente nella struttura residenziale abitativa
“la rugiada” di Servigliano dove resterà fintanto che sarà ritenuto necessario da parte dell'equipe di psichiatri/psicologi/assistenti sociali che hanno in carico la paziente;
comunque si tratta di tempo limitato, essendo elaborato per un progetto finalizzato al reinserimento della ragazza nella società. Fintanto che ER ER resterà nella predetta struttura non necessita di contributi al mantenimento da parte dei genitori”.
[...]
Pertanto - in difetto di documentazione medica attestante la condizione di handicap grave della ragazza, in considerazione della attuale collocazione stabile della stessa presso una struttura riabilitativa (confermata da comunicazione pec della struttura stessa datata 22/1/2025, depositata il
31/3/2025) e valutata la natura rebus sic stantibus della presente pronuncia - la domanda di collocamento della ragazza presso la residenza della madre va rigettata.
6. Va, altresì, rigettata la domanda consequenziale svolta dalla resistente di “Porre, a carico del sig. a titolo di mantenimento ordinario per la figlia a far data dal ritorno nella Parte_1 Persona_1 casa materna della figlia, la somma mensile di € 300,00, da versare alla entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al ristoro del 50% di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia . Persona_1
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, va rilevato che “Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio […] ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva” (cfr. Cass. n. 18869/2014; conformi Cass.17380/2020 e Cass.
26503/2024) - tuttavia “la legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente” va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata.”(cfr. Cass. n. 18075/2013 vedi anche Cass.1146/2007 e Cass. n. 11320/2005).
In specie va inoltre rilevato che “ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata sotto tale profilo a quella dei figli minori dell'articolo 337 septies codice civile, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richiede la contribuzione
9 sia portatore di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge 104 del 1992 richiamato dall'articolo 37 bis disposizioni attuazione codice civile, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni”
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021 n. 21819).
Ciò considerato - tenuto conto della natura rebus sic stantibus della presente pronuncia, dell'attuale stabile collocazione della figlia presso una struttura riabilitativa (dunque non convivente con la madre), del difetto di prova che la stessa sia portatrice di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge 104 del 1992 (neppure emergente dalla comunicazione dell'amministratore di sostegno, già sopra riportata, in cui è dato atto che la ragazza “si trova attualmente nella struttura residenziale abitativa “la rugiada” di Servigliano dove resterà fintanto che sarà ritenuto necessario […] Fintanto che ER resterà nella predetta struttura non necessita di contributi al mantenimento da parte dei genitori” e “risulta
[...] titolare di assegno di assistenza per invalidità civile parziale” oltre ad essere “titolare di c/c con saldo positivo di euro 19.884,95”) - la domanda di riconoscimento alla figlia nell'attualità di un contributo al mantenimento da porre a carico del padre va rigettata.
8. Quanto alla domanda svolta dalla resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, anch'essa va rigettata.
Al riguardo va ribadito come - in base alla sentenza delle Sezioni Unite n.18287/18 - le carenze economiche, anche rilevanti, di un coniuge rispetto all'altro non sono più sufficienti da sole a consentire il riconoscimento dell'assegno divorzile se non risulta che esse siano derivate da scelte concordate tra i coniugi in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso, ovvero che il coniuge economicamente più debole abbia contribuito nell'interesse familiare alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettative professionali. La natura composita assistenziale- risarcitoria-compensativa dell'assegno divorzile impone al giudice di valutare, ai fini del riconoscimento dello stesso, non solo l'esistenza di una disparità rilevante tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi ma anche la riconducibilità eziologica di tale squilibrio alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”. Con la richiamata pronuncia, infatti, la Corte ha inteso affermare “la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” chiarendo che la solidarietà post-coniugale non presuppone alcuna prosecuzione degli obblighi discendenti dal matrimonio, ma costituisce esclusiva conseguenza delle scelte liberamente condivise che hanno caratterizzato l'unione coniugale prima della sua dissoluzione. Spetta, pertanto, al giudice valutare in concreto caso per caso, sulla base di
10 allegazioni e prove fornite dalle parti, “se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale esistente tra i coniugi sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari rivestiti”.
In applicazione di tali principi, la domanda svolta dalla ricorrente va rigettata poiché: a) da un lato, non risulta nell'attualità un rilevante squilibrio economico tra i coniugi (atteso che dalla documentazione economica in atti emerge un reddito del per l'anno 2021 di euro 16.371 e Pt_1 per l'anno 2022 di euro 12.141; mentre la risulta avere percepito per il 2021 un reddito di CP_1 euro 12.848,06 - al netto “delle somme pari ad € 23.151,94 a titolo di mantenimento pregresso”, come attestato dal difensore della stessa con deposito del 28/11/2022 – e per l'anno 2023 una “retribuzione lorda” di euro 18.268,76 come dadocumentazione depositata in data 14/5/2024); b) dall'altro, non risulta specificamente allegato né dimostrato dalla resistente (la quale ha lavorato nel corso della vita coniugale nella impresa familiare del marito) nè il nesso causale tra il dedotto squilibrio patrimoniale e le scelte convenute tra i coniugi nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, nè quali fossero le aspettative professionali frustrate.
9. Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA le domande svolte dalle parti;
DICHIARA integralmente compensate tra le stesse le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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