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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6858 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.22592 /2024 Tra
avv.SPERA CHIARA , ) Parte_1
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.COSTANTINO GIOVANNI , )
[...]
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, titolare di incarichi di collaborazione libero professionale a cadenza annuale stipulati dal 1.1.12 al 31.12.23 quale medico neurologo presso l' ha convenuto in giudizio l'ente CP_1 chiedendo l'accertamento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali in suo favore presso il Fondo Speciale dei medici ambulatoriali presso l nei limiti del periodo non prescritto. CP_2
L' si è costituita contestando le avverse deduzioni e assumendo l'insussistenza CP_1 dell'obbligo contributivo in quanto, in base all'art. 48 della Legge n. 833/1978, agli artt. 17, 18, 19, 20 e 25 A. C.N., e dell'art. 1 del Regolamento istitutivo del Fondo di previdenza per gli specialisti ambulatoriali, la contribuzione era dovuta solo per i medici in regime convenzionale e non per i liberi professionisti . Ha inoltre chiesto di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia da parte della Corte di Cassazione dinanzi alla quale pende ricorso
L' è rimasto contumace. CP_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
1) Preliminarmente non può essere accolta la richiesta della resistente di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione di analoga controversia pendente presso la Corte di Cassazione. In proposito, si osserva che non si tratta di una ipotesi di sospensione obbligatoria. Infatti, in proposito, l'art. 295 c.p.c. prevede che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Nell'ipotesi in esame risulta evidente che non vi è alcuna consequenzialità tra i due procedimenti i quali sono totalmente distinti e che il procedimento pendente in Cassazione non costituisce in alcun modo l'antecedente logico-giuridico della presente controversia. Né appare opportuna una sospensione facoltativa tenuto conto della necessità del rispetto del principio di ragionevole durata del processo . 2) Nel merito la questione in esame è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito. In particolare si richiamano le argomentazioni della sentenza del Tribunale di Roma n. 4256/17 resa in analoga fattispecie. L'art. 48 della legge n. 833/1978 (istitutiva del SS) garantiva l'uniformità, sull'intero territorio nazionale, del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, tramite convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni, l Controparte_3
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di
[...] ciascuna categoria. Lo stesso articolo di legge prevedeva poi, all'ultimo comma, che “sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976 n. 289”. La regolamentazione del trattamento previdenziale dei medici operanti nell'ambito del SS in regime di convenzione, risulta quindi demandata ai Regolamenti dei Fondi di previdenza di cui al d.m. 15.10.1976, in particolare, nel presente caso di specie, dell , il CP_2 quale successivamente alla sua “privatizzazione” disposta, a decorrere dal 1 gennaio 1995 con d.lgs. 509/1994 (in attuazione della delega conferita dall'art. 1 comma 32 della l. n. 537/1993) continua a svolgere la sua funzione di ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza attività previdenziali. Risulta pacifico in causa che la disciplina della contribuzione dovuta a tale ente previdenziale preveda, accanto ad un fondo di previdenza generale, diversi fondi di previdenza speciale tra cui il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, oggetto di domanda. Il Regolamento del suddetto fondo, in vigore dal 1/1/1983 impone, all'art. 1 comma 2, l'iscrizione al Fondo di “tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma, aventi rapporto professionale con gli Istituti del servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”. (…). Tale espressione risulta sostanzialmente coincidente con quella utilizzata nel primo periodo del precedente comma 1 dell'art. 1 per descrivere l'ambito di operatività del Fondo (“Il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”).
Trattasi pertanto di regolamentazione (attinente a prestazioni di previdenza obbligatoria) posta a tutela, così come si evince con chiarezza dal complessivo disposto regolamentare menzionato, di tutti i medici ambulatoriale che operano nell'ambito del SS (tra cui, evidentemente, anche gli enti che operano in convenzione), a prescindere dalla natura del loro rapporto (stante l'omnicomprensività del termine “professionale” e lo specifico ed esplicito riferimento, contenuto nel regolamento, non al rapporto in convenzione del singolo medico, ma quello dell'ente in cui opera). Ciò che risulta decisivo ai fini dell'applicabilità della menzionata tutela previdenziale è, in altre parole, il fatto che il sanitario svolga la sua attività ambulatoriale (a prescindere dalla natura del suo rapporto con l'ente e dall'esistenza di un rapporto di convenzione direttamente riferibile al libero professionista), in una struttura convenzionata con il SS.
Quanto alla natura giuridica di si richiamano le condivisibili argomentazioni della CP_1
Corte d' Appello di Roma ( sent.2435/24) secondo cui : “L'affermazione per la quale è ente pubblico nell'ordinamento del ma anche gestore di strutture sanitarie nell'ordinamento italiano che si inseriscono nel s.s.n. ed è soggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale è ormai risalente nel tempo: si rinvia a tal fine alla sentenza n.3360/92 della Cassazione, per la ricostruzione storica delle convenzioni intercorse fra lo Stato Italiano e l sulla Controparte_1 base dell'art.41 l.n.833/78 istitutiva del s.s.n. e per l'analisi di queste convenzioni tipo, che prevedono la generale equiparazione delle strutture sanitarie gestite dall'ente melitense alle corrispondenti strutture italiane, secondo le previsioni della legge sanitaria n. 833/78, nonché del piano sanitario regionale. "In particolare si afferma in giurisprudenza: 'il riconoscimento - attraverso il sistema di convenzioni realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 - dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello SMOM, che sono così poste su un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, ma essendo equiparate ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario pubblico italiano' (Cass. SSUU n. 11513/12). Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è necessaria alcuna procedura di equiparazione o altra tipologia di accordo fra e lo Stato italiano per l'inserimento nel CP_1
s.s.n., e 'l'equiparazione dell'Associazione ora controcorrente agli enti di diritto pubblico italiano' è stata affermata ripetutamente dalla Cassazione (Cass. n. 2755 e 2756 del 2006, Cass. n. 2847/06).
Anche il personale che lavora per nell'ambito del s.s.n. è equiparato ai dipendenti di CP_1 quest'ultimo: 'In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma Controparte_1
13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quello delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medesimi dipendenti dell' sono equiparati a CP_1 quell'indipendenti del S.S.N., con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario' (Cass. n. 21734/15)."
CP_ L'attività dell convenuto deve reputarsi effettuata in convenzione con il SS o comunque equiparata agli istituti operanti in tale ambito con conseguente riconducibilità nella nozione di
“Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati” individuata dal Regolamento
ai fini della copertura previdenziale. CP_2
La Corte d' Appello di Roma, poi, con Sentenza n. 934/2021 resa in analoga fattispecie ha ribadito che : “ Un ente facente parte del sistema sanitario nazionale non può pertanto esimersi dagli obblighi sullo stesso gravanti ex lege solo attraverso la stipulazione, non prevista, di contratti individuali di lavoro autonomo. Dunque, ciò che rileva secondo il Regolamento Enpam non è la tipologia del rapporto contrattuale individuale intercorso con il medico, bensì il suo inserimento nel servizio sanitario “.
Nel caso in esame è pacifico e documentato che il ricorrente ha svolto la propria attività continuativamente dal 1.1.12 al 31.12.23 ( cfr contratti in atti) sicchè non vi è dubbio circa il suo diritto ai contributi per tale periodo. Tuttavia risultano prescritti i contributi maturati fino al 28.4.19 ( 5 anni prima della diffida del 28.4.24)
Conseguentemente l' va condannata al versamento dei contributi nei limiti del CP_1 periodo non prescritto salvo successiva azione di risarcimento del danno. Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
dichiara l'obbligo dell' al versamento dei contributi previdenziali in favore della CP_1 ricorrente dal 1.1.12 al 31.12.23 e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento dei contributi nei limiti del periodo non prescritto ( dal 28.4.19) oltre accessori come per legge .
Condanna l' al pagamento di euro 3000 a titolo di compensi professionali oltre CP_5 oneri di legge con distrazione .
Il Giudice