Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03557/2025REG.PROV.COLL.
N. 01981/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Vista la nota del 14 marzo 2025, notificata in pari data, con la quale parte appellante dichiara di voler rinunciare all’appello;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avv. Giovanni Battista Conte, in sostituzione dell’avv. Germana Cassar;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’appellante, con nota depositata il 14 marzo 2025 e notificata in pari data al resistente GSE, ha dichiarato di voler rinunciare all’appello, a spese compensate;
considerato che il GSE, nell’istanza di passaggio in decisione del 28 marzo 2025, non si è opposto alla rinuncia, né alla compensazione delle spese;
considerato, inoltre, che la rinuncia consegue all’accoglimento dell’istanza ex art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 presentata dall’appellante, con provvedimento del GSE (prot. GSE/P2025002987 del 12 marzo 2025) la cui efficacia è espressamente subordinata alla rinuncia medesima;
ritenuto, pertanto, doversi dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del c.p.a, compensando interamente le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO