Art. 24.
Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare e' inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, e' inviato alla Prefettura ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facolta' agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare e' inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, e' inviato alla Prefettura ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facolta' agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.