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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3598/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3598/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore10:00 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per l'avv. MANZIONNA Parte_1
ANTONELLA Per , in persona dell'amministratore Controparte_1 [...]
, nessuno compare nonostante la regolarità della notifica. CP_2
Il Giudice – essendo la causa documentale senza necessità di espletare la fase istruttoria - invita la parte a precisare le conclusioni. Dichiara la contumacia del resistente, in persona dell'amministratore. CP_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da atto introduttivo, chiedendo la condanna dell'amministratore al pagamento delle spese processuali. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANZIONNA ANTONELLA elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROTELLA 15 CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore Controparte_2
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, la in Parte_1 persona del legale rappresentante ricorreva a questo ufficio giudiziario per ottenere Parte_1 la consegna, da parte dell'Amministratore Rag. , del Controparte_3 saldo del credito, ovvero, in mancanza, dell'elenco dei condomini morosi (generalità residenza e codice fiscale proprietari delle singole unità immobiliari con le loro quote e l'indicazione delle rispettive morosità), onde poter procedere esecutivamente nei loro confronti, entro e non oltre il giorno 21/10/24, missiva che tornava al mittente per compiuta giacenza.
Nel caso di specie, la società istante assumeva di essere creditrice del resistente della CP_1 somma di € 8.158,68 - ossia € 7.758,68, come da precetto del 09/01/24, su decreto ingiuntivo del G.d.P. di Pescara n. 1293/23, oltre € 400,00, per saldo tassa registro decreto ingiuntivo, come da ricevuta F23 del 02/05/24.
Nessuno si costituiva per il Condominio e l'amministratore in questione.
Passando a valutare quanto emerso dagli atti – essendo la causa di natura prettamente documentale – si rinviene che l'amministratore del condominio, nonostante le plurime missive ad adempiere, la notifica dell'atto di precetto, la notifica del pignoramento presso terzi, nonché, in ultimo, la Raccomandata A.R. del 04/10/24, rimaneva nell'inerzia assoluta, non solo non versando alcunché alla ricorrente, ma anche pagina 2 di 4 non ritenendo opportuno riscontrare quest'ultima comunicazione, il tutto in totale spregio dell'art. 63 disp. Att. c.p.c., che impone all'amministratore del condominio di “comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, non potendo i creditori agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Il comportamento dell'amministratore si pone in manifesto contrasto con l'art. 63 suddetto e contro le normali regole del vivere civile. Il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e di conseguenza un abuso del diritto, che arreca grave danno alla società istante, la quale si è vista nell'impossibilità di procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condòmini morosi, ignorando quali di essi non fosse stato in regola con i versamenti.
La condotta omissiva ed inerte è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione de qua non solo
è un atto dovuto ai sensi di legge, ma è anche un atto che non arreca alcun pregiudizio o apprezzabile sacrificio all'amministratore condominiale che è l'unico legittimato ad assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al richiamato art.63 Disp. Att. C.C.. Il predetto obbligo appartiene al c.d. munus dell'amministratore, onde l'eventuale inadempimento espone quest'ultimo alla responsabilità diretta nei confronti dei terzi che siano rimasti lesi dall'obbligo di comunicazione.
Per di più, non va dimenticato che ben potrebbe il ignorare del tutto sia la richiesta del CP_1 terzo creditore e sia la stessa esistenza di condomini morosi sino al momento della convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio destinata istituzionalmente alla discovery dei rapporti giuridici interni ed esterni contratti nell'ambito del . CP_1
Per questo, l'amministratore è obbligato a comunicare al creditore, che intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condomini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
In altre parole, l'ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delineerebbe un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituirebbe affatto un adempimento o un'incombenza derivante dal rapporto di mandato che lo lega ai condomini (in tal senso CORTE D'APPELLO di L'AQUILA – sentenza n.412/2022, pubblicata il 17.3.2022 - Trib. Catania ordinanza del 16 gennaio 2018; Trib. Napoli, 1 febbraio 2017; Trib. Napoli 5 novembre 2016; Tribunale Torre Annunziata ordinanza del
28.6.2017; Tribunale di Roma ordinanza del 01.02.2017; Tribunale di Tivoli ordinanza del
16.11.2015); il suo immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Infine, mette conto sottolineare che l'art. 1130 c.c., così come modificato dalla L. n. 220/12, impone all'Amministratore del Condominio la regolare tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, contente le generalità dei singoli proprietari e titolari di diritti reali e di personali godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio, statuendo inoltre che
“l'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
In guisa che la domanda è fondata, alla luce delle predette argomentazioni, e la stessa deve essere accolta con liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, ponendole a carico dell'amministratore, oltre al pagamento della somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, successivo a quello decorrente dal giorno (compreso) dopo la notifica del provvedimento, in Pt_2
pagina 3 di 4 applicazione dell'art.614 bis cpc.
P.Q.M.
In accoglimento dell'istanza avanzata dalla Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti del
[...] Controparte_4 in persona dell'amministratore Rag. : Controparte_2
1)- ordina all'amm.re Rag. del Condominio di Via Tibullo n.24 in di Controparte_2 CP_1 comunicare alla ricorrente società Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., il nome, il cognome, il codice fiscale e l'indirizzo esatto di
[...] ciascuno dei condomini morosi (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, n. 6,
c.c.), nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al condominio con i rispettivi millesimi;
2)- condanna, per l'effetto, l'amm.re Rag. Controparte_5
, alla refusione delle spese di lite in favore della società
[...] [...] in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in €. 500,00 per Parte_1 compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap, nonché gli esborsi per il contributo unificato;
3)- condanna, altresì, l'amm.re Rag. , Controparte_5 in caso di inottemperanza e/o eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento al pagamento in favore della società Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo,
[...] successivo a quello decorrente dal giorno (compreso) dopo la notifica dello stesso in favore Pt_2 della Parte_3
Verbale chiuso alle ore 15:17
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3598/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore10:00 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
Per l'avv. MANZIONNA Parte_1
ANTONELLA Per , in persona dell'amministratore Controparte_1 [...]
, nessuno compare nonostante la regolarità della notifica. CP_2
Il Giudice – essendo la causa documentale senza necessità di espletare la fase istruttoria - invita la parte a precisare le conclusioni. Dichiara la contumacia del resistente, in persona dell'amministratore. CP_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da atto introduttivo, chiedendo la condanna dell'amministratore al pagamento delle spese processuali. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3598/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MANZIONNA ANTONELLA elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROTELLA 15 CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore Controparte_2
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, la in Parte_1 persona del legale rappresentante ricorreva a questo ufficio giudiziario per ottenere Parte_1 la consegna, da parte dell'Amministratore Rag. , del Controparte_3 saldo del credito, ovvero, in mancanza, dell'elenco dei condomini morosi (generalità residenza e codice fiscale proprietari delle singole unità immobiliari con le loro quote e l'indicazione delle rispettive morosità), onde poter procedere esecutivamente nei loro confronti, entro e non oltre il giorno 21/10/24, missiva che tornava al mittente per compiuta giacenza.
Nel caso di specie, la società istante assumeva di essere creditrice del resistente della CP_1 somma di € 8.158,68 - ossia € 7.758,68, come da precetto del 09/01/24, su decreto ingiuntivo del G.d.P. di Pescara n. 1293/23, oltre € 400,00, per saldo tassa registro decreto ingiuntivo, come da ricevuta F23 del 02/05/24.
Nessuno si costituiva per il Condominio e l'amministratore in questione.
Passando a valutare quanto emerso dagli atti – essendo la causa di natura prettamente documentale – si rinviene che l'amministratore del condominio, nonostante le plurime missive ad adempiere, la notifica dell'atto di precetto, la notifica del pignoramento presso terzi, nonché, in ultimo, la Raccomandata A.R. del 04/10/24, rimaneva nell'inerzia assoluta, non solo non versando alcunché alla ricorrente, ma anche pagina 2 di 4 non ritenendo opportuno riscontrare quest'ultima comunicazione, il tutto in totale spregio dell'art. 63 disp. Att. c.p.c., che impone all'amministratore del condominio di “comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, non potendo i creditori agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Il comportamento dell'amministratore si pone in manifesto contrasto con l'art. 63 suddetto e contro le normali regole del vivere civile. Il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e di conseguenza un abuso del diritto, che arreca grave danno alla società istante, la quale si è vista nell'impossibilità di procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condòmini morosi, ignorando quali di essi non fosse stato in regola con i versamenti.
La condotta omissiva ed inerte è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione de qua non solo
è un atto dovuto ai sensi di legge, ma è anche un atto che non arreca alcun pregiudizio o apprezzabile sacrificio all'amministratore condominiale che è l'unico legittimato ad assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al richiamato art.63 Disp. Att. C.C.. Il predetto obbligo appartiene al c.d. munus dell'amministratore, onde l'eventuale inadempimento espone quest'ultimo alla responsabilità diretta nei confronti dei terzi che siano rimasti lesi dall'obbligo di comunicazione.
Per di più, non va dimenticato che ben potrebbe il ignorare del tutto sia la richiesta del CP_1 terzo creditore e sia la stessa esistenza di condomini morosi sino al momento della convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio destinata istituzionalmente alla discovery dei rapporti giuridici interni ed esterni contratti nell'ambito del . CP_1
Per questo, l'amministratore è obbligato a comunicare al creditore, che intenda agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condomini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
In altre parole, l'ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delineerebbe un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituirebbe affatto un adempimento o un'incombenza derivante dal rapporto di mandato che lo lega ai condomini (in tal senso CORTE D'APPELLO di L'AQUILA – sentenza n.412/2022, pubblicata il 17.3.2022 - Trib. Catania ordinanza del 16 gennaio 2018; Trib. Napoli, 1 febbraio 2017; Trib. Napoli 5 novembre 2016; Tribunale Torre Annunziata ordinanza del
28.6.2017; Tribunale di Roma ordinanza del 01.02.2017; Tribunale di Tivoli ordinanza del
16.11.2015); il suo immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone di buona fede, dovendosi a tale riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Infine, mette conto sottolineare che l'art. 1130 c.c., così come modificato dalla L. n. 220/12, impone all'Amministratore del Condominio la regolare tenuta del registro dell'anagrafe condominiale, contente le generalità dei singoli proprietari e titolari di diritti reali e di personali godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio, statuendo inoltre che
“l'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
In guisa che la domanda è fondata, alla luce delle predette argomentazioni, e la stessa deve essere accolta con liquidazione delle spese di lite come da dispositivo, ponendole a carico dell'amministratore, oltre al pagamento della somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, successivo a quello decorrente dal giorno (compreso) dopo la notifica del provvedimento, in Pt_2
pagina 3 di 4 applicazione dell'art.614 bis cpc.
P.Q.M.
In accoglimento dell'istanza avanzata dalla Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti del
[...] Controparte_4 in persona dell'amministratore Rag. : Controparte_2
1)- ordina all'amm.re Rag. del Condominio di Via Tibullo n.24 in di Controparte_2 CP_1 comunicare alla ricorrente società Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., il nome, il cognome, il codice fiscale e l'indirizzo esatto di
[...] ciascuno dei condomini morosi (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, n. 6,
c.c.), nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al condominio con i rispettivi millesimi;
2)- condanna, per l'effetto, l'amm.re Rag. Controparte_5
, alla refusione delle spese di lite in favore della società
[...] [...] in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in €. 500,00 per Parte_1 compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap, nonché gli esborsi per il contributo unificato;
3)- condanna, altresì, l'amm.re Rag. , Controparte_5 in caso di inottemperanza e/o eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento al pagamento in favore della società Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., della somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo,
[...] successivo a quello decorrente dal giorno (compreso) dopo la notifica dello stesso in favore Pt_2 della Parte_3
Verbale chiuso alle ore 15:17
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4