Articolo 4 della Legge 23 luglio 1998, n. 251
Articolo 3
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14 agosto 1998
Art. 4. Proroga dei termini dell'intervento per l'Insar 1. Gli interventi di cui all' articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460 , come sostituito dall' articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460 (Misure urgenti in materia di occupazione), come sostituito dall' art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e' il seguente:
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all' art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 , e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all' art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 .
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Entrata in vigore il 14 agosto 1998