Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2022, proposto da
NR AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del decreto M_D AB05933 REG2022 0469203 del 16 agosto 2022, che accoglieva parzialmente il ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo n. 46 notificato in data 30 agosto 2022, sull'operato del Serg. Magg. AL NR relativo al periodo 30 agosto 2021-13 marzo 2022, nella parte in cui asserisce “ che le prime due censure risultano infondate, in quanto: l'autorità valutatrice intervenuta nella redazione del documento caratteristico impugnato, ha dichiarato che il valutando, con l'incarico di “sistemista di reti di trasporto”, in conformità alle tabelle organiche, è stato inserito nel Plotone Comando Controllo e Comunicazioni e assegnato al Posto Comando Digitalizzato venendo successivamente scelto come Sottufficiale “Utilizzatore del PCD”. Per comprovate esigenze del valutando lo stesso non ha partecipato a tutte le attività addestrative che hanno coinvolto il Posto Comando Digitalizzato. Gli sono state infatti affidate solo attività in sede e non quelle pratiche addestrative svoltesi all'esterno in area addestrativa e poiché il PCD veniva trasferito in altre sedi addestrative, l'unica sede disponibile era il “Parco Radio”, per il quale il valutando è stato autorizzato a svolgere attività di apertura, chiusura e controllo. L'autorità ha precisato che la mancata menzione, nel giudizio, delle attività volte presso il “Parco Radio”, è da ricondursi al loro carattere saltuario, marginale e non continuativo. La stessa autorità, ha evidenziato, nella relazione tecnica fornita, come non vi sia mai stata dipendenza da altra autorità e come il valutando sia sempre stato alle proprie dirette dipendenze ”;
di ogni documento precedente o conseguenziale agli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. DO PP LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 27 ottobre 2022, NR AL adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe.
Esponeva in fatto di aver prestato servizio presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico del 9° reggimento Fanteria Trani, plotone C3.
In data 20 aprile 2022, veniva redatto il rapporto informativo n. 46, relativo agli impieghi svolti dal ricorrente tra il 30 agosto 2021 e il 13 marzo 2022, recante giudizio, in tesi, non conforme alle singole voci di valutazione presenti in detto atto.
Con decreto M_D AB05933 REG2022 0469203 del 16.08.2022 l’Amministrazione accoglieva il ricorso gerarchico proposto dal AL e, per l'effetto, veniva annullato il rapporto n. 46.
In data 16 settembre 2022 l'atto di valutazione veniva nuovamente compilato, confermando le medesime voci e lo stesso giudizio.
In data 21 settembre 2022, il Comandante del 9° reggimento Fanteria, con decreto M_D A86420F REG2022 0012438, annullava il rapporto informativo n. 46 e ne disponeva una nuova compilazione.
In data 22 settembre 2022, l'atto in parola veniva compilato per la terza volta, confermando i contenuti e la valutazione finale adottati con le precedenti schede annullate.
Pertanto, il ricorrente insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Veniva, in particolare, sollevato il seguente argomento di gravame:
1. Difetto di motivazione-Eccesso di potere per sviamento-Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e illogicità della valutazione-Eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà e per violazione dell’articolo 689 d.p.r. 90/2010 anche in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza di cui all’articolo 97 della Costituzione - Violazione delle istruzioni dello Stato Maggiore della Difesa circ. 2008 - Violazione del regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’ Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri. Eccesso di potere per difetto di motivazione - manifesta ingiustizia. Eccesso di potere sotto diversi profili: incoerenza, incongruenza, inadeguatezza, irrazionalità e irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, vizio della funzione e sviamento di potere .
Con un unico complesso motivo di ricorso, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del rapporto informativo impugnato, in quanto, in tesi, sarebbe stato adottato sulla base di presupposti generici, arbitrari ed erronei e avrebbe trovato fondamento in un'istruttoria precostituita volta ad attribuire al ricorrente una valutazione negativa.
Con atto depositato in data 3 novembre 2022, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, instando per il rigetto del proposto gravame.
Previo deposito di memorie, all’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con un unico argomento di doglianza il ricorrente denunciava l’illegittimità del rapporto informativo n. 46 relativo al periodo 30 agosto 2021 – 13 marzo 2022.
Nello specifico, in tesi, l’Amministrazione resistente avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente un giudizio non conforme alle singole voci di valutazione presenti nel suddetto rapporto informativo, essendo incorsa in errori istruttori e procedimentali, nonché violando il regolamento recante la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito.
É necessario premettere che, ai sensi dell'art. 689 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, i documenti caratteristici devono essere compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, secondo la linea ordinativa.
Tra il compilatore e il sottoposto, infatti, deve intercorrere un effettivo rapporto di servizio al fine di consentire un giudizio personale, diretto e obiettivo.
Di contro, in mancanza di tale condizione, il superiore deve astenersi dal giudizio, facendone menzione nel documento caratteristico.
Inoltre, ove il militare sia stato adibito contemporaneamente a più di un incarico, il compilatore deve redigere un'unica scheda valutativa, nella quale devono essere indicati gli impieghi considerati ai fini del giudizio, posto che il superiore addetto alla valutazione deve in ogni caso chiedere elementi di informazione all'autorità militare dalla quale il giudicando dipendeva nello svolgimento dei compiti ulteriori ad esso assegnati.
Come chiarito dalla circolare del Ministero della Difesa prot. n. M- D GMIL V SS 0610740 del 2008, l'esatta denominazione di ciascuno degli incarichi assolti è funzionale a cogliere la fisionomia e il carattere proprio di ciascuna delle mansioni svolte, al fine di consentire al compilatore di attribuire una valutazione specifica e individuale del militare valutato, tenuto conto che “ il procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare non ha natura sanzionatoria, ma è strumento organizzativo del quale si avvale l'Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo ed in prospettiva degli avanzamenti di carriera, l'efficienza dei propri dipendenti ” ( ex multis , T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 dicembre 2019 n. 1290; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 1S, 20 ottobre 2023, n. 15994).
Nel caso di specie, la resistente non ha affatto considerato tali criteri e, dunque, ha posto in essere un giudizio arbitrario e illegittimo.
In primo luogo, infatti, nel rapporto n. 46 l’Amministrazione ha erroneamente attribuito al AL lo svolgimento di “ mansioni generiche all'interno del reparto ”, sebbene sia stato di fatto adibito a mansioni eterogenee, nonché affiancato presso plurime e distinte Unità Organizzative (Nucleo Gestione Sistemi Informatici, Sezione TRAMAT dell'Ufficio Logistico) e, contemporaneamente, impiegato nell'ambito del Posto Comando Digitalizzato.
In secondo luogo, essendo stato il ricorrente assegnato anche a mansioni non direttamente sottoposte all'autorità del compilatore, non tutti gli incarichi ricevuti nel corso del periodo di valutazione avrebbero potuto essere valutati direttamente dall’autore del provvedimento impugnato.
In terzo luogo, da quanto emerge dagli atti del presente giudizio, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 689 e 693, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 90/2010, il compilatore non ha chiesto elementi di informazione o relazioni tecniche all'autorità militare dalla quale il giudicando dipendeva nello svolgimento dei compiti ulteriori ad esso assegnati o nel corso dei periodi in cui l'autore della valutazione contestata non avrebbe potuto sovrintendere l’attività svolta dal ricorrente, in quanto assente per licenza ordinaria o recupero compensativo.
Da quest'ultima considerazione emerge con evidenza la natura arbitraria del giudizio svolto dall’Amministrazione resistente, poiché la valutazione del ricorrente non avrebbe potuto prescindere dall'apporto informativo dei superiori gerarchici che avevano lavorato a stretto contatto con il valutato, in quanto all’evidenza solo tali soggetti avrebbero potuto giudicare le qualità personali del militare, nonché la modalità di svolgimento delle prestazioni ad esso assegnate.
Del resto, in assenza di un tale apporto istruttorio, il compilatore, trovandosi nell'impossibilità di esprimere un giudizio personale e diretto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 689, co. 2, d.P.R. n. 90/2010, astenersi dal giudizio e affidare la compilazione della scheda alle altre autorità dalle quali il militare dipendeva per l'impiego ovvero procedere secondo le modalità individuate dal comma 4 citato.
Tale violazione delle disposizioni di legge, il mancato espletamento delle incombenze istruttorie necessarie ai fini della corretta redazione della scheda valutativa, nonché l’insistita reiterazione degli errori procedimentali, dei quali la stessa Amministrazione si è avveduta, annullando in autotutela più volte il medesimo atto, sono largamente sufficienti a riconoscere l'illegittimità del giudizio impugnato.
A questa conclusione non osta la larga discrezionalità di cui l’Amministrazione gode nell'ambito di qualsiasi procedimento valutativo in particolare nell’ambito militare.
In effetti, sebbene i giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede di valutazione o i rapporti informativi, in quanto espressione di discrezionalità tecnica concernente le capacità e le attitudini proprie della vita militare, afferiscano al merito dell’azione della P.A., nondimeno soggiacciono comunque al sindacato del giudice amministrativo nei casi di manifesta arbitrarietà, irrazionalità o illogicità.
Pertanto, ove il risultato del procedimento valutativo sia l'esito di un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente, l'Autorità Giurisdizionale, senza effettuare un sindacato sul merito dell'azione amministrativa, deve verificare, secondo un canone legale di raffronto, il rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza e imparzialità (sul punto, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 10 luglio 2019 n. 315; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 1S, 20 ottobre 2023, n. 15994).
Nel caso di specie, la valutazione pur discrezionale dell’Amministrazione ha valicato questo limite di sindacabilità, non essendo possibile comprendere in base a quali elementi il Ministero della Difesa abbia potuto abbassare la valutazione del ricorrente, specie a fronte di una carriera lineare e costantemente valutata con giudizi apicali.
La scheda valutativa n. 46, pertanto, deve essere annullata, fatto salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'esito del procedimento, e, comunque, di attribuire una qualifica finale differente, ma, in ogni caso, coerente con i giudizi positivi già attribuiti al ricorrente nella medesima scheda di valutazione, tenendo debito conto del pregresso procedimentale per come svoltosi.
In conclusione, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
DO PP LL, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO PP LL | NA TI |
IL SEGRETARIO