TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3093/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3093/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a ED (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARIOTTI WILMA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a ED (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. MARIOTTI WILMA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
ordinare al Comune di Capo di Ponte di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
1 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia minore rimane affidata, in applicazione alla Legge n. 54/2006, ai genitori ed Per_1 Pt_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la Pt_2
responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra le quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale. dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2) La casa familiare sita in Capo di Ponte (Bs), Via S. Stefano n. 53, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% indiviso, rimarrà definitivamente assegnata, con ogni arredo e suppellettile, alla SI.ra
I ricorrenti danno atto che il SI. avendo già individuato una nuova dimora, Parte_1 Parte_2 provvederà entro l'udienza presidenziale a prelevare i propri effetti personali e quanto comunque a lui riconducibile. Entro lo stesso termine - previa consegna di tutte le chiavi, copie comprese, di accesso dell'immobile e relative pertinenze e fatta eccezione per il capoverso successivo - trasferirà altrove la propria residenza;
entro i quindici giorni successivi all'udienza la SI.ra si intesterà le Parte_1
utenze di casa.
La SI.ra intende concedere al marito, con previsione temporale, l'utilizzo del garage Parte_1 dell'abitazione coniugale. Quest'ultimo potrà accederVi, personalmente ovvero tramite i genitori dello stesso con congruo preavviso alla moglie e ciò fino alla vendita dell'immobile coniugale, di Parte_2
cui si dirà in seguito.
3) I ricorrenti concordano sul mantenimento della residenza della minore nella casa familiare con la madre e qui individuano la sua collocazione principale.
Ciò tenuto conto, vengono di seguito specificate le modalità di visita/collocazione della minore con il padre:
- due giorni infrasettimanali, in linea di massima il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.15/18.20 alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà, verso le ore 07.15/07.20 dalla madre ovvero direttamente a scuola (asilo nido ora, poi scuola primaria);
- ogni fine settimana, tenuto conto dell'età della minore, nella attuale modalità dello spezzato alternato
(il sabato con un genitore e la domenica con l'altro ed il successivo week-end alternando i giorni). E', tuttavia, intenzione dei ricorrenti, favorire nella piccola, con i tempi e la gradualità consoni alla sua maturità psicofisica, la permanenza presso il padre dal sabato mattina fino alla domenica sera, alternativamente ai finesettimana con la madre.
2 -in merito al prossimo periodo delle vacanze pasquali nonché di quelle natalizie, i ricorrenti individueranno congiuntamente le rispettive modalità di permanenza della piccola presso il padre, sempre secondo la regola dell'alternanza.
- per quanto riguarda il periodo estivo, il padre, a partire dal prossimo anno 2026 vista l'età della piccola, potrà trascorrere con due/tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la Per_1
madre; i genitori ne definiranno il periodo entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Per l'anno in corso si accorderanno per favorire gradualmente nella piccola la permanenza presso il padre per un periodo più prolungato (con pernotti consecutivi) rispetto alla frequentazione da calendario ordinario.
4) Il SI. verserà alla SI.ra già dalla data di sottoscrizione del presente Parte_2 Parte_1 accordo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 260,00 (duecentosessanta/00) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. La somma è soggetta annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. Entrambi i genitori provvederanno, altresì, alla corresponsione del 50% della retta dell'asilo che residua al netto dell'applicazione dei bonus a sostegno della famiglia.
5) Rimangono a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie di cui la figlia avrà bisogno, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in uso al
Tribunale di Brescia che si riporta integralmente:
Spese per la salute
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III)
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
3 I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
A) spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
A) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
Le spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella richiesta stessa.
Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
6) La SI.ra ed il SI. continueranno a sostenere, nella misura del Parte_1 Parte_2
50% ciascuno, gli oneri di cui al mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale presso Banca
Popolare di Sondrio n. 1292723 55 filiale di Pisogne. I ricorrenti comproprietari, peraltro, intendono promuovere, nel breve periodo, la vendita a terzi (ovvero ad uno degli stessi) dell'immobile adibito alla casa familiare ed in tal senso si impegnano ad incaricare congiuntamente, decorso un anno dalla data del provvedimento di separazione, apposita agenzia e ad individuare concorde prezzo di vendita.
7) nessun assegno di mantenimento è previsto a carico/a favore dei coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CAPO DI PONTE (BS) in data 14.8.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAPO DI PONTE al n. 3, parte II, serie A, anno 2021, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 30.5.2022. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3093/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata a ED (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MARIOTTI WILMA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a ED (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. MARIOTTI WILMA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
ordinare al Comune di Capo di Ponte di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
1 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia minore rimane affidata, in applicazione alla Legge n. 54/2006, ai genitori ed Per_1 Pt_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la Pt_2
responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra le quali l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale. dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2) La casa familiare sita in Capo di Ponte (Bs), Via S. Stefano n. 53, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% indiviso, rimarrà definitivamente assegnata, con ogni arredo e suppellettile, alla SI.ra
I ricorrenti danno atto che il SI. avendo già individuato una nuova dimora, Parte_1 Parte_2 provvederà entro l'udienza presidenziale a prelevare i propri effetti personali e quanto comunque a lui riconducibile. Entro lo stesso termine - previa consegna di tutte le chiavi, copie comprese, di accesso dell'immobile e relative pertinenze e fatta eccezione per il capoverso successivo - trasferirà altrove la propria residenza;
entro i quindici giorni successivi all'udienza la SI.ra si intesterà le Parte_1
utenze di casa.
La SI.ra intende concedere al marito, con previsione temporale, l'utilizzo del garage Parte_1 dell'abitazione coniugale. Quest'ultimo potrà accederVi, personalmente ovvero tramite i genitori dello stesso con congruo preavviso alla moglie e ciò fino alla vendita dell'immobile coniugale, di Parte_2
cui si dirà in seguito.
3) I ricorrenti concordano sul mantenimento della residenza della minore nella casa familiare con la madre e qui individuano la sua collocazione principale.
Ciò tenuto conto, vengono di seguito specificate le modalità di visita/collocazione della minore con il padre:
- due giorni infrasettimanali, in linea di massima il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.15/18.20 alla mattina successiva, quando la riaccompagnerà, verso le ore 07.15/07.20 dalla madre ovvero direttamente a scuola (asilo nido ora, poi scuola primaria);
- ogni fine settimana, tenuto conto dell'età della minore, nella attuale modalità dello spezzato alternato
(il sabato con un genitore e la domenica con l'altro ed il successivo week-end alternando i giorni). E', tuttavia, intenzione dei ricorrenti, favorire nella piccola, con i tempi e la gradualità consoni alla sua maturità psicofisica, la permanenza presso il padre dal sabato mattina fino alla domenica sera, alternativamente ai finesettimana con la madre.
2 -in merito al prossimo periodo delle vacanze pasquali nonché di quelle natalizie, i ricorrenti individueranno congiuntamente le rispettive modalità di permanenza della piccola presso il padre, sempre secondo la regola dell'alternanza.
- per quanto riguarda il periodo estivo, il padre, a partire dal prossimo anno 2026 vista l'età della piccola, potrà trascorrere con due/tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la Per_1
madre; i genitori ne definiranno il periodo entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Per l'anno in corso si accorderanno per favorire gradualmente nella piccola la permanenza presso il padre per un periodo più prolungato (con pernotti consecutivi) rispetto alla frequentazione da calendario ordinario.
4) Il SI. verserà alla SI.ra già dalla data di sottoscrizione del presente Parte_2 Parte_1 accordo, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 260,00 (duecentosessanta/00) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e ciò fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente. La somma è soggetta annualmente a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo. Entrambi i genitori provvederanno, altresì, alla corresponsione del 50% della retta dell'asilo che residua al netto dell'applicazione dei bonus a sostegno della famiglia.
5) Rimangono a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie di cui la figlia avrà bisogno, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in uso al
Tribunale di Brescia che si riporta integralmente:
Spese per la salute
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III)
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
3 I) tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
A) spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
A) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
Le spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella richiesta stessa.
Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
6) La SI.ra ed il SI. continueranno a sostenere, nella misura del Parte_1 Parte_2
50% ciascuno, gli oneri di cui al mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale presso Banca
Popolare di Sondrio n. 1292723 55 filiale di Pisogne. I ricorrenti comproprietari, peraltro, intendono promuovere, nel breve periodo, la vendita a terzi (ovvero ad uno degli stessi) dell'immobile adibito alla casa familiare ed in tal senso si impegnano ad incaricare congiuntamente, decorso un anno dalla data del provvedimento di separazione, apposita agenzia e ad individuare concorde prezzo di vendita.
7) nessun assegno di mantenimento è previsto a carico/a favore dei coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
4 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CAPO DI PONTE (BS) in data 14.8.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CAPO DI PONTE al n. 3, parte II, serie A, anno 2021, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 30.5.2022. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5